AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.84
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1997.00084
Lugano
12 aprile
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione
del 16 febbraio 1995 dalla
Comunione dei comproprietari del __________
__________,
(rappresentata dall'amministratrice __________
__________ __________ , __________ e patrocinata dall'avv.
__________ __________ -, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 7 maggio 1997 da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 16 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
dev'essere accolto l'appello presentato il 9 maggio 1997 dalla Comunione dei
comproprietari del “__________ __________ ” contro la medesima sentenza;
-
Se
dev'essere accolto l'appello presentato il 12 maggio 1997 da __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________. __________ __________ __________, __________
, __________ - __________, __________ __________ ed __________
__________ contro la sentenza stessa;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è titolare di una proprietà per piani pari
a 8/1000 della particella n. __________RFD di __________
(“____________________”). Il condominio si compone di due blocchi abitativi,
suddivisi in quattro case (numeri civici __________, __________, __________,
__________di via __________), tra i quali si trova un'autorimessa interrata. Le
costruzioni sono interamente circondate da prato. Sin dalla sua edificazione,
nel 1977, al condominio si accede da via __________ (strada comunale), posta
sul lato ovest della proprietà, attraverso la contigua particella n.
__________, che si estende in direzione est lungo tutto il fondo n. __________e
dalla quale si dipartono, verso sud, un sentiero pedonale lastricato che
garantisce l'accesso ai numeri __________e __________, la rampa d'accesso
all'autorimessa e, oltre la piazza di giro – in direzione est – un secondo
sentiero pedonale lastricato che conduce ai numeri __________ e __________. Originariamente
il fondo n. __________faceva parte del numero mappale __________1, da cui è
stato scorporato nel 1977 poiché il piano regolatore di __________ ne prevedeva
l'esproprio per la formazione di una strada pubblica. Il Comune ha poi abbandonato
il progetto.
B. Nel
1991 __________ __________, proprietario della particella n. __________, ha
creato due posteggi lungo la via di accesso al condominio, rendendo difficile
il passaggio veicolare verso la rimessa e la piazza di giro. All'assemblea del
20 maggio 1994 la maggioranza dei comproprietari, rappresentante quote per complessivi
732/1000, ha autorizzato l'amministrazione a promuovere
cause civili e amministrative intese a far iscrivere un diritto di passo
pedonale e veicolare a carico del fondo n. __________. I comproprietari
__________ __________ e __________ __________ si sono astenuti. Il 6 luglio
1994 __________ __________ è divenuto proprietario del fondo n. __________e nel
dicembre successivo ha presentato una domanda intesa alla formazione di altri
quattro posteggi lungo la citata via di accesso. L'amministrazione del
condominio ha presentato opposizione al progetto.
C. Il
16 febbraio 1995 la Comunione dei comproprietari del “__________ -__________
__________ ” ha promosso azione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
per ottenere, senza versamento di indennità, una servitù di passo pedonale e
veicolare a favore della particella n. __________ e a carico della particella n.
__________. Nella sua risposta del 20 aprile 1995 __________ __________ si è
opposto alla petizione, consentendo in via subordinata all'iscrizione della
servitù secondo quelle che sarebbero state le risultanze istruttorie e contro
pagamento di un'indennità. Esperita l'istruttoria, il 1° aprile 1997 la parte
attrice ha prodotto un memoriale conclusivo nel quale ha ribadito le sue
richieste di giudizio. Nelle sue conclusioni del 4 aprile 1997 __________
__________ ha fissato a fr. 25'100.– l'indennità pretesa per l'eventuale
concessione della servitù di passo, da iscrivere secondo un piano da allestire
dal geometra revisore. L'8 aprile 1997 ha avuto luogo il dibattimento finale.
D. Statuendo
il 16 aprile 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione ordinando
all'Ufficio dei registri l'iscrizione a favore del fondo n. __________di una
servitù di passo pedonale e veicolare largo 3 m a carico del fondo n.
