AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.136
Data decisione, Autorità:
24.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00136
Lugano
24 novembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..____ (modifica
di misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 febbraio 1997 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 14 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta l'istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni di
__________ __________ all'appello;
-
Se
dev'essere accolto l'appello presentato il 10 settembre 1998 da __________
__________ contro il medesimo decreto cautelare;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1959) si
sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dall'unione è nato
, l'__ __________ 1989. A quel tempo il marito era medico
assistente in chirurgia presso l'Ospedale cantonale di __________; la moglie
non ha più svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. Stabilitisi dapprima a
__________, nell'agosto del 1994 i coniugi si sono trasferiti a __________, nel
Canton __________. Dopo il 1° luglio 1994 __________ __________ ha lavorato nel
reparto di chirurgia plastica dell'Ospedale cantonale di __________. I coniugi
si sono separati nell'ottobre del 1994, quando la moglie è tornata a __________
con il figlio __________, mentre il marito ha traslocato a __________.
B. Il
13 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso
il 24 novembre 1994. In esito alla discussione sull'assetto provvisionale tenutasi
quello stesso giorno, il marito ha accettato di versare un contributo indicizzato
di fr. 1800.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio.
Sempre su richiesta di __________ , con decreto cautelare del 6
febbraio 1996 il Pretore ha aumentato dal 1° luglio 1995 a fr. 3347.50
indicizzati il contributo mensile per la moglie e a fr. 1495.– indicizzati
quello per il figlio. Insorta davanti a questa Camera, l'istante ha ottenuto il
28 aprile 1997 che il contributo alimentare per sé fosse portato a fr. 3710.–
mensili indicizzati (inc. ..). Un ricorso di
diritto pubblico da lei presentato contro tale sentenza è stato respinto, in
quanto ammissibile, dal Tribunale federale il 14 luglio 1997.
C. In
pendenza di appello, il 6 maggio 1996, __________ __________ si è rivolto al
Pretore per ottenere una riduzione dei contributi alimentari dal 1° agosto
1996, facendo valere di essersi trasferito a __________ per proseguire la
specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, ciò che aveva
comportato una diminuzione di stipendio. Con decreto cautelare del 22 aprile
1997 il Pretore ha ridotto dal 1° agosto 1996 il contributo per la moglie a fr.
3068.– mensili e quello per il figlio a fr. 965.– mensili oltre gli assegni
familiari (percepiti direttamente dalla madre). Su appello della moglie tale
decreto è stato confermato da questa Camera il 17 giugno 1997 (inc.
..__________). Un ricorso di diritto pubblico inoltrato da
__________ __________ al Tribunale federale è stato respinto, in quanto ammissibile,
con sentenza del 29 settembre 1997.
D. Nel
frattempo __________ __________ ha adito nuovamente il Pretore, il 5 febbraio
1997, perché dall'11 novembre 1996 il contributo provvisionale in suo favore
fosse portato a fr. 3475.– mensili (fr. 3575.– dal 1° gennaio 1997) e quello in
favore del figlio a fr. 1600.– mensili (fr. 1565.– dal 1° gennaio 1997). All'udienza
del 4 marzo 1997 __________ __________ si è opposto alla domanda. Da parte sua
__________ __________ ha chiesto il 13 giugno 1997 che il contributo provvisionale
per sé fosse aumentato dal 1° gennaio 1997 a fr. 3765.90 mensili. Esperita l'istruttoria,
alla discussione finale del 14 luglio 1998 essa ha postulato un contributo per
sé di fr. 3800.– mensili dall'11 novembre 1996 (fr. 3855.– dal 1° gennaio 1997)
e uno per __________, sempre dall'11 novembre 1996, di fr. 1385.– mensili.
__________ __________ ha confermato la sua opposizione alla modifica dell'assetto
provvisionale, chiedendo in subordine che i contributi alimentari fossero regolati
secondo le conclusioni da egli formulate nella causa di merito.
