AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.72
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.97.00072
Lugano
1° febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione del 16 ottobre 1992 da
__________, __________, __________ e __________
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 aprile 1997 presentato da __________, __________, __________ e
__________ __________ contro la sentenza emanata il 7 aprile 1997 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1901), nata __________, cittadina svizzera domiciliata a __________
e abitualmente residente a __________, è deceduta – senza lasciare discendenti
– all'Ospedale __________ __________ di __________ il __________ 1992. Essa era
proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, in __________ e
a , di cui ha disposto in sei testamenti olografi del 23 settembre
1982, del 10 aprile 1986, del 19 marzo 1988, del 30 giugno 1988 e del 7 aprile
1990. L'8 luglio 1990 __________ __________ è stata ricoverata all'Ospedale
“ __________ ” di __________ per complicazioni sorte in seguito
all'asportazione di un adenocarcinoma all'intestino, eseguita nel 1989. Durante
questo ricovero essa ha sostanzialmente confermato in un testamento pubblico
del 20 luglio 1990 il contenuto delle precedenti disposizioni di ultime volontà,
ha nominato __________ __________– amministratore del suo patrimonio in Italia
– esecutore testamentario e ha istituito eredi del suo patrimonio, in parti
uguali, quest'ultimo e il pronipote __________ __________, disponendo diversi
lasciti a favore dei pronipoti __________, __________ ed __________ __________
e della famiglia dell'amico __________ __________. Con testamento pubblico del
9 agosto 1990 del notaio __________ __________ la testatrice ha poi revocato
ogni precedente disposizione, ha nominato suo esecutore testamentario
__________ __________ e ha istituito quest'ultimo e il pronipote __________
__________ suoi eredi, disponendo inoltre diversi legati per lo stesso
__________ __________ e i suoi figli __________, __________ e __________, per
il suo commercialista __________ __________ e il di lui figlio __________ e,
infine, per i tre pronipoti __________. Il 10 settembre 1990 __________
__________ è stata ricondotta all'Ospedale __________ __________ di __________,
dove è rimasta in convalescenza fino al 6 ottobre 1990, quando è tornata a
__________ in compagnia di __________ __________.
B. Dopo
il suo rientro in Italia, __________ __________ è stata ospite della famiglia
di __________ __________, con la quale intratteneva da anni rapporti di
amicizia. Il 3 novembre 1990 __________ __________ ha tentato invano, con
l'ausilio delle forze dell'ordine e dei suoi legali, di riportare in Svizzera
la prozia. Il 13 novembre 1990 quest'ultima è stata ricoverata nella casa di
cura __________ di __________. In occasione del suo soggiorno __________, il 5
e il 25 novembre 1990, essa ha tra l'altro incontrato il notaio __________
__________ di __________– chiamato da __________ __________– il quale rifiutò
di ricevere atti dispositivi, giudicando la testatrice incapace di disporre. Al
secondo incontro partecipò anche il notaio __________ __________. All'inizio di
dicembre 1990 __________ __________ si è trasferita a __________, presso il
pronipote __________ __________i. Il 24 dicembre 1990 essa è stata ricoverata,
una volta ancora, all'Ospedale __________ __________. Durante la sua permanenza
a __________, il 10 gennaio 1991, essa ha sottoscritto un testamento pubblico
ricevuto dal notaio __________ __________, con il quale ha revocato le
precedenti disposizioni di ultima volontà, ha nominato esecutore testamentario
__________ __________, istituito erede universale, e ha confermato i diversi
legati elencati nel testamento del 9 agosto 1990. Lo stesso giorno la
testatrice ha rilasciato al pronipote __________ una procura generale, revocando
quelle precedenti a favore di __________ __________o, al quale ha chiesto la
restituzione di tutti i suoi beni. Successivamente, con un testamento olografo
aggiuntivo del 21 gennaio 1991 __________ __________ ha revocato ogni
