AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.74
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.97.00074
Lugano
1° febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. .._____ (nullità di testamento) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 16 ottobre 1992 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ -__________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ , __________ ()
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________. __________ __________, __________
__________. __________ __________, __________
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 29 aprile 1997 da __________ __________ -__________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________. __________ __________, __________. __________ __________ e __________ __________ contro la
sentenza emessa il 7 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1901), nata __________, cittadina svizzera domiciliata a __________
e abitualmente residente a __________, è deceduta il __________ 1992 – senza
lasciare discendenti – all'Ospedale __________ __________ di __________. Essa
era proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, in
__________ e a , di cui ha disposto in sei testamenti olografi, redatti
il 23 settembre 1982, il 10 aprile 1986, il 19 marzo 1988, il 30 giugno 1988 e
il 7 aprile 1990. L'8 luglio 1990 __________ __________ è stata ricoverata
all'Ospedale " __________ " di __________ per complicazioni
sorte in seguito a un intervento di asportazione di un adenocarcinoma intestinale,
avvenuto nel 1989. Durante il ricovero, essa ha disposto della sua sostanza con
un testamento pubblico del 20 luglio 1990 e nel quale, oltre a confermare il
contenuto delle sue precedenti disposizioni, ha nominato esecutore
testamentario __________ __________– amministratore del suo patrimonio in
Italia – e ha istituito eredi del suo patrimonio, in parti uguali, quest'ultimo
con il pronipote __________ __________, disponendo vari lasciti a favore dei
pronipoti __________, __________ ed __________ __________ e della famiglia
dell'amico __________ __________. Con successivo testamento pubblico del 9
agosto 1990, rogato dal notaio __________ __________, __________ __________ ha
revocato ogni precedente disposizione, ha nominato suo esecutore testamentario __________
__________, e ha istituito quest'ultimo e il pronipote __________ __________
suoi eredi, disponendo inoltre diversi legati per lo stesso __________
__________ e i suoi figli __________, __________ e __________, per il suo
commercialista __________ __________ e il di lui figlio __________ e, infine,
per i tre pronipoti __________. Il 10 settembre 1990 __________ __________ è
stata ritrasferita all'Ospedale __________ __________ a __________, dove è
rimasta in convalescenza fino al 6 ottobre 1990, quando è tornata a __________,
accompagnata da __________ __________.
B. Dopo
il suo rientro in Italia, __________ __________ è stata ospite della famiglia
di __________ __________, con la quale intratteneva da anni rapporti di
amicizia. Il 3 novembre 1990 __________ __________ ha tentato invano, con
l'ausilio delle forze dell'ordine e dei suoi legali, di riportare la prozia in
__________. Il 13 novembre 1990 __________ __________ è stata ricoverata presso
la casa di cura __________ di __________. In occasione del suo soggiorno
__________, il 5 e il 25 novembre 1990, essa ha incontrato il notaio __________
__________ di __________– chiamato da __________ __________– il quale ha
rifiutato di ricevere atti dispositivi, giudicando la testatrice incapace di disporre.
Al secondo incontro ha partecipato anche il notaio __________ __________.
All'inizio di dicembre 1990 __________ __________ si è trasferita a __________,
presso il pronipote __________ __________, e il 24 dicembre 1990 è stata
nuovamente ricoverata all'Ospedale __________ __________o.
C. Con
un testamento pubblico ricevuto dal notaio __________ __________ il 10 gennaio
1991, durante il ricovero ospedaliero, la testatrice ha revocato ogni
precedente disposizione di ultima volontà e ha nominato esecutore testamentario
__________ __________i, istituito erede universale; limitatamente ai lasciti,
essa ha sostanzialmente mantenuto quanto disposto il 9 agosto 1990. In quella
stessa occasione __________ __________ ha rilasciato al pronipote __________
una procura generale, revocando quelle precedenti a favore di __________
__________, al quale ha chiesto la restituzione di tutti i suoi beni. Successivamente,
con testamento olografo aggiuntivo del 21 gennaio 1991, __________ __________
ha revocato ogni disposizione a favore della famiglia __________, destinando i
relativi beni a __________ __________, moglie di __________. Dimessa dall'istituto
di cura, essa ha vissuto a __________ con la famiglia del pronipote.
