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Numero d'incarto:
11.1999.100
Data decisione, Autorità:
11.08.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00100
Lugano
11 agosto
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .___
(astrazione dal consenso dei genitori all'adozione di un minorenne) del
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di
vigilanza sullo stato civile, che oppone
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
A
, __________ ()
(patrocinato dal avv. __________, __________)
in
merito all'adozione di __________ (1990) senza il consenso dei genitori;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (recte: appello) presentato il 5 luglio 1999 da __________ contro la
decisione emanata il 30 novembre 1998 dal Dipartimento delle istituzionii,
Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1963), originaria del Perù, ha dato alla luce a __________ il __________ 1990
__________. A quel momento essa era sposata, dal maggio del 1987, con
__________ (1963), cittadino peruviano domiciliato a __________. Il matrimonio
è stato sciolto il 15 giugno 1992 con risoluzione della Corte superiore
peruviana, che ha confermato una sentenza emanata il 3 aprile 1992 dal giudice
civile di __________. Nel frattempo, il 19 dicembre 1991, __________ ha dato
alla luce __________, nato da una sua relazione con __________, che essa ha poi
sposato il __________ 1992.
B. Il 9 giugno 1995 __________ e __________ hanno chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, che fosse disconosciuta la paternità di
__________ nei loro confronti. Con sentenza del 27 agosto 1997 il Pretore ha
accolto la petizione di __________, non invece quella di __________, di cui
__________ è risultato essere padre biologico (inc. __________).
C. Il 6
febbraio 1998 __________ ha presentato alla Divisione degli interni una domanda
di adozione riguardante __________. Il 5 marzo 1998 l'Ufficio di vigilanza
sullo stato civile ha invitato il padre a esprimersi con un invio postale per
raccomandata, che è ritornato dal Perù nell'aprile del 1996 con l'indicazione
“partito senza lasciare recapito”. Nel frattempo, il 16 marzo 1998, __________
ha acconsentito all'adozione. Il 30 novembre 1998 la Divisione degli interni ha
pronunciato l'adozione della minore da parte di __________, prescindendo dal
consenso del padre.
D. Contro
la decisione appena citata __________ è insorto con un ricorso (recte: appello)
del 5 luglio 1999 nel quale postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– l'annullamento della risoluzione. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2000
__________ propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.
E. Nel
frattempo, il 10 dicembre 1998, __________ ha convenuto __________ i davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il completamento della
sentenza di divorzio pronunciata in Perù nel senso di concedergli un diritto di
visita alla figlia __________. La convenuta si è opposta all'azione, eccependo
preliminarmente l'intervenuta adozione della minore da parte di . Il
16 giugno 1999 il Pretore ha sospeso la causa in attesa dell'esito dell'appello
contro l'adozione della minore ().
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni dell'autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro
venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e
424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per la rinuncia al consenso di un genitore
all'adozione (art. 38b LAC). La decisione impugnata è stata emanata il
30 novembre 1998 e l'appello è stato introdotto il 5 luglio 1999. Ciò posto, occorre
esaminare se esso sia tempestivo. Dagli atti non è dato di capire se la
decisione sia stata notificata all'appellante, tant'è che il considerando 8
neppure lo menziona, né risulta – per avventura – che egli ne abbia preso
conoscenza in qualche modo. Il Pretore di Lugano, accertata tale situazione, ha
invitato perciò l'interessato a dare procura al suo patrocinatore affinché
questi ricevesse per suo conto la notifica della decisione (verbale 10 maggio
1999 nell'inc. __________ 0). Il 14 giugno 1999 la Divisione degli interni ha
proceduto in tal senso. Ciò posto, ritenuto che l'omessa notificazione di una
decisione fa sì che, in linea di massima, il termine di impugnazione non
decorre (Cocchi/ Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n.6 ad art.
120), l'appello introdotto il 5 luglio 1999 risulta tempestivo e può essere
esaminato nel merito.
-
La
Divisione degli interni ha accertato che dal 23 ottobre 1992 __________ vive
nel nucleo familiare composto della madre, consenziente all'adozione, del nuovo
marito di costei e del fratello. L'assistente sociale incaricato di esaminare
il caso, da parte sua, ha espresso parere favorevole all'adozione. A giudizio
dell'autorità di vigilanza si può prescindere quindi dal consenso del padre
biologico, assente, di ignota dimora e che non si è mai interessato alla figlia
(art. 265c CC).
-
L'appellante
rileva che dopo la sentenza del 27 agosto 1997 egli ha ripetutamente
interpellato la madre di Stefany per disporre relazioni personali con la
figlia. Siccome tali iniziative non hanno avuto esito, egli ha chiesto il 23
maggio 1998 l'intervento del Pretore di Lugano affinché il suo diritto alle
relazioni personali fosse tutelato e il 10 dicembre 1998 ha introdotto una
procedura di merito intesa al completamento della sentenza di divorzio per ottenere,
appunto, un diritto di visita. Egli contesta infine di essere mai stato irreperibile
o di ignota dimora.
