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Numero d'incarto:
11.1998.165
Data decisione, Autorità:
22.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00165
Lugano
22 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause ..______ e ..______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Riviera promosse con
petizione del 5 settembre 1991 da
__________ __________, __________, e
__________.
__________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ - __________ __________ (__________), __________, e
__________ __________ (____________________), __________
(patrocinate
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che la
__________ __________ - __________ __________ (__________)
e la __________ - __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ (____________________)
hanno presentato appello il 13 ottobre 1998 contro una sentenza del 22
settembre 1998 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto le
petizioni e ha accertato l’illecita lesione della personalità degli attori;
richiamata l’ordinanza
del 20 ottobre 1998 con la quale la presidente della Camera ha sospeso la
procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere la vertenza
in via extragiudiziaria;
preso atto che le
appellanti hanno comunicato il 17 dicembre 1998 di ritirare il gravame, le
parti avendo sottoscritto il 15/16 dicembre 1998 una convenzione con cui hanno
posto fine alla lite;
ricordato che il ritiro
di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea
di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla causa, con
obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che in
concreto le parti hanno rinunciato di comune accordo all’attribuzione di
ripetibili;
ritenuto che la tassa di
giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona
volontà delle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per transazione.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti in solido a carico delle appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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