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Numero d'incarto:
11.1999.4
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00004
Lugano
1° febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 1° ottobre 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________o
giudicando ora sul
ricorso (recte: appello) presentato il 12 gennaio 1999 dalla
Delegazione
tutoria di __________
avverso l’omologazione
da parte del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, dell’accordo raggiunto il 27 novembre 1998 da __________ __________
e __________ __________ in modifica della sentenza di divorzio emanata il 27 marzo
1997;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 27
marzo 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra i coniugi __________ __________ e __________ nata __________,
omologando una convenzione del 18 febbraio 1997 sugli effetti accessori del
divorzio, la quale prevedeva l’affidamento dei figli __________
(1986) e __________ (1988) alla madre, con l’esercizio
dell’autorità parentale (inc. __..);
che il 5 novembre 1997 lo
stesso Pretore ha omologato, nell’am-bito di un esperimento di conciliazione
facoltativo, un nuovo accordo del 10 ottobre 1997 in cui i genitori
concordavano il trasferimento della custodia e dell’autorità parentale sui
figli al padre, a seguito di gravi problemi di salute della madre (inc.
..__________);
che il 1° ottobre 1998
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, chiedendo di essere convocata con l’ex marito a un esperimento
facoltativo di conciliazione, essendo intenzionata a riavere l’autorità parentale
sui figli, ritornati a vivere con lei dopo la sua guarigione;
che il Segretario
assessore della Pretura ha assunto informazioni sul caso presso il Servizio medico-psicologico
di __________ e ha acquisito agli atti un rapporto del 4 novembre 1998, dal
quale risultava che la madre era nuovamente in grado di occuparsi dei figli in
modo adeguato;
che all’udienza del 27
novembre 1998, preso atto dell’interve-nuto accordo tra genitori sul
trasferimento dell’autorità parentale e accertato che tale modifica era
nell’interesse dei figli, il Segretario assessore ha omologato l’intesa in
calce al verbale;
che la Delegazione tutoria
di __________, ricevuto il verbale d’udienza il 30 novembre 1998, è insorta
davanti a questa Camera il 12 gennaio 1999, chiedendo l’annullamento dell’omolo-gazione
conferita il 27 novembre 1998 all’accordo tra i genitori;
che il gravame non è stato
intimato alle parti;
e considerando
in diritto: che per sua stessa
ammissione la Delegazione tutoria di __________ ha ricevuto il verbale
d’udienza del 27 novembre 1998 il 30 novembre 1998, di modo che il gravame,
interposto il 12 gennaio 1999, si rivela d’acchito tardivo, il termine di venti
giorni per l’appello, tenendo conto delle ferie giudiziarie, essendo scaduto il
7 gennaio 1999 (art. 131 e 133 CPC);
che, si volesse pur
prescindere da ciò, l’appello non sarebbe destinato a miglior esito;
che le Delegazioni tutorie
non hanno infatti la legittimazione per interporre appello contro le
omologazioni dei Pretori riguardanti convenzioni (o modifiche di convenzioni)
sugli effetti accessori del divorzio;
che il ricorso in esame,
manifestamente irricevibile, può di conseguenza essere trattato con la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che l’esito dell’attuale
procedura non impedirà alla Delegazione tutoria, in ogni modo, di chiedere una
modifica dell’omologazio-ne giusta l’art. 157 CC e di instare per il ripristino
dell’autorità parentale alla madre, visto che il Tribunale federale esclude in
modo categorico l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (DTF 123 III
445, 117 II 523);
che tale possibilità sarà
data anche nel nuovo diritto del divorzio, in vigore dal 1° gennaio 2000 (art.
134 e 315b nCC), poiché il mantenimento dell’autorità parentale congiunta sarà
subordinato al preminente interesse dei figli (art. 133 cpv. 3 nCC);
che, vista la
particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e
spese, mentre non si attribuiscono ripetibili agli appellati, cui il gravame
non è nemmeno stato intimato;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– Delegazione tutoria di
__________;
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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