AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.132
Data decisione, Autorità:
20.11.2003, ICCA
Incarto no
11.2001.132
Lugano
20 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(filiazione: modifica di contributo alimentare e disciplina del diritto di
visita) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'8
giugno 2001 da
__________, __________,
per sé e in rappresentanza del figlio
__________ (1997)
(entrambi patrocinati dall'avv.
__________ __________, __________)
contro
__________ -__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 novembre 2001 presentato da __________ __________ e dal
figlio __________ contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2001 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem, subordinatamente
di assistenza giudiziaria, contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1967) ha dato alla luce il ____________________ 1997 il
figlio __________, che è stato riconosciuto dal convivente
n- __________ (1955). Questi aveva già due figlie,
__________ (1988) e __________ (1991), nate dal matrimonio con __________
, sciolto per divorzio nel 1993. Alla fine di ottobre del 1997
__________ - __________n, allora vicedirettore della __________
__________ __________ del __________ __________ a , è stato
licenziato in seguito a una disavventura giudiziaria, rimanendo disoccupato
fino a giugno del 2000. Il 1° aprile 1998 __________ __________ e __________
- __________ hanno firmato un contratto di mantenimento in virtù del
quale il padre s'impegnava a versare per il figlio un contributo mensile indicizzato
di fr. 600.– fino al 6° anno d'età, di fr. 650.– fino al 12° anno, di fr. 700.–
fino al 16° anno e di fr. 750.– fino al 20° anno, oltre agli assegni familiari.
Il contratto è stato ratificato dalla Delegazione tutoria di __________ il 6
aprile 1998. La convivenza dei genitori si è conclusa nell'agosto del 1998,
quando tutti hanno lasciato la casa di , proprietà di __________
- __________, che è poi stata venduta. __________ e __________
__________ hanno dapprima trovato alloggio a __________a, presso i di lei genitori,
e in seguito hanno appigionato un appartamento a . __________
- __________ si è trasferito a __________o. Dal 1° gennaio 2001
__________ __________ è impiegata a metà tempo per la __________ __________ __________
a . __________ - n, dopo il citato periodo di
disoccupazione, ha intrapreso svariati lavori e dal marzo del 2001 è consulente
finanziario della __________ - __________ __________ __________ a
__________.
B. L’8
giugno 2001 __________ __________, agente per sé e per , si è rivolta
al Pretore del Distretto di __________ perché il contributo alimentare dovuto
da __________ - __________ fosse aumentato a fr. 1071.– mensili fino
al 6° anno d'età del figlio, a fr. 1206.– dal 7° al
12° anno e a fr. 1458.– dal 13° anno fino alla maggiore età o al termine di una
formazione appropriata, riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC. Essa ha
chiesto inoltre che le spese straordinarie, segnatamente quelle relative
all'asilo nido di , siano poste a carico dei genitori in ragione di
metà ciascuno e che sia regolamentato il diritto di visita del padre. Alla
discussione del 4 luglio 2001 __________ - __________ ha proposto di
respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro
posizioni al dibattimento finale, tenutosi il 23 ottobre 2001. Statuendo con
sentenza del 29 ottobre 2001 il Pretore ha respinto l'istanza nella misura in
cui riguardava l'aumento del contributo alimentare, disciplinando tuttavia il
diritto di visita del padre. Egli non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato
ripetibili.
C. Contro
la predetta sentenza __________ __________ è insorta, per sé e per il figlio,
con un appello del 8 novembre 2001 nel quale chiede che, previa concessione di
una provvigione ad litem o – in subordine – dell'assistenza
giudiziaria, __________ -__________ __________ sia tenuto a versare un
contributo alimentare indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 1190.–
mensili fino al 6° anno d'età del figlio, di fr. 1340.– mensili dal 7° al 12°
anno e di fr. 1620.– dal 13° anno fino alla maggiore età o alla conclusione di
una formazione appropriata, come pure che eventuali spese straordinarie siano
suddivise a metà tra i genitori. Gli appellanti postulano inoltre un'indennità
di fr. 1500.– a titolo di ripetibili per la causa di primo grado. Nelle sue
osservazioni del 26 novembre 2001 __________ -__________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Con le osservazioni all'appello il convenuto produce, tra
l'altro, un'attestazione datata 28 agosto 2001 dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni riguardante il suo assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto dal 1° marzo 2001 (doc. 10), una polizza di assicurazione malattia per
il 2002 (doc. 11), una conferma relativa al rimborso di un debito presso la
__________ __________ __________ del Cantone __________ (doc. 12), una
decisione dell'Ufficio esazione e condoni di __________ che gli concede un
condono del 70% per le imposte cantonali 1995/1998, oltre alle imposte comunali
1995/1998 di __________o, __________ e __________ (doc. 13), così come una
decisione di ammissione al pagamento dilazionato per le imposte comunali
1999/2000 da parte del Comune di __________ (doc. 14). Tali atti sono ricevibili
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della
filiazione (art. 280 cpv. 2 CC), nell'ambito del quale il giudice di ogni grado
non è vincolato alle richieste di giudizio né alle allegazioni o alle prove
offerte dalle parti e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120
II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid.