disposizione a favore di __________ __________ e dei suoi figli, destinando i
beni a loro precedentemente lasciati a __________ __________, moglie di
__________. Dimessa dall'istituto di cura, __________ __________ ha vissuto a
__________ con la famiglia del pronipote.
C. Il 5
aprile 1991 __________ __________, non riuscendo più a incontrare __________
__________ dopo il suo rientro in Ticino, ha segnalato alla Delegazione tutoria
di __________ la situazione, che a suo avviso costituiva un caso di circonvenzione
di incapace. Il 15 aprile 1991 l'autorità tutoria ha sospeso provvisoriamente i
diritti civili a __________ __________, designando quale suo rappresentante
__________ __________i. Nel contempo essa ha inoltrato un'istanza di interdizione
al Consiglio di Stato. Il 2 luglio 1991 l'autorità di vigilanza ha disposto in
via provvisoria l'inabilitazione dell'interdicenda e ha nominato in qualità di
assistente __________ __________, decisione confermata il 10 settembre 1991 dal
Tribunale federale. Il 20 settembre 1991 __________ __________ è stata
ricoverata un'ultima volta all'Ospedale __________ __________ di __________,
dove è rimasta fino al decesso avvenuto – appunto – il __________ 1992. Nel
frattempo, il 7 gennaio 1992, la Delegazione tutoria di __________ ha
denunciato __________ __________ per avere estinto senza autorizzazione un conto
deposito intestato alla prozia presso la succursale di __________ della Banca
__________ __________ e due libretti al portatore, trattenendo denaro contante
e titoli per un valore complessivo di fr. 1'150'000.–.
D. Il 2
aprile 1992 il notaio __________ __________ ha pubblicato il testamento pubblico
del 9 agosto 1990 e il 6 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha fatto
altrettanto per i testamenti del 10 e del 21 gennaio 1991. Il 14 aprile 1992
__________ __________ si è opposto al rilascio del certificato ereditario e ha
postulato davanti al Pretore di Locarno-Città la nomina di un amministratore
giudiziario, richiesta alla quale si sono opposti gli altri eredi. Il 15 aprile
1992 il Pretore ha nominato __________ __________ amministratore giudiziario.
Il 21 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha pubblicato i sei
testamenti olografi redatti dalla defunta tra il 1982 e il 1990. Il 21
settembre 1992 __________ __________ ha denunciato il notaio __________
__________ per falsità in atti pubblici.
E. Il
16 ottobre 1992 __________ __________ con i figli __________, __________ e
__________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città un'azione
di annullamento del testamento olografo 21 gennaio 1991, convenendo __________
__________. Il 22 ottobre 1992 questa Camera, adita dai convenuti, ha riformato
il decreto pretorile 15 aprile 1992, confermando __________ __________ quale esecutore
testamentario (inc. /). L'11 dicembre 1992 è stata
constatata la scomparsa dall'ufficio del notaio __________ __________ dell'atto
di pubblicazione originale dei testamenti 10 e 21 gennaio 1991. Quello stesso
giorno il Pretore, su richiesta degli attori, ha sospeso la causa civile in
attesa dell'esito del procedimento penale avviato nei confronti del notaio.
Nella sua risposta del 14 dicembre 1992 la convenuta si è opposta alla
petizione. Il 27 aprile 1993 il Pretore, adito da __________ o, ha
nominato amministratore giudiziario __________ __________ e con ordinanza 1°
luglio 1994 egli ha confermato la sospensione della causa. Il 23 dicembre 1994
il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale a
carico del notaio __________ __________ (____________________/). Il
26 gennaio 1995 il Pretore ha riattivato la causa. Il 27 febbraio 1995, in
replica, gli attori hanno confermato la loro proposta di giudizio. Con la duplica
del 2 maggio 1995 __________ __________, a sua volta, ha ribadito le sue
allegazioni e domande. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 7 luglio 1995.
Esperita l'istruttoria, il 9 settembre 1996 la convenuta ha prodotto il suo
memoriale conclusivo, nel quale ha riaffermato le proprie domande di giudizio.
Alla stessa stregua, nelle loro conclusioni del 10 settembre 1996 gli attori
hanno proposto l'accoglimento della petizione.
