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Numero d'incarto:
11.2001.57
Data decisione, Autorità:
15.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00057
Lugano
15 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza dell'8 novembre 1996 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Comune di __________ __________
(rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 24 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 9 aprile 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di
__________ __________ (n. __________della vecchia mappa) e titolare in ragione
di un mezzo della proprietà per piani originaria n. __________, pari a 66/1000
della particella n. __________ (n. __________ della vecchia mappa). Tra i due
fondi si trova una corte (particella n. __________; n. __________della vecchia
mappa), proprietà coattiva delle particelle n. __________, __________,
__________, __________e __________nella misura di un quinto ciascuna. L'accesso
veicolare alla particella n. __________avviene attraverso un portone situato
sul fondo n. __________, a confine con la via pubblica. Il passaggio è usato da
__________ __________– fra l'altro – per il trasporto di materiale con un
trattore e sbocca su una piazzetta nel nucleo del paese, che è parte integrante
di due strade (particelle n. ____________________ n. __________e __________
della vecchia mappa) appartenenti al Comune di __________ __________.
B. Con
decisione del 9 dicembre 1993 il Dipartimento delle istituzioni ha accolto un'istanza
del Comune di __________ __________ intesa a vietare il posteggio sulla piazza
e a rimuovere la segnaletica stradale. Un ricorso proposto da __________
__________ il 7 dicembre 1995 contro tale risoluzione è stato dichiarato
irricevibile dal Consiglio di Stato con decisione del 28 febbraio 1996. Nel
frattempo, tra la fine del 1995 e l'estate del 1996, il Municipio ha eliminato
i due parcheggi sulla piazza e la relativa segnaletica, posando due panchine e
piantando un acero.
C. L'8
novembre 1996 __________ __________ ha promosso un'azione possessoria davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che al Comune di
__________ __________ fosse ordinato di rimuovere la pianta e le panchine posate
sulla piazza, in modo da consentire il libero accesso veicolare alla particella
n. __________ attraverso il portone situato sul fondo n. __________.
All'udienza del
10
gennaio 1997 __________ __________ ha confermato la domanda, mentre il Comune
vi si è opposto. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi nei quali hanno
ribadito le loro richieste. Statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto
del 30 dicembre 1997 il Segretario assessore ha respinto l'istanza per difetto
di giurisdizione. Un appello presentato da __________ __________ il 26 gennaio
1998 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con
sentenza del
14 maggio
1999 ha accertato l'esistenza della giurisdizione civile e ha rinviato gli atti
al Segretario assessore per nuovo giudizio (inc.
..__________).
D. Esperito
un secondo sopralluogo il 27 settembre 2000, le parti hanno confermato il
rispettivo punto di vista al dibattimento finale dello stesso giorno. Statuendo
nuovamente il 9 aprile 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 300.–, a carico di __________ __________. Al convenuto non sono state
assegnate ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 24
aprile 2001 nel quale chiede che l'istanza sia accolta e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Il Comune di __________ __________ ha dichiarato
il 23 maggio 2001 di rinunciare a osservazioni, rinviando al proprio memoriale
conclusivo del 7 marzo 1997 e alle sue osservazioni del 12 febbraio 1998. Il 20
giugno 2001 esso ha prodotto in appello una lettera del 13 giugno 2001 in cui
l'ufficiale del registro fondiario dichiara che nessuna servitù di passo è
iscritta sulla particella n. __________in favore della particella n.
__________.
Considerando
in diritto: 1. Il Comune non ha presentato osservazioni all'appello, ma si è
limitato a rinviare al contenuto di memoriali presentati in altra sede. Se non
che, il semplice richiamo alle argomentazioni sviluppate in altri allegati non
adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 20 seg. ad art. 309) – applicabile per il rinvio
dell'art. 314 CPC – ed è pertanto inefficace. Quanto al nuovo documento esibito
in appello, come si vedrà esso non è di rilievo ai fini del giudizio. Sulla sua
ricevibilità, a dir poco dubbia (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non giova quindi
attardarsi.