7 e pag. 125 consid. 8).
-
In questa sede rimangono litigiose l'entità del contributo alimentare
per il figlio e la questione legata alle spese straordinarie. Ora, giusta l'art.
286 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è
tenuto a erogare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti
impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento
di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art.
286 CC; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 5 ad art. 286 CC). L'art. 286 cpv. 2 CC vale anche per la modifica di
contributi convenzionali, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità
di vigilanza sulle tutele, la cui portata rimane ad ogni modo controversa (art.
287 cpv. 2 CC; Hegnauer, op.
cit., n. 43 ad art. 286 CC; Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 segg. ad art. 287 CC). Se non
sono approvati dall'autorità tutoria, i contratti di mantenimento non
vincolano il figlio (art. 287 cpv. 1 CC; Hegnauer,
op. cit., n. 47 ad art. 286 CC). L'ammontare del contributo alimentare deve
poi essere determinato, concretamente, con riguardo ai bisogni del figlio, alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori, senza trascurare la
sostanza e dei redditi del figlio, come pure la partecipazione del genitore non
affidatario alle cure di lui (art. 285 cpv. 1 CC nella versione in vigore dal
1° gennaio 2000).
-
Gli
appellanti reputano adempiute le condizioni per una modifica del contributo alimentare
pattuito il 1° aprile 1998, da un lato perché nel frattempo è venuta meno la
convivenza dei genitori, dall'altro perché il fabbisogno del figlio non è stato
valutato in ossequio alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù del Canton __________. Essi contestano inoltre l'accertamento del
reddito del convenuto, che sarebbe aumentato da 4870.– mensili ad almeno fr.
7240.– netti (fr. 8000.– lordi), e criticano il di lui fabbisogno minimo, che
non eccederebbe fr. 4125.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1425.–, premio della cassa malati
fr. 200.– stimati, contributo alimentare per le figlie Joëlle e Sophie fr. 1400.–),
lasciando all'interessato un agio di fr. 3125.–, ampiamente sufficiente per
sussidiare il figlio in modo adeguato. Comunque sia, essi sostengono, al
convenuto va imputato un reddito ipotetico, avendo egli intenzionalmente
causato il proprio licenziamento e, quindi, la diminuzione del suo reddito
effettivo.
a) Dal fascicolo
relativo alla dichiarazione d'imposta 1999/2000 si evince che il 1° aprile 1998
il convenuto ritraeva in media un reddito di fr. 3263.– mensili da indennità
assicurative (attestazione 29 giugno 1999 dell'Ufficio sinistri della
__________), cui si sono aggiunte, dal giugno 1998, indennità di disoccupazione
per una media di fr. 2741.– mensili (certificato AD del 27 gennaio 1999), onde
un totale, calcolato sull'arco dell'anno, di fr. 4853.– mensili. Dall'incarto fiscale
risulta altresì che ai fini del biennio 1999/2000 l'appellato è stato tassato
in base a un reddito annuo medio di fr. 93 614.– netti (reddito da lavoro e
reddito d'altra fonte - disoccupazione -, dedotti i contributi di legge:
notifica di tassazione) per fr. 7801.16 netti mensili. Ai fini del biennio
2001/2002 non è ancora stata emessa alcuna notifica di tassazione, ma dai
documenti allegati alla dichiarazione fiscale emergono entrate nel corso del
1999 per fr. 64 764.– netti da indennità di disoccupazione e di fr. 6252.90
netti dalla __________ __________ __________, __________ (certificato 31 gennaio
2001 della Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e
certificato della __________ __________ __________ per l'anno 1999), pari a fr.