D. Il 5
aprile 1991 __________ __________, non riuscendo più a incontrare __________
__________ dopo il di lei rientro in __________, ha segnalato alla Delegazione
tutoria di __________ la situazione, che a suo avviso costituiva un caso di
circonvenzione di incapace. Il 15 aprile 1991 l'autorità tutoria ha sospeso provvisoriamente
__________ __________ dai diritti civili, designando quale suo rappresentante
__________ __________. Nel contempo essa ha inoltrato un'istanza di interdizione
al Consiglio di Stato. Il 2 luglio 1991 l'autorità di vigilanza ha deciso in
via provvisoria l'inabilitazione dell'interdicenda e ha confermato suo
assistente __________ __________. Il 20 settembre 1991 __________ __________ è
stata ricoverata un'ultima volta all'Ospedale __________ __________ di
__________, dove è deceduta il __________ 1992. Nel frattempo, il 7 gennaio
1992, la Delegazione tutoria di __________ ha denunciato __________ __________
per avere estinto senza autorizzazione un conto di deposito intestato alla
prozia presso la succursale di __________ della Banca __________ __________ e
due libretti al portatore, trattenendo denaro contante e titoli per un valore
complessivo di fr. 1'150'000.–.
E. Il 2
aprile 1992 il notaio __________ __________ ha pubblicato il testamento pubblico
del 9 agosto 1990 e il 6 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha fatto
altrettanto per i testamenti del 10 e del 21 gennaio 1991. Il 14 aprile 1992
__________ __________ si è opposto al rilascio del certificato ereditario e ha
instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo la
nomina di un amministratore giudiziario, nomina alla quale si sono opposti gli
altri eredi. Il 15 aprile 1992 il Pretore ha nominato __________ __________
amministratore giudiziario della successione. Il 21 aprile 1992 il notaio
__________ __________ ha pubblicato i sei testamenti olografi redatti dalla
defunta tra il 1982 e il 1990. Il 21 settembre 1992 __________ __________ ha
denunciato il notaio __________ __________ per falsità in atti pubblici.
F. Il
16 ottobre 1992 __________ __________ ha avviato un'azione di annullamento del
testamento pubblico 10 gennaio 1991, convenendo __________, __________ e
__________ __________, __________, __________ e __________ __________,
__________ e __________ __________, oltre a __________ __________. Il 22
ottobre 1992 questa Camera, adita dai convenuti, ha riformato il decreto
pretorile del 15 aprile 1992, confermando __________ __________ quale esecutore
testamentario (inc. /). __________ 1992, in occasione di un
furto con scasso, è stata constatata la scomparsa dall'ufficio del notaio
__________ __________ dell'atto di pubblicazione originale dei testamenti 10 e
21 gennaio 1991. Quello stesso giorno il Pretore, su richiesta dell'attore, ha
sospeso la causa in attesa dell'esito del procedimento penale promosso contro
il notaio. Nella loro risposta del 14 dicembre 1992 i convenuti si sono opposti
alla petizione. Il 27 aprile 1993 il Pretore, adito da __________ __________o,
ha nominato amministratore giudiziario __________ __________. Il 20 giugno
1994, in replica, l'attore ha ribadito la sua proposta di giudizio. Con
ordinanza del 1° luglio 1994 il Pretore ha confermato la sospensione della
causa. Il 23 dicembre 1994 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del
procedimento penale a carico del notaio __________ __________. Il 26 gennaio
1995 il Pretore ha riattivato la causa. Nella loro duplica del 16 marzo 1995 i
convenuti hanno riaffermato la loro proposta di giudizio. L'udienza preliminare
ha avuto luogo il 29 maggio 1995.