F. Statuendo
il 7 aprile 1997, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di
fr. 15'000.– e le spese sono state poste a carico degli attori, con obbligo di
rifondere alla controparte fr. 55'000.– di ripetibili.
G. __________,
__________, __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza
del Pretore con un appello del 20 aprile 1997 con cui postulano la riforma del
giudizio nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9
giugno 1997 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare
la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha dapprima ritenuto che la fotocopia agli atti del testamento olografo
21 gennaio 1991 è un documento sufficiente per dimostrare l'esistenza di un
valido testamento ai sensi dell'art. 505 CC, tanto più che gli attori non hanno
contestato la non conformità della fotocopia al testamento originale, che essi
sostengono essere falso. Accertato che incombeva alla convenuta provare
l'esistenza e il contenuto del testamento originale 21 gennaio 1991, il Pretore
ha ritenuto, vista la perizia giudiziaria e i pareri tecnici di parte, che le
disposizioni di ultime volontà litigiose erano state redatte di proprio pugno
dalla testatrice e che una falsificazione era improbabile. Analizzando le
risultanze istruttorie, egli è poi giunto alla conclusione che la data figurante
sul testamento corrispondeva al giorno della sua stesura e non all'ottobre
1991, come sostenevano gli attori. Infine il Pretore ha constatato che non vi
sono documenti clinici dai quali si possa desumere un'incapacità di
discernimento della testatrice il 21 gennaio 1991, i referti agli atti
riferendosi al giugno 1991. Egli ha quindi respinto la petizione e ha posto a
carico degli attori gli oneri processuali, dipartendosi da un valore litigioso
di fr. 2'000'000.–.
-
In
concreto è in discussione la validità del testamento olografo datato 21 gennaio
1991, aggiuntivo al testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della
parallela causa n. ..__________), con il quale la
testatrice ha revocato le disposizioni di ultima volontà anteriori limitatamente
agli attori, attribuendo alla convenuta i beni in precedenza assegnati agli
appellanti. Il testamento olografo originale, pubblicato contemporaneamente al
testamento pubblico del 10 gennaio 1991, formava parte integrante del rogito n.
139 del notaio __________ __________ (prodotto in copia fotostatica come doc.
AF). La scomparsa del rogito e dei suoi allegati è stata constatata in
occasione di un furto con scasso avvenuto nello studio del legale l'11 dicembre
1992 (doc. AQ, verbale di polizia del 15 dicembre 1992). Mancando l'originale
del testamento contestato, si pone il quesito di sapere se la fotocopia agli
atti possa essere considerata alla stregua di un testamento a norma dell'art.
505 CC. Il Pretore vi ha risposto affermativamente.
-
Gli
appellanti danno atto al Pretore di aver correttamente impostato le questioni
di diritto, ma gli rimproverano di avere stravolto l'onere della prova, avendo
egli fatto riferimento solo alle prove addotte da loro stessi, senza
considerare che era compito della convenuta dimostrare l'autenticità del
testamento originale, in particolare la sua integrità. In realtà essi
equivocano sui termini. La convenuta, beneficiaria del testamento aggiuntivo 21
gennaio 1991, doveva invero provare l'esistenza e il contenuto di una valida
disposizione testamentaria. Ora, agli atti figura una fotocopia del testamento
aggiuntivo 21 gennaio 1991, la cui conformità al documento originale non è
seriamente contestata neppure dagli attori. La fotocopia, conforme
all'originale (art. 201 cpv. 2 CPC) attesta l'esistenza del testamento 21
gennaio 1991, in particolare il contenuto dello stesso (revoca delle precedenti
disposizioni testamentarie in favore degli attori). Dalla copia agli atti (doc.
AF) traspare inoltre che il testamento è stato interamente scritto a mano,
firmato dalla testatrice con luogo (__________) e data (21 gennaio 1991),
conformemente a quanto prescrive l'art. 505 cpv. 1 CC per il testamento
olografo. Ciò basta per ammettere l'esistenza di un testamento a favore della
convenuta (Piotet in:Traité de droit
privé suisse, § 42, pag. 245; Forni/Piatti
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 27 ad art.