71 016.90 netti (fr. 5918.– mensili).
Nel 2000 le entrate
nette sono state di fr. 27 977.– da indennità di disoccupazione, di fr.
8337.20 da attività dipendente per la __________ __________ __________ e di fr.
30 292.15 da attività dipendente per la __________ __________, Lugano
(certificato 31 gennaio 2001 della Cassa pubblica cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione, certificato della __________ __________ __________
per l'anno 2000 e attestato della __________ __________ per l'anno 2000), per
un totale di fr. 66 606.35, corrispondenti a circa fr. 5550.– mensili. Tra
gennaio e febbraio del 2001, sempre presso la __________ , il
convenuto ha guadagnato fr. 9752.90 (doc. 6, attestato __________ __________
per l'anno 2000, interrogatorio formale: verbale del 23 ottobre 2001, pag. 11,
risposte n. 9 e 11). Tra marzo e ottobre 2001, in qualità di consulente per i
mercati finanziari (attività svolta a titolo indipendente per la __________
- __________ __________ __________ di __________), egli ha percepito dipoi
un onorario complessivo di fr. 64 000.– lordi, ovvero fr. 8000.– mensili (doc.
9, pag. 3, e doc. 10; interrogatorio formale citato, pag. 11, risposta n. 14),
corrispondenti a fr. 7240.– netti (mensile lordo decurtato del 9.5% di
contributi di legge per attività indipendente: foglio informativo 2.02 sui
contributi all'AVS, all'AI e alle IPG delle persone indipendenti pubblicato dal
Centro d'informazione AVS/AI). Da ciò va ancora dedotta l'IVA del 7%, poiché
dal 1° marzo 2001 il convenuto è stato riconosciuto come contribuente (scritto
28 agosto 2001 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni). Di conseguenza il
guadagno mensile netto è risultato di fr. 6680.–. Rispetto alla situazione al
1° aprile 1998 si registra un aumento del reddito di oltre il 30%, da fr.
4853.– a fr. 6680.–.
b) Il Pretore non ha stabilito il fabbisogno in denaro del figlio,
limitandosi ad affermare che esso non era cambiato rispetto al momento in cui
era stata stipulata la convenzione (1° aprile 1998) poiché il figlio si trova
ancora nella medesima fascia d'età (sentenza, consid. 5). Gli appellanti
chiedono che tale fabbisogno sia valutato secondo le raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù del Cantone __________, ma nulla indicano sul
relativo ammontare il giorno in cui è stato sottoscritto l'accordo. Sta di
fatto che la versione 1993 delle citate raccomandazioni – commisurata ancora al
costo della vita nell'area urbana di __________– prevedeva per un figlio unico,
fino ai 6 anni, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1140.– mensili, di cui fr.
475.– per cura e educazione (tabella in: RDT 51/1993 pag. 78). Adeguato al
rincaro, nel 1998 tale fabbisogno corrispondeva a circa fr. 1200.–, di cui fr.
500.– per cura e educazione. Già al momento in cui è stata firmata la
convenzione, pertanto, il contributo alimentare pattuito copriva appena la
metà del fabbisogno medio in denaro di un ragazzo fino al 6° compleanno.
L'edizione
del 2000 delle citate raccomandazioni (quelle applicabili al momento in cui ha
statuito il Pretore) non si fonda più sul solo costo della vita nell'area urbana
di __________, ma si basa su valori medi nazionali, mentre il reddito familiare
preso in considerazione rimane sotto la media svizzera, i fabbisogni indicati
rapportandosi a famiglie di situazione finanziaria modesta (Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 5). Tale edizione
contempla, per un figlio unico sino ai 6 anni di età, un fabbisogno in denaro
di fr. 1850.– mensili, di cui fr. 660.– per cura e educazione. Quanto prevedono
le raccomandazioni non si identifica necessariamente con il fabbisogno
effettivo, da fissare in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità
contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb). Rimane il fatto che,
se nel 1998 un contributo di soli fr. 600.– mensili poteva forse giustificarsi
nella situazione in cui si trovava il convenuto, esso non può più presumersi
congruo dopo che il reddito di lui è aumentato da fr. 4853.– a fr. 6680.–
mensili. Anche sotto questo profilo si impone perciò un riesame della situazione.