__________, da via Ubrio fino alla rampa di accesso dell'autorimessa, secondo
un piano da allestire dal geometra revisore. Le spese del geometra revisore
sono state poste a carico della parte attrice, tenuta inoltre a rifondere al
convenuto un'indennità di fr. 1'000.– con interessi al 5% dal 6 luglio 1994. La
tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono state addebitate alle parti
in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________
__________ è insorto contro la sentenza appena citata con un appello del 7
maggio 1997 nel quale chiede di respingere la petizione, subordinatamente di
iscrivere la servitù di passo necessario contro assegnazione di un indennizzo
di fr. 25'100.– oltre interessi, e di riformare il giudizio sugli oneri processuali.
Il 9 maggio 1997 la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”
ha presentato a sua volta un appello con cui chiede di estendere il diritto di
passo pedonale a favore della particella n. __________al tratto lastricato che
dalla piazza di giro antistante la rampa d'accesso alla rimessa conduce all'entrata
dei numeri __________e __________. Il 12 maggio 1997 nove comproprietari del
condominio (____________________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________, __________ ,
__________ - __________, __________ __________ ed __________
__________) hanno introdotto essi pure un appello per ottenere l'accoglimento
integrale della petizione e l'attribuzione senza indennità una servitù di passo
necessario su tutta la larghezza del fondo n. __________.
F. Nelle
loro osservazioni del 20 giugno 1997 __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
, __________ , __________ - ,
__________ __________ ed __________ __________ hanno dichiarato di aderire
all'appello del “ __________ ”, proponendo di respingere il ricorso
del convenuto. Nelle sue osservazioni del 20 giugno 1997 __________ __________
si è opposto ai gravami del 9 e del 12 maggio 1997, contestandone tra l'altro
la tempestività. Il 26 giugno 1997 la Comunione dei comproprietari del
“ __________ ” ha concluso a suo turno per la reiezione dell'appello
del convenuto, senza opporsi a quello presentato dai nove comproprietari.
G. La
giudice delegata di questa Camera, constatato che l'attuale strada di accesso
si trova su due fondi (n. __________e __________9) e che gli atti non danno
indicazioni precise sui confini, ha disposto d'ufficio l'allestimento di una
planimetria. Gli appellanti hanno potuto esprimersi sul referto peritale del 18
novembre 1999 e sulla sua delucidazione orale del 23 febbraio 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio i presupposti processuali, tra cui la
tempestività degli atti (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
308 CPC). Ora, giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC l'appello si propone entro il
termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza. In concreto la sentenza
impugnata, intimata il 17 aprile 1997, è stata ritirata dalla patrocinatrice
della Comunione dei comproprietari il 22 aprile successivo, ragion per cui il
termine per appellare scadeva il 12 maggio 1997. I ricorsi del 9 e del 12
maggio sono pertanto tempestivi.
-
__________ __________ contesta l'ammissibilità di tre fotografie prodotte con
l'appello da __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ __________, __________
__________, __________ ____________________ __________, __________ __________
ed __________ __________. I documenti prodotti per la prima volta in appello
non sono ricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando di addurre fatti e
mezzi di prova nuovi in seconda sede (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 20 ad art. 321 CPC). Ciò posto, le tre fotografie in questione non
possono essere considerate ai fini del giudizio.
-
In
applicazione dell'art. 9 cpv. 3 CPC il Pretore ha fissato il valore litigioso
in fr. 18'000.– (recte: 96'000.–), importo corrispondente ai costi che
sarebbero necessari per la costruzione di un nuovo passaggio pedonale e
veicolare sulla particella dell'attri-ce. L'art. 15 CPC stabilisce che “quando l'appellabilità
dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese
dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza”.
La domanda di accesso necessario (art. 694 CC) avendo carattere pecuniario (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, pag. 233 in basso con riferimento
al vol. I, pag. 284 nel mezzo), il valore litigioso è pari almeno a quello
della “piena indennità” cui si riferisce l'art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 11 ad art. 5 CPC). Nella fattispecie il convenuto ha chiesto che
gli fosse versata, nel caso in cui fosse stata accolta la domanda di accesso
necessario, un'indennità di fr. 25'100.– (memoriale conclusivo del 4 aprile
1997). La causa rientra quindi nella competenza appellabile del Pretore.