519-520 CC).
A detta
degli appellanti non era loro compito dimostrare che il testamento litigioso
era manipolato, ma incombeva alla beneficiaria provare l'integrità delle
disposizioni testamentarie in suo favore. L'argomentazione degli attori poggia
tuttavia sul fallace convincimento secondo cui chi promuove un'azione di
nullità o di annullamento di un testamento può limitarsi a contestarne genericamente
l'autenticità (appello, pag. 19). Chi chiede la nullità di un testamento deve
provare invece che nella fattispecie sono adempiuti i requisiti degli art. 519
e 520 CC (Forni/Piatti, op. cit.,
loc. cit.; Tuor/Picenoni in: Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 519 CC). Nel caso specifico, quindi, incombeva agli
attori dimostrare che la testatrice era incapace di discernimento o priva di
libera volontà, rispettivamente che il testamento era falso.
-
Gli
appellanti partono dal presupposto che il furto di un testamento dallo studio
di un notaio crei una fortissima presunzione di irregolarità del testamento
scomparso, tanto più che in prima sede gli attori avevano esplicitamente
annunciato la loro intenzione di far allestire una perizia calligrafica del
documento (appello, pag. 16). La sparizione del testamento, quindi, dimostrerebbe
che vi era “qualcosa da nascondere”. Essi rilevano che era nel loro interesse
disporre dell'originale del testamento, contrariamente a quanto accertato dal
Pretore, per il quale “entrambe le parti avevano interesse ad occultare
l'atto”. La misteriosa scomparsa del testamento originale suscita invero perplessità,
ma nulla dalle risultanze istruttorie consente di dare la preferenza alla
versione degli attori rispetto a quella della convenuta. Come che sia, gli appellanti
si sono limitati a muovere aspre critiche all'operato del Procuratore pubblico
incaricato dell'inchiesta e a sollevare pesanti dubbi sulle responsabilità
della controparte nel furto con scasso, con chiare accuse al notaio, senza
tuttavia portare alcun concreto elemento in contrasto con le argomentazioni del
Pretore. La scomparsa del testamento originale non è quindi una prova di
irregolarità del testamento e al riguardo l'appello è infondato.
-
Gli
attori ribadiscono che tutte le prove da loro recate, in particolare il referto
del prof. __________, denotano irregolarità del testamento 21 gennaio 1991.
Fondandosi sulle opinioni raccolte in tale esposizione di parte (Expertenbericht,
doc. AV), gli appellanti argomentano che non è stata provata l'autenticità del
testamento, impossibile in mancanza del documento originale. Ciò porterebbe a
concludere che la beneficiaria delle disposizioni di ultime volontà non ha
fatto fronte all'onere della prova che le incombeva, con conseguente
accoglimento della petizione. Se non che, come si è visto, la convenuta ha
dimostrato l'esistenza e il contenuto di disposizioni di ultime volontà in suo
favore, nel rispetto apparente dei requisiti di forma prescritti dall'art. 505
cpv. 1 CC. Spettava agli attori, che tacciano di falsità il testamento litigioso,
dimostrare che l'atto presentava vizi di forma tali da inficiarne la validità.
Ora, il Pretore ha esposto in modo approfondito le risultanze della perizia
giudiziaria e delle opinioni di parte espresse dagli specialisti, spiegando per
quali motivi aderiva alle conclusioni della prima (sentenza, pag. 8 a 10). Gli
appellanti non si confrontano con le argomentazioni del primo giudice, tanto
che al riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità dell'appello.
Essi – una volta ancora – ribadiscono che incombeva alla convenuta dimostrare
l'autenticità del testamento, rilevando che tale prova sarebbe impossibile
sulla base di una fotocopia. Quest'ultima affermazione si fonda sul citato
parere del prof. __________, il quale ha esposto nel suo referto varie tesi di
professori universitari sul valore probatorio dei documenti fotocopiati.
