AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.74
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00074
Lugano,
11 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (causa di stato:
misure provvisionali) del-la Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 10 settembre 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 aprile 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 23
aprile 1998 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1939) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________
il __________ __________ 1982, stabilendosi poi a . Il marito aveva
già due figli nati da un precedente matrimonio: __________ (1965) e __________
(1970). Dalla seconda unione non è nata prole. __________ __________ lavora
come consulente __________ per “ __________ ” Compagnia __________,
agenzia di __________; la moglie, , gestisce da marzo a novembre
l’“ __________ ” a __________. I coniugi vivono separati dal 30
giugno 1997, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio in un
appartamento, sempre ad __________. La moglie è rimasta nell’abitazione
coniugale, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno.
B. Il 16 giugno 1997
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Vallemaggia per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 luglio
1997. Il 10 settembre 1997 __________ __________ ha postulato, in via provvisionale,
un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili retroattivamente dal 17 giugno
1997. Con decreto emanato senza contraddittorio l’11 settembre 1997 il Pretore
ha respinto la domanda e ha citato le parti all’udienza del 24 settembre 1997.
In quell’occasione __________ __________ ha confermato la sua pretesa.
__________ __________ l’ha avversata e ha chiesto anzi che la moglie si facesse
carico degli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, oltre che dei
premi per l’as-sicurazione dello stabile e del mobilio domestico. Entrambe le
parti hanno notificato prove. In pendenza di procedura, il 9 ottobre 1997,
__________ __________ ha reiterato la sua domanda di contributo provvisionale,
limitata però all’importo di fr. 1100.– mensili. Statuendo inaudita parte il 13
ottobre 1997, il Segretario assessore ha accolto l’istanza in luogo e vece del
Pretore e ha condannato __________ __________ a versare alla moglie il contributo
richiesto.
C. Esperita
l’istruttoria, i coniugi hanno rinunciato alla discussione finale del procedimento
cautelare, rimettendosi al contenuto dei loro atti conclusivi. Nel suo allegato
del 29 dicembre 1997 __________ __________ ha aumentato l’ammontare del contributo
preteso da fr. 3500.– a fr. 4000.– mensili. Nel proprio memoriale del 30
dicembre 1997 __________ __________ si è opposto a qualunque versamento,
insistendo perché la moglie provvedesse da sé sola a pagare gli interessi
ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, come pure i premi per
l’assicurazione dello stabile e del mobilio domestico. Fallito il 20 gennaio
1998 un secondo tentativo di conciliazione, il Pretore ha statuito con decreto
del 23 aprile 1998, fissando il contributo provvisionale a favore di __________
__________ in fr. 3440.– mensili dal 17 giugno 1997. La tassa di giustizia di
fr. 250.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto
a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto il 29 aprile 1998 con un appello
nel quale chiede che il contributo litigioso sia ridotto a fr. 315.– mensili e
che la moglie sia tenuta ad assumere essa medesima gli interessi ipotecari
gravanti l’abitazione coniugale, oltre che i premi per l’assicurazione dello
stabile e del mobilio domestico. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1998
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il
decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante
rimprovera al Pretore, in ordine, di non avere statuito sulla sua richiesta
intesa a far assumere dalla moglie il pagamento degli interessi ipotecari
gravanti l’abitazione coniugale. All’udienza del 24 settembre 1997, consecutiva
alla prima istanza provvisionale introdotta dalla moglie, il convenuto aveva
chiesto invero che quest’ultima si facesse carico dei citati interessi passivi
e dei premi per l’assicurazione dello stabile e del mobilio domestico (sopra,
consid. B). Statuendo il 23 aprile 1998, il Pretore ha inserito nel fabbisogno
minimo della moglie i premi per l’assicurazione dello stabile, quelli per
l’assicurazione del mobilio domestico (decreto impugnato, pag. 7 consid. d) e
gli interessi ipotecari, ma solo fino a concorrenza di fr. 1100.– men-sili,
rilevando che in concreto la loro entità (fr. 1700.– mensili) risultava
eccessiva per le esigenze di una persona sola (decreto, pag. 6 in fondo), il marito
spendendo per il proprio appartamento non più di fr. 800.– mensili (decreto,
pag. 8 consid. c). Il Pretore non ha specificato tuttavia chi dovesse
corrispondere la differenza di fr. 600.– mensili.
