AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.131
Data decisione, Autorità:
28.06.2002, ICCA
Incarto n.
11.2000.00090
11.2001.00131
Lugano
28 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 1° aprile 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il
“decreto” emesso il 27 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se dev'essere accolto l'appello del 6 novembre 2001 presentato
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2001 dal medesimo
Pretore;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il
__________ 1989 fra __________ __________ (1938) e He__________en nata
__________ (1964). Il primo è stato obbligato a versare alla seconda un
contributo alimentare di fr. 3000.– mensili (art. 151 cpv. 1 vCC) fino al 30
aprile 1999. Contro tale sentenza la moglie ha presentato appello a questa Camera.
Il 13 luglio 1998, in pendenza di appello, __________ __________ ha introdotto
un'istanza cautelare davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
chiedendo l'annullamento immediato (già in via provvisionale) o quanto meno la
riduzione a fr. 867.50 mensili del contributo alimentare dovuto alla moglie in
virtù della sentenza di divorzio. L'appello introdotto da __________ __________
è poi stato respinto da questa Camera con sentenza del 14 dicembre 1998 (inc.
..). Preso atto di ciò, con decreto del 9 maggio
2000 il Pretore ha stralciato dai ruoli il procedimento cautelare. Un appello
presentato contro tale decreto da __________ __________ in materia di spese e
ripetibili è stato respinto da questa Camera il 2 giugno 2000 (inc.
..).
B. Nel
frattempo, in seguito a dichiarazioni rilasciate nel corso della procedura
cautelare, con decreti di accusa del 29 aprile 1999 il Procuratore pubblico ha
proposto la condanna di __________ __________ a 15 giorni di detenzione per
falsa dichiarazione di una parte in giudizio e di __________ __________ alla
stessa pena per falsa dichiarazione. Statuendo su opposizione, con sentenza del
5 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato il
capo d'imputazione e la pena proposta per __________ __________, mentre ha
assolto __________ __________. __________ __________ ha ricorso contro il
proscioglimento di __________ __________, __________ __________ contro la
condanna a suo carico. Statuendo il 14 aprile 2000, la Corte di cassazione e di
revisione penale ha respinto entrambi i ricorsi nella misura in cui erano
ammissibili (inc. ..e
..).
C. Il
1° aprile 1999 __________ __________ ha presentato una domanda di restituzione
in intero contro la sentenza di divorzio e contemporaneamente ha chiesto la
modifica di tale sentenza, nel senso di azzerare dal 1° settembre 1997 il
contributo alimentare per l'ex moglie e di condannare quest'ultima a
restituirgli fr. 60 000.–, costei vivendo – a suo dire – in concubinato
qualificato con __________ __________ sin dagli inizi del 1997. In via
cautelare egli ha instato perché il contributo fosse soppresso con effetto
immediato. L'8 maggio 1999 __________ __________ si è risposata con __________
__________ e alla discussione provvisionale del 12 maggio successivo,
continuata il 23 giugno 1999, essa ha proposto di respingere l'istanza. Il
procedimento è poi stato sospeso il 12 agosto 1999 e con decreto del 27 luglio
2000 è stato stralciato dai ruoli su richiesta dell'istante. Un appello
presentato da __________ __________ contro tale decreto in materia di spese e
ripetibili è stato respinto da questa Camera il 6 settembre 2000 (inc.
..). Intanto, con decreto del 3 marzo 2000, il
Pretore ha respinto un'altra istanza di __________ __________ intesa alla soppressione
del saldo del contributo alimentare dovuto all'ex moglie, limitatamente all'importo
non ancora versato (inc. ..).