- Gli
appellanti asseriscono che al convenuto è da imputare un reddito ipotetico, avendo
egli causato il proprio licenziamento. In effetti la giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare che decisivo non è tanto il reddito effettivo
conseguito da un debitore alimentare, bensì il reddito che questi potrebbe
conseguire dando prova di buona volontà e impegno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II
316 consid. 4 con richiami). Se non che, nel complesso il convenuto è pur
sempre riuscito, dopo la firma del contratto di mantenimento, a migliorare il
proprio reddito del 30%. Da una media di fr. 7801.– mensili tra il 1997 e 1998,
diminuita a fr. 5918.– nel 1999 e a fr. 5550.– nel 2000, egli è passato a un
guadagno di
fr.
6680.– mensili nel 2001. Non si può dire di conseguenza che, dopo la disavventura
giudiziaria, egli non abbia dato prova di solerzia. Il fatto di essere incorso
in un procedimento penale per reati contro il patrimonio costituisce uno
svantaggio oggettivo e non certo un atto intenzionalmente commesso per
diminuire le proprie capacità di reddito (senza dimenticare che il licenziamento
è avvenuto prima, non dopo la firma della convenzione). E oggi, pur usando
tutto lo zelo e l'esperienza maturata come vicedirettore di banca, ben
difficilmente il convenuto potrebbe guadagnare più di un impiegato di
commercio qualificato. Quanto alle raccomandazioni salariali pubblicate dalla
Società svizzera degli impiegati di commercio, esse suggeriscono, per un dipendente
di circa 50 anni con funzioni superiori e dirigenziali, uno stipendio minimo di
fr. 58 467.– annui, pari a circa fr. 4400.– mensili netti (edizione 1998). Come
indipendente, non si può presumere che l'interessato sia in grado di far meglio.
Non soccorrono dunque gli estremi per imputargli un reddito ipotetico più elevato
di quello effettivo.
- Affermano
gli appellanti che il fabbisogno minimo del convenuto non è di fr. 5566.70
mensili, come ha accertato il Pretore, bensì di fr. 4125.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–; pigione e spese accessorie fr. 1425.–, premio
della cassa malati fr. 200.– stimati, contributo alimentare per le figlie __________
e __________ fr. 1400.–). Essi reputano in particolare che la locazione con
spese accessorie vada riconosciuta solo fino a concorrenza di
fr.
1425.– mensili, escluso il costo del posteggio, la necessità di usare
un'automobile a scopo professionale non essendo dimostrata. A parere degli
appellanti inoltre, viste le ristrettezze in cui versa il convenuto, dovrebbe
essere stralciato anche l'onere fiscale di fr. 700.– stimato dal Pretore sulla
base della documentazione relativa al biennio 2001/2002.
a) Dagli
atti risulta che nella fattispecie il convenuto spende fr. 1245.– mensili per
la locazione, più fr. 180.– di spese accessorie (contratto di locazione: doc.
7), cifre riconosciute dagli appellanti. Il costo del posteggio non può invece
essere incluso, l'uso di un'automobile non essendo indispensabile per
l'esercizio della professione, come lo stesso interessato ammette
(osservazioni, punto 6.1).
b) In
merito all'onere fiscale, se è vero che in situazioni di particolare
ristrettezza esso non va computato (DTF 126 III 356, 127 III 70), nel caso
specifico non si può affermare – pur a fronte di un'importante situazione
debitoria – che il convenuto si trovi in ristrettezze tali da giustificarne
l'omissione. Tenuto conto di un reddito netto dichiarato per il biennio
2001/2002 di fr. 49 041.– annui, l'onere fiscale può essere stimato in fr.
