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Numero d'incarto:
11.1999.75
Data decisione, Autorità:
21.04.2000, ICCA
Incarto n.
11.99.00075
Lugano
21 aprile 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..____ (annullamento di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione dell'8 luglio 1997 da
__________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
Comunione
dei comproprietari del
Condominio __________ __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 14 maggio 1999
presentata dalla Comunione dei comproprietari del “Condo-minio __________ ”
contro la sentenza emessa il 27 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
titolare di due proprietà per piani, pari a complessivi 178/1000
della particella n. __________RFD di __________ (“Condo-minio __________ ”). Sul
tetto dell'edificio si trovano due ampie terrazze, il cui pavimento forma anche
il soffitto degli appartamenti sottostanti. L'accesso a tali terrazze è possibile
solo attraverso gli appartamenti n. 25 e 26 (proprietà per piani n. 17'517 e
17'518), appartenenti a __________ __________, alla quale è attribuito l'“uso esclusivo”
delle due terrazze. Lungo tutto il perimetro del tetto sono disposte settantacinque
fioriere in amianto. Il 10 apri-le 1997 l'assemblea dei comproprietari, accertate
infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sotto il tetto-terrazza, ha deciso di
riparare la copertura (rifacimento del giunto d'isolazione delle scossaline di
rame che corrono lungo il perimetro interno delle terrazze) e di porre a carico
di __________ __________ le spese per lo spostamento delle fioriere.
L'assemblea ha deciso inoltre la rimozione di una telecamera posata
all'ingresso degli appartamenti di __________ __________.
B. Il 7 luglio 1997
__________ __________ ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio
__________ ” perché fossero annullate le predette deliberazioni assembleari.
Nella sua risposta del 19 maggio 1998 la comunione dei comproprietari si è
opposta alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le
loro domande. L'attrice ha rinunciato nondimeno a contestare la rimozione della
telecamera. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi memoriali conclusivi le
parti hanno confermato le loro domande, rinunciando al dibattimento finale. Con
sentenza del 27 aprile 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
ha annullato la risoluzione del 10 aprile 1997 concernente la rimozione delle
vasche da fiori a spese dell'attrice. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 600.–, sono state poste per fr. 100.– a carico dell'attrice e per il resto
a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro la citata
sentenza la comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” è insorta
con un appello del 14 maggio 1999 nel quale chiede che, in riforma del
querelato giudizio, la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del 24
giugno 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare
la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che
le riparazioni del tetto configurano interventi su una parte comune della
proprietà per piani, sicché lo spostamento delle note vasche da fiori
costituisce una spesa necessaria, ovvero un onere comune nel senso dell'art.
712h CC, e ciò senza riguardo alla proprietà delle fioriere. Accertata
una violazione del principio della parità di trattamento, il primo giudice ha
pertanto annullato su questo punto la deliberazione impugnata. La comunione dei
comproprietari ribadisce, nell'appello, che i costi dovuti allo spostamento
delle fioriere vanno a carico dell'attrice, poiché la terrazza è stata
attribuita a quest'ultima in uso riservato. E siccome i condomini non possono
ostacolare l'accesso a parti comuni (in concreto: il tetto), all'attrice incombe
l'obbligo di sgomberare a sue spese le vasche da fiori di sua proprietà.
-
Litigiosa
è la questione di sapere – come si è accennato – chi debba assumere i costi per
lo spostamento delle 75 fioriere (di notevole dimensione e peso) disposte lungo
il perimetro del tetto, in modo da consentire i lavori di risanamento. Dal regolamento
di amministrazione risulta che le due terrazze sono state assegnate “in uso
esclusivo” alle proprietà per piani n. 25 e 26, appartenenti all'attrice (doc.
3, art. 2 lett. f). Se non che, il tetto di una proprietà per piani è una parte
comune (ZR I/2000 pag. 4): tutt'al più esso può essere concesso a un singolo
condomino in uso riservato (Rep. 1997 pag. 157 con riferimenti). Ora, per l'art.
712h cpv. 1 CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e
alle spese di amministrazione comuni proporzionalmente al valore delle loro
quote. Tali oneri concernono, in particolare, la riparazione e le innovazioni
di parti comuni dell'edificio (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC).