Ora, il
menzionato parere sul quale gli appellanti fondano le loro tesi non prende posizione
sul documento contestato, ma espone in modo astratto diverse tesi di specialisti
germanici sul valore probatorio delle fotocopie (Exposé del 5 settembre
1994, doc. AT), giungendo alla conclusione che esse non consentono accertamenti
sull'autenticità o sulla falsità dell'originale. Se non che, in concreto
nemmeno gli appellanti pretendono che la fotocopia agli atti (annesso C al
rogito n. 139, doc. AF) sia difforme dall'originale, in particolare che essa
sia stata manipolata. Il parere sul valore probatorio delle fotocopie è pertanto
irrilevante ai fini del giudizio. Nel rapporto specialistico di parte redatto
il 5 settembre 1994 (doc. AV) il prof. __________ ha esaminato il documento
litigioso, che ha ritenuto essere stato scritto dalla testatrice di suo pugno
(pag. 11, 13), senza poter escludere falsificazioni (fotomontaggio), con la
precisazione che sia la data sia il testo dovevano essere stati scritti non il
21 gennaio 1991, ma in un periodo in cui la calligrafia della testatrice era
limitata dall'età e dalla malattia (pag. 14).
A
prescindere dal fatto che il 21 gennaio 1991 la testatrice, all'epoca ormai
novantenne, era sofferente da due anni, motivo per cui la sua calligrafia ben
poteva essere alterata dalla malattia e dall'età, i referti di parte prodotti
dagli attori, come rileva con pertinenza il Pretore, si contraddicono l'un
l'altro. Il consulente tecnico , estensore del parere 7 luglio 1994
(doc. AT), ha infatti dichiarato che l'indicazione del luogo figurante sul
testamento () è falsa, poiché non redatta dalla testatrice ma
ottenuta con tracopiatura. La perita giudiziaria, dopo aver esaminato il
testamento olografo litigioso e la procura sottoscritta lo stesso giorno dalla
testatrice, ha spiegato nel suo referto peritale del 22 dicembre 1995 che il testamento
era stato redatto nello stesso periodo della procura e che non vi erano indizi
per ritenere che la data e il luogo figuranti sul testamento siano stati
ottenuti per ricalco, usando come modello la data della lettera indirizzata al
legale della testatrice (perizia 22 dicembre 1995, act. VI, fascicolo giallo,
pag. 5, 7 e 8). Non vi è quindi ragione per scostarsi dal parere del Pretore,
sorretto dalle risultanze di una perizia giudiziaria neutra, dalla quale non
emerge indizio di falsità del testamento. L'appello si rivela pertanto
infondato anche su questo punto.
- A detta degli attori, il testamento impugnato sarebbe in ogni
modo viziato, poiché dall'insieme delle circostanze risulterebbe evidente una predatazione.
Il Pretore, come si è visto, ha escluso tale ipotesi, in particolare sulla base
della perizia giudiziaria. Gli appellanti pretendono tuttavia che numerosi
indizi concorrerebbero a dimostrare che il testamento è stato redatto dopo il
21 gennaio 1991 e che sarebbe stato antidatato. In primo luogo essi citano la
deposizione testimoniale del dott. __________, ritenuta indizio troppo labile
dal Pretore, affermando che essa sarebbe corroborata da altri concordanti
indizi. Tra questi essi annoverano un'incongruenza contenuta nell'appello 27 aprile
1992 della controparte (doc. AV, pag. 10), dalla quale risulterebbe evidente
che la testatrice non poteva avere redatto un testamento datato 21 gennaio 1991
dopo aver preso visione di un documento datato 7 marzo 1991. Il passo da essi
citato, tuttavia, non è un'ammissione della testatrice, ma un'affermazione di
una parte nell'ambito di un processo civile. Non si vede quindi come potrebbe
provare un'asserita irregolarità del testamento.
