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Numero d'incarto:
11.1999.157
Data decisione, Autorità:
03.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00157
Lugano
3 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 19 ottobre 1999 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 dicembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza
emanata il 2 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
-
Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria presentata da
-
il 5 gennaio 2000;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 novembre 1995 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ (1948) e
__________ (1947), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro
sottoscritta. __________ si è impegnato a versare al figlio minorenne
__________ (__________1978), affidato alla madre, un contributo alimentare
mensile di fr. 1'050.–, comprensivo dell'assegno familiare versato al padre,
fino alla maggiore età del figlio, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC. __________
ha ottenuto la maturità professionale nel giugno 1999 e si è iscritto alla
facoltà di economia (Hautes Études Commerciales-Management) dell'Università di
Losanna per il semestre invernale 1999/2000. __________ ha versato il contributo
alimentare per il figlio fino al mese di luglio 1999.
B. __________
ha inoltrato al Pretore del Distretto di Bellinzona, il 19 ottobre 1999,
un'istanza con provvedimenti cautelari fondata sull'art. 279 CC per ottenere un
contributo di mantenimento di fr. 1'500.– mensili dal mese di ottobre 1999. Al
contraddittorio del 17 novembre 1999 egli ha confermato le sue richieste, alle
quali __________ si è opposto. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno ribadito
le rispettive domande al dibattimento finale del 29 novembre 1999. Statuendo il
2 dicembre 1999, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha fissato in
fr. 770.– il contributo di mantenimento dovuto da __________ al figlio durante
gli studi universitari. Non sono state prelevate tasse né spese; le ripetibili
sono state compensate.
C. Contro
il giudizio predetto __________ è insorto con un appello del 16 dicembre 1999
nel quale chiede, in sostanza, la riforma della sentenza impugnata con la reiezione
dell'istanza. La presidente della Camera ha respinto con decreto emanato senza
contraddittorio il 7 gennaio 2000 un'istanza di misure cautelari presentata da
__________. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2000 quest'ultimo propone di
respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. I documenti presentati dal convenuto per la prima volta in appello
non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti
o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una
disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli
minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231
consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 420 e ad art. 321 CPC). La portata di
tale precetto è comunque mitigata quando l'azione di mantenimento è promossa
dal figlio maggiorenne. In simili casi si impone minor rigore, visto il carattere
eccezionale che assume l'obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb;
SJZ 1992 pag. 316 n. 46; Forni,
Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: ZBJV 132 pag. 446 in fondo). In concreto i documenti
prodotti non possono in ogni modo essere considerati per rimettere in causa, su
nuove basi, il reddito o il fabbisogno del padre rispetto a quanto accertato
dal Pretore.
- Il
primo giudice ha ritenuto che gli studi universitari di economia intrapresi
dall'istante sono il “naturale proseguimento” della maturità commerciale
conseguita nel giugno 1999. Egli non ha calcolato il fabbisogno medio del
figlio, né ha stimato le sue potenzialità di reddito, per esempio durante le
vacanze semestrali. Per quel che concerne la situazione del padre, il Pretore
ha accertato invece che questi, funzionario di banca, consegue un reddito
mensile netto di fr. 6'676.10 oltre la tredicesima, per una media complessiva
di fr. 7'274,40 mensili. Ha poi valutato il fabbisogno mensile medio del
convenuto in fr. 3'973.55 e ha fissato il contributo di mantenimento dovuto
all'istante durante gli studi universitari in fr. 770.–, pari alla differenza
tra il reddito mensile del padre e il suo fabbisogno aumentato del 20%.
L'appellante
adduce che il figlio dispone già di una formazione professionale appropriata,
atta a farlo accedere al mondo del lavoro, così che il genitore non è tenuto a
finanziare una seconda formazione unilateralmente scelta dal figlio
maggiorenne. Inoltre l'istante ha concluso gli studi commerciali a 21 anni
compiuti e la decisione di intraprendere studi universitari è stata presa dopo
il raggiungimento della maggiore età, in contrasto con quanto prevede la
giurisprudenza relativa all'art. 277 cpv. 2 CC.
-
L'art.
277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora
ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa
normalmente concludersi”. L'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha
natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle
proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue
attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale,
senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre
il piano di studi deve essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima
della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b,
115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416
consid. 2 e 410 consid. 2).
-
Nella
fattispecie il figlio è diventato maggiorenne il 25 aprile 1996, quando ancora
era agli studi, e ha ottenuto la maturità commerciale alla Scuola cantonale di
commercio di Bellinzona il 30 giugno 1999 con la media del 4.43, dopo sei anni
di frequenza, avendo ripetuto il primo e il secondo anno (attestato cantonale
di maturità commerciale, pagelle scolastiche dal 1993 al 1999, nell'incarto
richiamato). Il padre ha versato spontaneamente il contributo di mantenimento
previsto nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio fino al
luglio 1999 (doc. D). Occorre appurare anzitutto, ciò premesso, se il titolo di
studio conseguito dall'istante debba essere equiparato a un attestato
professionale oppure costituisca un mero diploma scolastico intermedio.
Il
Pretore ha dato per scontato quest'ultima ipotesi, senza particolare
motivazione. L'appellante, per contro, ha rifiutato di versare contributi di
mantenimento dopo il 28 luglio 1999, una volta constatato che la formazione
commerciale intrapresa dal figlio era terminata (doc. D), e ribadisce in questa
sede che gli studi universitari di economia costituiscono una seconda
formazione professionale. L'appellato sostiene, nelle osservazioni del 21
gennaio 2000, che il padre non avrebbe contestato quanto da lui addotto
nell'istanza, motivo per cui non potrebbe sollevare tali censure in appello.