-
In concreto è
pacifico che i 75 vasi appartengono all'attrice (v. anche la deposizione di
__________ __________, verbale 25 febbraio 1999, pag. 2), che cura anche le
piante da fiori (replica, pag. 4). Essi si trovano a ridosso del parapetto
dello stabile, sul quale è posata una ringhiera metallica (fotografie allegate
al rapporto __________, doc. 14, n. 20). Si tratta di vasche di notevoli
dimensioni (40 x 100 x 45 cm: rapporto __________, loc. cit.), che però non
sono integrate nel tetto e possono essere spostate senza danno. Di conseguenza,
quand'anche i condomini siano tenuti a sopportare proporzionalmente alle loro
quote le spese per la rimozione di parti comuni create unilateralmente da uno
di loro, in concreto le fioriere non sono mai diventate parti comuni della
proprietà per piani (art. 712b cpv. 2 n. 2 in fine CC), né possono
essere considerate un elemento costitutivo dell'immobile nel senso dell'art.
642 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 289 n. 1055 con riferimenti). L'art. 712h
cpv. 2 n. 1 CC non riguarda quindi la fattispecie.
-
L'attrice ha – come
si è visto – un diritto di uso riservato sul tetto-terrazza, ciò che le
conferisce la facoltà di usare e di sistemare la superficie in questione a
piacimento, nei limiti dell'ordine giuridico (ovvero senza danneggiare le parti
edilizie, le opere o gli impianti comuni e senza pregiudicare l'aspetto
esteriore del condominio: art. 712b cpv. 2 n. 2 in fine CC). Gli altri
comproprietari sono tenuti a rispettare tale diritto sulla base di
un'obbligazione personale (DTF 122 III 149 consid. 4c). Tutto quanto si
riferisce alle vasche da fiori, beni mobili in proprietà della convenuta, è una
conseguenza perciò della sistemazione del tetto-terrazza e tocca il solo
beneficiario del diritto riservato. Non v'è ragione perché gli altri condomini
debbano assumere spese per spostare oggetti di un singolo comproprietario
depositati su parti comuni, tanto meno ove tali oggetti siano stati collocati
su parti comuni per volontà unilaterale del singolo condomino e intralcino l'esecuzione
di lavori necessari alla manutenzione dello stabile.
-
Il Pretore ha
considerato la rimozione delle fioriere alla stregua di una spesa necessaria per
la riparazione di una parte comune. Ciò non significa tuttavia che l'esborso
debba necessariamente andare a carico di tutti i comproprietari. Certo, in
materia di spese e oneri il regolamento di amministrazione riprende sostanzialmente
l'art. 712h cpv. 1 CC. Nondimeno esso precisa che un condomino il quale,
per motivi particolari inerenti al suo comportamento, determini un aumento
delle spese comuni, è tenuto a sopportare tale maggior costo (doc. 3, art. 4
lett. b). Si volesse anche interpretare simile precisazione come una deroga all'art.
712h cpv. 1 CC, ciò sarebbe in ogni modo lecito, giacché l'art. 712h
cpv. 1 CC ha carattere dispositivo. L'atto costitutivo della proprietà per
piani o il regolamento (art. 712g cpv. 3 CC) possono dunque stabilire
anche una diversa chiave di riparto, purché rispettosa dell'art. 712h
cpv. 3 CC, ciò che è senz'altro il caso nella fattispecie (DTF 117 II 254 consid.
5b). In concreto la spesa presumibile per lo spostamento delle fioriere,
sistemate sul tetto per iniziativa del singolo comproprietario, è di almeno fr.
8'000.– (sentenza, pag. 5, consid. 11) ed è indubbio che l'intervento di
risanamento, a causa di tale operazione preliminare, comporterà un maggior
onere. La decisione dell'assemblea condominiale di caricare alla sola attrice
le spese di spostamento delle fioriere non appare perciò in contrasto né con la
legge né con il regolamento (art. 712m cpv. 2 e 75 CC). A torto perciò
il Pretore ne ha pronunciato l'annullamento.
-
L'accoglimento
dell'appello comporta il carico degli oneri processuali all'attrice, soccombente
davanti a entrambi i gradi di giurisdizione (art.148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia è commisurata all'importanza del litigio. L'attrice rifonderà alla
convenuta, inoltre, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 187.– sono poste a carico
dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 900.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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