AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.150
Data decisione, Autorità:
21.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.98.00150
Lugano
27 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 4 settembre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre 1998 presentata da
__________ __________ contro la sentenza emessa il 1° settembre 1998 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 19 ottobre
1998 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1968) e __________ nata __________ (1969) si sono sposati a __________ il
__________ __________ 1990. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(____________________1991) e __________ (____________________1992). Il marito,
già titolare di un salone di parrucchiere, è consulente della __________
__________ __________ di __________. La moglie, parrucchiera, durante la vita
in comune ha aiutato occasionalmente il marito; oggi lavora come venditrice per
il __________ __________ __________ di __________. I coniugi vivono separati
dal novembre 1993, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale andando
a vivere per conto proprio. Un primo tentativo di conciliazione da lui chiesto
è decaduto infruttuoso nel gennaio del 1994.
B. Il 27 ottobre 1994
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per un nuovo tentativo di conciliazione, che è fallito il 9 gennaio
1995. Con decreto del 5 agosto 1995 il Pretore ha poi disciplinato l’assetto
provvisionale dei coniugi, obbligando il marito a versare un contributo
alimentare di fr. 1’610.– mensili per la moglie e uno di fr. 570.– mensili per
ognuno dei figli, affidati alla madre. In esito a un’istanza di modifica
presentata dal marito, dal 20 marzo 1996 il contributo per i figli è stato
ridotto a fr. 400.– mensili e quello per la moglie soppresso.
C. Nel frattempo, il 4
settembre 1995, __________ __________ ha promosso azione di divorzio, ha
chiesto l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo di fr. 1'700.– mensili per sé, uno scalare per i figli, un’indennità
di fr. 5’000.– per torto morale e la restituzione di fr. 14’200.– prestati al
marito. Nella sua risposta del 20 marzo 1996 __________ __________ ha aderito
al divorzio e all’affidamento dei figli, ma ha offerto unicamente un contributo
alimentare di fr. 400.– mensili per i figli e ha preteso il versamento di fr.
5’800.– in liquidazione del regime dei beni, opponendosi alle altri domande.
Nei successivi atti scritti le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.
Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale e nei
rispettivi memoriali conclusivi hanno ribadito le loro domande, la moglie
aumentando l'ammontare del contributo scalare per i figli.
D. Con sentenza del 1°
settembre 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla
madre, ha fissato il diritto di vista del padre in un fine settimana ogni mese
dal venerdì alla domenica, in due fine settimana (anche non consecutivi)
durante le vacanze invernali e in quattro settimane (anche non consecutive)
durante le vacanze estive, ha obbligato il convenuto a versare un contributo
per la moglie sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC di fr. 1’175.– mensili fino
al 1° ottobre 2002 e di fr. 775.– mensili fino al 1° ottobre 2006, un
contributo indicizzato mensile per i figli di fr. 417.– fino al sesto anno, di
fr. 652.– fino al dodicesimo anno, di fr. 792.– fino al sedicesimo e di fr.
917.– fino alla maggiore età, condannandolo inoltre a corrispondere alla moglie
fr. 5’000.– per torto morale e fr. 13’200.– in liquidazione del regime. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’500.– sono state poste per
un quarto a carico dell’attrice e per il resto a carico del marito. Entrambi i
coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre 1998
nel quale chiede che, concesso al gravame il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, il diritto di visita ai figli sia esteso in un fine settimana ogni
due (invariati gli altri periodi), il contributo alimentare per i costoro sia
ridotto a fr. 400.– mensili, quello per la moglie soppresso, così come
l’indennità per torto morale. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1998
__________ __________ insta per l’assistenza giudiziaria e propone di
respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ravvisata una
colpa esclusiva del marito nella disunione, ha riconosciuto alla moglie il
diritto a un contributo alimentare giusta l'art. 151 cpv. 1 CC di fr. 1’175.–
mensili fino al 1° ottobre 2002, ridotti a fr. 775.– mensili fino al 1° ottobre
2006. Egli ha rilevato, in estrema sintesi, che le inclinazioni del marito, il
quale privilegiava le relazioni con un altro uomo, e il relativo stile di vita
libertino mal si conciliavano con l’ideale familiare e con le responsabilità di
un padre e marito. L'appellante contesta tale apprezzamento, sostenendo che in
realtà il dissidio coniugale si era già insinuato nel 1993 e che la sua
omofilia, oltre che non dimostrata, costituisce se mai un fattore oggettivo di
disunione.
-
La nozione di
“colpa” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con
quella di “colpa preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con
una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli
obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273;
Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,
Basilea 1997, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D’altro lato un comportamento causale
non deve essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che,
insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della
controparte), abbia contribuito a disgregare l’unione (Spühler/Frei-Maurer, in
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità
della colpa influisce sull’ammontare del contributo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con rimandi),
che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314
in alto).