Ora, seguendo il
ragionamento del primo giudice appare indubbio che la differenza in questione
dovesse essere versata dalla moglie, facendo capo alla sua quota di mezza
eccedenza mensile. Ciò che del resto appare equo, poiché dopo la fine della
vita in comune ogni coniuge sopporta i costi del proprio alloggio. Alla stessa
stregua di un coniuge che conduce in locazione un appartamento troppo caro per
le sue sole necessità, con il risultato che deve provvedere da sé solo alla
differenza tra la pigione riconosciuta dal giudice e quella effettiva, appariva
giusto che in concreto la moglie provvedesse da sé sola al pagamento degli
oneri ipotecari. Si aggiunga che durante una causa di stato nessuno dei due
coniugi può chiedere contributi all’altro per conseguire un tenore di vita più
elevato di quello avuto durante la vita in comune (DTF 118 II 376 consid. 20b,
115 II 424 consid. 3). La moglie non poteva pretendere dunque che il marito le
sovvenzionasse per sé sola un’abitazione occupata in precedenza da due persone.
Ci si attenesse al solo ragionamento del Pretore, il dispositivo n. 1 del
decreto impugnato andrebbe dunque completato nel senso di imporre all’istante
l’obbligo di assumere interamente gli interessi passivi dell’ipoteca che grava
l’abitazione coniugale.
Se nella fattispecie
prevale una soluzione diversa, ciò è dovuto alla particolarità del caso in
esame. Nell’atto di appello il convenuto riconosce infatti nel fabbisogno minimo
della moglie non solo l’importo di fr. 1100.--.– mensili ammesso dal Pretore,
bensì l’intero onere ipotecario di fr. 1700.– mensili (memoriale, pag. 8 in
alto). Non vi è ragione perché questa Camera si scosti da tale soluzione, più
generosa di quella che si imporrebbe a norma di legge, tanto meno se si pensa
che in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non
prescrive l’applicazione del principio inquisitorio (cfr. Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC con rinvii). Questa Camera non può
sospingersi perciò oltre le conclusioni delle parti. Includendo l’intera posta
di fr. 1700.– mensili nel fabbisogno minimo della moglie, non si pone più il
problema di sapere chi debba far fronte all’obbligo, giacché è evidente che gli
oneri inclusi nel fabbisogno minimo di un coniuge devono essere sopportati dal
coniuge stesso. Ciò posto, la censura d’ordine sollevata nell’appello risulta
superata.
- Nel merito il
Pretore ha accertato il reddito coniugale in complessivi fr. 12 203.– mensili (fr.
10 568.– il marito, fr. 1635.– la moglie) e il fabbisogno minimo delle parti in
fr. 7660.– (fr. 4860.– il marito, fr. 2800.– la moglie), riscontrando
un’eccedenza di fr. 4543.– mensili, onde un contributo provvisionale per la
moglie di fr. 3440.–. L’appellante sostiene anzitutto che le entrate della
moglie devono comprendere anche il reddito della sostanza. Il Pretore è stato
di diverso avviso, rilevando che “il reddito da sostanza non può essere
considerato nel calcolo del contributo alimentare, salvo che sia necessario per
coprire il fabbisogno accresciuto delle due nuove economie domestiche”
(decreto, pag. 4 in fondo). In realtà il Pretore è caduto in un malinteso.
Contrariamente a quanto egli reputa, la giurisprudenza non ha mai escluso il
reddito della sostanza dal calcolo dei contributi provvisionali, né si
capirebbe perché ciò dovrebbe essere. Il reddito coniugale comprende – al
contrario – anche quello dei beni mobili e immobili (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 44 n. 01.40). La giurisprudenza si è limitata a eccettuare il caso in cui,
durante la vita in comune, i coniugi non destinassero l’insieme dei loro
redditi al mantenimento, ma ne riservassero alcuni (come per esempio il reddito
della sostanza) ad altri scopi (per esempio al risparmio). In simile ipotesi un
coniuge non può pretendere tutt’a un tratto – contro la volontà dell’altro –
che tali redditi siano impiegati anch’essi per il mantenimento, a meno che
quelli precedentemente destinati a tal fine non bastino più per finanziare due
economie domestiche separate (cfr. DTF 116 II 113 consid. 3b; Rep. 1992 pag.