E. Statuendo
il 14 agosto 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha imposto a __________ __________ un contributo per la moglie di fr. 3597.–
mensili dal 5 febbraio 1997 (ridotto a fr. 3397.– dal 16 aprile 1998) e un
contributo per il figlio di fr. 965.– mensili (oltre gli assegni familiari
percepiti direttamente dalla madre). La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
il giudizio citato __________ __________ è insorto con un appello del 10
settembre 1998 nel quale chiede che l'istanza della moglie sia dichiarata irricevibile
o quanto meno – in subordine – che il contributo mensile a lei destinato sia
ridotto a fr. 1850.– mensili e che il decreto del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1998 __________ __________ propone di
intersecare talune affermazioni contenute nell'appello, di cui propone di
rigetto. Intanto, lo stesso 10 settembre 1998 essa ha impugnato a sua volta il
decreto del Pretore con un appello in cui postula l'aumento del contributo
mensile in suo favore a fr. 3837.– dal 5 febbraio 1997 e a fr. 3637.– dal 16
aprile 1998. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello
della moglie.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
del marito
- Nelle sue osservazioni l'istante chiede anzitutto
l'intersecazione delle seguenti frasi contenute nell'appello:
– Vista la situazione economica della
famiglia ed il modo in cui si torchia e si spreme il marito, non è veramente il
caso di concedere dei lussi alla moglie (appello, pag. 10, punto 5 in fine);
– [Al
marito] il diritto di visita al figlio – per esercitare il quale deve fare dei
veri e propri rally attraverso le Alpi – viene regolarmente sabotato. D'altra
parte invece alla signora __________– ricca ereditiera verosimilmente mantenuta
dal padre – si concede ancora un anno per fare l'oziosa mammetta dedita
esclusivamente ad asfissiante e controproducente “cura” del figlio che, guarda
caso, tale cura ha già ridotto a punto tale da avere bisogno dello psicologo.
Tutto questo è insopportabile. Mandare subito a lavorare la signora __________
è dettato non solo dall'equità nei confronti del marito ma anche dal bene del
figlio (appello, pag. 13 seg., punto 8 in fine).
Le parti
hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere
le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di
espressioni ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). Se le contumelie si
trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC). I
medesimi doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza
devono essere osservati dai patrocinatori (art. 69 cpv. 1 CPC). Ciò premesso,
il giudice espunge espressioni che ledono l'onorabilità delle parti o dei loro
patrocinatori. Non censura invece semplici giudizi di valore sul comportamento
processuale avversario (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 1, 2, 4 e 11 ad art. 68 CPC con richiami
di giurisprudenza). In concreto la prima delle due affermazioni evocate è
inutilmente polemica e nulla sussidia al buon esito dell'appello, ma non offende
l'onorabilità dell'appellata. La seconda costituisce invece, nella sua seconda
frase, un attacco personale che trascende i limiti di quanto è seriamente
tollerabile, anche nel quadro di schermaglie giuridiche dai toni accesi. Deve
quindi essere intersecata.
-
L'appellante
chiede in via principale che l'istanza di modifica introdotta dalla moglie sia
dichiarata irricevibile. Sostiene che quando è pendente una domanda di modifica
non si possono introdurre altre domande sullo stesso oggetto, né è possibile postulare
la modifica retroattiva di un decreto passato in giudicato, sicché la moglie avrebbe
dovuto far valere le sue pretese per mezzo – se mai – di una restituzione in
intero contro il precedente decreto cautelare (appello, pag. 7). L'opinione non
può essere condivisa. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare in effetti,
nella sentenza del 28 aprile 1997 fra le stesse parti, che un decreto cautelare
acquisce bensì forza di giudicato, ma non – o non completamente – autorità di
cosa giudicata. Il coniuge che omette di allegare circostanze a suo favore non
si preclude quindi, per ciò soltanto, il diritto alla modifica dell'assetto
provvisionale. Può far valere tali circostanze anche in seguito, ma perderà –
quanto meno di regola – il diritto di ricuperare quanto gli sarebbe spettato se
avesse agito tempestivamente (sentenza del 28 aprile 1997 fra le stesse parti, consid.
