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Numero d'incarto:
11.2001.17
Data decisione, Autorità:
03.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00017
Lugano
3 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 1° novembre 2000 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione del 25 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 15 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 giugno 1983 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1950) e __________ nata
__________ (1949), ha affidato il figlio __________ (____________________
1980), con la sorella, alla madre e ha fissato in fr. 500.– mensili, oltre al
pagamento della cassa malati, il contributo del padre per i figli. __________
__________ ha terminato l'apprendistato di montatore elettricista nel giugno
del 2000 e si è iscritto alla Scuola professionale artigianale e industriale
(SPAI). __________ __________, responsabile per la formazione di apprendisti di
__________, ha versato il contributo alimentare per il figlio fino al mese di
ottobre 2000, momento in cui questi ha concluso la scuola reclute.
B. Il
1° novembre 2000 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per ottenere dal padre, già in via cautelare, un contributo di mantenimento
di fr. 1'600.– mensili dal 1° settembre 2000, postulando il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Alla discussione del 28 novembre 2000 egli ha confermato le sue
richieste, alle quali si è opposto il padre. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno ribadito le loro domande al dibattimento finale dell'8 gennaio 2001.
Statuendo il 15 gennaio 2001, il Pretore ha respinto l'istanza. Non sono state
prelevate tasse né spese, ma l'istante è stato tenuto a rifondere al convenuto
fr. 800.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria è stata
respinta.
C. Contro la citata sentenza __________ è insorto con un appello del
25 gennaio 2001 per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Non sono
state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha statuito direttamente nel merito. Egli ha accertato
che gli studi intrapresi dal figlio, maggiorenne dal marzo 1998, costituiscono
una seconda formazione, dopo il certificato di fine tirocinio ottenuto nel
giugno 2000. Egli ha ritenuto pertanto che, per quanto un genitore possa essere
tenuto a contribuire al mantenimento di un figlio maggiorenne anche in tal
caso, nella fattispecie il figlio non aveva annunciato alcun piano di studio
prima della maggiore età. Anzi, l'istante si era deciso a proseguire gli studi
solo dopo avere concluso l'apprendistato. Né risultava un piano di studi
attuale, il figlio non avendo nemmeno scelto la scuola da frequentare dopo
l'ottenimento della maturità. Donde, in sintesi, il rigetto dell'azione.
-
L'appellante
sostiene di essere idoneo a frequentare il corso di maturità professionale e di
avere terminato l'apprendistato in modo positivo e senza difficoltà. Egli contesta
di non avere un piano di studi particolare, rilevando che dopo la maturità egli
intende iscriversi a una scuola universitaria professionale, o di livello
inferiore, come la scuola informatica di gestione. Ciò giustificherebbe il
fondamento dell'istanza.
-
L'art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età,
il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per
quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento
in cui questa formazione possa normalmente concludersi”. L'obbligo di
mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì
che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una
professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve
avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una
formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve già essere stato definito
nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98
consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid.
3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2).
-
In concreto il figlio è divenuto maggiorenne il 17 marzo 1998,
quando ancora era apprendista elettricista, e ha ottenuto l'attestato di fine
tirocinio nel giugno 2000. Il padre ha versato spontaneamente il contributo di
mantenimento previsto nella convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio sino alla fine di ottobre 2000, dopo la conclusione della scuola
reclute. Ora, l'obbligo alimentare di un genitore nei confronti di un figlio
maggiorenne ha per scopo di permettere a quest'ultimo di concludere una
formazione professionale, ovvero di conseguire quelle conoscenze che gli
permettano di sopperire al proprio fabbisogno materiale esercitando un'attività
in un campo che corrisponde alle sue inclinazioni (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 28 ad art. 277 CC). Nel
caso in esame l'appellante è titolare di un attestato di fine tirocinio quale
montatore elettricista. Ha quindi una formazione professionale che gli consente
di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, senza ulteriori studi. Non
risulta, né tanto meno è preteso nell'appello, che egli non possa esercitare
(ad esempio per motivi di salute) tale occupazione. Il diploma in suo possesso
non è un titolo di studio che – come una maturità (DTF 114 II 208 consid. 3b) –
prelude a studi superiori. Ne segue che l'intenzione di ottenere la
maturità professionale costituisce una seconda formazione e, di principio, non
rientra nelle previsioni dell'art. 277 cpv. 2 CC.
-
È
vero che, secondo le circostanze, un genitore può anche essere obbligato a contribuire
al mantenimento del figlio maggiorenne durante una seconda formazione
professionale (DTF 118 II 97, 115 II 123), in particolare ove questa concluda
un piano di studi predeterminato e realistico (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 277 CC; Forni,
Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132 pag. 435). Nella fattispecie
tuttavia si cercherebbe invano nel fascicolo processuale un qualsivoglia
accenno a un piano di studi abbozzato prima della maggiore età, né tanto meno a
comunicazioni in tal senso al genitore. Dall'istruttoria emerge invece che solo
il 19 settembre 2000, dopo la fine dell'apprendistato, il figlio ha comunicato
al padre di voler conseguire la maturità professionale e di continuare poi gli
studi presso un'altra scuola (doc. B). Egli stesso riconosce di non avere
chiesto ai genitori l'accordo per continuare la formazione e di essere giunto a
tale decisione negli ultimi due anni di apprendistato (interrogatorio formale
dell'8 gennaio 2001). Né si può dire che il piano di studi sia delineato, quanto
meno nelle grandi linee. L'istante, una volta ottenuta la maturità
professionale, dovrà infatti ancora decidere se frequentare il __________ o la
Scuola di informatica di gestione (v. anche verbali, pag. 3 in alto;
interrogatorio formale dell'8 gennaio 2001, risposte n. 6 e 10). In siffatte
circostanze non soccorrono le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC.
-
Nel
caso concreto non si ravvisano nemmeno, del resto, speciali motivi di equità
che potrebbero – per ipotesi – giustificare un obbligo di mantenimento del
genitore anche durante una seconda formazione professionale. Intanto il
convenuto ha già versato contributi di mantenimento per due anni e mezzo oltre
la maggiore età del figlio, dall'aprile 1998 all'ottobre 2000, e in caso di accoglimento
dell'appello gli si imporrebbe di continuare per altri quattro anni. Inoltre
l'obbligo di mantenimento viene meno nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere dal figlio che provveda al proprio fabbisogno da sé,
con il proprio guadagno o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC; DTF 111 II 411
consid. 2a). Un giudizio di equità troverebbe spazio soltanto nel caso in cui
il figlio sia ancora in formazione, e non dopo la fine della medesima (I CCA
sentenza del 29 luglio 1997 nella causa V. c. V.). Anche sotto questo profilo
l'appello si dimostra perciò destinato all'insuccesso.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Non si assegnano ripetibili al convenuto, cui l'appello non è neppure stato
intimato. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il gravame non
può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza
– nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della
parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si
tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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