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Numero d'incarto:
11.1998.3
Data decisione, Autorità:
24.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00003
Lugano
24 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso dell’8 settembre 1997 presentato da
e __________ __________, __________
contro
la decisione emessa l’8 agosto 1997 dalla
Divisione
degli interni,
Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
in
merito a un’iscrizione nel registro delle nascite;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.__________ __________ 1985 __________
__________, moglie di __________, ha dato alla luce all’ospedale __________
__________ di __________ una figlia, __________ __________. Un decennio più
tardi, nel luglio del 1995, la Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, è venuta a sapere che il
parto era stato gemellare e che la seconda bambina era nata morta. Sulla base
della documentazione fornita dall’ ospedale, il 9 ottobre 1995 essa ha così deciso:
- È ordinata l’iscrizione nel registro delle nascite
di __________, vol. __________, pag. __________, n. __________, della nascita
avvenuta __________ __________ 1985 a __________, ore e minuti sconosciuti, di
una figlia di __________ e __________ __________.
Iscritto
il (lasciato in bianco) su ordine dell’autorità di vigilanza sullo stato
civile.
Comunicato:
nessuna comunicazione.
Iscritto
nel registro delle famiglie di: nessuna iscrizione.
A
margine dell’iscrizione di nascita va annotata la dicitura: “__________ nata
morta”, conformemente all’es. __________.__________del manuale di casistica.
- A margine
delle iscrizione registro delle nascite, vol. __________, pag. __________, n.
__________, apporre: “nascita di __________ nata morta, vedi vol.
__________, pag. __________, n. __________”.
B. Il 5 maggio 1997
__________ e __________ __________ hanno contestato la decisione dell’autorità
di vigilanza, dichiarandosi vittime di un falso da parte dell’ospedale, che
avrebbe sottratto alla madre una figlia viva sostituendola con quella morta, oggetto
dell’iscrizione. Il 24 giugno seguente essi hanno ribadito la domanda,
chiedendo all’autorità di vigilanza sullo stato civile di constatare
l’irrego-larità di quanto ordinato e di rettificare i registri dello stato
civile, iscrivendo la nascita di una gemella nata viva. Con risoluzione dell’8
agosto 1997 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, ha respinto
l’istanza e ha confermato l’iscrizione predetta. Non sono state riscosse spese.
C. Contro la decisione
appena citata __________ e __________ __________ sono insorti a questa Camera
con un ricorso dell’8 settembre 1997 nel quale sostengono, una volta ancora,
che il feto nato morto non può essere la gemella di __________ __________. Non
sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dall’autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è la
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2 1),
sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello
(art. 32 cpv. 2 LAC e 423 cpv. 3 CPC). In concreto ci si potrebbe domandare se
il gravame, introdotto l’8 settembre 1997, sia tempestivo. Dato che – come si
vedrà in appresso – esso appare sprovvisto di buon diritto, la questione può
nondimeno rimanere irrisolta.
-
L’art. 46 cpv. 1 CC
stabilisce che ogni parto e ogni aborto avvenuto dopo il sesto mese di
gravidanza dev’essere notificato entro tre giorni all’ufficio di stato civile
(si vedano anche gli art. 59 e 65 OSC). Giusta l’art. 66 OSC alla notificazione
di un infante nato morto dopo il sesto mese di gravidanza deve essere allegato
un certificato del medico o della levatrice attestante che il feto, all’atto di
venire alla luce, era privo di vita. L’ufficiale dello stato civile riceve
anche la notificazione tardiva. Se sono trascorsi più di sei mesi tra la
nascita e la notificazione, l’ufficiale chiede una decisione dell’autorità di
vigilanza (art. 65 cpv. 2 OSC).
-
Nella fattispecie la
Sezione degli enti locali ha confermato l’iscri-zione litigiosa sulla base
degli atti ricevuti dall’ospedale, in particolare sulla scorta di un referto
autoptico redatto l__________ __________ 1985 dall’Istituto cantonale di
patologia. Da quest’ultimo risultava l’esistenza di un feto macerato, di sesso
femminile (dato clinico: parto cesareo gemellare a __________ settimane; morte
intrauterina di un feto alla 29ª o 30ª settimana circa), con peso corporeo di
443 g, lunghezza cranio-calcaneare di 30 cm e lunghezza cranio-coccigea di 22
cm. I patologi hanno rilevato che il peso fetale corrispondeva a quello atteso
normalmente alla 22ª settimana di gestazione e la lunghezza cranio-calcaneare a
quella della 24ª settimana (doc. 5). L’infante è stato iscritto come nato morto
nel registro delle nascite (art. 67 cpv. 2 OSC; doc. 7), ritenuto che gli
infanti nati morti non devono essere iscritti nel registro dei morti (art. 74
cpv. 2 OSC).
-
Nella misura in cui
i ricorrenti sostengono che in base alle risonanze fotografiche (dalle quali
risulta uno sviluppo e una crescita normale durante il settimo mese di
gravidanza), il feto registrato non può essere la gemella della figlia, essi
adducono una circostanza che esula dalle cognizioni dell’autorità di vigilanza
sullo stato civile. Questa è competente per rettificare il registro delle
nascite da iscrizioni inesatte risultanti da sbaglio o disattenzione manifesti
(art. 45 cpv. 2 CC e 50 cpv. 2 OSC). L’inesattezza però deve essere chiara, non
controversa e risultare da documenti o informazioni che l’ufficiale possedeva
al momento dell’iscrizione (DTF 108 II 91 con riferimenti; Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, 3ª edizione, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.
94 n. 320 con riferimenti). Un errore è manifesto, in altri termini, solo se
l’iscrizione non coincide con il contenuto dei documenti a disposizione
dell’uffi-ciale al momento della sua esecuzione e se sulla giustificazione
della rettifica non può sorgere contestazione (DTF 101 Ib 12 consid. 2). Se ciò
non è il caso, l’iscrizione può essere rettificata solo per ordine del giudice
(art. 45 cpv. 1 CC e 50 cpv. 3 OSC). Per contestare il fondamento di
un’iscrizione formalmente corretta e corrispondente ai documenti giustificativi
occorre promuovere, ciò posto, un’azione intesa a far modificare gli atti dello
stato civile (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, Berna, n. 820 pag. 313; DTF 87 I
469 consid. 2). Nella fattispecie l’iscrizione coincide con il referto del
medico (art. 66 cpv. 1 OSC), ragione per cui l’iscrizione non è dovuta a errore
o inavvertenza, tanto meno manifesti. La decisione impugnata, del tutto corretta,
merita dunque conferma.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. a
e 31 LPAmm per analogia). Vista la particolarità della fattispecie, si può
prescindere tuttavia dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Contro la presente sentenza
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di
30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione a __________ e
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di
vigilanza sullo stato civile.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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