I. Sull'appello
di __________ __________
-
Il
Pretore ha concesso all'attrice il diritto di passo, come detto, previo
versamento di fr. 1'000.– al convenuto. A suo avviso la costruzione sul fondo
- __________di una via di accesso parallela a quella già esistente sul fondo
- __________sarebbe economicamente illogica e insoddisfacente dal profilo
della sicurezza stradale. Inoltre l'opposizione del convenuto costituirebbe un
manifesto abuso di diritto, avendo i comproprietari sempre usufruito di tale
strada, ciò di cui egli era informato, essendo egli medesimo comproprietario.
L'appellante non si oppone, quanto meno in subordine, a concedere un diritto di
passo a favore del fondo n. __________, ma chiede l'aumento dell'indennità a
fr. 25'100.– e ribadisce che non sarebbero adempiuti in concreto i presupposti dell'art.
694 CC. Adduce in specie che la particella n. __________confina con la strada
pubblica, che esisterebbe una possibilità diretta di collegamento con la stessa
e che la richiesta dei comproprietari tenderebbe unicamente a migliorare
l'accesso esistente, ciò che non basta per giustificare l'attribuzione di un
diritto di passo necessario.
-
Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica,
può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena
indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Un accesso è considerato insufficiente quando
manca totalmente oppure quando il passaggio non risponde alle esigenze attuali
del fondo, impedendone una gestione e un uso razionale (Steinauer, op. cit., pag. 161 n. 1863). La prima ipotesi si
ravvisa qualora un proprietario, il cui fondo è separato dalla strada pubblica
da altri terreni – ad esempio in seguito a fenomeni naturali come frane o
inondazioni, oppure per la parcellazione di una superficie – non sia autorizzato,
né sulla base di un diritto obbligatorio né di un diritto reale, ad accedere alla
via pubblica attraverso detti fondi (Rey
in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. II, Basilea 1998, n. 6
ad art. 694 CC; Liver in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. V/1, pag. 268 segg.). La seconda è data nel caso in cui un
proprietario, pur disponendo di un accesso al fondo, riuscirebbe ad allacciarsi
alla pubblica via solo grazie a un intervento sproporzionatamente dispendioso (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 47 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Notweg, tesi, Berna
1969, pag. 69). Per quanto riguarda il passaggio necessario, esso può consistere
nell'estensione di un diritto di passo già esistente, nell'uso comune di una
strada privata oppure nella formazione di un accesso ad hoc, dovendosi
la sua estensione comunque limitare allo stretto indispensdabile (Meier-Hayoz, op. cit., n. 13 in fondo e
n. 60 ad art. 694 CC; Rep. 1997 pag. 148).
-
In
concreto, sin dalla costruzione del complesso edilizio tutti i comproprietari
del “__________ __________ ”, a piedi o con veicoli, raggiungono la pubblica via
attraverso la particella n. __________. La rinuncia del Comune di __________
all'esproprio del fondo non ha avuto particolari ripercussioni, nel senso che i
condomini hanno continuato a servirsi del fondo senza che il proprietario
sollevasse obiezioni. Se non che, dopo il trasferimento della proprietà al
convenuto (luglio del 1994), i comproprietari hanno intravisto nella volontà di
quest'ultimo di formare sul fondo __________ nuovi posteggi un ostacolo per il
transito. Il perito ha poi stabilito che la parte attrice potrebbe costruire
sul fondo base n. __________, parallelamente alla particella n. __________, un
passaggio per accedere alla pubblica via (perizia __________ __________, del
giugno 1996, fascicolo giallo III, pag. 3). Un tale intervento è tuttavia stato
definito sconsigliabile poiché, oltre a non escludere un attraversamento del
fondo n. __________sul lato ovest della strada comunale, richiederebbe una
spesa di almeno fr. 96'000.–, di cui fr. 78'000.– per il passaggio veicolare e
fr. 18'000.– per il passaggio pedonale dalla piazza di giro fino alle case n.
__________e __________ (perizia, pag. 8; complemento di perizia, pag. 3).
Inoltre quest'ultima soluzione deprezzerebbe il fondo n. __________ (l'eliminazione
sul lato ovest della zona verde esporrebbe le case n. __________e __________ai
rumori della strada pubblica) e comporterebbe la perdita di due posteggi
esterni. Per di più, esso renderebbe ancor più difficile l'accesso alla rampa
dell'autorimessa, che dovrebbe essere adeguata alle esigenze del nuovo
tracciato, e pericoloso l'accesso alla strada di servizio (perizia giugno 1996,
pag. 8; complemento di perizia, pag. 4 segg.).
