Appeal against litem advance for divorce denied

11.2000.25Autre juridiction11 avr. 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In divorce-related provisional proceedings, the wife obtained a second litem advance of CHF 3,000 from the first-instance court. The husband appealed, arguing that he could not pay it from his income. The Court of Appeal held that the appeal was admissible but dismissed it. It found that, although the husband’s monthly income left only a small surplus after taking into account the minimum subsistence level and family maintenance, he owned real estate and could raise the amount through additional mortgage financing or, failing that, by disposing of a co-ownership share. The first-instance order was therefore confirmed, and the husband was charged with the appellate costs.

Regeste Omnilex

Art. 137 cpv. 2 CC; litem advance in divorce proceedings; provisional measures and financial capacity of the spouse. A claim for a provvigione ad litem is treated as a provisional measure and is governed by summary procedure under the CPC. Entitlement depends on whether the requesting spouse lacks the means to finance the litigation and whether the other spouse has the concrete capacity to provide support. For the assessment of capacity, not only income but also usable assets and the possibility of reasonable asset realisation or further encumbrance may be taken into account; a modest additional mortgage burden can suffice where it remains sustainable. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.25

Data decisione, Autorità: 11.04.2000, ICCA

Incarto n. 11.2000.00025

Lugano 11 aprile 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .____.___ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 aprile 1999 da

__________ __________ __________ __________, nata __________ __________ __________,


(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto del 17 febbraio 2000 con cui il Pretore ha accolto una domanda di provvigione ad litem presentata dall'istante il 26 aprile 1999;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l’appellazione del 28 febbraio 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 17 febbraio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________ __________ __________ (1961), cittadina , si sono sposati a Viganello __________ 1985. Dal matrimonio è nato , il __________ 1990. Il marito è tecnico elettronico alle dipendenze della “ ”. La moglie, che ha lavorato presso la casa di riposo “ __________ ” a __________ di , non risulta esercitare attualmente attività lucrativa. Nell'ambito di una causa di divorzio avviata da __________ __________ (inc. ..), il 30 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 2'000.–.

B. Con istanza del 26 aprile 1999 __________ __________ __________ __________ ha postulato il versamento di una seconda provvigione ad litem di

fr. 3'000.– e in via subordinata la concessione dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 9 giugno 1999 __________ __________ si è opposto all'istanza. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale le parti hanno riaffermato le loro domande. Statuendo il 17 febbraio 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato il marito a versare la provvigione litigiosa. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto.

C. Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 28 febbraio 2000 in cui propone che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza di provvigione sia respinta. __________ __________ __________ __________ non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Per l'art. 137 cpv. 2 CC il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio è una misura provvisionale nel senso dell’art. 137 cpv. 2 CC (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137). La procedura è pertanto quella sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC) nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Il Pretore ha accertato che il marito, con il suo solo reddito, non sarebbe in grado di versare la provvigione controversa, ma che la discreta sostanza di cui egli dispone gli consente tale esborso. L'appellante contesta ciò e sostiene di non essere in grado di erogare la cifra contestata. Ora, il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). I costi di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n. 309 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC).

  2. Non è contestato che il reddito dell'appellante ammonta a fr. 6'350.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha indicato in fr. 3'988.– mensili (inc. ..__________: petizione, pag. 7; conclusioni, pag. 5). Se non che, tale importo comprende da un lato spese non indispensabili, come quelle per il vitto a __________ (fr. 200.– mensili), e dall'altro non comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1'025.– mensili). Inserendo quest'ultimo importo e sottraendo l'altro, il fabbisogno dell'appellante risulta di fr. 4'813.– mensili. Tenuto conto dell'attuale contributo alimentare mensile per moglie e figlio (fr. 1'200.–), all'appellante rimane un'eccedenza mensile di fr. 337.–. Con il suo solo reddito, di conseguenza, egli non è in grado di versare la provvigione litigiosa.

  3. Resta il fatto che l'appellante è proprietario dell'appartamento a __________ in cui risiedono moglie e figlio, e che dal 20 gennaio 1998 egli è comproprietario, insieme con __________ __________, di un appartamento a . È vero che entrambi gli immobili sono gravati da oneri ipotecari. L'interessato tuttavia non pretende che, aumentando di qualche po' il finanziamento ipotecario, non gli sia possibile versare alla moglie fr. 3'000.–. In tal caso l'aggravio ipotecario necessario si tradurrebbe, secondo l'ordinario andamento delle cose, in un carico supplementare mensile tra fr. 50.– e fr. 80.–, che è alla portata dell'appellante. Del resto, secondo l'appellante medesimo, la moglie dovrebbe avere trovato un alloggio meno costoso (conclusioni del 30 novembre 1999, pag. 3 nell'inc. ..). Stando così le cose, egli avrebbe la concreta possibilità di appigionare l'appartamento di __________. Si aggiunga che, quand'anche non avesse la possibilità di contrarre nuovi mutui, l’appellante potrebbe vedersi costretto ad alienare la sua quota di comproprietà nell'appartamento di __________ (RDAT II-1998 pag. 16), già per il fatto che tale immobile non è quello in cui abita la famiglia. Ciò premesso, non vi è spazio per esonerare il marito dal versare la provvigione controversa. Esaminare se egli disponga di altra sostanza è, nelle circostanze descritte, superfluo.

  4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla moglie, che non ha formulato osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

divorcelitem advanceprovisional measuresfinancial capacityfamily assetsmortgage financingappellate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the order granting a litem advance was admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded; the order granting the litem advance was upheld.

Motifs extraits

A litem advance in divorce proceedings is a provisional measure. The husband had only a small monthly surplus from income, but he also owned real estate and could finance the payment through a modest increase in mortgage debt or, if necessary, sale of a co-ownership share. He therefore had the concrete ability to provide the advance.

Question juridique clé

Who bears the appellate costs and whether the wife receives costs or compensation.

Solution extraite

The appellant bears the court costs; no compensation was awarded to the wife because she filed no observations.

Motifs extraits

Costs follow the losing party.

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