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Numero d'incarto:
11.1998.155
Data decisione, Autorità:
22.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00155
Lugano
22 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (diritto
di condotta necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 30 aprile 1996 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione del 28 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 7 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n.
__________ RFD di __________ __________, sulla quale sorge una casa di
abitazione. Il fondo confina a monte con una strada carrozzabile sotto la quale
si trova una canalizzazione fognaria, e a valle con la particella n.
__________RFD, non edificata, appartenente a __________ __________, la quale
confina a sua volta con la strada cantonale sotto la quale corre la canalizzazione
comunale.
B. Tenuta ad allacciarsi alla canalizzazione comunale per regolamento
municipale, il 30 aprile 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna che __________ __________ fosse tenuto a
tollerare l'attraversamento del suo fondo con la condotta per l'allacciamento
delle acque luride della propria particella e che a favore del fondo di lei
fosse costituita una servitù di condotta. __________ __________ si è opposto
alla petizione.
C. Esperita
l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ __________ ha rilasciato un
referto peritale il 7 maggio 1997, completato il 18 novembre 1997, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato un memoriale
scritto, nel quale hanno riaffermato il loro punto di vista.
D. Statuendo
il 7 settembre 1998, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 900.–, a carico dell'attrice, obbligata a
rifondere al convenuto fr. 1'500.– per ripetibili.
E. Contro
la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 28
settembre 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio predetto, la
petizione sia accolta. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 1998 __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1.
Il Pretore, esaminati i presupposti dell'art. 691 CC sull'obbligo di
tollerare condotte, ha accertato che l'allacciamento della proprietà
dell'attrice alla rete fognaria comunale può avvenire in due modi: direttamente
alla canalizzazione situata a monte della particella o attraverso il fondo del
convenuto. Accertato che non vi è sproporzione rilevante nei costi di
esecuzione delle due varianti, egli ha respinto la petizione, ritenendo che il
diritto chiesto dall'attrice non tiene in considerazione gli interessi del
convenuto. In caso di frazionamento del fondo o di edificazione, in effetti, la
presenza di una condotta ostacolerebbe l'uso futuro del terreno.
-
L'appellante
sostiene che il raccordo a valle, attraverso il fondo del convenuto, è la
soluzione più logica e tecnicamente più idonea, nonché meno costosa. Essa
rileva che l'allacciamento a monte per il tramite di una pompa costituisce
un'eccezione, tant'è che tutte le altre proprietà, salvo due, sono raccordate a
valle, e fa valere di avere già eseguito i lavori necessari per il collegamento
a valle senza che il convenuto nulla obiettasse. Essa contesta inoltre che non
vi sia sproporzione dei costi e afferma che le spese per l'allacciamento a
monte sono maggiori del 215% rispetto all'altra variante. Infine assevera che
nessun danno deriverebbe al convenuto dall'attraversamento della proprietà,
poiché qualora egli intendesse edificare il fondo, essa provvederebbe a
spostare la tubazione a proprie spese.
-
Per l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel
suo fondo, tra l'altro, condotte di acque potabili e tubi di fognatura o di
scolo, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la
condotta non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza
spese eccessive. La concessione della condotta necessaria presuppone che il
proprietario del fondo dominante si trovi in uno stato di necessità (Rey in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 691 CC; Rep. 1984 pag. 329).
Egli, in particolare, non deve avere a disposizione altre soluzioni tecniche o
giuridiche (Brücker, Das
nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 77), se non a costi
sproporzionatamente elevati.
-
Dagli atti risulta che per allacciarsi alla rete fognaria comunale
l'attrice ha due possibilità: la prima "a caduta libera", attraverso
il fondo del convenuto, collegandosi a valle (doc. A), la seconda convogliando
le acque nere fino alla condotta esistente nella strada a monte, senza
attraversare la proprietà del convenuto (doc. B; perizia, risposta n. 1 alla
parte attrice). È possibile che la prima variante sia quella più semplice e
comoda, ma ciò non è decisivo sotto il profilo dell'art. 691 cpv. 1 CC. Del resto
le preferenze del perito non vincolano il giudice (art. 253 CPC), il quale è
libero di scostarsene motivando debitamente la propria decisione. In concreto
il Pretore ha specificato in modo concreto e rigoroso le ragioni della sua
opinione (DTF 118 Ia 144; SJ 191/1997 pag. 58; Rep. 1989 pag. 154; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1991, n. 3 ad art. 253 CPC). Formalmente la sentenza sfugge dunque alla
critica.
-
Nel
merito, emerge dall'istruttoria che l'allacciamento alla canalizzazione a monte
(seconda variante) è realizzabile con l'ausilio di una pompa
"aspiratutto" (perizia, risposta n. 1 alla parte attrice). Certo, il
piano generale delle canalizzazioni di __________ __________ può anche essere
stato concepito in funzione di allacciamenti per caduta, tant'è che i pozzetti
per i raccordi sono stati formati a valle di ogni singolo fondo (deposizioni
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________). Lo stesso regolamento comunale prevede tuttavia che ove
l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il
proprietario è tenuto a installare un impianto di pompaggio (doc. F, art. 15).