D'altra
parte il perito ha appurato che la concessione del diritto di passo pedonale e
veicolare sul tracciato esistente costerebbe al convenuto fr. 23'000.– qualora
l'autorità amministrativa autorizzasse la formazione dei quattro posteggi, e
fr. 25'100.– in caso contrario (perizia, pag. 7). Ci si può quindi interrogare
sulla necessità di gravare il fondo n. __________con un diritto di accesso
necessario, visto che è possibile raggiungere la pubblica via lungo il fondo n.
__________1. Ora, per sapere se i costi per la formazione del nuovo accesso,
stimati dal perito in fr. 96'000.–, non siano sproporzionati, il termine di
confronto non è tanto l'indennità dovuta al proprietario gravato, come sembra
ritenere il perito, bensì il valore che l'opera ha per la parte attrice (Simonius/Sutter, Schwei-zerisches Immobiliarsachenrecht,
vol. I, § 13 n. 80). Ad ogni buon conto il perito ha sconsigliato la realizzazione
di una strada parallela all'esistente non solo per motivi finanziari, ma anche
perché il nuovo tracciato sarebbe pericoloso (perizia, fascicolo giallo III,
pag. 8 in fine). La posizione della Comunione dei comproprietari può dunque
essere sostanzialmente assimilata a quella di un proprietario cui manca totalmente
un passaggio per giungere alla strada pubblica. Sono quindi dati in concreto i
presupposti per la concessione di un accesso necessario a carico del fondo n. __________
e a favore del fondo n. __________.
Ciò non
toglie che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata vada
precisata. Il primo giudice ha attribuito infatti all'attrice “un diritto di
passo necessario, pedonale e veicolare, a carico del fondo n. __________RFD di
__________, di proprietà di __________ __________, limitatamente su una striscia
di m 3 verso il confine nord del fondo n. __________, dalla strada pubblica
alla rampa d'accesso all'autorimessa, e meglio secondo il piano che dovrà
essere allestito dal geometra assuntore per il Comune di __________ ”
(sentenza, dispositivo n. 1). Se non che, una sentenza costituisce documento
giustificativo sufficiente per l'iscrizione a registro fondiario solo se
consente di determinare con chiarezza l'estensione e il tracciato della servitù
(Liver in: Zürcher Kommentar,
nota 24 ad art. 730 CC e note 64 segg. ad art. 731 CC; Mooser in: ZBGR 1991 pag. 257). Ciò non è sicuramente il caso
in concreto. Questa Camera ha provveduto così a far allestire essa medesima dal
geometra competente una planimetria in scala 1:200, acquisita agli atti nel novembre
1999 (documento A). La sentenza del 16 aprile 1997 deve quindi essere integrata
nel senso che il diritto di passo pedonale e veicolare è concesso sulla striscia
quadrettata in rosso sulla planimetria allegata al giudizio odierno.
-
Il Pretore ha limitato l'esercizio del passo – come detto – a una
striscia del fondo n. __________larga 3 m (la larghezza massima è di 4.78 m),
pari a circa un terzo della superficie complessiva. Egli ha poi stabilito
un'indennità di fr. 1'000.– fondandosi sul prezzo di fr. 3'000.– pagato dal
convenuto per l'acquisto del fondo, in proporzione alla superficie gravata.
L'appellante contesta i criteri di calcolo adottati dal primo giudice,
sostenendo che l'indennità deve essere calcolata sulla base del valore reale
del fondo e ammonterebbe pertanto, secondo quanto accertato dal perito
__________ __________i, a fr. 25'100.–, importo sul quale dovrebbero decorrere
interessi al 5% dal 6 luglio 1994.
-
Chi ottiene un diritto di passo necessario deve corrispondere
al proprietario del fondo serviente una piena indennità, intesa a risarcire il
pregiudizio subito (art. 694 cpv. 1 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 164 n. 1868d). L'indennità corrisponde, di principio, alla
differenza tra il valore del fondo libero dall'onere e quello del fondo gravato
dal diritto di passo (DTF 121 II 445, 114 Ib 321 consid. 3 con rinvii; Rey, op. cit., n. 26 ad art. 694 CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78 ad art.