3 in fine con richiamo di dottrina). Nulla impedisce, per il resto, che una
parte chieda la modifica di un assetto provvisionale mentre è ancora pendente
un'istanza di modifica. Anzi, nella misura in cui asserisce che la moglie
avrebbe dovuto far capo a una restituzione in intero per addurre mutamenti non
allegati in precedenza, il convenuto pone esigenze lesive dell'art. 145 cpv. 2
CC. Su questo punto il gravame non merita perciò altra disamina.
-
Il Pretore ha accertato il reddito dell'appellante dopo il 5
febbraio 1997 (data dell'istanza di modifica) in fr. 7938.– netti mensili. Per
quel che è del relativo fabbisogno minimo, egli lo ha calcolato in fr. 3068.–
mensili fino al 16 aprile 1998 e in fr. 3468.– mensili dopo di allora sulla
base dei seguenti dati: minimo esistenziale del diritto esecutivo (per
conviventi) fr. 925.–, locazione fr. 877.50, premio della cassa malati fr.
215.60, spese per l'automobile fr. 443.–, leasing dell'automobile fr. 400.–
(dal 16 aprile 1998), onere fiscale fr. 565.–, assicurazione contro la responsabilità
civile fr. 42.–. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice lo
ha stabilito in complessivi fr. 3289.– mensili nel seguente modo: minimo
esistenziale del diritto esecutivo (per persone sole) fr. 1025.–, locazione fr.
1155.–, premio della cassa malati fr. 385.40, spese per mezzi pubblici fr.
200.–, contributo AVS fr. 111.60, assicurazione contro la responsabilità civile
fr. 11.90, onere fiscale fr. 400.–. Il fabbisogno in denaro del figlio, infine,
è stato determinato in fr. 965.– mensili fino ai 12 anni di età (già dedotti
gli assegni familiari percepiti della madre). Ciò premesso, il Pretore ha posto
a carico del marito un contributo provvisionale per la moglie di fr. 3597.–
mensili dal 5 febbraio 1997 fino al 16 aprile 1998 e di fr. 3397.– mensili dopo
di allora, oltre un contributo alimentare per il figlio di fr. 965.– mensili.
-
In
merito al proprio fabbisogno l'appellante chiede anzitutto che il premio della
cassa malati (fr. 215.60 mensili: doc. 49 e 50) sia equiparato a quello della
moglie, dolendosi della circostanza che la franchigia annua di fr. 1200.– da
egli assunta sulle spese mediche (per rapporto a quella di soli fr. 400.–
stipulata dalla moglie: doc. W) non sia stata tenuta in alcun conto. In realtà
ci si può interrogare se la parità di trattamento fra coniugi debba spingersi
fino a garantire un'assoluta uguaglianza anche nelle coperture assicurative.
Quand'anche ciò fosse, comunque sia, sarebbe spettato all'appellante rendere
verosimile quale sarebbe stato l'ammontare del premio ch'egli avrebbe dovuto
versare alla propria cassa malati nell'ipotesi in cui avesse limitato la franchigia
a fr. 400.– annui. Parità di copertura non significa necessariamente, in effetti,
parità di premio, tanto meno fra casse diverse. Invano si cercherebbe negli
atti (o anche solo nelle allegazioni del convenuto) un riferimento qualsiasi a
tale importo. E in mancanza di dati – che per altro l'appellante avrebbe potuto
procurarsi agevolmente – il Pretore poteva senz'altro fondarsi, nel quadro di
un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure
provvisionali, sui premi effettivamente pagati.
-
Sempre
per quanto riguarda il proprio fabbisogno l'appellante rivendica un'indennità
di fr. 450.– mensili per spese di formazione. Ricorda che il testimone ________
__________ ha stimato i suoi costi di aggiornamento professionale in circa fr.
5000.– annui (act. XIII, verbale di audizione rogatoriale del 17 dicembre 1996,
risposta n. 11) e rimprovera al Pretore di avere ritenuto incomprovati tali
oneri quantunque nella causa di merito egli avesse postulato l'assunzione di
una perizia. Anche tale argomentazione non appare destinata a miglior sorte.
L'appellante trascura in effetti che una perizia – a supporre che un simile
mezzo di prova fosse compatibile con la natura meramente sommaria di un
procedimento cautelare – non è destinata a rimediare un totale difetto di
allegazione, tanto meno se si considera che nella fattispecie le spese di
formazione sarebbero state documentabili (belegbar), come ha confermato
lo stesso prof. __________ (verbale citato, loc. cit.). Incombeva dunque
all'appellante specificare con un minimo di verosimiglianza gli oneri cui
avrebbe dovuto far fronte ai fini di una formazione adeguata, precisando per lo
meno quali strumenti egli avrebbe dovuto acquistare, quali corsi avrebbe dovuto
frequentare, quali trasferte avrebbe dovuto affrontare e a quale costo.
Giudicando non sufficientemente verosimile la spesa teorica di fr. 450.–
mensili fatta valere dall'appellante, il Pretore ha dunque statuito
correttamente.
-
Ancora
in relazione al proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede che le spese di
trasferta riconosciutegli dal Pretore (fr. 443.– mensili) siano portate a fr.
500.– mensili. Ci si può interrogare se la pretesa sia sufficientemente
motivata, ove appena si consideri che l'appello si esaurisce in un “vedi docc.
41-51” (pag. 10 in nota). Sia come sia, i documenti 41-50 non sono di alcuna
pertinenza. Quanto al doc. 51, esso consiste in un elenco delle spese per
l'automobile, redatto dall'appellante medesimo, da cui risultano costi per fr.
505.85 mensili. Se non che, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere
inserite spese d'automobile solo ove questa sia destinata a trasferte
professionali o all'esercizio del diritto di visita. L'uso del veicolo per
altri scopi o per diporto non va in aggiunta al minimo esistenziale del diritto
esecutivo (v. Rep. 1993 pag. 265). L'elenco dell'appellante non fa alcuna
distinzione tra uso professionale (o finalizzato all'esercizio del diritto di
visita) e uso privato. Riconoscendo fr. 443.– mensili su fr. 505.85 il Pretore
ha quindi proceduto per apprezzamento, secondo un prudente criterio che non
presta il fianco ad alcuna critica.
-
Nel
fabbisogno minimo del marito il Pretore ha incluso, dal 16 aprile 1998, una spesa
di fr. 400.– mensili per il leasing dell'automobile. L'appellante chiede che
gli sia riconosciuto l'esborso effettivo di fr. 706.– mensili (doc. 62). Il
primo giudice ha reputato la vettura in questione (una __________
"__________ ______________________________ __________ __________ ",
del valore di fr. 36 700.–) troppo costosa per le possibilità economiche
dell'interessato (decreto, pag. 4 in alto). L'appellante rivendica la necessità
di far capo a un veicolo "solido e di una certa potenza" per le
lunghe trasferte che deve effettuare (appello, pag. 11 in alto). Non tenta
nemmeno di spiegare, tuttavia, per quale motivo egli non avrebbe potuto
scegliere un veicolo usato altrettanto solido e potente, come ha rilevato il Pretore,
la cui quota di leasing avrebbe gravato sul bilancio per non più di fr. 400.–
mensili. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).
-
Infine
l'appellante chiede, per quanto concerne il suo fabbisogno minimo, che il carico
tributario sia portato da fr. 565.– a fr. 1000.– mensili (memoriale, pag. 12 in
fondo). Asserisce che determinante non è l'aggravio d'imposta effettivo, bensì
l'onere fiscale medio a livello svizzero per un reddito come il suo, di fr. 115
000.– annui. L'opinione non può essere condivisa. Il carico tributario da
inserire nel fabbisogno minimo di un coniuge ai fini dell'art. 145 cpv. 2 CC
non è un valore astratto, calcolato secondo criteri empirici, bensì un esborso
reale, che il giudice determina in base agli atti o – mancando dati affidabili
– secondo una cauta stima. Cambiamenti di un certo rilievo e di una certa durevolezza
potranno poi sempre essere fatti valere, ove sia il caso, chiedendo una
modifica dell'assetto provvisionale. Nella fattispecie l'appellante non
pretende che l'onere fiscale a suo carico ecceda, almeno per ora, fr. 565.–
mensili. Anche al riguardo il decreto del Pretore risulta perciò ineccepibile.
-
Per
quanto riguarda la moglie, l'appellante assevera che costei potrebbe facilmente
guadagnare fr. 1000.– mensili "se solo si decidesse a darsi una
mossa" (memoriale, pag. 13). Il Pretore si è attenuto al principio per cui
una donna con figli può essere tenuta a cominciare – o a riprendere –
un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio
minorenne a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età (DTF 115 II 10 consid.
3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). In sede provvisionale non vi è ragione
per scostarsi tale regola, se non in casi di manifesta iniquità, tanto meno ove
si pensi che in linea di massima la cessazione della vita in comune non
preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto possibile – il
tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in
comune non ha esercitato attività lucrativa, di conseguenza, può essere obbligato
a intraprendere un lavoro rimunerato solo qualora ciò appaia giustificato per
coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate
(DTF 114 II 302 consid. 3a). Nemmeno l'appellante pretende che in concreto si
ravvisino estremi siffatti.
-
Tra i
redditi della moglie l'appellante comprende anche l'assegno familiare per il figlio,
di fr. 210.– mensili. A torto, poiché il contributo è riscosso bensì dalla
moglie, ma beneficiario è il figlio ________. E siccome il Pretore ha già tolto
al fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1175.– mensili) l'ammontare
dell'assegno (decreto, pag. 6 in alto), il sussidio di fr. 210.– mensili non
può più rientrare nel calcolo degli introiti familiari.
-
L'appellante
chiede che la spesa di trasporto riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo
della moglie (fr. 200.– mensili) sia ricondotta a fr. 100.–, non essendo intervenuto
alcun mutamento al riguardo dopo il precedente decreto cautelare. Su questo punto
l'appello è fondato, giacché non si vede quale ragione oggettiva imporrebbe una
modifica di quanto stabilito da questa Camera nella sentenza del 17 giugno 1997
(consid. 4). La moglie non esercita alcuna attività lucrativa, abita in un'area
urbana e non ha reso verosimile alcun cambiamento di rilievo per rapporto alla
situazione che questa Camera si era trovata a valutare nel 1997. Non vi è
ragione quindi per aumentare l'indennità di fr. 100.– mensili riconosciutale equitativamente
a suo tempo per l'uso dei mezzi pubblici.
-
Nel
fabbisogno minimo della moglie l'appellante contesta anche l'onere fiscale di fr.
400.– mensili stimato dal Pretore, ritenendolo non documentato (appello, pag.
13). Dimentica però che il carico tributario va considerato d'ufficio (DTF 114
II 393 consid. 4b; DTF del 14 luglio 1997 fra le stesse parti, consid. 2a), tant'è
che sfiora la temerarietà ometterlo (DTF del 7 aprile 1999 in re Bernasconi, consid.
3c/aa). In mancanza di dati affidabili il Pretore valuta quindi a un primo e
sommario esame, secondo il suo prudente criterio, l'aggravio d'imposta
presumibile. L'appellante non pretende che la stima di fr. 400.– mensili in sé
sia inattendibile. Non vi è motivo quindi per intervenire al proposito.
-
Da
ultimo l'appellante sostiene, per quanto concerne il figlio, che le spese di
alloggio comprese nel relativo fabbisogno in denaro vanno ridotte da fr. 495.–
a fr. 300.– mensili (memoriale, pag. 9 a metà), come prevedono le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù del Canton Zurigo (RDT
51/1996 pag. 33). Egli trascura però che il Pretore ha maggiorato il fabbisogno
in denaro del figlio da fr. 980.– a fr. 1175.– per tenere conto del reddito
familiare (fr. 7938.– mensili) più alto di quello cui si rapportano le citate
raccomandazioni (all'incirca fr. 7000.– mensili). In concreto le spese di
alloggio comprese nel fabbisogno in denaro del figlio ammontano perciò, in
proporzione, a fr. 360.– e non a fr. 495.– mensili. Quanto alla maggiorazione
del fabbisogno per il figlio, l'appellante non spiega perché esso non dovrebbe
essere ragionevolmente adeguato alla situazione economica della famiglia. Nella
misura in cui è sufficientemente motivato, al proposito l'appello di rivela
perciò destituito di consistenza.
II. Sull'appello
della moglie
-
L'appellante postula in primo luogo la riduzione da fr. 565.– a fr.
293.15 mensili dell'onere fiscale inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo
del marito. Fa notare che il primo giudice si è dipartito da tassazioni
provvisorie del biennio 1997/98 (doc. 43, 45 e 45a) quando nel fascicolo
processuale figura la tassazione ordinaria del medesimo periodo (doc. 44). La
censura è fondata. Dalla tassazione definitiva prodotta dal marito stesso
risulta un reddito imponibile di fr. 27 728.– annui per l'imposta cantonale e
comunale (la sostanza è inferiore al minimo di legge), rispettivamente di fr.
27 538.– per l'imposta federale diretta. Applicati a tali importi, i prontuari
agli atti danno aliquote del 4.2431% per l'imposta cantonale (doc. Z) e del
5.5254% per l'imposta comunale (doc. AA), onde un carico fiscale di fr.
1175.55, rispettivamente di fr. 1532.10 annui. A ciò si aggiungono –
riconosciuti anche dalla moglie – l'imposta personale di fr. 24.–, l'imposta di
culto di fr. 59.60, la tassa d'esenzione dal servizio pompieri di fr. 49.65 e
la tassa d'esenzione dal servizio militare di fr. 550.75 (istanza di
restituzione in intero del 10 febbraio 1998, pag. 2 in basso e 3 in alto, nell'incarto
..__________della causa di merito). Quanto all'imposta
federale diretta, essa risulta di fr. 124.80 annui (art. 36 cpv. 1 LIFD e art.
2 dell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo:
__________ ..____________________In definitiva l'aggravio
tributario a carico del marito si rivela pertanto, se non altro a un sommario
esame come quello che contraddistingue i giudizi provvisionali, di fr. 3517.45
annui, ovvero fr. 293.15 mensili. Su questo punto l'appello è dunque provvisto
di buon diritto.
-
Per
quanto riguarda il suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore
non ha considerato l'aumento del premio per la cassa malati, da fr. 385.40 a fr.
396.90 mensili. Anche tale doglianza è fondata, come risulta dalla polizza agli
atti (doc. W assunto contestualmente all'istanza di restituzione in intero del
10 febbraio 1998). Il fabbisogno minimo in questione va quindi maggiorato di
conseguenza.
-
Sempre
per quel che è del suo fabbisogno minimo, l'appellante chiede che le spese per
i mezzi di trasporto riconosciute dal primo giudice nella misura di fr. 200.–
mensili siano portate a fr. 400.–. Destituita di qualsiasi giustificazione
oggettiva, la domanda è manifestamente infondata. Anzi, a tale proposito va
accolto l'appello avversario, inteso al mantenimento della spesa a fr. 100.–
mensili (sopra, consid. 11).