-
Nella fattispecie è
pacifico che nel novembre del 1993 il convenuto ha lasciato l’abitazione
coniugale. Contrariamente a quanto egli pretende, l’indicazione dell’attrice
secondo cui la turbativa sarebbe insorta nel 1994 è palesemente dovuta a una
svista già per il fatto che la separazione dei coniugi è avvenuta dopo le vacanze
a __________ -__________ dell’estate 1993 (risposta, pag. 3 in alto; interrogatorio
formale del convenuto, risposta 1; deposizione __________), né l’interessato
pretende che dopo di allora sia intervenuta una riconciliazione. Dall’istruttoria
è emerso inoltre che, visto dall'esterno, il matrimonio appariva sereno, felice
e ancor più riuscito dopo la nascita della secondogenita (deposizione
__________), che i coniugi erano una coppia veramente innamorata (deposizione
__________ e __________), al punto che la separazione fu una vera sorpresa
(deposizione __________). Certo, è possibile che già prima della separazione il
marito esprimesse lamentele, circostanza questa confidata dalla moglie a
un’amica (deposizione __________), ma non risulta che fosse in atto una
turbativa tale da far ritenere le relazioni coniugali profondamente turbate e
scosse – come pretende il marito – già dopo la nascita della seconda figlia.
-
D'altro lato, in
concreto non è tanto la pretesa omosessualità del marito a costituire una
colpa, quanto il suo comportamento verso la famiglia. Basti pensare che egli se
n'è andato da casa perché "riteneva di non avere più una relazione con la
moglie e poteva fare quello che voleva della sua vita" (interrogatorio formale
del convenuto, risposta 3). __________ __________ ha dichiarato che dopo le
vacanze a __________ -__________ il convenuto ha cominciato a parlare strano e
a dire di volere la sua libertà. L’interessato ha confermato ad __________
__________ di essere andato da casa per scelta propria, avendo un’amicizia con
un altro uomo, e a un’altra persona ha riferito di una cena con la madre e la
moglie durante la quale aveva annunciato la decisione di lasciare la famiglia
"perché aveva capito di essere gay" (deposizione __________).
Ciò posto, la decisione del marito di partire da casa non risulta la
conseguenza di una disunione profonda, ma si rivela anzi la causa principale
della separazione, che supera per intensità gli eventuali fattori oggettivi di
disunione. Su questo punto l’apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Per quanto riguarda l’ammontare del contributo,
esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico subìto dal
coniuge innocente, e tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera
specialmente – come in concreto – quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und
Erbrecht, 2ª edizione, n. 207). L’ammontare dipende poi dal guadagno e dalla
sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità
della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione
professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, n. 32 segg. ad art. 151 CC). In unioni di breve durata,
come quello in esame, il coniuge innocente può chiedere solo di essere posta
nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse sposata (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti; Lüchinger/ Geiser, op. cit., nota 10 ad
art. 151 CC). Resta il fatto, in ogni modo, il coniuge debitore non può essere
ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo
(DTF 123 II 5 consid. 3b/bb).
-
Il Pretore ha
valutato un reddito ipotetico del marito di fr. 4’000.– e quello della moglie
di fr. 1’300.– mensili, aumentato a fr. 1’700.– dal 25 settembre 2002, giorno
del compimento del 10° anno della figlia minore. Per quanto riguarda i
fabbisogni, egli ha calcolato quello del marito in fr. 1’825.– e quello della
moglie in fr. 2’475.–. L’appellante contesta il reddito ipotetico imputatogli
dal primo giudice, facendo valere di guadagnare solo fr. 1’710.80 netti.
Nella valutazione della
potenzialità economica dell’uno o dell’ altro coniuge ci si deve fondare sui
dati oggettivi e concreti disponibili, tra i quali l’età, la formazione professionale,
la presenza di figli, lo stato di salute, il mercato dell’impiego e l’eventuale
assenza dal mondo del lavoro (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 nota 1.52 segg.). Dagli atti
risulta che fino al 1995 il convenuto era titolare di un salone di parrucchiere
e che successivamente è stato assunto quale consulente dalla __________
__________ , dove guadagna fr. 2’000.– mensili lordi (doc. 43). In
realtà quest'ultimo reddito non può considerarsi decisivo, ove appena si pensi
che nel decreto cautelare del 5 agosto 1995, non impugnato, il Pretore aveva
accertato che come parrucchiere il convenuto guadagnava fr. 5’580.– mensili.
Che l’interessato abbia dovuto chiudere il suo salone per ragioni economiche è
possibile, tuttavia egli non ha minimamente reso verosimile di avere fatto
quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare un calo di reddito.