- L'azione
di manutenzione soggiace – come l'azione di reintegra – a un doppio limite di
tempo (art. 929 CC): anzitutto l'istante deve avere reclamato immediatamente,
appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso (cpv. 1); inoltre egli
deve avere promosso la causa entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla
turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del
suo autore (cpv. 2). I limiti di tempo previsti dall'art. 929 CC vanno
esaminati d'ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell'azione (Rep.
1996 pag. 190 consid. 4 con rinvii; Stark
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 10 ad art. 929 CC). Per quanto attiene al reclamo immediato il
giudice deve esaminare, valutando l'insieme delle circostanze, se l'istante ha
reagito entro un termine ragionevole da quando ha potuto compiere un primo
esame della situazione (Stark,
op. cit., n. 6 ad art. 929 CC). Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza
dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre
1994 in re P., consid. 3), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette
settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che
sembra già porsi invero al limite dell'arbitrio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4b
con riferimento). L'onere di provare – o di rendere quanto meno verosimile – la
tempestività del reclamo incombe all'istante (Stark,
op. cit., n. 5 ad art. 929 CC).
a) In
concreto il Segretario assessore ha ritenuto l'azione tempestiva, l'istante avendo
reclamato subito, il 4 dicembre 1995, e avendo inoltrato l'istanza entro un
anno dalla turbativa, insorta – stando al primo giudice – nel dicembre del 1995
(sentenza impugnata, consid. A e 1.2). Dagli atti si evince tuttavia che il
reclamo sporto dall'istante il 4 dicembre 1995 riguardava soltanto
l'eliminazione di due posteggi e la messa a dimora dell'acero (doc. D), non la
posa delle panchine. Quest'ultimo intervento infatti ha avuto luogo più tardi,
come risulta da una circolare che l'autorità comunale ha diramato il 6 dicembre
1995 agli abitanti del nucleo, secondo cui “a lato della pianta verranno
posate 2 panchine” (doc. E, pag. 1 a metà). È vero che il 28 giugno 1996
l'istante ha chiesto al Municipio anche la rimozione di queste ultime (doc. H).
Tutto si ignora però sul periodo in cui esse sono state posate. Anzi, l'istante
ha sostenuto che tutti i lavori sono avvenuti praticamente nello stesso tempo,
ossia già nel dicembre del 1995 (istanza, punti 1 e 2). Ne discende che il
reclamo del 28 giugno 1996, sporto a oltre cinque mesi dall'asserito inizio
della turbativa, si rivela manifestamente tardivo. Per quanto concerne le
panchine, l'azione possessoria andava quindi dichiarata irricevibile.
b) Per
quel che è dell'acero, il Segretario assessore si è limitato a rilevare che il
Comune non ha contestato l'allegazione dell'istante, secondo cui l'intervento è
avvenuto non prima del dicembre del 1995 (sentenza impugnata, consid. 1.2). Si
è detto però che il giudice deve verificare d'ufficio la tempestività
dell'azione (Stark, op. cit., n.
10 ad art. 929 CC) e non accontentarsi delle mere allegazioni di una parte,
ancorché incontestate (art. 184 cpv. 2 CPC). Ora, dagli atti non emerge alcuna
indicazione da cui si possa desumere con un minimo di verosimiglianza – a un
esame sommario come quello che presiede all'emanazione di un giudizio di camera
di consiglio – che l'albero litigioso sia stato posato immediatamente prima del
reclamo del 4 dicembre 1995 (doc. D), rispettivamente nell'anno precedente
l'introduzione dell'istanza, l'8 novembre 1996. Ne discende che il rispetto
dei termini sanciti dall'art. 929 CC appare dubbio anche per quanto attiene
alla rimozione dell'acero. Il dubbio può nondimeno rimanere tale. Come si vedrà
oltre, in effetti, quand'anche a tale proposito fosse tempestiva, l'istanza
risulta in ogni modo destinata all'insuccesso.