G. Con
decisione del 13 dicembre 1995 la Camera dei ricorsi penali ha respinto un'istanza
di promozione dell'accusa presentata da __________ __________ nei confronti di
__________ __________. Il 9 febbraio 1996 il Tribunale federale, adito da
__________ __________, ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto
pubblico contro la decisione predetta. Esperita l'istruttoria, il 5 settembre
1996 i convenuti hanno prodotto un memoriale conclusivo, nel quale hanno
confermato le proprie domande di giudizio. A sua volta __________ __________ ha
proposto di accogliere la petizione nelle proprie conclusioni del 10 settembre
1996.
H. Statuendo
il 7 aprile 1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il testamento
pubblico del 10 gennaio 1991. La tassa di giustizia di fr. 16'000.– e le spese
sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere
alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 55'000.– per
ripetibili.
I. __________,
__________ e __________ __________, __________, __________ e __________
__________a, __________ e __________ __________ e __________ __________ sono
insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 29 aprile 1997, nel
quale postulano la riforma del giudizio nel senso di respingere la petizione.
Nelle sue osservazioni del 2 giugno 1997 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere premesso di non essere vincolato alle
conclusioni del Procuratore pubblico in esito al procedimento penale aperto
contro il notaio __________ __________, ha ritenuto in estrema sintesi che la
stesura del testamento pubblico 10 gennaio 1991 è avvenuta in conformità all'art.
501 CC, nulla impedendo una lettura dell'atto pubblico da parte della disponente.
Egli ha tuttavia riscontrato la nullità del testamento pubblico per carenza dei
requisiti formali prescritti dagli art. 501, 502 e 503 CC.
-
Giusta
l'art. 520 cpv. 1 CC una disposizione di ultima volontà affetta da vizio di
forma può essere annullata. L'azione è esperibile da chiunque come erede o
legatario abbia interesse a far annullare la disposizione (art. 519 cpv. 2 CC)
e si prescrive nel termine perentorio di un anno dal giorno in cui l'attore ha
avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità (art. 521 cpv. 1
CC). In concreto l'attore aveva un interesse legittimo a promuovere causa,
peraltro tempestiva. Resta da verificare se la confezione del testamento
pubblico in rassegna sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni legali sulla
forma.
-
La
procedura per la celebrazione degli atti pubblici è regolata dai cantoni (art.
55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per la confezione dei testamenti pubblici il diritto
federale prescrive nondimeno norme imperative che per costante giurisprudenza
determinano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con rinvii di
giurisprudenza; Ruf in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, note 2 e 4 ad art. 499
CC). Nel caso in esame non è controverso che l'atto è stato rogato nella forma
prevista dagli art. 499 segg. CC, ciò che peraltro risulta inequivocabilmente
dal documento agli atti (doc. AF; appello, pag. 10). Secondo tale modo di
disporre il testatore, dopo avere manifestato le sue ultime volontà al notaio,
legge e firma l'atto da sé solo alla presenza di quest'ultimo (art. 500 CC). In
seguito egli dichiara ai due testimoni, sempre alla presenza del notaio, di
avere letto il documento e che in esso sono contenute le sue disposizioni testamentarie
(art. 501 cpv. 1 CC). I due testimoni appongono poi la loro firma sull'atto (art.
501 cpv. 2 CC). Il tutto deve avvenire senza soluzione di continuità (unitas
actus: Ruf, op. cit., nota 24
ad art. 499 CC; Tuor in: Berner Kommentar,
2a edizione, note 3 e 6 ad art. 499 CC).
-
Nel
caso specifico il Pretore ha constatato che non era stata dimostrata
l'incapacità di discernimento della testatrice quel 10 gennaio 1991, ma ha
ritenuto nullo il testamento pubblico poiché le due testimoni non erano
presenti contemporaneamente dopo la lettura e la firma dell'atto da parte della
testatrice e perché costei non avrebbe confermato di avere letto l'istromento,
né avrebbe certificato l'autenticità delle disposizioni in esso contenute. Gli
appellanti insorgono contro la conclusione del Pretore, facendo valere che il
rispetto di tutte le forme sarebbe confortato dalle testimonianze di __________
__________, della moglie di lui __________ e del notaio __________ __________.
A sostegno della loro tesi essi rilevano, inoltre, che il primo giudice avrebbe
dato soverchio peso alle deposizioni di __________ __________ e __________
__________, considerate – a differenza degli altri testimoni – disinteressate.
Per di più il Pretore avrebbe sottovalutato le ultime dichiarazioni di
__________ __________ davanti al Procuratore pubblico, con cui essa avrebbe
confermato la regolarità dell'operato del notaio rogante.
-
La
validità di un testamento pubblico è subordinata – come si è visto – alla
conferma data dal testatore ai due testimoni, in presenza del notaio, circa la
lettura e il contenuto dell'atto; con la loro firma i testimoni certificano
tali dichiarazioni e la circostanza che, a loro parere, il disponente aveva la
capacità di discernimento (art. 501 cpv. 2 CC). L'affermazione del testatore
avviene alla simultanea presenza dei due testimoni, che per i testamenti
pubblici rogati nella forma dell'art. 501 CC – come nel caso concreto –
compaiono al più tardi dopo la lettura e la firma dell'istromento da parte del
testatore (Ruf, op. cit., nota 8
ad art. 501 CC; Tuor, op. cit.,
nota 6 ad art. 501 CC con riferimento al messaggio del Consiglio federale; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht,
IV/1, pag. 229; Escher in: Zürcher
Kommentar, nota 3 ad art. 501 CC nel mezzo). In tal modo i testimoni non apprendono
il contenuto del testamento, della cui autenticità essi non devono garantire (Escher, op. cit., nota 1 ad art. 501 CC
in fondo). Ciò non toglie che la firma dei testimoni deve seguire immediatamente
la dichiarazione del testatore (Escher,
op. cit., nota 2 ad art. 501 CC; Tuor,
nota 1 ad art. 501 CC; Ruf, op.
cit., nota 26 ad art. 499 CC, nota 1 ad art. 501 CC e nota 17 ad art. 500 CC; Piotet, op. cit., pag. 229 seg.). Nel
caso precipuo si tratta di verificare se la confezione del testamento pubblico
è avvenuta regolarmente.
-
Giusta
l'art. 9 CC, ripreso anche dall'art. 197 CPC, i documenti pubblici – in concreto
il testamento – fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia
dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (cpv. 1). Tale prova non è soggetta
ad alcuna forma speciale (cpv. 2). Anche la dichiarazione dei testimoni fa
parte dell'atto pubblico (Ruf,
op. cit., nota 15 ad art. 501 CC; Piotet,
op. cit., pag. 24; Tuor, op.
cit., nota 15 ad art. 502 CC). Essa si limita a quanto ha certificato il
notaio, confermando contenuto e completezza della dichiarazione figurante
nell'atto pubblico (Kummer in: Berner
Kommentar, nota 42 segg. ad art. 9 CC). Chi pretende l'inesattezza del contenuto
deve recarne la prova, dimostrando la falsità e l'incompletezza delle dichiarazioni
riportate nell'atto, rispettivamente delle circostanze e conseguenze giuridiche
in esso contenute (Kummer, op.
cit., nota 66 seg. ad art. 9 CC).
a) Nella
copia del testamento agli atti (rogito n. 89 del notaio __________ __________,
doc. AF) seguono, dopo le formalità introduttive e i dati personali della
testatrice, quattro pagine e mezzo contenenti le ultime volontà, chiosate dal
testo seguente:
Come
ho già ribadito sopra, trattasi delle mie ultime volontà. A conferma di ciò
sottoscrivo tutte le sette pagine del presente atto, nello spazio apposito a
lato di ogni foglio.