Egli è ancora giovane, in ottima salute e, per sue stessa ammissione, lo
stipendio percepito agli inizi del 1996 era motivato dal fatto che egli non
disponeva delle qualifiche e delle esperienze richieste nel nuovo campo di
attività (risposta, pag. 4 e 5). Lo stesso contratto di lavoro menzionava la
possibilità di un nuovo stipendio dopo un periodo di sei mesi di preparazione
(doc. 17). Inoltre l’interessato ha frequentato corsi di formazione
professionale e di lingue (interrogatorio formale, risposta n. 11). La sua
formazione poi doveva concludersi al più tardi alla fine del 1996 (deposizione
__________ nell’incarto ..). L’appellante neppure
accenna ai motivi per i quali il suo stipendio negli ultimi anni è rimasto
tanto modesto, non bastando al riguardo il generico richiamo alla notoria crisi
congiunturale. Tutto ciò premesso, nelle circostanze descritte la valutazione
del primo giudice sul reddito ipotetico del marito merita quindi conferma.
-
L’appellante fa
valere che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 2’114.90 mensili, come ha
riconosciuto la moglie e come aveva accertato lo stesso Pretore in via
cautelare. Ora, è vero che l’attrice ha ammesso il fabbisogno indicato
dall’appellante (replica, pag. 7). Ciò non dispensava l'interessato però dal
dimostrare le proprie spese. Il Pretore ha ridimensionato il fabbisogno minimo
litigioso proprio perché il convenuto non aveva documentato le proprie spese in
seguito alla nuova sistemazione all’estero. Su questo punto l’interessato non
spende una parola, sicché l'appello, carente di motivazione, si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Si aggiunga che l’unica
posta non riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno è la pigione
dell'interessato, che risulta essere assunta dalla datrice di lavoro
(deposizione __________ nell’incarto ..__________). Da
parte sua, l’appellante non pretende di avere oneri di locazione nel Ticino. Al
riguardo l'appello manca perciò, comunque sia, di consistenza.
-
Sostiene
l’appellante che la moglie consegue già ora un reddito di fr. 1’700.– mensili
poiché lavora già all’80%. Come giustamente osserva l’interessato, nondimeno,
fatti e prove nuove sono irricevibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
di modo che su questo punto il ricorso non può essere vagliato nel merito.
-
Visto quanto precede,
sulla questione dei contributi alimentari l’appello dovrebbe essere respinto.
Se non che, la sentenza del Pretore appare viziata sotto un altro profilo. Con
un reddito (ipotetico) di fr. 4'000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr.
1'825.–, infatti, l’appellante può erogare a moglie e figli non più di fr.
2’175.– mensili. Nella misura in cui ha fissato il contributo per i figli in
fr. 1’069.– mensili (fr. 417.– + fr. 652.–) e quello per la moglie (fino al 1°
ottobre 2002) in fr. 1’175.–, per un totale di fr. 2’244.– mensili, il Pretore
ha violato il diritto federale, poiché ha ridotto l’appellante a vivere sotto
il suo fabbisogno minimo. Nelle circostanze descritte il contributo per la
moglie, confermato quello per i figli, dovrebbe essere di fr. 1’106.– mensili.
Nondimeno v’è da domandarsi se l’ammanco debba essere sopportato dalla sola
attrice. Alcuni autori sostengono tale opinione (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446, n. 08.28 con citazioni
di dottrina). Altri sottolineano però, con il Tribunale federale, che il
contributo per i figli non è prioritario rispetto a quello per la moglie,
sicché in caso di ammanco tutti gli importi vanno ridotti in proporzione (Hausheer/Spycher, loc. cit., n. 08.27 e
08.29 con richiami).
Ci si attenesse a quest’ultimo
principio, in concreto l’ammanco di fr. 69.– mensili calcolato dal Pretore, non
andrebbe posto a carico della sola attrice, ma suddiviso proporzionalmente fra
l’attrice e i figli. All’atto pratico ci si può, comunque sia, dispensare da tale
operazione: il riparto dell’ammanco tra la madre e i figli comporterebbe in
effetti una lieve diminuzione del contributo per __________ e __________, ma un
corrispondente aumento del contributo per l’attrice. Per il convenuto ciò si risolverebbe
sostanzialmente in una partita di giro, dovendo egli – in ogni modo – riversare
tutto quanto eccede il suo fabbisogno minimo alla moglie e ai figli. Per di più
la moglie nemmeno postula un aumento della pensione per se stessa. Ne discende
che il contributo per la moglie deve essere fissato in fr. 1’106.– mensili fino
al 1° ottobre 2002. Per il periodo successivo, il fabbisogno minimo
dell’appellante è garantito, ragione per cui il contributo di fr. 775.– mensili
deve essere confermato.