D. Nel
quadro della restituzione in intero, rispettivamente della modifica della
sentenza di divorzio, con risposta dell'11 giugno 1999 __________ __________
__________ ha proposto di respingere la petizione. In sede di replica e duplica
le parti hanno ribadito le rispettive domande. All'udienza preliminare del 3
luglio 2000 l'attore ha chiesto l'assunzione di varie prove intese ad accertare
che al mantenimento della convenuta provvedeva già __________ __________ e che
i due intendevano sposarsi già nell'agosto 1998. A tale scopo egli ha postulato
il richiamo dalla Divisione della contribuzioni delle tassazioni 1996/97 e
1998/99 riguardanti la convenuta, il richiamo dall'Ufficio dello stato civile
di Lugano dell'incarto relativo alla dispensa delle pubblicazioni del
matrimonio che i due intendevano contrarre, l'edizione dalla Suisse
assicurazioni di Lugano del fascicolo inerente a una polizza intestata alla
convenuta, l'edizione dalla __________ __________ di tutti i movimenti dal 1°
settembre 1997 al 30 aprile 1999 della carta __________ intestata alla convenuta,
l'edizione dalla __________ di __________ dei movimenti nel medesimo periodo di
conti intestati alla convenuta, l'edizione da __________ __________ di tutti i
movimenti delle sue carte __________ dal 1° settembre 1997 al 30 aprile 1999,
l'edizione dalla __________ __________ di __________ dei movimenti di una carta
di credito __________ di __________ __________ nel medesimo periodo, l'edizione
dalla __________ di __________ dei movimenti di una carta di credito __________
di __________ __________ nel medesimo periodo, l'edizione dall'Ufficio legalizzazioni
dell'incarto concernente l'apostillazione della sentenza di divorzio dell'__________
__________ 1997, l'edizione dalla __________ __________ __________ di
__________ degli estratti attestanti il pagamento dal 1° settembre 1997 al 30
aprile 1999 della pigione da parte della convenuta, l'edizione dalla __________
__________ di __________ di copia dei versamenti in favore della convenuta dal
1° settembre 1997 alla fine del rapporto di lavoro, l'edizione dall'avv.
__________ __________ di copia dei versamenti effettuati dalla convenuta dal 1°
settembre 1997 al 30 aprile 1999, l'edizione dalla __________ __________
__________ di __________ dei salari versati alla convenuta dal 1° settembre
1997 alla fine del rapporto di lavoro e l'edizione dalla convenuta di tutti i
predetti documenti. Il 27 luglio 2000 il Pretore ha respinto tutte le domande
di edizione, negando effetto sospensivo a un eventuale appello. __________
__________ è insorto il 31 agosto 2000 contro il predetto decreto, chiedendone
la riforma nel senso di ammettere le prove da lui offerte. L'appello non è
stato intimato alla controparte (inc. ..__________).
E. Esperita
l'istruttoria, al dibattimento finale del 13 novembre 2000 le parti hanno ribadito
in sostanza le loro domande sulla scorta dei loro memoriali conclusivi. Statuendo
il 15 ottobre 2001, il Pretore ha respinto petizione e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 3500.– a titolo di ripetibili.
F. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 6
novembre 2001 nel quale chiede che, previa assunzione delle prove rifiutate dal
Pretore, la petizione sia accolta o quanto meno che il contributo alimentare
sia soppresso dal 13 luglio 1998 con restituzione a sé medesimo di fr.
28'500.–. Nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2002 __________ __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
del 31 agosto 2000
-
L'appello in esame, tempestivo, è trattato con la prima appellazione
sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), che è quella del 6 novembre 2001. L'attore ha
dichiarato inoltre di mantenere il gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), di modo che
nulla osta sotto questo profilo all'emanazione della sentenza.
-
Sulla
domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante
decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero
con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'art. 213bis cpv. 1 CPC
è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag.
55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice
statuisce ora con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande
di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1°
ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della
sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001
nella causa H., consid. 2). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato
emesso il 31 agosto 2000, prima che entrasse in vigore (il 1° aprile 2001) la
modifica legislativa. Ciò significa che nella misura in cui si riferiva alle
domande di edizione, il Pretore ha giustamente statuito con decreto (art. 213bis
cpv. 1 vCPC). Se non che, il giudizio che ammetteva o respingeva la domanda di
edizione poteva essere appellato solo per motivi inerenti all'esame dei
requisiti peculiari di siffatta prova, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con riferimenti). Tale non
è il caso in concreto, giacché il Pretore ha respinto tutte le prove offerte
all'udienza del 3 luglio 2000 con la sola argomentazione che esse non erano suscettibili
d'influire sull'esito del giudizio. Il rifiuto delle domande di edizione non
atteneva dunque alla legittimità delle richieste, ma alla rilevanza delle prove
in quanto tali. Ne discende che nella misura in cui riguardava le domande di
edizione, in realtà il “decreto” del 31 agosto 2000 non era impugnabile. Onde l'irricevibilità
dell'appello. Si aggiunga che, sia come sia, le prove non appaiono influenti ai
fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficienti per statuire sul
gravame.
