AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.46
Data decisione, Autorità:
12.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00046
Lugano
12 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (rapporti di vicinato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 3 maggio 1995 da
__________ __________,
__________, e
__________ __________i,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 18 marzo 1999 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 25 febbraio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 28 aprile 1999 presentato da
__________ __________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. ________RFD di __________ sorge dal 1982 un
complesso edilizio di tre stabili (“____________________________”),
comprendenti 21 appartamenti in condominio. Le varie proprietà per piani
appartengono in parte a __________ __________ e in parte a __________ __________.
Il fondo confina a sud con la particella n. __________appartenente a __________
, sulla quale si trova dal giugno 1992 l'osteria “ ”, con
terrazza all'aperto gestita dal proprietario.
B. Con
petizione del 3 maggio 1995 __________ __________ e __________ __________ si
sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché
ordinasse a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di
mettere in funzione il filtro del camino della cucina, di cessare ogni attività
all'aperto, di eliminare i tavoli, le sedie e la tettoia esterni e di versare
fr. 2'200'000.– oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. In via
cautelare essi hanno avanzato le medesime domande, alle quali __________
__________ si è opposto all'udienza del 22 maggio 1995. Con decreto cautelare
del 5 settembre 1995 il Pretore ha ordinato al convenuto di cessare l'attività
esterna dell'esercizio pubblico entro le ore 23.
C. Nella
sua risposta del 4 ottobre 1995 __________ __________ ha avversato la petizione
e nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. Durante l'istruttoria
il Pretore ha dapprima confermato, l'11 giugno 1996, l'ordine al convenuto di
cessare ogni attività esterna dell'esercizio pubblico entro le 23.00, poi ha
respinto il 9 luglio 1996 un'istanza di __________ __________ intesa alla
revoca del decreto cautelare e il 12 agosto successivo ha emanato un decreto
esecutivo. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive
conclusioni. Nel loro allegato del 13 gennaio 1999 gli attori hanno sostanzialmente
riaffermato le loro domande, ma hanno rinunciato alla messa in funzione del
filtro del camino della cucina e hanno ridotto a fr. 147'840.– con interessi la
pretesa di risarcimento. __________ __________ ha mantenuto la sua opposizione.
Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 gennaio 1999.
D. Statuendo
il 25 febbraio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso
che ha ordinato a __________ __________ di cessare ogni attività esterna al grotto
“__________ ” entro le ore 23 e di versare agli attori fr. 78'900.– a titolo di
risarcimento danni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 4000.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
E. Contro
la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 18 marzo
1999 nel quale chiede che in riforma del giudizio predetto la petizione sia respinta.
Nelle loro osservazioni del 28 aprile 1999 __________ __________ e __________
__________ propongono di respingere il ricorso e con appello adesivo chiedono,
a loro volta, di aumentare il risarcimento a fr. 147'840.–. Il 4 giugno 1999
__________ __________ ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
Gli attori chiedono che l'appello contro il dispositivo n. 1 sia dichiarato
irricevibile poiché il convenuto non ha motivato la sua censura. In realtà, nel
suo atto l'appellante espone diffusamente le ragioni per le quali egli postula
l'integrale rigetto della petizione (pag. 6 a 18). Ne segue che il gravame è
interamente ricevibile.
-
L'art.
679 CC stabilisce che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può
chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto
e il risarcimento del danno. Si ravvisa eccesso nell'esercizio del diritto di
proprietà ove un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento del
fondo, violi diritti di vicinato (Deschenaux/
Tercier, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey, L'expropriation des droits de voisinage,
Berna 2000, pag. 6 nel mezzo). L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta
eccessi pregiudizievoli, in specie emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni
moleste, rumori e scuotimenti che siano di danno ai vicini e che non siano
giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr.
anche SJ 1967 pag. 495). Vietate non sono unicamente immissioni suscettive di
danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (DTF 126 III 225 consid.
3c e 227 consid. 4a con rinvii). Per eccesso pregiudizievole non si intende
necessariamente un danno in senso stretto: è sufficiente che al vicino derivino
incomodi che superano i limiti di tolleranza usuali (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione,
n. 1813 segg., pag. 143). D'altro lato non occorre che il fondo oggetto
dell'immissione sia leso nella sua integrità (I CCA, sentenza del 21 aprile
1999 nella causa S. contro T., consid. 1). Il giudice, cui compete un ampio
potere d'apprezzamento, deve soppesare i reciproci interessi e contrapporre
quello del proprietario accusato di abusare del suo diritto a quello del vicino
che si lamenta dell'eccesso (Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti; Bovey, op. cit., pag. 23 in basso e
pag. 24 in alto).