Fatto
da me notaio personalmente ad , nella camera no. __________
() dell'Ospedale __________. __________, alla continua presenza della
testatrice, alle ore 10.10 (dieci e dieci) di quest'oggi, giovedì dieci gennaio
millenovecentonovantuno e meglio come indicato in ingresso:
(segue
la firma del notaio)
Subito dopo sono stati chiamati ed assunti quali
testi:
– __________ __________, nata il __________
__________ 1938, da __________ in __________, via __________ __________,
coniugata, nata __________,
– __________ , nata il __________
1959, cittadina italiana, domiciliata a __________ (), via __________
__________ __________, coniugata, nata __________,
persone
a me note, che mi hanno entrambe dichiarato di non trovarsi in alcuno dei casi
di esclusione previsti dall'art. 503 (cinquecentotré) del Codice civile svizzero,
del contenuto del quale è stata data a loro conoscenza.
Quindi,
in presenza di me notaio la testatrice __________ __________, nata __________,
ha dichiarato ai presenti due testimoni che essa ha letto la scrittura di cui
sopra e che essa rappresenta l'esatta e precisa espressione delle sue ultime
volontà.
I
testimoni confermano con le loro firme apposte al presente atto che la
testatrice ha pronunciato le dichiarazioni di cui sopra in loro presenza (e di
me notaio) e che a loro giudizio essa trovasi in stato di capacità di disporre.
Di tutto quanto precede mi dichiaro rogato io notaio, dalla predetta parte a me
nota ed idonea e della cui piena capacità civile e di disporre mi sono io
notaio personalmente cerziorato, perché avessi a stenderle in forma di legge da
conservare nei miei rogiti.
Atto
scritto da me notaio personalmente e da me letto, rogato e pubblicato a chiara
ed intelleggibile voce, nella suddetta camera no. __________ (__________)
dell'Ospedale __________. __________ ad __________, alla continua e
ininterrotta presenza della testatrice e dei due testimoni, da me tutti edotti
della natura e delle leggi relative al presente atto (costituito da sette
fogli) che con me notaio si firmano:
(segue
la firma del notaio; le firme dei due testimoni risultano su tutte le pagine
sotto la firma della testatrice)
b) La
questione è di sapere in concreto se le varie fasi attestate nell'atto
differiscono, nell'ordine, dalle dichiarazioni dei presenti. Dall'istruttoria è
emerso che, dopo le dichiarazioni di ultima volontà, il notaio rogante ha
invitato __________ __________ a cercare due testimoni. Costei si è rivolta all'infermiera
__________ __________, che l'ha poi seguita nella camera della disponente
insieme con la collega __________ __________ __________ (fascicolo del Ministero
pubblico, verbali 2 e 7 dicembre 1992 di __________ __________, __________
__________ e __________ __________; verbale 2 febbraio 1993 di __________
__________). Ciò posto, stando all'atto impugnato, il notaio ha accertato le
generalità delle due testimoni. Il notaio ha dichiarato che a tal fine una
delle due infermiere è andata a prendere un documento di legittimazione che
teneva nella borsetta (loc. cit., verbale del 9 dicembre 1992). Ciò è confermato
dall'avv. __________ __________, legale della disponente, il quale attendeva
fuori della stanza. Egli ha dichiarato: ”Dopo qualche minuto ne ho vista una
che è uscita, ritornando dopo 4-5 minuti con in mano una carta pieghevole che
io ho pensato potesse essere un documento” (loc. cit., verbale del 2 febbraio
1993). Tale circostanza è stata negata da tutt'e due le interessate, che
contestano di avere esibito un qualsiasi documento, senza essere in grado di
spiegare però come il notaio abbia potuto accertare i loro dati personali, che
solo l'ospedale o il Comune di __________ avrebbe potuto fornire. Nessuno pretende
tuttavia che ciò sia avvenuto. D'altro lato, né il notaio rogante né alcun
altro dei presenti risultava conoscere o avere interpellato previamente l'una o
l'altra infermiera. Nelle condizioni descritte non si può dunque concludere che
il contenuto dell'atto pubblico sia falso. La presunta veridicità dell'atto
pubblico potrebbe anzi spiegare perché le due donne affermano di avere firmato
l'una dopo l'altra, in momenti diversi. Tenendo conto del tempo trascorso dalla
confezione del testamento e del loro breve intervento, tale ricordo potrebbe
infatti ricondursi al fatto, per vero, che l'una delle due era uscita momentaneamente
per munirsi di un documento di legittimazione.