694 CC; Caroni Rudolf, op. cit.,
pag. 133). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato, nei casi in cui il
passo necessario venga a gravare un accesso esistente, che l'indennità si
calcola sulla base della differenza di valore riguardante la superficie
concretamente toccata dalla servitù (DTF 120 II 423 consid. 7a). Nella
commisurazione del risarcimento non si tiene conto invece dell'eventuale colpa
del proprietario del fondo che ha causato la situazione di necessità (Caroni Rudolf, op. cit., pag. 134 in
fondo). L'indennità dev'essere versata, salvo diverso accordo delle parti,
sotto forma di capitale e diventa esigibile con l'iscrizione della servitù a
registro fondiario (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 82 ad art. 694 CC).
a) Nella
fattispecie il perito __________ __________ ha valutato nel giugno 1996 il
pregiudizio subito dal convenuto per la concessione del diritto di passo necessario
sulla sua proprietà in fr. 23'000.–, nel caso in cui l'autorità amministrativa
avesse autorizzato la formazione dei quattro posteggi, rispettivamente in fr.
25'100.– nel caso contrario. Nel suo calcolo il perito ha tenuto conto di una
larghezza minima della strada di 3 m per l'esercizio del transito, e ha
valutato sia l'incidenza del passo pedonale, sia quella del passo veicolare. Il
Pretore si è distanziato dal referto peritale, sostenendo che il convenuto non
può pretendere il versamento di una piena indennità, da un lato perché era,
come comproprietario, a conoscenza dei problemi di accesso del fondo n.
__________e della destinazione originaria, e dall'altro perché aveva acquistato
tale particella per la modica somma di fr. 3'000.–. Nessuno dei due criteri è
tuttavia rilevante per il calcolo della piena indennità prevista dall'art. 694
CC. Del resto al convenuto non può nemmeno rimproverarsi un comportamento
abusivo per non avere approvato la risoluzione del 20 maggio 1994 con cui la
comunione dei comproprietari ha deciso di intentare causa per ottenere un passo
necessario a carico del fondo n. __________. Quanto all'indennità per il
passaggio sulla strada asfaltata non vi sono dunque motivi per scostarsi dal
referto peritale del giugno 1996, che fissa tale importo in fr. 100.–/m2
(perizia del giugno 1996, fascicolo giallo III, pag. 7) tenendo conto della
possibilità di sfruttare il resto del campo stradale asfaltato e del fondo.
b) Dall'istruttoria
è emerso che la particella n. __________, la cui superficie è di 850 m2,
non è edificabile in modo indipendente, ma ha solo funzione di accesso,
posteggio e sfruttamento degli indici. Ciò permette di situare il suo valore venale
da un massimo di fr. 172'700.– (con formazione di posteggi) a un minimo di fr.
148'000.– (senza formazione di posteggi: referto __________ del giugno 1996,
pag. 5). Le perizie agli atti, in particolare quella eseguita dall'ing.
__________ __________ il 18 novembre 1999 per accertare i confini tra i due
fondi, hanno permesso di constatare che la strada privata di accesso, asfaltata
per una larghezza di 4.78 m, non occupa tutta la superficie del fondo n.
__________ (doc. A: planimetria 1:200, doc. C0, perizia 18 novembre 1999;
delucidazione orale del 23 febbraio 2000, pag. 2; complemento di perizia del
novembre 1996, pag. 4). La concessione del diritto di passo, così come
delimitato dal Pretore, non impedisce quindi al convenuto, per sé sola, la
formazione di nuovi posteggi sul fondo, impregiudicate le decisioni della
competente autorità amministrativa. Le disquisizioni delle parti sulla
formazione di nuovi parcheggi e sulla loro ubicazione non influiscono quindi
sul passo necessario né sull'ammontare dell'indennità. I posteggi attuali,
disegnati sui piani del 18 novembre 1999, partono dalla siepe esistente
(disegnata in verde, doc. A del 18 novembre 1999) e non dal confine effettivo
del fondo. Essi possono pertanto essere mantenuti, nonostante il diritto di
passo, ove appena si sposti il bordo di granito che delimita la strada attuale
fino al confine nord della proprietà (perizia del 18 novembre 1999, risposta
alla domanda C).