238 consid. 2). Nella fattispecie non consta – né è stato reso verosimile – che
le parti riservassero il reddito della sostanza a scopi particolari, estranei
al fabbisogno della famiglia. Non vi è motivo quindi perché in concreto tale
provento rimanga escluso dall’insieme delle entrate coniugali.
Il Pretore ha accertato
nel caso in esame che la moglie possiede sostanza mobiliare, pervenutale da
un’eredità, per un valore di fr. 159 944.– (decreto impugnato, pag. 4 in basso
con riferimento alla tassazione doc. C e 11). Il reddito di tale sostanza
ammontava mediamente, nel 1993/94 (ultimi dati a disposizione), a fr. 5988.–
annui (doc. 13). L’appellante sostiene (pag. 4 in fondo) che il provento
sarebbe di fr. 25 458.– annui (“reddito della sostanza” secondo la tassazione
doc. C e 11), ma tale assunto non è credibile, l’importo di fr. 25 458.–
figurante nella tassazione comprendendo manifestamente anche il valore locativo
dell’abitazione coniugale.
L’istante obietta che,
comunque sia, il marito non ha reso verosimile la destinazione del reddito
della sostanza mobiliare al fabbisogno familiare durante la vita in comune (in
specie al pagamento degli interessi ipotecari) e che per di più una tesi del
genere sarebbe nuova (memoriale, pag. 3 in alto). Se non che, così argomentando
essa tenta di sovvertire i termini del problema. Il reddito della sostanza è
per principio – come detto – un reddito coniugale. E qualora un coniuge
sostenga che durante la vita in comune parte del reddito coniugale non era
destinato al fabbisogno della famiglia, ma ad altri scopi, gli incombe di rendere
verosimile l’affermazione. Davanti al Pretore la moglie aveva asserito bensì
che “i coniugi __________ non hanno mai dovuto utilizzare il reddito della
sostanza dell’istante per far fronte alle necessità coniugali” (memoriale
conclusivo, pag. 3 in alto), ma non ha lontanamente reso attendibile l’asserto;
anzi, non ha dato alcuna indicazione nemmeno sulla pretesa destinazione di tale
reddito. Nulla giustifica quindi che il reddito della sostanza sia sottratto
alla disponibilità comune. Ne segue che le entrate mensili della moglie,
accertate dal Pretore in fr. 1635.– mensili, devono essere maggiorate di fr.
499.– mensili (fr. 5988.– suddivisi sull’arco dell’anno), per un totale di fr.
2134.–. Al riguardo l’appello merita parziale accoglimento.
- Sempre per quanto
attiene ai redditi, l’appellante critica il guadagno netto di fr. 10 568.– mensili
imputatogli dal Pretore, facendo valere che all’atto pratico esso non supera
fr. 7500.– netti. Il primo giudice ha motivato la propria opinione spiegando
che nel 1995 l’interessato ha percepito uno stipendio di fr. 109 005.– netti e
un’indennità di fr. 17 811.– a titolo di rimborso spese (doc. 18). Non
giudicando verosimile che la predetta indennità corrisponda a esborsi
effettivamente sopportati, il Pretore ha considerato come guadagno l’intero
introito (fr. 126 816.–), per un totale appunto di fr. 10 568.– mensili
(decreto, pag. 5).
Questa Camera ha già avuto
modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l’indennità fissa
ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l’entità media delle
spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con
l’ammontare dell’indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere
ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove
manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (Rep. 1995
pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il datore di lavoro ha
precisato in calce a tutti i certificati di salario dell’appellante, dal 1991
fino al 1995, che “questa somma di provvigioni [ossia l’indennità] non può
venir considerata come reddito netto per la tassazione, dato che il
contribuente deve indennizzare lui stesso i suoi sottoagenti, ma ignoriamo in
quale misura” (doc. 14 a 18). Ai fini della tassazione 1995/96 (l’ultima agli
atti) l’autorità fiscale aveva accertato, da parte sua, un reddito medio annuo
di
fr. 99 000.– lordi (doc. C
e 11). Ora, nel 1993 l’appellante aveva guadagnato fr. 116 842.– lordi (doc.