Secondo
gli attori la lettera del 20 gennaio 1991 (doc. AZ) inviata dalla testatrice a
__________ __________ sarebbe finanche di tono affettuoso e mal si concilierebbe
con il testamento olografo, che pertanto sarebbe stato redatto in data
posteriore. Gli appellanti citano nel loro gravame i passi della missiva che
confermano l'amicizia fra la testatrice e il destinatario, ma non riportano il
testo integrale, che contiene un ordine perentorio e un avvertimento, più o
meno velato, al destinatario. La lettera ha infatti il seguente tenore:
“Consegna a mia nipote __________ __________ in presenza dell'avv. __________
__________ di __________ tutti i miei documenti, testamento olografo, certificati
di deposito nel tuo segreto privato, nella vetrina del tuo salone, unitamente a
tutti i gioielli di mia spettanza. Faccio questo metodo per evitare eventuali
sospetti che diano agio a malizia. Io non vengo meno all'amicizia e tu sai che
non vengo meno, e ognuno avrà il suo merito. E con questo tu mi puoi capire
perché ho preso questa decisione e con un forte abbraccio spero di presto
rivederti. Ciao, __________ __________.” Il tono è fors'anche amichevole, ma
non scevro di sospetti. Il fatto quindi che la testatrice abbia revocato nel
testamento litigioso le disposizioni precedenti a favore degli appellanti
motivando la decisione con “il comportamento tenuto nei miei confronti e privo
di riconoscenza per l'immeritata fiducia tenuta da me per tanti anni“ (doc. AF,
allegato C) ha una sua logica, visto l'ordine di riconsegna di tutti i
documenti e dei gioielli. Anche su questo punto l'appello si rivela perciò
inconsistente.
-
Gli
appellanti ravvisano ancora in un passaggio del testamento, che accenna a un
periodo di malattia e di solitudine, la prova che l'atto sarebbe stato redatto
ben dopo il 21 gennaio 1991, data alla quale la testatrice, che era stata
dimessa dall'ospedale e risiedeva presso i pronipoti, non poteva pensare a
malattia e solitudine. L'argomentazione non può essere condivisa. La testatrice
è stata ricoverata almeno cinque volte dopo l'asportazione del carcinoma (1989)
e l'accenno alla malattia è pertanto comprensibile, così come quello alla
solitudine, considerati i lunghi periodi di ricovero anteriori alla stesura del
testamento litigioso. Nel gennaio 1991 la testatrice non era affatto guarita,
tant'è vero che è poi stata nuovamente ricoverata nel settembre 1991. Non
sorprende dunque che essa abbia alluso il 21 gennaio 1991 alla malattia e alla
solitudine. Gli appellanti, ancora una volta, non si confrontano con la motivata
argomentazione del Pretore e tentano di sollevare dubbi, senza però portare
elementi concreti a sostegno delle proprie illazioni e dei sospetti che essi
adombrano sulla controparte.
-
A
comprova dell'irregolarità del testamento litigioso gli attori sottolineano le
ambigue circostanze in cui l'atto sarebbe stato consegnato al notaio che l'ha
preso in deposito. Il Pretore non ha disconosciuto tale episodio, ma non l'ha
ritenuto decisivo per inficiare la data figurante sul testamento (sentenza
impugnata, pag. 13). Egli ha valutato nel complesso le risultanze istruttorie,
fra le quali le deposizioni del notaio stesso (verbali del 6 novembre 1995,
pag. 7, fascicolo verde), della convenuta nel suo interrogatorio formale
(verbali del 6 novembre 1995, pag. 9-10) e della teste __________ -__________,
alla quale la testatrice aveva detto nel gennaio 1991 di non fidarsi più di
__________ __________ e di essere intenzionata a cambiare il proprio testamento
(verbali del 6 marzo 1996, pag. 4). Gli attori ribadiscono la loro
argomentazione, rinviando al memoriale conclusivo, ma non spendono una parola
per criticare l'apprezzamento delle prove motivato dal primo giudice. Come si è
visto, quest'ultimo non si è limitato alle affermazioni puramente soggettive
dell'una o dell'altra parte, ma ha soppesato criticamente tutti gli elementi
agli atti, dandone spiegazione. Non vi è quindi motivo per scostarsi da tale
ponderazione, gli attori limitandosi a contrapporre la loro percezione
soggettiva dei fatti, senza portare alcun riscontro oggettivo a comprova delle
loro affermazioni.
