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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.134
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00134
Lugano
17 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..____ (azione di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 6 settembre 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
, __________ ()
(patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Viganello);
premesso
che il 20 ottobre 1999 __________ ha presentato appello contro la sentenza di
divorzio emanata il 29 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
preso atto
che il 7 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, confermando la
domanda di assistenza giudiziaria presentata il 20 ottobre 1999;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per
ripetibili;
rilevato che
per principio la richiesta di assistenza giudiziaria presenta dall'appellante
non potrebbe essere accolta, un ricorso ritirato non avendo alcuna possibilità
di buon esito;
ritenuto
che comunque, a un sommario esame, l'appello non avrebbe avuto probabilità di
buon esito, i rimproveri mossi al Pretore dall'appellante per quel che concerne
l'applicazione dell'art. 22 LFLP rivelandosi a prima vista infondati;
accertato
in effetti che il primo giudice aveva a disposizione una dichiarazione 20 gennaio
1997 della __________, attestante un avere di vecchiaia di fr. 8751.–
(fascicolo "corrispondenza diversa"), ragione per cui cadrebbe nel
vuoto il rimprovero di aver deciso senza dati oggettivi;
osservato
che nell'attribuzione di una parte della prestazione di uscita a norma
dell'art. 22 LFLP il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e
tiene conto di tutte le circostanze concrete, in particolare del fatto che
l'assegnazione di una rendita non entra in considerazione (DTF 121 III 297) –
come nella fattispecie – sia per quel che concerne le prestazioni dell'art. 151
cpv. 1 sia quelle dell'art. 152 CC, sicché le considerazioni dell'appellante in
merito alla colpa appaiono inconsistenti;
stabilito
che il primo giudice ha tenuto conto della difficile situazione finanziaria
dell'appellante, esonerandolo da ogni contributo non solo in favore dell'ex
moglie, ma anche dei due figli minorenni;
constatato
che la censura, rivolta al Pretore, di avere trasferito a torto alla moglie
anche i contributi previdenziali versati dall'appellante prima del matrimonio
cadrebbe nel vuoto, poiché il convenuto aveva 23 anni al momento del matrimonio
e non era quindi ancora soggetto al prelievo di contributi previdenziali,
l'obbligo contributivo iniziando dal 1° gennaio successivo al compimento del
ventiquattresimo anno di età (art. 7 cpv. 1 LPP: RS 831.40);
accertato,
in sintesi, che in concreto non si verificano circostanze tali da giustificare
una deroga al principio della soccombenza;
ritenuto,
in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG);
preso
atto che la concessione di ripetibili renderebbe, di per sé, priva di oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, ma che la
situazione precaria dell'appellante, constatata dal Pretore, lascia presagire
l'impossibilità di incassarle, così che l'appellata può essere ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria di __________ è respinta.
-
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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