-
Giusta l'art. 265c n. 1 CC si può prescindere dal
consenso di un genitore all'adozione di un minorenne se il genitore è sconosciuto,
assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di
discernimento (sulle nozioni: Hegnauer,
Berner Kommentar, n. 11 e segg. ad art. 265c CC). In concreto, come
detto, l'autorità di vigilanza ha notificato la domanda di adozione al padre
biologico in Perù con un invio postale raccomandato del 5 marzo 1998, che è
ritornato nell'aprile successivo con l'indicazione “partito senza lasciare
recapito” (doc. 9). Ma ciò non basta lontanamente per ritenere l'interessato di
ignota dimora. Intanto l'intimazione effettuata per posta è verosimilmente
nulla, essendo avvenuta in dispregio dei principi che disciplinano la notifica
di atti giudiziari all'estero. Inoltre già il 14 luglio 1995 l'interessato
aveva comunicato al Pretore di avere cambiato indirizzo (decreto del 28 agosto
1995 nel fascicolo “corrispondenza” nell'inc. __________), sicché quello
indicato dal patrocinatore di __________ (doc. 8) era vecchio. Per di più, una
volta ricevuta la comunicazione postale da __________, l'autorità avrebbe potuto
almeno interpellare l'avvocato __________, già patrocinatore dell'interessato,
per ottenere ragguagli. Ove appena si pensi che il principio posto dall'art.
265c CC tocca il diritto della personalità del genitore, nelle circostanze
descritte l'autorità non poteva accontentarsi di una semplice busta di ritorno
per ritenere il destinatario irraggiungibile.
-
Giusta
l'art. 265c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore – quand'anche
raggiungibile – ove costui non si sia curato seriamente del figlio. Ciò è il caso
quando il genitore non ha manifestato interesse per il figlio, non ha
partecipato al suo bene, ha delegato ad altri le cure da prestare al figlio e
non intrapreso alcunché per avviare o mantenere una relazione affettiva (DTF
113 II 322 consid. 2). Hegnauer
reputa che si possa prescindere dal consenso dei genitori anche quando manca un
legame effettivo tra i genitori e il bambino, senza riguardo a colpe dei
genitori (Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70 n. 11.24; Berner
Kommentar, n. 25 ad art. 265c CC, pag. 513). Il Tribunale federale ha
considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 18),
ma in seguito ha preferito esaminare la situazione caso per caso, tenendo conto
non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi dei genitori – pur se
rimasti senza esito – nel costruire una relazione con lui (DTF 118 II 21, 113
II 383, 111 II 317, 109 II 382). In ogni caso non si può prescindere dal
consenso di un genitore senza dare a quest'ultimo la possibilità di esprimersi
(DTF 104 II 65; Hegnauer, Grundriss
des Kindesrecht, 4a edizione, pag. 90 n. 11.26; Stettler, Le droit suisse de la filiation,
in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 131).
-
In
concreto è pacifico che l'appellante non è stato sentito dall'autorità. Egli ha
avuto modo, comunque, di far valere tutte le sue argomentazioni in sede di
appello, davanti a questa Camera munita di piena cognizione in fatto e in
diritto. La disattenzione del suo diritto di essere sentito è stata quindi
sanata (RDAT 1998-I pag. 260; Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348
consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Ora, che tra
padre e figlia non si sia instaurata una vicendevole relazione affettiva è
indubbio. Dagli atti non risulta però quando l'appellante è venuto a conoscenza
della nascita di __________, anche perché nella sentenza di divorzio del 1992
non vi è alcun accenno all'esistenza di figli (petizione del 9 giugno 1995,
pag. 2; risposta di __________, del 13 luglio 1995, pag. 3; risposta di
__________, del 15 febbraio 1996, pag. 3 nell'inc. __________). Inoltre
l'affermazione secondo cui la madre non ha informato il padre della nascita
della figlia (petizione del 10 dicembre 1998 nell'inc. __________) non è stata
seriamente contestata, ragione per cui si può ragionevolmente concludere che
l'appellante ha saputo dell'esistenza della figlia solo con l'avvio della
procedura di disconoscimento di paternità promossa da quest'ultima davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel mese di giugno 1995. Solo con
la sentenza del 27 agosto 1997 (inc. __________) ha avuto certezza poi di
esserne il padre biologico.
-
Dal
fascicolo processuale risulta che dopo il rigetto dell'azione della figlia
intesa al disconoscimento della paternità l'appellante ha scritto personalmente
il 23 maggio 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere
un diritto di visita, denunciando l'impossibilità di intrattenere relazioni con
la figlia a causa del rifiuto della madre (doc. C). Il Pretore ha trasmesso lo
scritto al patrocinatore dell'interessato (doc. D), il quale si è messo in
contatto con il suo assistito nel mese di agosto 1998. Il 3 settembre
successivo questi ha sollecitato il legale ad attivarsi presso l'autorità
giudiziaria perché gli fosse conferito un diritto di visita (doc. E) e per
finire, il 10 dicembre 1998, ha promosso un'azione di completamento della
sentenza di divorzio, intesa proprio al riconoscimento delle relazioni
personali. Ora, ci si può domandare se un padre intenzionato a curarsi
seriamente del figlio non potesse manifestarsi in modo più incisivo, pur
tenendo conto che l'appellante risiede in Perù e che la situazione imponeva
molto tatto e discrezione, anche per l'attitudine ostile dell'ex moglie.