16) e nel 1994 fr. 115 405.– lordi (doc. 17), senza nemmeno considerare
l’indennità per rimborso spese. A un sommario esame come quello che presiede
all’emanazione di misure provvisionali risulta perciò che l’auto-rità
tributaria ha ammesso spese professionali per un ammontare finanche superiore
all’indennità ricevuta dall’appellante, e ciò tenendo calcolo verosimilmente
delle provvigioni versate a sottoagenti. Il testimone __________ __________ ha
dichiarato del resto che “di regola le spese effettive [affrontate dall’agente
di assicurazione] sono superiori a quelle assegnate” dalla compagnia (verbale
dell’11 dicembre 1997, primo foglio), pari al 28% della cifra d’affari
realizzata l’anno precedente dal collaboratore del servizio esterno e dai suoi
__________ (doc. 24, 11° foglio).
In concreto l’appellante
ha guadagnato nel 1995 – come detto – fr. 118 279.– lordi, neanche il 2% in più
della media relativa al 1993/94. Se ne può ragionevolmente desumere, quanto
meno a un giudizio meramente sommario, che il reddito lordo effettivo
dev’essere di poco superiore ai fr. 99 000.– lordi annui accertati
dall’autorità fiscale sulla base del reddito medio conseguito nel 1993/94. E da
tale importo vanno ancora dedotti gli oneri sociali. Che l’autorità tributaria
sia incorsa in errori di valutazione non è dato a divedere, se non altro a un
primo esame, tanto meno se si pensa alla deposizione del testimone __________.
Nelle condizioni descritte, tutto ben ponderato non appare giustificato quindi
scostarsi dal reddito di fr. 99 000.– annui netti ammesso
dall’ap-pellante medesimo (memoriale conclusivo, pag. 5). Il suo reddito
mensile medio va quindi fissato in fr. 8250.– mensili. Anche al proposito il
ricorso merita parziale accoglimento.
-
In materia di
fabbisogni mensili l’appellante chiede che il minimo esistenziale della moglie
sia ridotto da fr. 1025.– a fr. 950.– per tenere conto del fatto ch’essa cena
nel proprio locale e che la spesa per l’acquisto del vitto “è già stata dedotta
dalle spese dell’esercizio pubblico quale acquisto merce” (memoriale, pag. 6).
Ammesso e non concesso però che il minimo esistenziale del diritto esecutivo
possa essere ridotto per tali motivi, non si intravedono gli elementi che
renderebbero verosimile l’argomento secondo cui il reddito dell’osteria sarebbe
già stato decurtato del costo della cena consumata dalla gerente (quando il
locale è aperto, sette mesi su dodici). Nemmeno l’appellante dà alcun
ragguaglio al proposito. Non vi è quindi ragione per scostarsi, tanto meno a
prima vista, dal minimo esistenziale ordinario del diritto esecutivo.
-
Sull’entità degli
interessi ipotecari da includere nel fabbisogno minimo della moglie non è il
caso di tornare (sopra, consid. 1). Che l’appellante sia abilitato a compensare
l’ammontare di contributi provvisionali scaduti con quanto da egli versato al
creditore ipotecario in luogo e vece della moglie (appello, pag. 7 in alto) è
palese e nemmeno forma oggetto di controversia in appello.
-
Nel fabbisogno
minimo della moglie il Pretore ha calcolato una spesa di fr. 90.50 mensili per
l’assicurazione dello stabile. L’ap-pellante allega che “mal si riesce a mettere
in relazione questo fatto con quanto asserito al punto c in relazione
all’alloggio adeguato” (memoriale, pag. 7). La censura, circoscritta a tale
unica frase, è oscura. Per di più l’appellante non indica affatto quale cifra
dovrebbe figurare nel fabbisogno minimo della moglie in sostituzione di quella
controversa, ciò che è obbligatorio nelle contestazioni di carattere
pecuniario, dove l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 6 ad art. 309 CC). Insufficientemente motivato, al riguardo l’appello
si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5).
-
L’appellante chiede
che nel suo fabbisogno minimo siano computati fr. 400.– mensili per l’uso
privato e professionale del cellulare. La pretesa è manifestamente infondata.