-
Dato
tutto quanto precede, in conclusione, il fabbisogno minimo del marito risulta
essere di fr. 2796.25 mensili, rispettivamente di fr. 3196.25 dal 16 aprile
1998 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr.
877.50, premio della cassa malati fr. 215.60, spese di trasferta fr. 443.–,
leasing dell'automobile fr. 400.– dal 16 aprile 1998, assicurazione
responsabilità civile fr. 42.–, onere fiscale fr. 293.15). Quello della moglie
ammonta a fr. 3200.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1025.–, locazione fr. 1155.–, premio della cassa malati fr. 396.90, spese di
trasporto fr. 100.–, onere fiscale fr. 400.–, contributo AVS fr. 111.60,
assicurazione responsabilità civile fr. 11.90). Nelle condizioni descritte il
quadro delle entrate e delle uscite familiari ai fini dell'art. 145 cpv. 2 CC
si presenta come segue:
a) periodo
fino al 15 aprile 1998:
reddito
familiare fr. 7938. —
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2796.25
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno
del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 965.—
fr.
6961.65 mensili
eccedenza fr.
976.35 mensili
metà
eccedenza fr. 488.15
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
3200.40 + fr. 488.15 = fr. 3688.55
mensili
contributo
per il figlio: fr. 965.—
mensili
spettanza
del marito:
fr.
2796.25 + fr. 488.15 = fr. 3284.40
mensili
b) periodo dal 16 aprile 1998 in poi:
reddito
familiare fr. 7938. —
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3196.25
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno
del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 965.—
fr.
7361.65 mensili
eccedenza fr.
576.35 mensili
metà
eccedenza fr. 288.15
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
3200.40 + fr. 288.15 = fr. 3488.55
mensili
contributo
per il figlio: fr. 965.—
mensili
spettanza
del marito:
fr.
3196.25 + fr. 288.15 = fr. 3484.40
mensili
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali seguono l'esito dei rispettivi appelli
(art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce perdente su tutta la linea, tranne sulle
spese di trasporto che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della
moglie (consid. 11). Quest'ultima ottiene causa vinta sull'onere fiscale del
marito (consid. 14) e sul suo premio per la cassa malati (consid. 15), mentre
soccombe sulle sue proprie spese di trasporto (consid. 16). Equitativamente si
giustifica quindi che il marito sopporti i quattro quinti delle spese e rifonda
alla moglie un'indennità per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di
modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale
riforma non incidendo in modo apprezzabile sul loro ammontare né sul loro
riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di __________ __________ è parzialmente accolta, nel
senso che l'appello di __________ __________ è intersecato del seguente
passaggio (pag. 13, ultime quattro righe, e pag. 14, due prime righe):
D'altra parte
invece alla signora __________– ricca ereditiera verosimilmente mantenuta dal
padre – si concede ancora un anno per fare l'oziosa mammetta dedita
esclusivamente ad asfissiante e controproducente “cura” del figlio che, guarda
caso, tale cura ha già ridotto a punto tale da avere bisogno dello psicologo.
Per il
resto l'istanza è respinta.
- Nella
misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti e il
dispositivo n. 1 del decreto impugnato è riformato come segue:
__________ __________ è tenuto a versare
dal 5 febbraio 1997 a __________ __________, in via anticipata entro il 5 di
ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
– per la moglie stessa:
fr. 3688.55 mensili dal 5 febbraio 1997 al 16
aprile 1998,
fr. 3488.55 mensili dal 16 aprile 1998 in
poi;
– per il figlio __________:
fr. 965.– mensili, oltre l'assegno
familiare riscosso direttamente dalla madre.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali dei due appelli, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico
di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– complessivi
per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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