c) Dal
testamento risulta che il notaio si è cerziorato, in ossequio dell'art. 503 CC,
della capacità civile e dell'eventuale grado di parentela delle testimoni con
beneficiari della successione. Il notaio ha dichiarato di non avere letto ad
alta voce il testo di legge, ma di averne riassunto il contenuto. Egli assume inoltre
di essersi rivolto subito dopo alla testatrice, chiedendole
“di confermare ai testimoni che aveva letto le pagine precedenti e che esse
contenevano le disposizioni di sua ultima volontà”, al che “la signora disse a
viva voce che era il suo testamento e che l'aveva letto prima che entrassero i
testimoni” (loc. cit., verbale del 9 dicembre 1992). Su questi due punti le
deposizioni delle testimoni divergono – almeno apparentemente – dal contenuto
del testamento e dalle dichiarazioni del notaio. In particolare, __________
__________ ha dichiarato sull'operato del notaio: ”Mi sembra che nessuno disse
nulla”, rispettivamente “Nessuno dei presenti mi ha chiesto prima di firmare se
ero in legami di parentela con la __________ o con qualche altro” (loc. cit.,
verbale del 2 dicembre 1992), “Non ricordo che abbiano parlato, né da parte del
notaio né da parte della __________. Malgrado i miei sforzi non riesco a
ricordare esattamente i particolari di quella mia presenza nella stanza per la
firma di quel testamento” (loc. cit., verbale del 13 gennaio 1993). __________
__________ __________ ha soggiunto: “Non rammento bene. Probabilmente
l'avvocato presente ha letto uno stralcio di qualcosa, una cosa comunque
brevissima. Praticamente io dovevo solo firmare e basta” (loc. cit., verbale
del 2 dicembre 1992). E ancora: “[Il notaio] non mi ha chiesto assolutamente
niente e nemmeno ha proferito parola su articoli di legge” (loc. cit., verbale
del 7 dicembre 1992), “Non ricordo, però non escludo nemmeno a priori che il
notaio mi abbia eventualmente accennato che dovevo fungere da teste” (loc.
cit., verbale del 12 marzo 1993).
d) Su
quanto ha detto la disponente le testimonianze delle due donne non sono più
precise. __________ __________ asserisce: ”Non mi sembra. Perlomeno non mi
sembra che la paziente lesse quel documento ad alta voce” (loc. cit., verbale
del 2 dicembre 1992), “Escludo che mentre ero in camera e firmavo i documenti
la __________ ha proferito parola e ricordo che era distesa nel letto con la
schiena leggermente rialzata” (loc. cit., verbale del 2 dicembre 1992), “Non ricordo
assolutamente che lo abbia fatto“ (loc. cit., verbale del 13 gennaio 1993) e
infine: “Ripensando in questi tempi a quell'episodio, dopo essere stata interrogata
in presenza dell'avv. __________, mi sembra di ricordare che la __________ abbia
detto un sì a proposito del testamento quando l'avv. __________ le ha chiesto
qualcosa. Non ricordo niente di più” (loc. cit., verbale del 12 marzo 1993).
__________ __________ __________ ha invece dichiarato: “Mi sembra di no, anzi
sono quasi certa di no” e “No, poiché non ha proferito parola ed ho supposto in
buona fede che tutto fosse già sistemato fra di loro di comune accordo” (loc.
cit., verbale del 7 dicembre 1992). In conclusione, le due infermiere riconoscono
di essere state informate solo sul loro ruolo. Sulla conferma della testatrice
in merito alle disposizioni testamentarie l'una non esclude che ciò sia avvenuto
e l'altra invece nega tale circostanza. Ora, anche a voler prescindere dalle
affermazioni di __________ e __________ __________– entrambi presenti e che
hanno confermato l'operato del pubblico ufficiale – non si può ragionevolmente
concludere che le affermazioni delle due infermiere sono sufficienti per
provare l'inesattezza di quanto figura nel testamento pubblico. Pur
considerando il disagio delle due testimoni davanti all'autorità penale e il
tempo trascorso dall'evento, la titubanza e l'incertezza che caratterizzano le
dichiarazioni sono inidonee a smentire quanto riporta l'atto pubblico. Per di
più, sulla dichiarazione di conferma della testatrice le due testimonianze si
contraddicono. Pertanto, ritenuto che l'onere della prova sull'inesattezza e
l'incompletezza dell'atto pubblico incombeva all'attore, le relative conclusioni
devono essere respinte anche su questo punto.
