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Numero d'incarto:
11.1999.127
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00127
Lugano,
11 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in pendenza di separazione o
divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
istanza del 10 settembre 1999 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(già
patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (recours) del 30
settembre 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il
22 settembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________ e il
marito __________ è pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città una causa di stato, il cui (secondo) tentativo di conciliazione è
decaduto infruttuoso l’11 maggio 1999;
che il 10 settembre 1999
__________ ha chiesto al Pretore di condannare in via provvisionale il marito a
versarle un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili, di invitare
l’ufficiale del registro fondiario a iscrivere una restrizione della facoltà di
disporre sulle proprietà per piani n. __________, __________e __________, pari
a complessivi 20/1000 della particella n. __________RFD
di __________, intestate al marito, e di obbligare quest’ultimo a stanziarle
una provvigione ad litem di fr. 6000.– o, quanto meno, di ammetterla al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che all’udienza del 22
settembre 1999, indetta dal Pretore per discutere l’istanza, __________ ha
confermato il suo punto di vista, postulando un’ispezione del registro
fondiario, mentre __________ __________ si è opposto alle richieste pecuniarie
della moglie, definite eccessive;
che, statuendo seduta
stante, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per eseguire
esse medesime l’ispezione del registro fondiario, ha precisato che il
dibattimento finale avrebbe avuto luogo non appena assunta tale prova e ha
soggiunto che nel frattempo egli avrebbe esaminato l’opportunità di emanare
“una decisione supercautelare”;
che con decreto del giorno
stesso il Pretore ha condannato in via provvisionale __________ a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili e ha ordinato la
restrizione della facoltà di disporre chiesta con l’istanza;
che il 30 settembre 1999
__________ è insorto contro il decreto predetto con un appello (recours),
redatto in francese, nel quale si duole – in sintesi – di non sapere come far
fronte al contributo alimentare impostogli dal primo giudice;
che l’atto non è stato
intimato all’istante;
e considerando
in diritto: che le misure
provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di separazione o di divorzio
sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv.
2 lett. d e 419a cpv. 3 CPC);
che misure del genere
possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio
non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì
la discussione finale (cfr. l’art. 395 CPC), tenuta dopo l’istruzione della
causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.
1 con rinvii);
che tale nozione di
“contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 20 marzo 1998 in re H.);
che nella fattispecie il
Pretore ha emanato le misure in questione il giorno stesso dell’udienza,
specificando che il dibattimento finale sarebbe stato indetto una volta
esperita l’ispezione del registro fondiario (art. 246ter CPC);
che di conseguenza il decreto
impugnato non è stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde
l’improponibilità dell’appello;
che nelle circostanze
descritte appare superfluo fissare al convenuto un termine adeguato per
tradurre il ricorso in italiano, unica lingua ammissibile nei processi che si
svolgono nel Cantone Ticino (art. 117 cpv. 1 e 2 con rinvio all’art. 142 cpv. 3
CPC);
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può
nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l’appellante
risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l’ausilio
di un legale;
che non si giustifica, per
altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è
nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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