La
servitù litigiosa, d'altra parte, non limita lo sfruttamento della parte
rimanente della particella n. __________, ora adibita a prato, dalla fine della
strada asfaltata fino al terreno patriziale (verbale di delucidazione peritale
del 23 febbraio 2000, pag. 3). Tenuto conto del fatto che per accedere dalla
strada comunale all'autorimessa sotterranea sul fondo n. __________non è
necessario usufruire di tutta la strada asfaltata situata sul fondo n.
__________, ma solo di una striscia larga 3 m (quadrettata in rosso sui piani allestiti
dal geometra, doc. A, per una superficie di 150 m2), e che l'indennità
per la concessione della servitù ammonta a fr. 100.–/m2, l'indennità
per tutta la superficie gravata risulta di fr. 15'000.–. L'importo di fr.
25'100.– determinato dal perito __________ __________ non è decisivo,
contrariamente a quanto sostiene l'appellante, perché esso comprende anche
l'indennità per la concessione del passo pedonale sulla parte lastricata del
fondo n. __________che conduce agli stabili n. __________ e __________
(superficie quadrettata in azzurro, doc. A, del 18 novembre 1999). Quanto agli
interessi rivendicati dal convenuto, la richiesta è priva di fondamento poiché
l'indennità diventa esigibile solo con l'iscrizione a registro fondiario e gli
interessi moratori decorrono, salvo diverso accordo tra le parti, al più presto
da quel momento (art. 102 cpv. 2 CO).
II. Sull'appello
della Comunione dei comproprietari
- La Comunione dei comproprietari ha presentato con l'appello una
domanda di revisione, sostenendo che il Pretore avrebbe omesso di pronunciarsi
sulla domanda di diritto di passo pedonale che dalla rampa d'accesso davanti
all'autorimessa conduce all'entrata delle case ai numeri civici __________e
__________.
a) La
domanda di revisione di una sentenza del Pretore si propone mediante appello (art.
341 cpv. 1 CPC). Sussiste un motivo di revisione quando il giudice ha
pronunciato su domande non formulate, rispettivamente quando ha omesso di
pronunciare su domande formulate (art. 340 lett. a CPC). Ora, con la petizione
del 16 febbraio 1995 (e con le conclusioni del 1° aprile 1997) l'attrice ha
chiesto l'iscrizione di un diritto di passo necessario, veicolare e pedonale,
“secondo il tracciato risultante agli atti”. Dai piani contenuti nell'incarto
(doc. H, doc. I, doc. L) si evincono invero l'estensione del diritto di passo
veicolare, che si diparte dalla pubblica via fino alla piazza di giro
(superficie colorata in giallo), e l'estensione del passo pedonale.
Quest'ultimo, fino all'altezza della piazza di giro, corre parallelamente al
tracciato del passo veicolare, dopo il quale prosegue sul tracciato lastricato
fino all'entrata dei numeri civici __________ e __________ (colore grigio: vedi
doc. H, I, L). Tale seconda parte di tracciato non è indicata tuttavia come
“passaggio pedonale”, né in altro modo (ad esempio con una freccia). Essa
nondimeno, situata interamente sul fondo n. __________, che da sempre
garantisce l'accesso al blocco n. __________, è stata presa in considerazione
dal perito sia per il calcolo dell'indennità sia per il preventivo dei costi in
caso di costruzione di un passaggio pedonale parallelo (perizia, pag. 7, e
relativi piani indicativi 1:500 doc. II–V; complemento di perizia, pag. 3). È
quindi stata oggetto di contraddittorio in prima sede. Avendo il Pretore omesso
di giudicare sul diritto di passo pedonale, occorre nondimeno statuire sulla
domanda di revisione.