e) Litigiosa
è infine la contestuale presenza delle due testimoni nella camera d'ospedale al
momento di firmare, rispettivamente al momento in cui il notaio ha chiesto loro
di attestare, con la firma, la capacità di intendere e di volere della disponente.
Ora, quanto alla contemporanea presenza, essa è confermata dall'avv. __________
__________, il quale ha dichiarato: ”Ho poi rivisto le due testimoni uscire una
dietro l'altra ed insieme dalla camera e mi riavvicinai alla camera rimanendo
in corridoio per parlare con la __________ alla quale chiesi se tutto fosse
avvenuto in ordine: lei mi rispose di sì” (loc. cit., verbale del 2 febbraio
1993). __________ __________, invero esitando, nega tale circostanza: “Non ricordo.
Anzi credo no. Forse sono sicura di no. Mi sembra che nella camera la
__________ non c'era. Non so se la __________ ha firmato dopo di me” (loc.
cit., verbale del 2 dicembre 1992), “Posso escludere che mentre firmavo e durante
tutta la mia permanenza in camera vi era presente la collega __________
__________ o che sia entrata posteriormente. (...) Non ricordo nemmeno di aver
visto la __________ entrare nella camera __________” (loc. cit., verbale del 2
dicembre 1992). __________ __________ ha dichiarato a sua volta in merito alla
presenza della collega: ”Mi sembra di no, poiché ricordo che lei è uscita e io
sono entrata. Posso quindi escludere che potesse essere presente nello stesso
momento in cui ero in camera a firmare” (loc. cit., verbale del 7 dicembre
1992).
Riepilogando,
entrambe le infermiere hanno confermato di essere state chiamate da __________
__________ e di averla seguita nella camera 309. È quindi indubbio che esse –
almeno all'inizio – erano presenti assieme. In seguito sembra che una delle due
infermiere sia uscita brevemente dalla camera per munirsi di carta d'identità.
__________ __________ nega di essere uscita dalla stanza. Se così fosse, la questione
non meriterebbe nemmeno di essere considerata. Dalle altre deposizioni risulta
però che __________ __________ si è effettivamente allontanata per qualche minuto
dalla camera. Giova domandarsi pertanto se in quell'intervallo il notaio abbia
proseguito nelle sue incombenze, facendo firmare la prima testimone, o se abbia
atteso il ritorno della seconda, come figura nell'atto pubblico. La prima
ipotesi non è confortata però da prove certe se non dagli esitanti ricordi o
dalle soggettive impressione delle due infermiere ("non ricordo",
"non so", "forse", "mi sembra"). Il tutto in un
quadro poco chiaro. Anche ponendo mente al tempo trascorso, ciò non basta per
negare con un minimo di sicurezza la contestuale presenza delle testimoni e
ravvisare un vizio di forma nella rogazione del testamento. L'avvicendamento
preteso confusamente dalle due donne contrasta del resto con la chiara
deposizione dell'avv. __________ __________, il quale attendeva fuori della
camera __________. Sulla presenza e sull'attendibilità di lui sono per altro
stati sollevati dubbi.
f) Per
quanto riguarda, da ultimo, l'attestazione delle due infermiere sulla capacità
di discernimento della disponente, già ci si è espressi e a nulla rileva la
dichiarazione di __________ __________, la quale esclude “che quando ero nella
camera il notaio o la __________ mi abbiano chiesto se in qualità di testimone
giudicavo la __________ in stato di capacità di disporre” (loc. cit., verbale
del 2 dicembre 1992). Tale affermazione contrasta palesemente, infatti, con
quella di __________ __________, la quale ha ricordato invece che il notaio ha
letto qualcosa. E, in difetto di sufficienti elementi contrari – come si è già
ripetuto – l'atto pubblico fa piena prova del suo contenuto.