-
Il
Pretore, appurato che in concreto le particelle n. __________e si situano
secondo il piano regolatore comunale nel comparto A1 del nucleo tradizionale (a
vocazione turistica), destinato all'abitazione e ad attività commerciali, ha
ritenuto che entro un certo limite emissioni dovute al turismo devono essere
considerate usuali ad Ascona. Se non che, egli ha accertato, dal grotto
“ ” proviene un rumore pregiudizievole per la proprietà degli
attori. Escluso che i conduttori degli stabili vicini siano intolleranti o
troppo sensibili al rumore, egli ha pertanto ordinato al convenuto di cessare
ogni attività esterna dell'esercizio pubblico dopo le ore 23. Quanto alle
emissioni di fumo, il Pretore ha accertato che esse hanno superato il limite
del sopportabile sino alla fine della stagione 1996, ma che in seguito la situazione
è migliorata con lo spostamento del camino e la messa in funzione del depuratore
dei fumi. Infine il Pretore ha obbligato il convenuto a versare agli attori fr.
78'900.– in risarcimento del danno subito per la mancata locazione di due
appartamenti e per la riduzione della pigione concessa a un altro inquilino.
-
L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di avere accolto l'azione nonostante l'assenza
di una perizia giudiziaria sui rumori. La censura è infondata. Nel diritto di
vicinato i valori assoluti non sono decisivi per sapere se un'emissione sia
eccessiva (DTF 88 II 14, consid. 2a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, n. 88 ad art. 684 CC). Per valutare l'eccesso il giudice
deve bensì fondarsi su criteri oggettivi, ovvero sull'impressione di una
persona ragionevole e mediamente sensibile e non sulle impressioni di persone
ipersensibili o insensibili, ma deve fissare i limiti della tolleranza tenendo
conto in ogni singolo caso ponderando l'insieme delle circostanze e gli
interessi in gioco (Rep. 1994 pag. 319). Del resto, una perizia non prevale per
legge su altri mezzi di prova (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 45 ad art. 90). Nella fattispecie
il Pretore ha parzialmente accolto l'azione per il fatto che gli attori, pur
avendo rinunciato a una perizia sui rumori, hanno nondimeno dimostrato
emissioni foniche moleste provenienti dall'esercizio pubblico. E siccome anche
documenti e testimoni sono mezzi di prova idonei ad accertare un'asserzione
(art. 188 CPC), nella fattispecie il Pretore poteva senz'altro prescindere da
un referto peritale. Ne segue che su questo punto la sentenza impugnata sfugge
alla critica.
-
L'appellante
sostiene che l'esistenza di rumori eccessivi provenienti dall'esercizio
pubblico non è dimostrata, i testimoni ricordando le volte in cui sono stati
infastiditi ma non quando non sono disturbati. Inoltre alcuni di essi, in
particolare __________ __________, erano troppo poco presenti e non tutti hanno
definito i rumori eccessivi. Egli rimprovera al Pretore di non avere fondato il
suo giudizio su criteri oggettivi, bensì sulla sensibilità di alcuni inquilini
degli attori, nonostante le testimonianze si contrappongano in eguale misura
poiché “tre inquilini su sei che entrano in considerazione hanno ritenuto
tollerabili le immissioni”. Essi, afferma l'appellante, sono poi
particolarmente esigenti a causa dell'elevato canone di locazione e hanno
tratto vantaggio dalla molestia ottenendo una riduzione della pigione.
-
Dalle
deposizioni rese nel giugno 1995 in sede cautelare risulta che per __________
__________, abitante dal giugno 1994 al dicembre 1996 (doc. FF)
nell'appartamento n. 2 dello stabile sud rivolto verso il grotto (doc. R), il
rumore era eccessivo “per un paio di sere alla settimana” durante l'estate
1994, mentre nel 1995 la situazione è migliorata (verbali, pag. 4 seg.).
__________ __________, contitolare di un albergo con cinque camere situate in
una dépendance di fronte al grotto, ha affermato di avere incontrato
“serie difficoltà con i clienti” dopo l'apertura dell'osteria, i quali “spesso
abbandonano la camera proprio a causa del rumore proveniente dal grotto in
qualsiasi ora del giorno” (verbali, pag. 6). __________ __________, segretario
comunale di __________, ha confermato che gli attori e __________ __________
hanno reclamato per il rumore e il fumo provenienti dal grotto (verbali, pag.
8).
Sentita
nella procedura di merito, __________ __________, che ha abitato dall'autunno
1989 al marzo 1994 nell'appartamento n. 7 dello stabile sud (doc. R), ha dichiarato
di avere lasciato l'appartamento per il troppo rumore proveniente tutte le sere,
salvo in caso di cattivo tempo, dall'osteria anche fino all'una di notte, di
avere molte volte sollecitato, invano, la polizia per far cessare il baccano
almeno dalle ore 23 e di non aver potuto aprire le finestre né usare il balcone
a causa del fumo (verbali, pag. 11 e doc. H). __________ __________, che ha
preso in locazione per le vacanze l'appartamento n. 8 dello stabile sud (doc.
R), ha affermato di essere stato molto bene per circa un anno “perché non era
ancora stato aperto il grotto”, ma che dall'apertura di quest'ultimo trascorre
le vacanze solo quando il locale è chiuso “o comunque finché la gente non siede
ancora fuori all'aperto”. Egli ha ricordato di essere venuto nel 1995 “una
volta d'estate”, che però sul balcone non si poteva stare, che occorreva
chiudere tutte le finestre a causa del forte rumore e del fumo, aggiungendo che
dall'aprile 1997 quest'ultimo inconveniente è “molto migliorato”. Per finire,
egli ha chiesto una riduzione della pigione “a causa degli inconvenienti
provenienti dal grotto” (verbali, pag. 13). __________ __________, che ha
abitato nell'appartamento n. 7 (ex __________) dal marzo 1997 al marzo 1998
(doc. FF), ha dichiarato di sentire “del rumore fastidioso di persone che parlavano
ad alta voce” anche dopo le 10 di sera e fino a mezzanotte, al punto da dover
alzare il volume della televisione per poterla sentire, e di avere lasciato
l'appartamento per altri motivi, ma che non sarebbe “più comunque rimasto un
altro anno a causa del rumore proveniente dall'osteria”. Per contro, egli ha
affermato di non essere mai stato disturbato dal fumo (verbali, pag. 15).
__________ __________, cui gli attori hanno commissionato nel 1994 una perizia
sul deprezzamento della loro proprietà (doc. L), ha detto di essersi recato
almeno due o tre volte nell'appartamento __________ e di avervi udito del
chiacchiericcio, ma né grida né canti ad alta voce, e di avere sentito l'odore
del fumo, ma senza averlo visto penetrare nell'appartamento (verbali, pag. 16).
Solo __________ __________, la cui madre abita dal 1989 nell'appartamento n. 13
dello stabile sud (doc. R), ha indicato che sebbene si rechi da cinque anni
giornalmente dalla madre, alle 11 e poi ancora dalle 17 alle 18, non ha mai constatato
emissioni moleste, né la madre si è mai lamentata (verbali, pag. 14).
-
Dal
fascicolo processuale risulta inoltre che __________ e __________ ,
ex inquilini dell'appartamento n. 4 dello stabile centrale (doc. R), hanno
disdetto il contratto di locazione lamentandosi del rumore e del fumo
provenienti dal grotto “ ”, poiché “di giorno quando si vorrebbe
stare all'esterno non è possibile in quanto il fumo e gli odori di cucina emanati
dal grotto sono insopportabili; di notte quando si vorrebbe riposare iniziano i
vari rumori provocati dalla clientela che frequenta questo grotto” (disdetta
del 20 agosto 1994 allegata al doc. H). I coniugi , ex inquilini
dell'appartamento n. 1 nello stabile sud (doc. R), hanno lasciato l'abitazione
siccome “i rumori (schiamazzi, canti, musica) spesso fino a tarda notte e il
fumo intenso provocato dal camino del grotto sono diventati insopportabili;
inoltre non ci è più stato possibile usufruire della terrazza e abbiamo sempre
dovuto tenere chiuse le finestre del nostro appartamento” (disdetta del 30
agosto 1994 allegata al doc. H). I coniugi __________ -, che hanno
abitato nell'appartamento n. 9 dello stabile centrale (doc. R), hanno disdetto
il contratto di locazione adducendo di non sopportare più le emissioni di
rumore e di fumo del grotto (disdetta del 29 agosto 1994 allegata al
doc. H). I coniugi __________, inquilini dell'appartamento n. 21 (doc. Z),
hanno chiesto di ridurre la pigione al valore antecedente l'ultimo adeguamento
a causa dei rumori e del fumo molto fastidiosi provenienti dal grotto
(richiesta del 25 novembre 1992 e concessione della riduzione con risposta dell'11
dicembre 1992 allegata al doc. H). __________ __________, inquilino
dell'appartamento n. 15 nello stabile centrale (doc. R), ha chiesto una riduzione
del canone locativo per il fumo emanato dall'osteria (domanda del 10 gennaio
1994 allegata al doc. H). __________ __________ __________, per contro,
già inquilino dell'appartamento n. 16 dello stabile centrale (doc. R), ha
disdetto la locazione perché era troppo poco presente ad __________ (lettera
del 7 febbraio 1995 allegata al doc. H).
-
Sostiene
l'appellante che solo una parte degli inquilini, oltretutto specialmente sensibili,
si è lamentata delle immissioni. In realtà dal fascicolo processuale si evince
che praticamente tutti gli inquilini dello stabile sud, rivolti verso il grotto
(appartamenti 1, 2, 7, 8, 13 e 14: doc. R) hanno protestato per il rumore.
Dagli atti risulta che nel 1994/95 gli appartamenti erano occupati dai coniugi
__________ (n. 1), da __________ __________ (n. 2), da __________ __________
(n. 7), da __________ __________ (n. 8), da __________ __________ (n. 13) e da
__________ __________ (n. 14). Soltanto __________ __________ non si è lamentata.
In circostanze simili si può legittimamente concludere che gli attori hanno
dimostrato l'esistenza di rumori eccessivi provenienti dall'esercizio pubblico.
Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, __________ __________n, non è
venuto ad __________ una sola volta; anzi, egli ha dichiarato di avere rinunciato
dopo l'apertura del grotto a trascorrere le vacanze estive nel suo appartamento
(verbali, pag. 13). Anche __________ __________, che è subentrato ad __________
__________, ha confermato l'esistenza di rumori (verbali, pag. 15). Si aggiunga
che per quanto concerne le condizioni abitative, definite di livello medio-alto
(sopralluogo del 31 maggio 1996), tale aspetto non è decisivo, nel senso che la
riduzione della pigione non configura un vantaggio per l'inquilino, bensì la
compensazione per un difetto della cosa locata, salvo che – ma l'appellante
nemmeno lo pretende – la riduzione concessa sia esagerata rispetto al difetto
(art. 259d CO).
-
Visto
quanto precede, si può ragionevolmente concludere che gli attori hanno sufficientemente
dimostrato l'esistenza di immissioni eccessive provenienti dal fondo del
convenuto. Pur ammettendo che qualche sporadica molestia connessa all'esercizio
di un ristorante potrebbe fors'anche essere ritenuta normale e tollerabile, ciò
non è il caso in rassegna, ove le immissioni sono continue e superano i limiti
di tolleranza usuali. Del resto, in caso di emissioni foniche notturne, i
criteri per determinare la loro liceità sono di regola più rigorosi che di
giorno, motivo per cui di notte ogni turbativa inutile e incomodante va
generalmente considerata eccessiva (Rep. 1994 pag. 319 consid. 3d nel mezzo con
giurisprudenza citata).
-
Né
può dirsi che tali immissioni siano giustificate dalla situazione e dalla
destinazione dei fondi o dall'uso locale. È vero che il borgo di __________ ha
carattere prettamente turistico, soprattutto dalla primavera a metà autunno, e
che le proprietà delle parti si trovano nel comparto A1 del piano
particolareggiato del nucleo tradizionale, ove il pianterreno degli stabili
edificati dev'essere destinato a superficie commerciale (art. 10 NAPR e
deposizione del segretario comunale __________ __________ del 20 giugno 1995).
Ciò non giova tuttavia all'appellante. Trattandosi di emissioni foniche
provenienti da un esercizio pubblico, la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare che la conformità di un edificio alle norme di pianificazione e la
regolarità della patente d'esercizio pubblico non significano necessariamente
che i vicini siano tenuti a sopportare qualsiasi emissione fonica, contro cui
il diritto civile garantisce un'adeguata protezione giuridica (Rep. 1994 pag.