b) Il
giudice che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza
impugnata e pronuncia sul merito della lite (art. 344 CPC). In concreto gli
abitanti del blocco n. __________accedono alla via pubblica percorrendo un passaggio
pedonale lastricato (parte disegnata in grigio: doc. H, I, L) fino alla rampa
di accesso dell'autorimessa. Il perito ha tuttavia precisato che è possibile
costruire un passaggio pedonale parallelo a quello esistente, con costi
valutabili in fr. 18'000.– (complemento di perizia del novembre 1996, fascicolo
giallo III, pag. 3). Come si è visto (consid. 6), il proprietario che può formare
un accesso alla pubblica via sul suo fondo non è abilitato a rivendicare un
accesso necessario a carico del vicino, a meno che ciò richieda costi
sproporzionati (Caroni Rudolf,
op. cit., pag. 69; Simonius/Sutter,
loc. cit.). La sproporzione dei costi deve essere esaminata in funzione
dell'interesse economico e dell'intensità con cui viene usato il passo, mentre
l'ammontare dell'indennità da versare al proprietario del fondo gravato non è
un pertinente criterio di valutazione (Simonius/Sutter,
loc. cit. in fine). Ciò premesso, un investimento di fr. 18'000.– per
realizzare un passaggio pedonale destinato all'uso quotidiano degli abitanti di
una palazzina plurifamiliare non può essere definito sproporzionato, tanto meno
se si pensa che l'opera non richiede particolari accorgimenti per la sua
esecuzione. La configurazione dei luoghi (spazio verde pianeggiante adibito a
giardino: delucidazione orale della perizia 23 febbraio 2000) non impone per
altro opere esulanti dalla norma, né il perito __________ __________ ha
accennato a eventuali pericoli per l'accesso pedonale, diversamente da quanto
ha rilevato per il passo veicolare. Siffatto accesso pedonale non può quindi essere
considerato insufficiente. L'art. 694 cpv. 1 CC non garantisce, infatti, un collegamento
ideale alla pubblica via, né un accesso a tutti i subalterni di un fondo, né
può essere invocato per semplice comodità (Rep. 1997 pag. 150). Non si
giustifica pertanto un diritto di passo pedonale necessario a carico della particella
n. __________, l'attrice potendo realizzare sul proprio fondo un accesso
pedonale raggiungibile attraverso il passo quadrettato in rosso sui piani (doc.
A, perizia 18 novembre 1999). La sentenza pretorile, benché silente sul
problema del passo pedonale, non deve di conseguenza essere riformata e nel
merito la domanda di revisione va respinta.
III. Sull'appello
del 12 maggio 1997
-
__________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________, __________ , __________
- __________ __________ __________ e __________ , tutti
titolari di proprietà per piani nel “ __________ ”, instano con
l'appello perché a favore del fondo n. __________sia iscritta, senza versamento
di indennità, una servitù di passo (veicolare e pedonale) estesa all'intera
superficie del fondo n. __________e che le spese di iscrizione e del geometra
revisore siano poste a carico del proprietario del fondo serviente. Essi
sostengono di essere legittimati ad appellarsi contro la sentenza pretorile
nella loro qualità di membri di un litisconsorzio necessario (la comunione dei
comproprietari), che è stato parte nel procedimento di prima sede.
L'argomentazione non può essere condivisa. La dottrina concede la legittimazione
all'appello alle parti, ai loro successori in diritto, agli intervenienti, ai
denunciati in lite e ai litisconsorti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 ad art. 307 CPC; Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 125 segg.). La comunione dei comproprietari, pur non avendo
personalità giuridica, non è un litisconsorzio: essa ha una propria capacità processuale
nelle questioni che riguardano i condomini in quanto proprietari comuni del fondo
costituito in proprietà per piani (Bösch
in: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. II, n. 7
dell'introduzione agli art. 712a–t CC; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, n. 91 ad art. 712l CC).
Singoli comproprietari possono agire in proprio nome per ottenere un diritto di
accesso necessario, tutt'al più, ove assumano gli obblighi inerenti alla
servitù e versino l'indennità, esentando gli altri comproprietari (DTF 108 II
38; Steinauer, op. cit., vol. I,
3a edizione, pag. 357, n. 1252b). Tale non è evidentemente il caso
concreto, ove gli appellanti esigono l'estensione del diritto di passo a titolo
gratuito. Per di più gli appellanti non sono mai stati parte alla procedura di
prima sede, promossa dalla comunione dei comproprietari, né avrebbero potuto promuoverla
essi medesimi senza il consenso degli altri. Del resto con il loro ricorso gli
appellanti chiedono altro rispetto a quanto postula l'attrice, di modo che non
sarebbe nemmeno possibile interpretare il loro comportamento come un intervento
accessorio in appello (art. 51 cpv. 2 CPC). Ciò posto, essi non hanno
legittimazione per appellare e il loro gravame deve essere respinto.