- In
prima sede l'attore ha addotto una serie di altri vizi relativi alle modalità
della rogazione del documento pubblico. In particolare, egli dubitava della
presenza di __________ __________ in ospedale durante la stesura dell'atto e
riteneva che l'atto fosse stato preconfezionato. In realtà nessuno dei due
argomenti è di rilievo ai fini del giudizio. Che il pronipote della testatrice
abbia assistito o no alla rogazione dell'atto pubblico poco importa per la
validità del testamento, non trattandosi di un elemento essenziale dello
stesso, mentre la fedefacenza della sua deposizione è un problema che può
rimanere irrisolto, vista la fondatezza dell'appello già per altri motivi.
Quanto alla possibile preconfezione del testamento, il perito giudiziario
__________ __________ __________ ha ritenuto "probabile che alcune indicazioni
[il numero della camera con i nomi e i dati dei testimoni] siano state aggiunte
in un secondo tempo in spazi lasciati appositamente vuoti” (perizia del 27
ottobre 1995, fascicolo giallo, pag. 6). Se non che, la comunicazione della
volontà da parte del testatore non richiede una forma specifica, né è
espressamente vietato al funzionario pubblico redigere anticipatamente l'atto (Ruf, op. cit., nota 4 seg. ad art. 500
CC; Tuor, op. cit., nota 3 seg.
ad art. 500 CC). La giurisprudenza ammette addirittura che siffatta
comunicazione può avvenire per il tramite di terzi (DTF 63 II 359). Determinante
è che alla stesura del rogito il notaio verifichi il consenso del testatore
circa le disposizioni di ultima volontà preconfezionate (Ruf, op. cit., nota 6 seg. ad art. 500
CC). Nella fattispecie, al di là delle modalità di confezione dell'atto, non è
contestato che il notaio abbia verificato la reale volontà della testatrice,
ragion per cui la critica dell'appellato cade nel vuoto.
Nelle sue
osservazioni l'appellato fa valere altresì che il notaio ha omesso di indicare
nell'atto il documento di legittimazione in virtù del quale egli ha appurato le
generalità delle due testimoni. Ciò determinerebbe la nullità del testamento in
applicazione dell'art. 39 cpv. 2 e 64 n. 3 della legge sul notariato. Egli
dimentica però che i motivi di nullità di un testamento pubblici sono regolati
esaustivamente dal diritto federale (Kummer,
op. cit., nota 34 ad art. 9 CC con riferimento a ZBJV 86/1950 pag. 407; Tuor, op. cit., nota 7 ad art. 499 CC).
Le eventuali prescrizioni delle leggi notarili cantonali sono al riguardo
ininfluenti (DTF 118 II 275 consid. 3b).
Nella
parte finale delle sue osservazioni l'attore ribadisce che la testatrice era
incapace di discernimento, al punto da non riconoscere nemmeno il notaio. A
prescindere dal fatto però che egli non ha dato riscontro alle dettagliate
motivazioni del Pretore sulla capacità di discernimento della defunta,
l'episodio menzionato è avvenuto il 7 giugno 1991 (doc. Z) e non può dunque essere
di rilievo per valutare la capacità di discernimento dell'interessata il 10
gennaio 1991. Le argomentazioni dell'interessato nulla tolgono al fatto,
perciò, che il Pretore ha annullato a torto il testamento pubblico del 10
gennaio 1991. Fondato, l'appello deve pertanto essere accolto e il giudizio
impugnato riformato di conseguenza.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellato
rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Gli
oneri di prima sede vanno modificati nello stesso senso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
La petizione è respinta.
-
La tassa di giustizia di
fr. 16'000.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che
rifonderà alle controparti fr. 55'000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 8'000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
8'050.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà agli appellanti fr. 10'000.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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