Nella misura in cui il telefono serve a scopi privati, i relativi costi si
ritengono inclusi per invalsa giurisprudenza di questa Camera nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Nella misura in cui il telefono
serve invece a scopi professionali, i relativi costi devono ritenersi coperti –
quanto meno finché non sarà reso verosimile il contrario – dall’indennità fissa
percepita dall’appellante a titolo di rimborso spese con lo stipendio. Anzi, ci
si potrebbe finanche interrogare se le spese di fr. 540.– mensili per il
leasing dell’automobile e di fr. 180.– per il posteggio a __________,
riconosciute dal Pretore, non debbano seguire identica sorte. Dato che la
moglie non insorge contro tali spese in appello, il quesito può continuare a
rimanere aperto.
-
Da ultimo
l’appellante rivendica l’inserimento nel proprio fabbisogno minimo di fr.
1250.– mensili per consentirgli di restituire un mutuo di fr. 15 000.– ottenuto
dal datore di lavoro allo scopo di pagare interessi ipotecari scaduti, che la
moglie rifiutava di onorare. Il Pretore ha respinto la domanda sia perché il
mutuo risultava contratto dopo la sospensione della vita in comune sia perché
il convenuto non aveva reso verosimile la destinazione del denaro (decreto,
pag. 8 in fondo). Alla prima argomentazione l’appellante obietta che “trattasi
(...) di spese straordinarie conseguenti alla presente situazione di dissidio
coniugale, da inserire nel fabbisogno dell’appellato”. Ci si può domandare se
una motivazione del genere sia sufficiente sotto il profilo dell’art. 309 cpv.
2 lett. f CPC. Sia come sia, alla seconda argomentazione del Pretore egli non
eccepisce alcunché. Quali atti renderebbero verosimile la destinazione di fr.
15 000.– al saldo di interessi ipotecari non è dato a divedere, né l’appellante
spiega. Del tutto carente di motivazione, al proposito il gravame si rivela una
volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
In conclusione il
quadro dei redditi e dei fabbisogni dei coniugi si presenta come segue:
reddito
del marito (consid. 3) fr. 8 250.—
reddito
della moglie (consid. 2) fr. 2
134.—
fr.
10 384.— mensili
fabbisogno
minimo del marito:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.—
canone
di locazione fr. 800.—
premio
della cassa malati fr. 303.60
contributo
al figlio maggiorenne __________ fr. 1000.—
leasing
dell’automobile fr. 540.—
posteggio
a Locarno fr. 190.—
premio
assicurazione responsabilità civile fr. 14.30
onere
fiscale presunto fr. 1000.—
fr.
4872.90
fabbisogno
minimo della moglie:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.—
interessi
ipotecari (consid. 1) fr. 1700.—
premio
della cassa malati fr. 311.—
premio
assicurazione mobilio fr. 90.50
premio
assicurazione stabile fr. 72.20
onere
fiscale presunto fr. 200.—
fr.
3398.70
fabbisogno
coniugale fr. 8271.60
mensili
eccedenza fr.
2112.40 mensili
metà
eccedenza fr.
1056.20 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno
minimo fr. 3398.70
metà
eccedenza fr. 1056.20
./.
reddito proprio fr. 2134.—
fr.
2320.— mensili arrotondati.
L’appello va accolto entro
tali limiti.
- Gli oneri dell’attuale
giudizio, commisurati all’importanza del litigio e all’impegno richiesto al
tribunale, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta per un terzo della somma in contestazione e
deve sopportare quindi i due terzi delle spese processuali, rifondendo alla
controparte un’indennità per ripetibili ridotte. L’esito del giudizio odierno
impone anche una modifica degli oneri di prima sede, ove il convenuto,
soccombendo per tre quinti, deve sopportare un’equivalente parte dei costi e
versare alla controparte un’ulte-riore indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così
riformato:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che
__________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, entro il 5
di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2320.– dal 17 giugno 1997.
-
La
tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese, da anticipare dall’istante, sono
poste per due quinti a carico di quest’ultima e per il resto a carico del convenuto,
che rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti per due terzi a carico di quest’ultimo e
per un terzo a carico di __________ __________, cui l’ap-pellante rifonderà fr.
600.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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