Ora, in prima sede il convenuto si è invero opposto all'istanza fondandosi quasi
esclusivamente su argomentazioni di carattere economico, adducendo di non poter
versare ancora un contributo alimentare, ma ha anche contestato, sia pure in
modo poco chiaro, il diritto del figlio di pretendere contributi di
mantenimento ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC (verbale del 17 novembre 1999,
pag. 4, n. 4). Il quesito, per altro di diritto, deve in ogni modo essere
vagliato da questa Camera.
a) L'argomentazione
dell'appellante è di principio fondata. L'attestato cantonale di maturità agli
atti menziona esplicitamente che esso è riconosciuto dalla Confederazione come
diploma di impiegato qualificato ai sensi degli articoli 46 e 48 della Legge
federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (RS 412.10). L'art.
46 della citata legge prevede che “le scuole medie di commercio conferiscono,
in un ciclo di insegnamento di tre o quattro anni, una cultura generale
allargata e un'istruzione specializzata, che prepara l'allievo a esercitare un'attività
professionale in un'azienda commerciale, in un'impresa per la prestazione di
servizi o in un'amministrazione”. È ben vero, come afferma l'istante, che tale
diploma consente anche l'accesso a scuole professionali superiori, rispettivamente
alle università. Il diploma attesta però anche la conclusione di una formazione
professionale vera e propria, che consente al suo titolare di inserirsi
immediatamente nel mondo del lavoro, senza ulteriori studi. Se ne deve desumere,
pertanto, che gli studi universitari in economia sono, nel caso concreto, una
seconda formazione professionale.
b) È
vero che, a seconda delle circostanze, i genitori possono essere obbligati a
contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne anche durante una seconda
formazione professionale (DTF 118 II 97, 115 II 123), in particolare quando la
stessa conclude un piano di studi determinato e realistico (Breitschmid in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 277; Forni, op. cit., pag. 435). Nella fattispecie l'istante si è
limitato a sostenere però che gli studi universitari di economia sono la logica
conseguenza del diploma da lui conseguito, il quale non costituisce una
formazione professionale (istanza, pag. 4). Ciò, come si è visto, non corrisponde
alla realtà. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale il benché minimo
accenno a un qualsiasi piano di studi abbozzato prima della maggiore età, né
tantomeno a comunicazioni in tal senso al genitore. Non risulta nemmeno – né
l'istante ha mai sostenuto – che il titolo di studio (diploma di impiegato
qualificato) di cui egli dispone sia insufficiente per un inserimento immediato
nel mondo del lavoro. In siffatte circostanze, tenuto conto del fatto che il
figlio ha già concluso una formazione professionale vera e propria, che la
stessa appare appropriata per un inserimento immediato nel mondo del lavoro e
che il padre ha già versato un contributo di mantenimento oltre la maggiore
età, dal 1996 al giugno 1999, non si può ragionevolmente pretendere da
quest'ultimo un ulteriore sforzo per altri quattro anni. Non sono quindi dati i
requisiti posti dall'art. 277 cpv. 2 CC.
c) Nel
caso concreto non si ravvisano nemmeno speciali motivi di equità che potrebbero
– per ipotesi – giustificare un obbligo di mantenimento del genitore anche
durante una seconda formazione professionale. Basti rilevare che l’istante nemmeno
ha spiegato perché gli siano occorsi sei anni per concludere un ciclo di
formazione che dura normalmente quattro. Solo con le osservazioni all’appello
egli dà una motivazione degli insuccessi scolastici, senza recare per altro
alcuna dimostrazione oggettiva. Né le condizioni economiche del padre possono
essere considerate particolarmente agiate. L’appellante, funzionario di banca,
consegue bensì un reddito netto mensile di fr. 7'274.40 (compresa la
tredicesima), ma non ha più, dopo il secondo divorzio, alcuna sostanza
(dichiarazione fiscale 1999/2000, nell'incarto richiamato). Inoltre egli ha
fatto fronte ai propri obblighi anche dopo la maggiore età del figlio,
versandogli un contributo di mantenimento di fr. 1'050.– mensili fino al maggio
1999 e di fr. 870.– da giugno a luglio 1999.
Se
ne conclude che, non essendo adempiuti nella fattispecie i requisiti posti
dall’art. 277 cpv. 2 CC, l’appello deve essere accolto già per questo motivo,
senza che sia necessario entrare nel merito delle altre contestazioni
dell'appellante sul proprio fabbisogno e sul proprio reddito.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art.148 cpv. 1 CPC) e dovrebbero
quindi essere posti a carico dell'istante, con obbligo di rifondere
all'appellante un'equa indennità per ripetibili. Considerato che l'appellato
non ha mezzi finanziari, si può tuttavia prescindere eccezionalmente, per
motivi di equità, dal prelievo di tasse e spese per la procedura di appello,
alla stregua di quanto ha deciso il Pretore. Ciò non esonera però l’istante dal
versamento di ripetibili in questa sede. Per quel che concerne le ripetibili di
prima sede, il primo giudice le ha compensate, senza esprimersi sulla loro
entità. Con l’appello il convenuto protesta spese e ripetibili, ma omette di
indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non
risponde alle esigenze dell’art. 309 cpv. 2 lett. d e e CPC (Rep. 1993 pag.
227). Su questo punto l’appello si rivela pertanto irricevibile. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata il 5 gennaio 2000 dall’appellato, infine,
deve essere respinta, nonostante l'indigenza del richiedente, poiché mancava
sin dall'inizio la probabilità – cumulativa – dell'esito favorevole della causa
(art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza
è respinta.
-
Non si
prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a __________ i fr. 700.– per
ripetibili di appello.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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