IV. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CC). Nelle cause volte all'iscrizione di un diritto di passo necessario,
dandosi accoglimento dell'azione – come in concreto – occorre riferirsi
nondimeno, in materia di spese, ai principi del diritto espropriativo, la
concessione della servitù avendo effetti paragonabili a un'espropriazione (Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art.
694 CC; Rep. 1995 pag. 170). Di principio, quindi, l'attore sopporta gli oneri
del giudizio e deve versare ripetibili al convenuto, anche in caso di
accoglimento dell'azione, salvo che con il suo comportamento il convenuto abbia
provocato la lite, abbia preteso un'indennità esagerata oppure si sia opposto a
una incontestata situazione di necessità (Caroni
Rudolf, op. cit., pag. 115 in fondo). Estremi del genere non si
riscontrano nella fattispecie. Il convenuto si è invero opposto alla petizione,
ma in via subordinata non si è opposto all'iscrizione di un diritto di passo
necessario mediante versamento della piena indennità prevista dall'art. 694 CC.
La sua posizione non può dunque essere definita abusiva, tanto meno se si pensa
che la mancanza di accesso sufficiente per il passo veicolare è emersa solo
dopo l'allestimento della perizia giudiziaria del giugno 1996 e che l'attrice
ha persistito nel pretendere la concessione della servitù a titolo gratuito.
Nel medesimo senso devono essere modificati anche gli oneri processuali di
prima sede.
I costi
dell'appello introdotto dal convenuto, per contro, vanno ripartiti tenendo
conto della parziale soccombenza dell'appellante sull'indennità dovuta
dall'attrice. Si giustifica perciò di suddividere la tassa di giustizia in
ragione di un terzo a carico del convenuto e di due terzi a carico
dell'attrice, che verserà alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili
di appello. L'attrice dovrà inoltre assumere, come previsto dalla sentenza del
Pretore, le spese della perizia 18 novembre 1999, resa necessaria dalla carenza
di dati sulla delimitazione dei fondi e l'estensione della servitù.
Per quel
che concerne la domanda di revisione, il convenuto ha ribadito in appello il
suo punto di vista, opponendosi alla petizione ma aderendo in via subordinata
alla domanda di passo necessario mediante piena indennità. Nelle circostanze
descritte i relativi costi vanno a carico dell'attrice, che rifonderà inoltre
al convenuto un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza
delle osservazioni alla domanda di revisione. Infine, gli oneri dell'appello
presentato da una parte dei comproprietari rimangono a loro carico, con obbligo
di rifondere un'indennità per ripetibili sia alla Comunione dei comproprietari,
sia al convenuto.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ è parzialmente
accolto e i dispositivi n. 1 e n. 3 sono così riformati:
- La
petizione è accolta nel senso che a favore della particella n. __________RFD di
, proprietà della comunione dei comproprietari del “
__________ ”, è riconosciuto un diritto di accesso necessario (pedonale e
veicolare) a carico della particella n. __________, proprietà di __________
__________, limitatamente a una striscia larga 3 m verso il confine nord della
particella n. __________, dalla pubblica via fino alla rampa d'accesso
all'autorimessa, secondo la planimetria allestita il 18 novembre 1999 dal
geometra assuntore (superficie quadrettata in rosso sul piano A), dichiarata
parte integrante della presente sentenza.
Le
spese del geometra e quelle di iscrizione sono a carico della Comunione dei
comproprietari del “__________ __________ ”.
La
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” è condannata a
versare a __________ __________ un'indennità di fr. 15'000.–.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono poste a carico dell'attrice,
che rifonderà al convenuto fr. 2'000.– per ripetibili.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto
a carico della parte attrice, che rifonderà al convenuto fr. 800.– per
ripetibili ridotte d'appello. Il costo della perizia, di fr 8'747.50, è posto a
carico della Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”.
III. L'appello
della Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” è respinto.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell'attrice, la quale rifonderà a __________ __________ fr.
400.– per ripetibili di appello.
V. L'appello
di __________ __________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________, __________ ,
__________ - __________, __________ __________ ed __________
__________ è respinto.
VI. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, con obbligo di rifondere all'attrice
e al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– ciascuno per
ripetibili di appello.
VII. Intimazione:
– avv.
__________ __________i, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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