-
Né
è destinato a miglior sorte l'accenno degli appellanti alla denuncia sporta
dalla Delegazione tutoria di __________ e alle risultanze peritali sul testo
portato a giustificazione dell'appropriazione, ciò che avrebbe, a loro modo di
vedere, perlomeno la portata di un indizio e sul quale il Pretore avrebbe
sorvolato (memoriale, pag. 26 in alto). Il rimprovero al primo giudice è invero
vago e può essere compreso solo risalendo alle conclusioni della parte attrice
(pag. 38), ciò che è di per sé contrario a quanto prevede l'art. 309 cpv. 2
lett. d CPC. Sia come sia, il fatto che in una procedura avviata dalla
Delegazione tutoria di __________ sia stata messa in dubbio la datazione (21
luglio 1990) di un atto di donazione sottoscritto dalla testatrice (doc. AC)
non basta per trarre conclusioni sulla data del testamento litigioso. Gli
appellanti sostengono che anche quest'ultimo elemento costituirebbe un indizio,
ma nemmeno si danno cura di spiegare in modo chiaro a che cosa esso dovrebbe
riferirsi, ciò che non è ammissibile.
-
Infine
gli appellanti asseriscono che la testatrice non poteva esprimersi senza condizionamenti
al momento di redigere il testamento litigioso. In prima sede essi hanno
esplicitamente affermato che la testatrice era stata “isolata e suggestionata
al punto da non essere più in grado di comprendere quale fosse la realtà delle
cose. Non dev'essere stato infatti oltremodo difficile per i signori
__________, una volta braccata l'anziana zia, convincerla per mesi delle più
mostruose nefandezze del , raccontando che questi la voleva derubare
del suo intero patrimonio e che essa avrebbe terminato i suoi giorni in un
ricovero e senza soldi, senza il loro provvidenziale intervento” (conclusioni, act.
VIII, pag. 30). Se non che, l'istruttoria non ha confermato che il 21 gennaio
1991, data del testamento litigioso – e sola determinante per il giudizio – la
testatrice fosse in balìa dei pronipoti. La già citata teste __________
-, che ha visitato l'anziana nel gennaio 1991 anche in casa dei pronipoti
a __________, l'ha trovata aggressiva ed energica, anche più del solito e non
ha constatato una situazione di dipendenza (verbale del 6 marzo 1996, pag. 4).
Il teste __________ non ha percepito, dal canto suo, tentativi di isolare la
testatrice durante la sua permanenza a __________ (verbale del 6 marzo 1996,
pag. 2).
Né giova
agli appellanti ricordare le audizioni eseguite dalla Delegazione tutoria di
__________ e dall'avv. __________ __________ dell'autorità di vigilanza sulle
tutele, che lascerebbero supporre il contrario. Tali colloqui sono infatti
avvenuti dopo la redazione del testamento e sono quindi inidonei per valutare
la situazione personale della testatrice il 21 gennaio 1991. In effetti, la
Delegazione tutoria di __________ ha proceduto all'audizione il 12 aprile 1991
(doc. V), l'avv. __________ __________ ha visto la testatrice il 7 giugno 1991
(doc. Z) e il dott. __________ __________ l'ha visitata, per allestire la perizia
sulla capacità di intendere e di volere, il 22 giugno 1991 (doc. AAA). Le
constatazioni eseguite in tali circostanze non sono quindi di alcun ausilio per
valutare se il 21 gennaio 1991 la testatrice era libera di esprimere la sua
volontà senza essere condizionata da quella di terzi. Gli attori non sono di
conseguenza riusciti a provare le loro affermazioni al riguardo, di modo che
nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti posti dall'art. 519 cpv. 1 n.
2 CC. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la petizione, non
essendo stati provati motivi di nullità del testamento o vizi di forma.
L'appello, infondato in ogni suo punto, deve dunque essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili commisurata
al valore della causa, alla sua complessità e all'impegno del patrocinatore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 7'500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
7'550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster