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Numero d'incarto:
11.1998.141
Data decisione, Autorità:
16.09.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00141
Lugano
16 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 9 giugno 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ __________ e associati, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 18
settembre 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7
settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge
la sua casa d’abitazione. La __________ __________ è proprietaria della attigua
particella n. 1, sulla quale si trova la “ __________ ”,
uno stabile adibito principalmente a colonia di vacanza, da marzo a ottobre di
ogni anno. I due fondi sono divisi da una corte interna, la particella n.
__________, in comproprietà coattiva.
B. Il 2 novembre 1989
__________ __________ ha segnalato alla __________ __________ immissioni
foniche e odori molesti che a suo dire provenivano dalla “__________
a” durante i periodi di attività stagionale. Non avendo ottenuto
riscontro, il 9 giugno 1993 egli ha promosso un’azione possessoria davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che alla __________
__________ fosse ordinato – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di astenersi
immediatamente da ogni turbativa, in particolare di cessare l’esercizio della
colonia di vacanza e l’uso come ristorante del giardino subalterno d, di por fine
alle emanazioni provenienti dalla cucina, dalla sala da pranzo, dal giardino e
dal camino di “ __________ ”, come pure di rimuovere i tubi di
scarico esistenti sul lato dello stabile rivolto verso il fondo n. __________.
In via cautelare __________ __________ ha instato affinché fosse ordinato alla
convenuta di tenere sempre chiuse le finestre della cucina e della sala da
pranzo, e di non usare il predetto giardino come ristorante o per i pasti
esterni.
C. All’udienza del 27
luglio 1993 la __________ __________ si è opposta alle richieste, postulando la
reiezione dell’istanza. Esperita l’istruttoria, le parti sono comparse al
dibattimento finale del 21 maggio 1996, durante il quale hanno ribadito le
rispettive posizioni sulla scorta di un memoriale scritto. Il Pretore non ha
statuito sulla richiesta cautelare, ma ha giudicato direttamente il 7 settembre
1998 sull’azione possessoria, respingendola. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 800.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 1600.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 settembre 1998
nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
accogliere l’azione possessoria e di far ordine alla __________ __________ di
cessare immediatamente ogni turbativa, in particolare l’esercizio dell’attività
di tipo alberghiero, l’uso del giardino come ristorante, di por fine alle emanazioni
provenienti dalla cucina, dalla sala da pranzo, dal giardino e dal camino, come
pure di rimuovere i tubi di scarico esistenti sulla facciata dello stabile
rivolta verso il fondo n. __________. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre
1998 la __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare
la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La convenuta postula
preliminarmente la verifica della tempestività dell’appello. Ora, la sentenza
pretorile è stata intimata alle parti il 10 settembre 1998 ed è giunta
all’istante il giorno successivo. Come risulta dal timbro apposto sulla busta
di spedizione, il plico contenente l’appello è stato consegnato alla posta il
18 settembre 1998, ossia nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 314
CPC. Il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile.
-
Il Pretore ha
respinto l’azione di manutenzione per il motivo che, anche volendo far risalire
la turbativa solo al marzo del 1993 anziché al 1989 (epoca dei primi lamentati
disturbi), l’istante non aveva in ogni modo reclamato nei tre mesi precedenti
la presentazione dell’istanza, del 9 giugno 1993. L’appellante non contesta che
la turbativa sia cominciata nel marzo 1993 e ammette di avere reagito solo tre
mesi dopo l’inizio della stagione 1993 (appello, pag. 7). Sostiene però che la
sua istanza non può essere ritenuta tardiva, poiché il Pretore non avrebbe
tenuto in considerazione le circostanze particolari del caso concreto, in
particolare le reiterate promesse della convenuta di rimediare agli
inconvenienti.
-
L’azione di
manutenzione prevista dall’art. 928 CC soggiace a un doppio limite di tempo: il
possessore deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l’atto di
violenza e l’autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione dev’essere intentata
entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore
ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
I limiti di tempo previsti dall’art. 929 CC vanno esaminati d’ufficio, giacché
da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 pag. 190, 1989 pag. 485,
1987 pag. 209 consid. 1, 1986 pag. 78, 1985 pag. 307 consid. 1, 1981 pag. 348 e
158; Stark in: Berner Kommentar,
2ª edizione, n. 10 ad art. 929 CC).