640.– mensili (IFD fr. 780.–, imposta cantonale fr. 3720.–, imposta comunale
fr. 3162.–). Per quanto riguarda le imposte arretrate e gli impegni verso la
__________ __________ __________, essi costituiscono debiti personali nei
confronti dei quali i contributi alimentari per il figlio sono prioritari (I
CCA, sentenza del 23 gennaio 2003 in re D'A., consid. 8c con rinvii). Il
convenuto deve quindi provvedere alla loro estinzione con l'eventuale disponibilità
mensile che gli rimane una volta onorato il contributo di mantenimento.
c) Il
premio della cassa malati ammonta a fr. 295.10 mensili, come documenta la
polizza d'assicurazione, e ciò pur considerando la sola copertura obbligatoria
di base, come per la madre del bambino (sotto, consid. 7; al proposito: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 02.36 pag. 80). Non rientra invece nel fabbisogno minimo
dell'interessato il contributo alimentare per le figlie __________ e
, da considerare a parte. Neppure è da computare l'onere di fr. 220.–
mensili che l'appellato rivendica in favore della madre, la quale sarebbe al
beneficio dell'assistenza sociale (osservazioni, punto 8), tale posta essendo
estranea al di lui fabbisogno minimo. Agli atti figurano, certo, estratti
bancari che documentano regolari versamenti di fr. 220.– mensili (doc. 9). Mal
si comprende tuttavia come in simili condizioni possa la madre accreditare sul
conto del convenuto somme non indifferenti a fondo perso (interrogatorio
formale di __________ - __________: verbale del 23 ottobre 2001, pag.
12, risposta n. 15; doc. 9, 3° foglio). In conclusione il fabbisogno minimo
dell’interessato ascende a fr. 3460.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1425.–, onere fiscale fr.
640.–, premio della cassa malati fr. 295.–).
-
Come
si è accennato (consid. 3b), il fabbisogno medio in denaro di un figlio fino a
6 anni di età ammonta, seguendo le raccomandazioni applicabili al momento in
cui il Pretore ha statuito (edizione 2000), a fr. 1850.– mensili, di cui fr.
660.– per cura e educazione. La madre lavorando a metà tempo, quest'ultimo
importo va considerato nella misura del 50%, il resto essendo prestato in
natura (onde un fabbisogno in denaro di fr. 1520.– mensili). La cifra prevista
dalle raccomandazioni, tuttavia, è solo presunta e va sostituita – dandosi il
caso – da quella effettiva. Nella fattispecie la retta dell'asilo nido è di fr.
340.– mensili (doc. E), di fr. 10.– superiore alla metà del contributo per cura
e educazione stimato dalle raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di
__________ fino al 6° compleanno ammonta perciò a fr. 1530.– mensili. Dal 7°al
12° anno tale fabbisogno passa a fr. 1760.– mensili (di cui fr. 420.– per cura
e educazione), per poi raggiungere fr. 1920.– mensili (di cui fr. 300.– per
cura e educazione) dal 13° al 18° anno d'età. La madre affidataria lavorando al
50%, il fabbisogno in denaro del figlio è pertanto di fr. 1550.– mensili dal 7°
al 12° anno (fr. 1760.– meno fr. 210.–) e di fr. 1770.– dai 13 anni in poi (fr.
1920.– meno fr. 150.–). Sul fatto che dal 16° anno del figlio la madre può
essere tenuta ad aumentare il suo grado d'occupazione si tornerà oltre (consid.
7b). Nel 2003 sono apparse nuove raccomandazioni (tabella in: www.ajb.zh.ch),
ma queste non erano ancora applicabili al momento in cui il Pretore ha
statuito, il 29 ottobre 2001. Del resto, ancorando i valori della tabella 2000
all'indice nazionale dei prezzi al consumo, il risultato non diverge
apprezzabilmente dai valori indicati nella tabella dell'edizione 2003.
-
Per
quanto riguarda la situazione finanziaria della madre, dopo la firma del
contratto di mantenimento essa ha iniziato, il 1° gennaio 2001, un'attività
lucrativa a metà tempo per la __________ __________ __________ (doc. B), con
uno stipendio mensile di fr. 1900.– lordi per 13 mensilità. Riportato su 12
mesi, ciò corrisponde a un mensile di fr. 2058.–. Dedotti gli oneri sociali,
pari a circa il 7.8% (metà dei contributi paritetici 6.55% e LAINF approssimata
all'1.27%: foglio informativo 1.2001 sulle modifiche al 1° gennaio 2001
concernenti i contributi e le prestazioni AVS, AI, IPG e foglio informativo
6.05 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF, editi dal
Centro d'informazione AVS/AI), il reddito netto risulta di fr. 1897.75 mensili.
a) Entrambi
i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base alle loro
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). In concreto si tratta pertanto di
sapere se la madre, la quale lavora attualmente a metà tempo, possa essere
tenuta ad aumentare il proprio grado d'occupazione. Al riguardo si applicano
per analogia i principi che fanno stato nel caso di genitori divorziati (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 56 ad art. 285 CC). Ora, una donna divorziata può essere tenuta a
ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a
lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere
imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II 10 consid.
3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC). La prassi
relativa al vecchio diritto del divorzio si fondava sul principio che, dopo i
45 anni d'età, non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca
di un lavoro (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato dal Tribunale
federale, che ha sottolineato come per determinati posti di lavoro l'offerta
fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Già
secondo la vecchia prassi poi, laddove al momento del divorzio una moglie di 45
anni già lavorasse a tempo parziale, bisognava verificare se si potesse
ragionevolmente esigere da lei un'estensione dell'attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125
CC).
b) __________
__________ oggi ha 36 anni, il figlio 6. Dal 1° gennaio 2001 essa è impiegata a
metà tempo – come detto – quale “specialista gruppo infortuni” presso la
__________ __________ __________ __________. Finché il figlio non avrà compiuto
16 anni, non si può esigere di conseguenza che, con un grado d'occupazione pari
al 50%, essa estenda la sua attività lucrativa. Al momento in cui il figlio
avrà raggiunto il 16° compleanno (25 dicembre 2013), l'interessata avrà 46
anni. Poiché essa già lavora a tempo parziale, non si intravedono particolari
problemi di inserimento nel mondo del lavoro. Anzi, tra dieci anni essa avrà
verosimilmente acquisito una solida esperienza nel settore che, in una situazione
normale del mercato del lavoro, dovrebbe permetterle senza grandi difficoltà
un'occupazione a tempo pieno. Né vi sono indizi contrari: per quanto dato di
sapere, essa è in buona salute, e neppure sostiene che l'estensione dell'attività
non sia in futuro possibile. È quindi da presumere che essa sarà in grado, dal
2014, di conseguire un reddito almeno doppio rispetto all'attuale, vale a dire
circa fr. 3800.– netti.
c) Circa
il fabbisogno minimo di lei, il giudizio del Pretore non contiene – una volta
ancora – alcun accertamento. Ora, dal fascicolo processuale si desume che essa
versa dal 1° ottobre 1999 una pigione di fr. 1045.– mensili (doc. L: 9° foglio
allegato al certificato municipale per l'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria), da cui occorre dedurre la quota di fr. 335.– già compresa nel
fabbisogno del figlio (sopra, consid 7), onde un onere d'alloggio di fr. 710.–
mensili. Essa deve poi far fronte a un premio della cassa malati di fr. 232.90
(copertura di base: doc. L, 10° foglio allegato al certificato municipale) e a
un premio dell'assicurazione RC privata e per la casa di fr. 25.90 (doc. L, 2°
foglio allegato al certificato municipale). Inoltre essa ha bisogno
dell'automobile, giacché lavora a __________ (doc. B) mentre il bambino frequenta
l'asilo nido a __________ (doc. E), dove presumibilmente seguirà anche le
scuole dell'obbligo. Le si può riconoscere dunque un'indennità di complessivi
fr. 60.70 (doc. L, 1° e 2° foglio allegato al certificato municipale: RC auto
fr. 11.70 mensili, casco totale fr. 26.70 e imposta di circolazione fr. 22.30),
la quota relativa al posteggio essendo già compresa invece nel costo
dell'alloggio (doc. L, 9° foglio allegato al certificato municipale). In
definitiva, nel 2001 il fabbisogno minimo della madre ammontava a fr. 2279.50
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione e spese accessorie
fr. 710.–, premio cassa malati fr. 232.90, RC privata e mobilia domestica fr.
25.90, onere di trasferta fr. 60.70). Con le sue entrate al netto di fr.
1897.75 mensili, essa non è neppure in grado di coprire il proprio fabbisogno
minimo (intangibile: DTF 127 III 70 consid. 2c). Non può quindi essere chiamata
attualmente a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio
__________. Dal 2014, quando si potrà esigere un'attività lucrativa a tempo
pieno, il suo fabbisogno minimo aumenterà a circa fr. 2680.–, dovendosi ancora
considerare l'onere fiscale, stimabile in circa fr. 400.– mensili. A quel
momento, con un reddito stimato in fr. 3800.–, essa avrà una disponibilità di
fr. 1120.– mensili.