Sporadici e brevi tentativi di avvicinarsi al figlio non sono invero
sufficienti per denotare un serio interesse al figlio (DTF 118 II 26 consid.
3d; 111 II 324 consid. 3c). Il fatto è che la noncuranza deve verificarsi
sull'arco di anni, non di mesi (si veda la casistica in Hegnauer, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 265c CC). In
concreto l'inattività del padre è durata al massimo nove mesi, e per di più
egli sostiene di avere ripetutamente telefonato all'ex moglie durante tale
periodo per concordare un diritto di visita. Certo, l'ex moglie nega, ma sulla
sua credibilità si riflettono lunghe ombre, ove appena si consideri che nella
causa di disconoscimento essa negava persino di avere avuto rapporti con lui.
Quanto poi a scrivere o a inviare doni alla bambina, di fronte all'atteggiamento
di totale chiusura da parte della madre ciò si sarebbe persino potuto rivelare
controproducente. Nel dubbio, non si può quindi accertare un disinteresse del
padre nel senso dell'art. 265c n. 2 CC.
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La
dottrina sembra richiedere, nell'interesse del minorenne (art. 264 CC), che a
prescindere dal reale interesse del genitore si appurari se sia ancora
oggettivamente possibile, dato il tempo trascorso, ristabilire una relazione
significativa tra il genitore in questione e il figlio (Breitschmid, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 265c, pag. 1370 in alto; Stettler, op. cit., pag. 134; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 25 ad
art. 265c CC, pag. 213 in alto). Dal rapporto sociale del 9 novembre
1998 __________, da sempre vissuta nella nuova famiglia della madre sin dalla
nascita, è descritta come una bambina dolce, sensibile, socievole e con un buon
carattere. Il referto, tuttavia, si limita a riportare le dichiarazioni del
coniuge della madre, senza che l'assistente sociale menzioni esplicitamente di
aver incontrato la bambina e di aver verificato personalmente le affermazioni
dell'adottante. Né si è verificato se nella fattispecie sia ormai oggettivamente
impossibile costruire una relazione affettiva tra l'appellante e la figlia.
Un'indagine del genere non può essere considerata sufficiente sotto il profilo
dell'art. 268a cpv. 2 CC, tanto meno se si considera quanto esposto in
appresso.
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L'audizione
del figlio nelle procedure che lo riguardano è una novità introdotta dalla
nuova legge sul divorzio. Già la Convenzione europea sull'adozione dei minori,
entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973 (RS: 0.211.221.310), prevedeva
nondimeno che l'autorità pronuncia un'adozione solo dopo avere verificato, tra
l'altro, la reazione del minore (art. 9 cpv. 2 lett. f). Inoltre la Convenzione
dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, entrata in vigore per
la Svizzera il 26 marzo 1997 (RS 0.107), annette molta importanza al diritto
del figlio di essere sentito (art. 12). Il Tribunale federale ha precisato già
nel dicembre 1997 che quest'ultima convenzione era direttamente applicabile
nell'ordinamento giuridico svizzero (DTF 124 III 90). Ne discende che
l'autorità avrebbe dovuto quanto meno, prima di prendere una decisione
definitiva, sentire __________ anche perché alla sua età essa è senz'altro in
grado di capire i tratti essenziale di un simile provvedimento (art. 265 cpv. 2
CC; DTF 107 II 18). Al riguardo del resto, come in tutte le questioni riguardanti
figli minorenni, vige il principio inquisitorio illimitato e la massima
ufficiale (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag.
146). Questa Camera invero potrebbe esperire essa medesima gli atti necessari.
Se non che, la mancata audizione della minore costituisce non solo
un'insufficienza istruttoria, ma finanche un vizio di forma a norma dell'art.
326 CPC. Ciò impone di annullare la decisione e di rinviare gli atti all'autorità
di vigilanza per nuovo giudizio. A quest'ultima incomberà anzitutto di sentire
la figlia, senza necessariamente rivelarle la sua origine ma registrando in
modo appropriato le sue reazioni, e di disporre una verifica psicologica sulle
possibilità di ristabilire una relazione significativa tra padre e figlia. Solo
a tali premesse l'autorità potrà statuire con sufficiente cognizione di causa.
-
Gli
oneri processuali vanno a carico di __________ i (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
a __________, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
Ciò rende caduca la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con
l'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Divisione
degli interni per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili
di appello.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata __________ è dichiarata senza oggetto.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di
vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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