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Numero d'incarto:
11.1998.31
Data decisione, Autorità:
24.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00031
Lugano,
24 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella procedura ..__________ (rilascio di
certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, che
ha opposto
__________, __________
__________, __________
__________, __________, e
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati
dalla lic. iur. __________ __________,
studio
avv. __________ __________, __________a)
a
__________ __________i,
cui
sono subentrati gli eredi
__________ __________ __________, nata __________, __________
__________ __________, nata __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________,
cui
sono subentrati gli eredi
__________ __________, __________
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sulla
domanda di revisione presentata il 16 febbraio 1998 da __________
, __________ __________ , __________ __________ e
__________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 gennaio 1998
da questa Camera (..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 19 giugno 1997 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha emesso il certificato ereditario
nella successione fu __________ __________ (1928-1988), già in __________, dal
quale risultano come unici eredi i fratelli __________ __________ (1921),
deceduto il __________ 1995, __________ __________ __________ (1922) e
__________ __________ (1933), deceduto il __________ 1990;
che contro il rilascio del
certificato ereditario sono insorti il 25 giugno 1997 __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________
__________, figli di una sorella premorta della testatrice, facendo valere di
essersi tempestivamente opposti, il 20 dicembre 1988, all’emanazione del certificato
medesimo;
che con sentenza del 21
gennaio 1998 questa Camera ha respinto l’appello, constatando che
all’opposizione – di per sé tempestiva – non era seguita entro l’anno né una
causa di nullità del testamento né da una causa di riduzione, ciò che abilitava
il Pretore a rilasciare il certificato ereditario
(..__________);
che il 16 febbraio 1998
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
e __________ __________ __________ hanno introdotto a questa Camera una domanda
di revisione in cui chiedono – previa concessione dell’effetto sospensivo –
l’annullamento del noto certificato con l’argomento che, comunque fosse, gli
eredi istituiti avrebbero riconosciuto espressamente la nullità del testamento;
che la domanda di
revisione non è stata intimata ai convenuti;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 340
lett. d CPC, invocato nella domanda in esame, la revisione di una sentenza può
essere chiesta se il giudizio è l’effetto di un errore di fatto risultante
dagli atti o dai documenti della causa, ovvero “se la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure
quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce
un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”;
che nella sentenza del 21
gennaio 1998 questa Camera, accertato come gli opponenti non avessero promosso
né azione di nullità del testamento né azione di riduzione entro un anno
dall’opposizione (risalente al 20 dicembre 1988), ha rilevato che il preteso
riconoscimento della nullità del testamento da parte degli eredi istituiti non
risultava da alcun documento (consid. 7);
che nella domanda di
revisione gli opponenti non pretendono di avere intentato azione di sorta prima
dell’8 giugno 1995, ma affermano – per la prima volta davanti a questa Camera –
l’esi-stenza di un verbale datato 6 ottobre 1989 dal quale risulterebbe che
davanti al notaio divisore gli eredi istituiti avrebbero riconosciuto la
nullità del testamento;
che, sempre secondo gli
opponenti, detto verbale si troverebbe nell’incarto
..__________della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4, relativo all’azione di nullità, di contestazione del modo di divisione e di
contestazione dell’inventario da loro promossa l’8 giugno 1995 contro gli eredi
istituiti (rispettivamente i loro discendenti) e il legatario __________
__________;
che, ciò premesso, v’è
seriamente da domandarsi se ricorrano nella fattispecie i presupposti dell’art.
340 lett. d CPC, questa Camera non essendosi per nulla fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa oppure
sull’inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita”, tant’è
che nelle osservazioni all’appello __________ __________ __________ (una delle
eredi istituite) e due discendenti di __________ __________ (altro erede
istituito) negavano di avere mai riconosciuto la nullità del testamento (pag. 4
in alto);
che in ogni modo, a scanso
di equivoci, questa Camera ha richiamato non solo l’incarto
..__________invocato nella domanda di revisione, ma anche
l’incarto / __________ della stessa Pretura, relativo
all’istanza del 3 luglio 1989 con cui gli stessi __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________
__________ avevano postulato la divisione dell’eredità (richiesta accolta dal
Pretore con decreto del 1° settembre 1989);
che, nonostante un esame
dei fascicoli foglio per foglio, non è risultato alcun verbale del 6 ottobre
1989 né alcun ulteriore verbale o attestazione in cui l’uno o l’altro degli
eredi istituiti abbia esplicitamente riconosciuto la nullità del testamento;
che, anzi, del preteso
verbale 6 ottobre 1989 non è cenno nemmeno nella citata petizione introdotta da
__________ __________, __________ __________ , __________ __________
e __________ __________ __________ davanti al Pretore (inc.
..);
che, invero, un
riconoscimento di nullità potrebbe evincersi anche da una dichiarazione
implicita degli interessati (Druey,
Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 154, § 12 n. 42);
che, sia come sia, dai due
citati fascicoli processuali non emerge neppure una dichiarazione implicita;
che del resto, se tale
dichiarazione esistesse, mal si capirebbe come mai in una lettera agli eredi
del 5 ottobre 1993 il notaio divisore ribadisse la validità del testamento
(doc. B dell’incarto ..__________);
che, esistesse almeno una
dichiarazione implicita degli eredi istituiti, non si vede perché il
patrocinatore degli odierni opponenti invitasse ancora il 12 ottobre 1993 il
patrocinatore degli eredi istituiti – senza lontanamente prevalersi di alcuna
dichiarazione – a “voler prendere atto del riconoscimento della nullità del
testamento (...), ritenuta pacifica da tutti gli eredi facenti parte dell’attuale
procedura di divisione, nell’ambito della divisione in corso, e ciò per evitare
ulteriori procedure giudiziarie e di ulteriormente procrastinare la divisione”
(doc. I dello stesso incarto);
che, per di più, se una
dichiarazione implicita esistesse, non è dato di comprendere perché il
patrocinatore degli odierni opponenti non l’abbia invocata neanche quando, il
26 aprile 1995, il patrocinatore degli eredi istituiti ha contestato di aver
mai riconosciuto la nullità del testamento (doc. P dell’incarto ..__________,
pag. 7);
che in tale occasione, per
vero, il patrocinatore degli odierni opponenti ha preteso che “la nullità del
testamento [fosse] stata riconosciuta pacifica e acquisita da tutti gli eredi
già nel corso della prima riunione tenutasi il 1° settembre 1989 davanti al Pretore”;
che da siffatto verbale di
udienza (contenuto nell’incarto n. __________/____________________) nulla
consta al proposito, né gli opponenti asseriscono che – per avventura – tale
verbale sia stato denunciato di falso (art. 119 cpv. 4 CPC);
che nelle circostanze
descritte la domanda di revisione, inoltrata non senza leggerezza, si palesa
manifestamente infondata quand’anche fosse ricevibile;
che, ciò posto, la
richiesta di effetto sospensivo diviene senza oggetto;
che gli oneri dell’attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alle controparti, cui la domanda non è stata intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato per analogia l’art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, la domanda di revisione è respinta.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti solidalmente a carico __________ __________, __________ __________
__________, __________ __________ e __________ __________ __________. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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