318 consid. 3b in mezzo). Poco importa che nella zona vi siano altri locali. A
differenza di quello dell'appellante, in effetti, tali esercizi pubblici non si
trovano in un nucleo abitativo ove si manifestano fenomeni di riflessione e
diffrazione che amplificano i rumori. Il fatto poi che dopo la limitazione
imposta in via cautelare dal Pretore le emissioni siano rientrate nella norma
nulla muta alla circostanza che determinante per la valutazione dell'eccesso è
la situazione al momento dell'introduzione della causa (Steinauer, op. cit. n. 1812, pag. 143). Ne segue che, tutto
ben ponderato, in concreto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
Quanto all'obbligo come tale di cessare l'attività esterna alle 23, esso non è
contestato.
-
In merito al risarcimento del danno, l'appellante rimprovera al
Pretore di non avere esaminato l'esistenza del nesso causale. Egli rileva che
molti appartamenti degli attori sono rimasti sfitti a causa della crisi
economica, la quale ha colpito in primo luogo abitazioni di lusso. Sostiene
inoltre che parte degli inquilini hanno disdetto il contratto di locazione per
ragioni estranee alle molestie provenienti dall'osteria e asserisce che solo
alcuni fra di essi hanno lasciato l'abitazione o preteso una riduzione del canone.
Infine egli reputa che il nesso causale tra rumore e danno sia “in realtà
implicitamente smentito dalla stessa parte avversa”, la quale “in sede di
conclusioni ammetteva che le immissioni erano scomparse e quelle di rumore
migliorate” (appello, pag. 21). In definitiva egli nega l'esistenza di un nesso
causale tra le emissioni moleste e il danno patito.
a) Dalla
sentenza impugnata si evince che a mente del primo giudice il nesso di
causalità adeguata sussiste per il danno patito dagli attori in seguito alla
disdetta della locazione di __________ __________ e dei coniugi __________, per
tacere della riduzione della pigione concessa a __________ __________ (sentenza,
pag. 17 ultimo paragrafo), mentre il nesso non sussite per le disdette di
__________ __________ e __________ __________ (sentenza pag. 18). Quanto ai
conduttori __________, r, __________ e __________ - e agli
appartamenti degli attori, il Pretore ha escluso un risarcimento già per il
fatto che mancavano elementi atti a quantificare il danno (sentenza pag. 18).
b) Come si è visto, __________ __________ e i coniugi __________ hanno
disdetto la locazione a causa del rumore proveniente dall'esercizio pubblico,
così come __________ __________ ha ottenuto una riduzione del canone per le medesime
ragioni. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, non risulta invece che
gli appartamenti in questione sono rimasti sfitti a causa della crisi economica
o della locazione eccessiva. Tanto meno se si considera che, come emerge dagli
atti, a scoraggiare i potenziali inquilini era proprio la vicinanza del grotto
(deposizione __________ __________: verbali, pag. 12). Si aggiunga che gli
attori mai hanno riconosciuto l'inesistenza del nesso causale, limitandosi a
sostenere che le emissioni di fumo sono cessate da quando il convenuto ha
spostato il camino, installando e mettendo in funzione il nuovo filtro per i
fumi (conclusioni, pag. 3), e che la chiusura alle ore 23.00 ordinata dal
Pretore ha avuto “effetti benefici” ma comunque insufficienti (conclusioni,
pag. 5).
-
Per quanto attiene alla commisurazione del danno, l'appellante
afferma che il giudice avrebbe dovuto esaminare se gli attori hanno tentato di
ridurre il pregiudizio, affermando che costoro avrebbero dovuto dimostrare
“producendo documenti e quant'altro” di avere tentato, invano, di rilocare gli
appartamenti rimasti sfitti. Egli postula pertanto una riduzione del
risarcimento, sottolineando che la sentenza è errata nella misura in cui
ritiene che le emissioni eccessive si sono prodotte fino al 5 settembre 1995.
L'appellante, infine, chiede che non sia accordato alcun risarcimento per l'appartamento
dei coniugi __________, ribadendo che la disdetta del 30 agosto 1994 (doc. H)
non ha il valore probatorio di una testimonianza. Ora, approfondire simili critiche
sarebbe superfluo. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in
effetti, dandosi contestazioni di natura patrimoniale l'appellante non può
limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep.
