Appeal against spousal maintenance rejected

11.1998.29Autre juridiction30 nov. 1999Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The husband appealed a provisional family decree only as to the maintenance contribution for the wife, arguing that his income had been wrongly calculated because certain travel expenses should have been deducted. The Court of Appeal held that the relevant income is the income effective when the duty to support begins, not an earlier period, and that the claimed expenses were not shown to continue thereafter. The appeal was dismissed, legal aid for the husband refused as hopeless, no court fees were charged, and the wife received party costs and conditional legal aid for their recovery.

Regeste Omnilex

Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 157 CPC, Art. 155 CPC; in provisional matrimonial measures the income relevant for determining maintenance is the income actually available from the commencement of the support obligation, not a prior income period. Alleged professional expenses are only pertinent if they affect that relevant period. An appeal that is manifestly unfounded is devoid of prospects of success and therefore excludes legal aid, irrespective of the appellant’s financial situation. Where the opposing party is awarded party costs but recovery appears uncertain in view of the family’s financial circumstances, legal aid may be granted conditionally for enforcement of those costs (consid. 3–5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.29

Data decisione, Autorità: 30.11.1999, ICCA

Incarto n. 11.98.00029

Lugano, 7 gennaio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 ottobre 1997 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ , studio avv. __________ __________ -, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;

  2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (1969) e __________ __________ (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1992;

che dal matrimonio sono nati __________ (__________1994) e __________ (____________________1997);

che il __________ 1997 è decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 27 ottobre 1997 al Pretore del Distretto di Bellinzona;

che con istanza del 30 dicembre 1997 __________ __________ ha postulato in via provvisionale l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare di fr. 2180.– complessivi destinato a sé e ai figli per il mese in corso, uno di fr. 3280.– mensili complessivi dal 1° gennaio 1998 (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo), una provvigione ad litem di fr. 2000.– e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che il Pretore, statuendo il 29 gennaio 1998, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre secondo accordo tra le parti), ha imposto ad __________ __________ un contributo mensile di fr. 383.– per la moglie e di fr. 600.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha respinto sia la domanda di trattenuta sia quella di provvigione, ha rinunciato al prelievo di spese processuali, condannando __________ __________ versare all’istante fr. 800.– per ripetibili;

che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1998 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie;

che nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

e considerando

in diritto: che litigioso è unicamente – in concreto – il reddito del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 4500.– netti mensili (compresi gli assegni familiari);

che non sono in discussione, per converso, né il metodo di calcolo applicato dal primo giudice in ossequio all’art. 145 cpv. 2 CC, né il fabbisogno minimo dei coniugi, né tanto meno il fabbisogno in denaro dei figli;

che il Pretore ha desunto l’importo di fr. 4500.– netti mensili da una lettera agli atti (doc. 1), precisata dalla testimonianza di __________ __________ (contitolare della __________ per cui lavora il convenuto), la quale ha dichiarato che dal 1° novembre 1997 il suo unico dipendente percepisce uno stipendio di fr. 4182.– netti, compresi gli assegni familiari (fr. 366.– mensili complessivi), più la tredicesima (verbali, pag. 4 seg.);

che, effettivamente, lo stipendio del convenuto ammonta perciò a fr. 54 000.– annui, onde un reddito medio di fr. 4500.– mensili (compresi gli assegni familiari);

che a parere dell’appellante da tale somma andrebbero dedotte le spese di trasferta – rifuse dal datore di lavoro – da egli sopportate fra il giugno del 1997 (mese in cui è stato assunto) e l’ottobre successivo;

che tuttavia l’obbligo contributivo dell’appellante verso moglie e figli decorre solo dal 1° dicembre 1997, né egli pretende di avere dovuto affrontare le citate spese professionali anche dopo di allora;

che nelle condizioni descritte non è dato a divedere quale pertinenza avrebbe l’appello, decisivo essendo il reddito del convenuto a valere dal mese in cui comincia il suo obbligo contributivo, non il reddito pregresso;

che il ricorso, manifestamente infondato, appariva perciò destinato fin dall’inizio all’insuccesso;

che in tali circostanze il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art. 157 CPC), indipendentemente dalla situazione economica in cui versa il convenuto;

che, ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che nondimeno, considerata la difficile situazione finanziaria della famiglia, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese;

che merita un’indennità per ripetibili invece la controparte, la quale ha formulato osservazioni all’appello;

che si legittima inoltre di concedere l’assistenza giudiziaria alla moglie (art. 155 CPC), nella misura in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.

  2. Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

  3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ nella misura in cui l’indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso.

  4. Intimazione:

– lic. iur. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

family lawmaintenanceincome assessmentlegal aidappealparty costsprovisional measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the husband's monthly income was wrongly fixed at CHF 4,500 for purposes of maintenance

Solution extraite

The income finding was correct; the alleged travel expenses related only to a prior period and did not affect the relevant income from the start of the support obligation.

Motifs extraits

The decisive income is the one effective when the maintenance duty begins, not a previous income period. Since the appellant did not claim the expenses continued after 1 December 1997, the appeal had no relevance.

Question juridique clé

Whether the appellant should be granted legal aid on appeal

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal was manifestly unfounded and had no prospect of success, regardless of the appellant's financial situation.

Motifs extraits

Under Art. 157 CPC, an application fails when the remedy is destined to fail from the outset.

Question juridique clé

Whether the wife should receive legal aid for the costs of the appeal response

Solution extraite

Legal aid was granted to the wife to the extent that recovery of party costs proves insufficient or difficult.

Motifs extraits

Given the family's difficult financial situation and the risk of non-recovery of party costs, assistance was justified under Art. 155 CPC.

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