-
L’appellante contesta
di versare alla moglie l’indennità di fr. 5’000.– per torto morale. Se non che,
egli contesta tale obbligo facendo valere soltanto che nella fattispecie non
sarebbe applicabile l'art. 151 CC. Già si è visto però che in concreto la colpa
dell'appellante non fa dubbio. Privo di altra motivazione, al riguardo
l'appello si rivela finanche irricevibile.
-
Il Pretore ha fissato
il diritto di visita ai figli da parte del padre nel seguente modo:
– un
fine settimana ogni mese dal venerdì alla domenica,
– due
settimane (anche non consecutive) durante le vacanze invernali e
–
quattro settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive,
rilevando
che il padre, abitando negli Stati Uniti, ha minori possibilità di visitare i figli.
In particolare egli ha ridotto gli incontri durante il mese, compensandoli con
un maggiore periodo di vacanze. L’appellante insta per un diritto di visita
quindicinale, negando di risiedere negli Stati Uniti.
-
La regolamentazione
del diritto di visita deve attenersi al precetto dell’art. 156 cpv. 2 CC, che
garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minorenne
le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per
la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene
del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e
spirituale. Il giudice valuta ogni singolo caso in base alle circostanze
concrete, tenendo conto dell’età del figlio, del suo sviluppo fisico e
psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di
quest’ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali
conflitti interni e così via (Schwenzer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea, 1996, n. 9
segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con
rinvio). Nel suo apprezzamento egli non è vincolato, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni
delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II
231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
-
Per principio il
diritto di visita a ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine
settimana su due, oltre alcune settimane durante le vacanze (per il resto della
Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC). Nella fattispecie
l’appellante ha comunicato a questa Camera, il 1° ottobre 1999, di avere
ottenuto ai fini del suo permesso di domicilio un congedo per l’estero fino al
30 settembre 2001. Alla luce di tale nuova circostanza, ammissibile per i
motivi appena esposti (consid. 12 in fine), il diritto di visita fissato dal
Pretore appare adeguato, anche perché risponde al bene dei figli sapere di
poter incontrare il padre a scadenze sicure, senza false aspettative. Dovesse
rientrare anzitempo in Ticino, l’interessato potrà sempre chiedere una modifica
di siffatta regolamentazione, che sarà adattata alle nuove esigenze. L’appello,
su questo punto, deve pertanto essere respinto.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante ottiene causa vinta,
anche se di poco, sul contributo alimentare per la moglie, ridotto da 1’175.– a
fr. 1’106.– mensili fino al 30 settembre 2002. Su tutto il resto esce perdente.
Di ciò va tenuto conto ai fini dell’assistenza giudiziaria, tale beneficio non
potendo essere concesso in cause senza probabilità di esito favorevole (art.
157 CPC). All’appellante il gratuito patrocinio può essere accordato, dunque,
solo per quanto riguarda il contributo in favore della moglie. L’indennità del
patrocinatore d’ufficio sarà commisurata, in particolare, alla rimunerazione
del tempo che un avvocato diligente avrebbe impiegato per impugnare (solo) il
contributo in favore della moglie. Delle modeste condizioni economiche
dell'appellante si tiene conto in ogni modo riducendo volutamente la tassa di
giustizia (per rapporto a quanto prevede l’art. 24 lett. a LTG) e limitando al
minimo l’indennità per ripetibili. Ragioni di equità impongono di rinunciare,
per altro verso, a riscuotere l’esigua quota di spese che graverebbe l’attrice.
Per quel che concerne l’assistenza giudiziaria chiesta da quest’ultima, va
rilevato che essa ha ottenuto dal marito la restituzione di un prestito di fr.
13’200.–, ciò che osta (quanto meno in mancanza di altre spiegazioni) alla sua
indigenza, onde la reiezione dell'istanza.
-
L’esito dell’appello
non incide sostanzialmente sul giudicato del Pretore e la riduzione del
contributo per la moglie nulla toglie alla sostanziale soccombenza del convenuto.
Non v’è ragione dunque di intervenire al proposito. Si aggiunga che ai fini
della determinazione degli oneri processuali il recedente o l’acquiescente sono
considerati, seppure con ampio margine di apprezzamento, come soccombenti
totali o parziali (Cocchi/ Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148), di modo
che la valutazione del Pretore sfugge alla critica.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare mensilmente a
__________ __________i, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi alimentari:
fr. 1’106.– fino al 30
settembre 2002;
fr.
775.– dal 1° ottobre 2002 al 1° ottobre 2006.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente all’ammontare
del contributo alimentare per la moglie, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________. Per il resto la domanda di assistenza giudiziaria è
respinta.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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