1993 pag. 227, 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 309). In concreto il convenuto non
indica l'ammontare della riduzione che egli vorrebbe ottenere nel caso in cui
la sua tesi fosse accolta. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i
requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
Per quanto riguarda la durata delle immissioni moleste, il Pretore
ha accertato che esse si sono protratte fino alla termine della stagione estiva
del 1996 (sentenza pag. 17 in alto). È vero che già nel settembre del 1995 il
primo giudice aveva ordinato al convenuto di cessare l'attività esterna entro
le 23.00, ma l'ordine non sembra essere stato rispettato, tant'è che il 12
giugno 1996 egli ha dovuto emanare, sotto comminatoria dell'azione penale e
dell'esecuzione effettiva, un nuovo ordine della medesima portata. Inoltre il 9
luglio successivo il Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa a una
modifica del decreto cautelare, rilevando che la misura sarebbe stata revocata
“solo se il rumore fosse oggettivamente diminuito” (pag. 3), ciò che non era
appunto il caso. Infine, il 12 agosto 1996 egli ha dovuto emettere un decreto
esecutivo inteso al rispetto dell'ordine di chiusura.
Per
quanto si riferisce alle immissioni di fumo, la turbativa è continuata anche
nel 1996, ove appena si consideri che durante il sopralluogo del 31 maggio 1996
gli appartamenti __________ e __________ denotavano un “acre odore di fumo”.
Inoltre l'ing. __________ __________, della ditta __________ __________ che ha
installato l'impianto contro i fumi, ha riscontrato il 14 giugno 1996 che il
sistema non funzionava correttamente poiché la componente di lavaggio
principale era disinserita (era attivata solo l'aspirazione) e perché occorreva
bruciare un altro tipo di legna (lettera del 18 giugno 1996 della ditta
__________ __________, nel fascicolo “allegati”). Infine solo a fine
marzo 1997 il convenuto ha spostato il camino all'estremità sud del grotto
(lettera 21 aprile 1997 dell'avv. __________ __________ nel fascicolo
“allegati”). Ne segue che il giudizio del Pretore non presta il fianco a
critica e che l'appello, infondato, deve essere respinto.
II. Sull'appello
adesivo
- Gli appellanti sostengono che il Pretore, stabilendo che per gli
appartamenti di __________ __________ e di __________ __________ “mancano i
parametri per determinare l'entità del minore valore” ha implicitamente ammesso
un nesso causale adeguato fra turbativa e danno, ragione per cui chiedono di ravvisare
tale nesso anche per gli appartamenti ex __________, ex __________ e
__________, rivolti verso il fondo del convenuto. Infine essi asseriscono che
la fine delle emissioni eccessive nel settembre 1996 non ha coinciso con la
fine del danno, poiché essi non hanno potuto rilocare immediatamente gli
appartamenti né aumentare subito la pigione e poiché il danno continua a sussistere.
Chiedono in definitiva che sia riconosciuto loro il risarcimento di fr.
147'840.–, anche perché il convenuto non ha mai contestato l'entità del
pregiudizio.
Dall'istruttoria
è emerso che __________ __________ non ha lasciato l'appartamento a causa delle
emissioni foniche o di fumo emesse dal grotto, anche se esse sono state una
causa secondaria (deposizione del 20 giugno 1995: verbali provvisionali, pag.
5). __________ __________, che peraltro ha locato l'ente dal marzo 1997,
momento in cui i rumori erano tollerabili, ha affermato di essersene andato per
motivi personali, anche se non sarebbe più rimasto a causa del rumore (deposizione
del 10 giugno 1998: verbali, pag. 15). In circostanze siffatte l'apprezzamento
del Pretore merita conferma. Per quel che concerne gli appartamenti occupati
dagli attori e dai coniugi __________, agli atti non vi è alcuna prova che
permetta di stabilire il danno patito, non bastando al riguardo la tabella
allestita dagli attori stessi (doc. FF). Si aggiunga che, contrariamente a
quanto gli interessati sostengono, il convenuto ha contestato l'entità del
danno già con la risposta, nella quale ha negato l'esistenza del pregiudizio
(pag. 10, n. 6) e si è opposto alla petizione, riaffermando tale posizione con
le conclusioni (pag. 7 e 10). Infine nella misura in cui le immissioni non sono
più state ritenute moleste dalla fine della stagione estiva 1996 non vi è ragione
per riconoscere un danno superiore a quello ammesso dal Pretore. Ciò posto,
l'appello adesivo, destituito di fondamento, deve essere respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta quindi i costi del
proprio gravame e rifonderà all'avversario un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ e __________
__________ fr. 2500.– complessivi per ripetibili di appello.
-
L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderanno a
__________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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