Tale sistema, del resto, è utilizzato senza inconvenienti da due altri
proprietari di fondi posti nelle medesime condizioni dell'attrice (deposizioni
__________ __________, __________ e __________ __________). Nessun impedimento
di natura tecnica o legale impedisce perciò l'evacuazione delle acque luride a
monte. La circostanza che l'attrice abbia già eseguito i lavori necessari per
l'allacciamento a valle (posa di un tubo a ridosso della proprietà del vicino)
non è determinante. Il convenuto, in effetti, non risulta avere dato il suo
consenso (appello, pag. 11) e l'attrice non può seriamente prevalersi del fatto
compiuto.
-
Neppure
può dirsi che nella fattispecie il sistema di evacuazione per pompa sia eccessivamente
oneroso rispetto all'altro. Il preventivo per l'esecuzione della prima variante
ammonta invero a fr. 12'238.–, mentre quello per la seconda è di fr. 23'346.–
(perizia, risposte n. 3 e 4 alla parte attrice). Se non che, ai costi di
costruzione della prima variante vanno aggiunti quelli – non contestati – per
lo spostamento della condotta al momento in cui il convenuto edificherà il
proprio fondo, pari a circa fr. 10'200.– (sentenza, pag. 4). Tale spesa non può
semplicemente essere ignorata, in caso di cambiamento delle circostanze il
proprietario gravato potendo esigere – appunto – lo spostamento della tubazione
(art. 693 cpv. 1 CC), e ciò per principio a carico dell'avente diritto (cpv.
2). L'appellante medesima riconosce, per altro, di dover assumere tale onere
(appello, pag. 13), sicché il costo della variante a valle (fr. 22'438.–)
equivale sostanzialmente a quello della variante a monte. Per di più, la posa
di condotte deve essere di regola definitiva e invariabile, ciò che nemmeno sarebbe
il caso nella fattispecie.
-
Il
Pretore ha soggiunto giustamente per altro – né l'appellante contesta – che il
tracciato meno pregiudizievole per il fondo vicino consiste nella posa delle
condotte lungo i confini (complemento peritale del 18 novembre 1997). Il costo
di siffatto allacciamento è stato valutato dal perito in fr. 27'850.–
(complemento, pag. 5), ragione per cui, ancora una volta, non può dirsi che il
costo dell'installazione di una pompa sia esagerato. Ne discende, in ultima
analisi, che in concreto non soccorrono lontanamente le premesse dell'art. 691
cpv. 1 CC. A prescindere dalla circostanza che l'attrice, pur dichiarandosi
disposta a riconoscere un'integrale indennità, non si è mai curata nemmeno di
chiederne la determinazione (Rep. 1981 pag. 136 seg.).
-
Per
abbondanza giovi rilevare che, quand'anche l'appellante fosse in diritto di chiedere
la costituzione di servitù di condotta necessaria, l'appello non sarebbe destinato
a miglior sorte. Secondo l'art. 692 cpv. 1 CC il proprietario gravato può
pretendere in effetti che i suoi interessi siano equamente considerati, ovvero
che la condotta sia posata in maniera tale da causargli il minor danno
possibile (Steinauer, Les droits
réels, vol. II, 2a edizione, pag. 157 n. 1853). Come nell'ipotesi di
un passo necessario (cui la condotta necessaria si apparenta: JdT 1991 III 71), il giudice deve tenere conto di
tutte le particolarità del caso, come la presenza di costruzioni, il genere di
coltura esistente e le possibilità d'uso futuro dei fondi (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694 CC; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 4 ad art. 692 CC).
Nella
fattispecie il fondo del convenuto è attualmente destinato a scopi agricoli, ma
l'appellante non nega che esso è inserito in zona edificabile R2 (doc. 2),
indipendentemente dal fatto che le allegazioni del convenuto sulla futura
edificazione siano laconiche. Qualora la condotta fosse posata come chiede
l'attrice, (doc. A) questa passerebbe nel mezzo del fondo serviente. In simili
circostanze, tenuto conto del fatto che un proprietario deve poter sfruttare il
suo terreno come meglio crede (Rep. 1989 pag. 143 consid. 2), il tracciato
proposto non consentirebbe un uso razionale del fondo e costituirebbe anzi
un'importante limitazione della possibilità edificatoria. Ma il diritto di
condotta necessaria obbliga il proprietario gravato a subire una limitazione
del suo diritto di proprietà solo in quanto ciò sia necessario a ovviare lo stato
di necessità in cui si trova l'avente diritto. E poiché, come si è detto, il
tracciato che causa minor pregiudizio al convenuto è quello che corre lungo i
confini delle proprietà (complemento peritale del 18 novembre 1997), a giusto
titolo il Pretore ha respinto la petizione. Ciò posto, l'appello, destituito di
fondamento, deve essere respinto.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). L'appellante rifonderà alla controparte inoltre un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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