- Il
convenuto aveva, al momento in cui è stato citato davanti al Pretore, un
reddito di fr. 6680.– mensili netti, con una disponibilità di fr. 3220.–
mensili (fr. 6680.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3460.–), la quale deve
servire anche al mantenimento di __________ e __________. Per ognuna di esse
l'interessato afferma di versare mensilmente fr. 700.–, a fronte di un contributo
alimentare stipulato a poco meno di fr. 900.– (osservazioni, punto 6.3; verbale
del 23 ottobre 2001, pag. 13 in fine). L'ex moglie avrebbe infatti rinunciato a
pretenderne l'integrale pagamento per un certo periodo, in considerazione della
difficile situazione finanziaria di lui, salvo poi pretendere il versamento del
dovuto. Ora, i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del
medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro (FamPra.ch
2001, pag. 648 con rinvii). Di conseguenza le loro necessità finanziarie vanno
considerate separatamente dal fabbisogno del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid.
- e la somma a disposizione va ripartita proporzionalmente fra loro
(FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii).
a) A
proposito di __________ e __________, è pacifico che esse percepiscono un
contributo di mantenimento, ancorché agli atti non figuri alcun documento utile.
Solo dalla tassazione relativa al biennio 1997/1998 (nell'incarto fiscale richiamato)
si evince che il contributo poteva ammontare a fr. 800.– mensili per ciascuna
di esse (fr. 19 200.– diviso 12 mensilità). Il convenuto afferma di versare
mensilmente fr. 700.– per ogni figlia, ma nulla comprova gli effettivi versamenti,
non recandone traccia neppure gli estratti bancari (doc. 9), né è dato di
sapere se tale importo sia adeguato. Di per sé la causa andrebbe quindi
rinviata al Pretore perché assuma i necessari accertamenti. Dall'incarto
fiscale richiamato (documentazione allegata alla tassazione del biennio
1999/2000) risulta in ogni modo che la ex moglie del convenuto partecipa per
metà a una comunione ereditaria proprietaria di una cospicua sostanza, il cui
reddito ammontava negli anni 1999/2000 a
fr.
209 012.– annui. V'è ragionevole motivo di presumere pertanto che il fabbisogno
in denaro di __________ e __________ sia integrato dalle ottime condizioni
finanziarie in cui si trova la madre. Tenuto conto del contributo alimentare di
fr. 1400.– mensili complessivi per __________ e __________, il convenuto fruisce
ancora di un agio di fr. 1820.– mensili che gli permette di coprire il fabbisogno
in denaro di __________. Il contributo di mantenimento va fissato perciò in fr.
1530.– mensili fino al 31 dicembre 2003, in fr. 1550.– dal 1° gennaio 2004 al
31 dicembre 2009 e in fr. 1770.– dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.
b) Già
si è detto che, dal 1° gennaio 2014, in conseguenza dell'aumento dell'attività
lucrativa, anche la madre potrà ragionevolmente essere chiamata a contribuire
al fabbisogno in denaro del figlio. L'attività a tempo pieno fa sì in ogni modo
che il contributo per cura e educazione non sarà più fornito in natura e dovrà
essere trasformato per intero in fabbisogno pecuniario (fr. 300.–), che a quel
momento salirà a fr. 1920.– mensili. Nel 2014 però le figlie del convenuto,
__________ (1988) e __________ (1991), saranno maggiorenni, sicché l'obbligo
alimentare del padre nei loro confronti cesserà (art. 277 cpv. 1 CC). Ciò
aumenterà la disponibilità del convenuto, che salirà a fr. 3220.– mensili, tre
volte superiore a quella di __________ __________. Ciò giustifica una
proporzionale ripartizione del contributo per il figlio, che sarà per fr.
1440.– a carico del padre e per il resto della madre. Gli importi così
stabiliti sono evidentemente frutto di un pronostico formulato per
apprezzamento. Qualora la situazione dovesse risultare diversa, sarà sempre
possibile alla parte interessata postulare una modifica dell'attuale giudizio.
- Gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere deciso la loro
domanda intesa alla ripartizione a metà delle spese straordinarie per il
figlio. In realtà con l'istanza essi avevano chiesto al primo giudice la
modifica della convenzione 1° aprile 1998, sollecitando una nuova disciplina
del contributo di mantenimento e la suddivisione delle spese straordinarie a
metà, spese straordinarie che, secondo l'accordo, sarebbero state sopportate
invece da entrambi i genitori “in rapporto alle loro effettive possibilità
finanziarie” (doc. A, punto 1). Respingendo l'istanza per difetto delle premesse
che giustificavano una modifica del contributo alimentare, il Pretore non ha
esaminato la congruità del contributo medesimo, né si è soffermato sulle varie
componenti del medesimo. La questione va dunque vagliata in questa sede.
In virtù dell'art.
286 CC il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale per
il mantenimento allorché lo richiedano i bisogni straordinari e imprevisti del
figlio. I contributi speciali a norma dell'art. 286 cpv. 3 CC presuppongono
bisogni imprevedibili e particolari, di natura transitoria, che non sono conosciuti
o pronosticabili al momento in cui è fissata l'entità del contributo alimentare
(sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002 del 31 marzo 2003, consid. 5.1 con
rinvii). In ogni caso essi devono essere documentati. Tale diritto sussiste nei
confronti di entrambi i genitori, ma solo nella misura in cui non intacchi il
loro fabbisogno minimo (Wullschleger in: op. cit., n. 21 e 22 ad art. 286).
L'appellante neppure adduce l'esistenza di spese straordinarie nell'accezione
citata, né allega elementi atti a sostanziarne la consistenza. Nella misura in
cui postula il pagamento della retta dell'asilo nido, poi, non si tratta di una
spesa straordinaria, bensì di un costo che rientra nel fabbisogno ordinario del
figlio stesso (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). Di ciò si è già tenuto conto nel relativo
calcolo (sopra, consid. 3b e 6).
- Con
l'appello gli istanti chiedono una provvigione ad litem di
fr.
1000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non
che, una provvigione è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio
diritto del divorzio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese
future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del
ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati. Gli appellanti non pretendono
che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo
l'introduzione dell'appello, del resto, nessun atto processuale si è più reso
necessario da parte del loro patrocinatore. Quanto all'assistenza giudiziaria,
essa presuppone – oltre all'indigenza della parte richiedente (art. 155 vCPC,
corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag) – che l'appello denoti
probabilità di esito favorevole (art. 157 vCPC a contrario, art. 14 lett. a
dell'odierna Lag). In concreto l'indigenza degli istanti appare evidente e
l'appello non era sprovvisto di esito favorevole, tant'è che merita parziale
accoglimento. Certo, l'assegnazione di ripetibili renderebbe senza oggetto –
almeno in parte – la richiesta di assistenza. Data la difficoltà, se non l'impossibilità
dell'incasso, giova tuttavia ammettere sin d'ora gli appellanti a tale
beneficio. Per quanto riguarda invece l'analoga richiesta formulata in prima
sede, il Pretore non si è ancora pronunciato. Su questo punto l'appello,
peraltro privo di motivazione, si rivela quindi irricevibile (art. 35 Lag).
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sull'aumento del
contributo alimentare fino a 16 anni e, nella proporzione di circa due terzi,
per i due anni successivi, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli invocati
e in applicazione del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di
filiazione. Essi risultano del tutto soccombenti invece sulla questione delle
spese straordinarie. Ciò posto, si giustifica di addebitare gli oneri
processuali in ragione di un sesto agli appellanti e per il resto al convenuto,
tenuto a rifondere un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il giudicato
attuale impone una modifica anche del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, che seguono la medesima sorte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che in modifica del contributo di
mantenimento stabilito nella convenzione del 1° aprile 1998 __________
-__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, entro il 5
di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio __________:
fr.
1530.– mensili dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2003;
fr.
1550.– mensili dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009;
fr.
1770.– mensili dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;
fr.
1440.– mensili dal 1° gennaio 2014 alla maggiore età;
-
Il
contributo alimentare sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi
al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2003 in base all'indice del mese
precedente, con riferimento all'indice del mese di novembre 2001.
-
Non
si prelevano tasse né spese. Il convenuto rifonderà agli istanti un'indennità
di fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 490.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
540.–
sono
posti per un sesto a carico degli appellanti in solido e per il resto a carico
di __________ -__________ __________, che rifonderà agli appellanti fr. 1000.–
complessivi per ripetibili ridotte.
III. __________
e __________ __________ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, ;
– __________ - __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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