Per quanto attiene al
reclamo immediato, in particolare, tale presupposto deve essere reso verosimile
dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., n. 3 ad art. 929 CC).
Immediato è il reclamo sporto con prontezza (Stark,
op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Da questo profilo il
giudice deve esaminare, valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha
reagito entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo
esame della situazione (Stark,
loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 seg.). Già un reclamo successivo di due mesi alla
conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3
novembre 1994 in re P., consid. 3, confermata in Rep. 1996 pag. 187), come pure
un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio
1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi al limite
dell’arbitrio (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii).
- Nella fattispecie è
pacifico che già il 2 novembre 1989 l’appel-lante ha segnalato alla convenuta
rumori e odori molesti che a suo dire provenivano dalla “__________ __________
” durante il periodo di attività stagionale, da marzo a ottobre (doc. D). Per sua
ammissione, nondimeno, egli si è rivolto al giudice solo il 9 giugno 1993.
L’appellante sostiene di avere reagito in realtà tre mesi dopo l’inizio
dell’esercizio 1993, cominciato nel mese di marzo come tutti gli altri anni. E
ciò perché la convenuta, con lettera del 12 febbraio 1992 (doc. I), lo aveva
pregato di pazientare, adducendo di avere chiesto all’assemblea patriziale un
credito per procedere a lavori di rinnovamento destinati a eliminare la
turbativa. Nel frattempo la responsabile della colonia avrebbe emanato un nuovo
regolamento al fine di limitare per quanto possibile i disturbi. L’appellante
fa valere di avere atteso il giugno del 1993 nella vana speranza che la
convenuta rispettasse gli impegni assunti. Deluso nelle aspettative, egli ha
inoltrato l’azione possessoria.
a) A
supporre che turbative in questione si rinnovassero di anno in anno e che quelle
precedenti il 1993 fossero ormai terminate, l’appellante non spiega tuttavia
per quale ragione, dopo avere constatato alla riapertura stagionale della
“__________ __________ ” (marzo del 1993) che le promesse della convenuta non
erano state mantenute, egli non ha reagito prontamente. Lo scritto del 12
febbraio 1992, del resto, non conteneva alcuna promessa di eliminazione immediata
della turbativa: esso si limitava a riportare la volontà del consiglio patriziale
di ottenere il citato credito di rinnovamento, già respinto dall’assemblea patriziale
nel 1991, e a esprimere la speranza che l’istante pazientasse ancora due o tre
anni per l’esecuzione dei lavori (doc. I, pag. 2). L’appellante non aveva
dunque alcun motivo di ritenere che gli inconvenienti sarebbero stati eliminati
già nel 1993 ed anzi era stato avvertito che i disturbi si sarebbero protratti
almeno per altri due anni, durante i quali si sarebbe cercato di attenuarli con
una non meglio precisata modifica del regolamento della casa.
b) Ciò
posto, l’appellante sapeva sin dalla riapertura annua della colonia (marzo del
1993) che la situazione non sarebbe cambiata, tanto più che le immissioni di
cui egli si lamentava erano sempre le stesse e si ripetevano ogni stagione (istanza,
pag. 2). A quel momento egli era quindi in grado di effettuare un primo esame
delle contingenze che gli consentisse di valutare il problema e di decidere con
sufficiente cognizione di causa se rivolgersi al giudice (v. anche Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC;
Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 5 luglio 1996 nella
causa B., consid. 4a). Un periodo di riflessione di tre mesi (dodici settimane)
supera già di per sé quanto è ammesso come ragionevole dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 3). Quanto alle circostanze addotte dall’appellante per
giustificare il ritardo (periodicità della turbativa, richiesta della convenuta
di pazientare almeno due-tre anni in attesa dei lavori), esse non solo non
legittimavano un’attesa del genere, ma dovevano anzi indurre l’interessato a
reagire senza più indugi. Sia come sia, il lasso di sette settimane che per
diritto federale si pone finanche ai limiti dell’arbitrio (sopra, consid. 3)
sarebbe stato più che abbondante per verificare l’efficacia del nuovo regolamento
della casa promesso dalla convenuta (doc. D). A giusta ragione pertanto il
Pretore ha ritenuto che il reclamo non era tempestivo e ha respinto l’azione
possessoria. L’appello, infondato, è destinato perciò all’insuccesso.
- Gli oneri
processuali vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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