II. Sull'appello
del 6 novembre 2001
-
La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore,
fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore
del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251
n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC).
-
Il Pretore, pur ritenendo che la convenuta e __________
__________ intrattenessero una relazione e si frequentassero assiduamente, ha
escluso che simile relazione potesse essere considerata alla stregua di un
concubinato “qualificato”. Egli ha rilevato che a tal fine faceva difetto una
convivenza stabile e continua, ancorché nell'ambito del procedimento penale
promosso contro i due per falsa dichiarazione in giudizio, rispettivamente
falsa testimonianza, fosse risultata una coabitazione di poco superiore ai 4
giorni settimanali. Pur sollevando qualche perplessità sui tempi e sui modi del
successivo matrimonio, celebrato proprio alla scadenza dell'obbligo alimentare
che gravava l'attore, il Pretore ha scartato l'ipotesi di un abuso. Per quanto
riguarda la decorrenza del contributo, egli ha negato che l'attore potesse chiedere
il rimborso di quanto versato prima dell'aprile 1999, poiché la modifica della
sentenza avrebbe esplicato i suoi effetti dal momento in cui era stata
introdotta l'azione. Egli ha soggiunto che, comunque sia, il contributo è stato
versato in base a una sentenza passata in giudicato e, non ravvisandosi
estremi di abuso, la restituzione non entrava in linea di conto. Il Pretore ha
escluso infine l'esistenza dei presupposti per una restituzione in intero
contro la sentenza.
-
L'appellante
sostiene che a torto il primo giudice ha disconosciuto una convivenza stabile
e continua, poiché agli oltre quattro giorni di coabitazione effettiva andavano
aggiunte le essenze all'estero di __________ __________ per motivi di lavoro.
Se fosse rimasto a __________, questi avrebbe trascorso l'intera settimana
nell'appartamento della convenuta, di cui aveva le chiavi e che occupava anche
durante le assenze di lei. L'appellante rileva altresì che, dal punto di vista
dell'intensità temporale, la convivenza doveva essere ritenuta “qualificata”
poiché i due vivevano stabilmente assieme già dal 1997. Egli lamenta dipoi la
mancata ammissione delle domande di edizione intese ad accertare gli aspetti
finanziari di tale convivenza.
-
Per
concubinato “qualificato” si intende una comunione di vita integrale tra due persone
di sesso opposto, duratura e di carattere fondamentalmente esclusivo, con una
componente spirituale, fisica ed economica (“comunione di tetto, di tavola e di
letto”). Non tutt'e tre i fattori hanno la medesima importanza. Anche qualora
mancasse la componente sessuale o quella economica, ma gli interessati
vivessero in una relazione stabile ed esclusiva, improntata a reciproca fedeltà
e assistenza, la comunione sarebbe assimilabile a quella coniugale (DTF 118 II
235 consid. 3b). Quanto all'incidenza della componente economica, il solo fatto
che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutuo soccorso
in caso di bisogno non esclude un concubinato “qualificato”, suscettibile come
tale di giustificare la soppressione della rendita accordata dal giudice (DTF
116 II 394 consid. 3). Determinante è sapere se l'ex coniuge formi con il nuovo
partner una comunione di vita tanto stretta da far apparire quest'ultimo come
disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quel che l'art.
159 cpv. 3 CC prescrive ai coniugi. Ciò non dipende dai mezzi finanziari dei
concubini, ma dai loro reciproci sentimenti e dall'esistenza di una comunione
di destini (DTF 124 III 52 consid. 2a/aa con rinvii).
-
In
concreto l'interrogativo è pertanto di sapere se vi è ragione di presumere che
la convenuta abbia tratto dalla relazione con __________ __________ vantaggi economici
analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. E la risposta dipende dalla questione
di sapere, a sua volta, se essa ha dato a divedere di vivere con lui in modo
tale da destare l'apparenza di una comunione di vita analoga a un matrimonio.
Nella fattispecie non risulta con chiarezza quando la citata relazione sia
iniziata, entrambi gli interessati facendo risalire la reciproca conoscenza
all'ottobre del 1996 (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 2, e interrogatorio
formale della convenuta, risposta n. 32 nell'inc.
..). In ogni modo una comunità di vita
assimilabile a un matrimonio presuppone, di regola, un alloggio comune (SJZ
93/1997 pag. 400 n. 35). Dagli atti risulta che la convenuta e __________
__________ avevano due abitazioni distinte. Tuttavia il secondo ha dichiarato
che dagli inizi del 1997 sussisteva una coabitazione di 3 o 4 giorni in media
la settimana (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 1 nell'inc.
..). Sentito nell'ambito dell'inchiesta penale,
__________ __________ ha affermato che i tre-quattro giorni costituivano una media
annua, capitando di “fare a volte cinque giorni la settimana e altre volte
soltanto uno”, aggiungendo che solitamente quando non era dalla convenuta era
all'estero (interrogatorio del 20 aprile 1999, doc. O). Invero egli ha riferito
che non tutte le sere si recava dalla convenuta (verbale del 16 dicembre 1998,
pag. 4 a metà nell'inc. ..__________) e che gli capitava di
tornare a casa sua in media e al minimo una volta ogni quindici giorni, tant'è
che __________ __________ (amica del custode ove abitava __________ )
ha dichiarato di vederlo, ancora nel dicembre 1998, 2 o 3 volte la settimana,
anche la sera (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 7 nell'inc.
..). Ciò non basta tuttavia per escludere una
comunione logistica. Dal 1997 la convivenza settimanale è stata regolare, in
media 4.25 giorni la settimana. Inoltre la convenuta ha consegnato le chiavi
dell'appartamento a __________ __________ e ha locato un posteggio nel condominio
ove abita, sul quale non stazionava la sua vettura ma quella di __________
. Quest'ultimo poi, durante un soggiorno in Iran della convenuta, ha
dimorato nell'appartamento di lei per qualche giorno, mentre negli altri giorni
è stato “via per lavoro” (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 4 nell'inc.
..). Del resto è dato alloggio comune anche
quando i concubini risiedono in un luogo durante i giorni feriali e in un altro
durante il fine settimana. Ne discende che, tutto sommato, nel caso specifico
si può legittimamente ravvisare una coabitazione.
-
Accertata
una comunione logistica, occorre esaminare se sussista anche comunione di mezzi
e di risorse. La giurisprudenza relativa all'art. 153 cpv. 1 vCC stabiliva, in
effetti, che per dimostrare una comunità di vita assimilabile a un matrimonio
non bastava provare che gli interessati coabitassero, ma occorreva anche
dimostrare che dalla convivenza l'ex coniuge traesse vantaggi analoghi a quelli
derivanti da un matrimonio, una presunzione in tal senso non potendosi fondare
sul solo fatto che la convivenza durasse da anni (DTF 118 II 235; sentenza
criticata dalla dottrina: v. Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000,
pag. 153 n. 707; v. anche SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). La soppressione
del contributo alimentare, in altri termini, non doveva costituire una sanzione
nei confronti dell'ex coniuge per il solo fatto di vivere con un terzo.
a) __________
__________ ha riferito di avere trascorso con la convenuta le vacanze di Natale
1997 a __________ () in una casa appartenente ai suoi nonni, dividendo
le spese (lui le cene, lei gli impianti di risalita), e quelle estive del 1998
a __________ () da suoi conoscenti (che li ospitavano a pranzo e a
cena), durante la quale egli si è assunto le poche spese occasionate. Egli ha aggiunto
di essersi a volte recato a , di avere finanziato le relative
trasferte e le cene, mentre la convenuta si pagava gli acquisti. Durante i
periodi di coabitazione, inoltre, i due cenano assieme. La convenuta gli lava i
vestiti e fino all'autunno del 1997 li stirava. In caso di necessità egli le
prestava un'automobile, di cui paga le targhe e l'assicurazione, mentre lui usa
la vettura della società della quale è direttore. __________ __________ non
paga invece la locazione dell'appartamento della convenuta, né sopperisce alle
altre spese accessorie (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 1 a 4 nell'inc. ..).
Al suo interrogatorio formale del 21 gennaio 1999 (nell'inc.
..__________) la convenuta ha confermato di avere trascorso
le vacanze di Natale (1997/98 e 1998/99) a __________ con __________
__________, il quale ha pagato il viaggio e il vitto (risposta n. 21), di avere
passato con lui le vacanze estive 1998 a __________ (risposta n. 22), di
essersi recata al lavoro dal luglio 1998 con la __________ di __________
__________, il quale paga le targhe e l'assicurazione (risposte n. 5b e 13),
mentre lei gli lava i vestiti (risposta n. 15b).
b) È vero che la prassi relativa al vecchio diritto ha già avuto
occasione di precisare che un coniuge divorziato non perde la rendita
alimentare per il solo fatto di accettare vacanze offertegli dal convivente,
tale circostanza non bastando a dimostrare che dall'unione egli ricavasse
vantaggi simili a quelli derivanti da un matrimonio (SJZ 93/1997 pag. 400 n.
35). A maggior ragione ciò valeva nel caso in cui il beneficiario della rendita
accettasse vacanze pagate dal convivente non a titolo di liberalità, ma come
corrispettivo per i pasti da egli medesimo offerti. Da una situazione del
genere, in effetti, egli non trae apprezzabile profitto. La relazione fra la
convenuta e __________ __________ denota nondimeno, esteriormente, le
componenti tipiche di un matrimonio, ovvero la durata, la stabilità, la
coabitazione, una certa ripartizione delle spese, i programmi comuni e il
sentimento reciproco, improntato a mutua fedeltà, al punto che i due si sono
poi sposati. È possibile che tale decisione sia intervenuta solo nel gennaio
del 1999 (doc. O). Per tacere del fatto però che – come rileva il Pretore –
serie perplessità desta la data delle nozze, proprio nel fine settimana seguente
la fine dell'obbligo contributivo dell'attore e che prima del matrimonio la
convivenza è durata oltre due anni, al momento dell'introduzione dell'azione si
può ragionevolmente ritenere che tra la convenuta e __________ __________ si
fosse instaurata una convivenza analoga al matrimonio, ciò che avrebbe
giustificato la soppressione della rendita.
- L'appellante
chiede che la soppressione del contributo sia fatta decorrere dal 1° settembre
1997, o quanto meno dal 13 luglio 1998. Egli afferma che già durante la procedura
di appello nella causa di divorzio la convenuta viveva in una situazione di concubinato
“qualificato” e ricorda che la stessa è stata condannata per falsa dichiarazione
di una parte in giudizio, avendo negato l'intensità della coabitazione. Ora, in
linea di principio la modifica di una sentenza di divorzio esplica i suoi
effetti, al più presto, al momento della presentazione della domanda (DTF 117
II 370). Secondo le circostanze e per ragioni di equità si può fissare una data
posteriore, segnatamente ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza
di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha
usato il denaro per il proprio sostentamento (v.
anche Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
nota 79 in fine ad art. 153 CC), ma non prima dell'introduzione della
richiesta. Si aggiunga, comunque sia, che nel settembre del 1997 non si poteva
concludere con certezza per l'esistenza di un concubinato “qualificato”, poiché
i conviventi coabitavano solo da qualche mese. L'appello deve in definitiva
essere parzialmente accolto sulla soppressione del contributo alimentare dal 1°
aprile 1999, mentre va respinto nella misura in cui chiede la liberazione dal
pagamento degli arretrati dal settembre 1997 o dal luglio 1998.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri dell'appello contro il decreto del 27 luglio 2000 seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica in ogni modo di
attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato
intimato. Gli oneri dell'appello contro la sentenza del 15 ottobre 2001,
commisurati all'importanza del litigio, seguirebbero la reciproca soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce perdente in misura pressoché totale, giacché
ottiene la soppressione del contributo alimentare per un solo mese. Si
giustifica quindi di porre nove decimi degli oneri di appello a suo carico e il
resto a carico della convenuta, che ha diritto a un'equa indennità per
ripetibili ridotte. L'esito del giudizio implica anche la riforma del dispositivo
sulle spese di prima sede, che vanno addebitate per nove decimi all'attore e
per il resto alla convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda
fr. 3'150.– a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I.
L'appello contro il “decreto” del 27 luglio 2000 è irricevibile.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
III. L'appello
contro la sentenza del 15 ottobre 2001 è parzialmente accolto, nel senso che il
giudizio impugnato è così riformato:
-
La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto
dall'attore a __________ __________ è soppresso dal 1° aprile 1999.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono poste per nove decimi a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per l'attore
di rifondere alla controparte fr. 3'150.– per ripetibili ridotte.
IV. Gli oneri
processuali di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
da
anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultimo
e per il resto carico di __________ __________ __________. __________
__________ rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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