-
Il
Segretario assessore ha respinto l'azione di manutenzione con l'argomento che
il Comune, posando le due panchine e piantando l'albero sul piazzale davanti ai
fondi dell'istante, non ha commesso alcun atto d'illecita violenza, ma ha
semplicemente dato seguito a una risoluzione municipale intesa a valorizzare il
nucleo del paese. Pur rilevando che il rispetto del diritto amministrativo non
vincola – di per sé – il giudice civile chiamato a statuire sull'esistenza di
una turbativa, egli ha constatato che l'intervento del Comune non impedisce
all'istante di accedere alla sua proprietà attraverso il portone, ma rende solo
difficoltosa la manovra di entrata con un trattore munito di rimorchio. Sempre
a parere del primo giudice, del resto, il transito non era agevole neanche
quando sulla piazzetta si trovavano i due posteggi, occupati con una certa
frequenza. Inoltre il Segretario assessore ha ritenuto sproporzionata la
domanda di rimozione, l'inconveniente lamentato dall'istante essendo dovuto a
“esigenze ragionevoli e necessarie nel quadro della convivenza civile”. Tanto
più che il disturbo potrebbe essere eliminato altrimenti, egli ha concluso, per
esempio dando seguito alla proposta del Municipio, il quale ha offerto
all'istante la disponibilità a spostare le panchine secondo necessità,
all'occorrenza con l'aiuto dell'operaio comunale.
-
L'appellante
rimprovera al Segretario assessore di avere disatteso i requisiti dell'art. 928
CC e di avere trascurato la sentenza emessa da questa Camera il 14 maggio 1999,
secondo cui lo scopo di interesse pubblico perseguito dal Comune avrebbe potuto
essere raggiunto anche con una diversa sistemazione delle panchine e dell'acero.
A mente sua il primo giudice ha conferito eccessiva importanza al fatto che
sulla piazza si trovavano già due posteggi, il cui disturbo però non era stato
allegato né tanto meno dimostrato dal Comune, mentre le panchine e l'acero sono
sicuramente ingombranti e intralciano il passaggio con il trattore, specie in retromarcia.
-
L'art.
928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da
quanto prevede l'art. 927 CC (“azione di reintegra”), nell'ambito di un'azione
di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti.
La domanda dev'essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del
possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 101 n. 365; Stark,
op. cit., n. 2 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve necessariamente
costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la
volontà del possessore (Stark,
op. cit., n. 21 seg. all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep.
1996 pag. 186 consid. 2a).
a) In
concreto l'appellante si duole anzitutto che il Segretario assessore non ha esaminato
debitamente le circostanze del caso e censura, in particolare, un'errata
valutazione dei requisiti cui soggiace l'azione di manutenzione. Se non che, in
proposito egli si limita a muovere generiche contestazioni all'operato del
primo giudice, senza illustrare le ragioni per cui la sentenza impugnata
dovrebbe essere riformata. Invano si cercherebbe di capire dall'appello quali
aspetti sarebbero stati negletti dal Segretario assessore o in che modo questi
avrebbe dovuto valutare, secondo l'appellante, i requisiti posti dall'art. 928
CC. Ciò comporta l'irricevibilità della doglianza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
con rinvio al cpv. 5).
b) Contrariamente
a quanto pretende l'appellante, nella sentenza del 14 maggio 1999 questa Camera
non ha anticipato il buon fondamento dell'azione possessoria. Chiamata ad appurare
il presupposto della giurisdizione civile, essa aveva accertato che lo scopo di
interesse pubblico perseguito dal Comune poteva essere raggiunto “anche con una
diversa sistemazione delle panchine e dell'acero, senza necessariamente
intralciare la proprietà dell'istante”. L'esistenza di una soluzione
alternativa non significa per forza, però, che l'azione di manutenzione andasse
automaticamente accolta. L'intervento del Comune, infatti, deve pur sempre
configurare un atto di illecita violenza nel senso dell'art. 928 CC. E sapere
se nel caso specifico l'operato del Municipio fosse tale non era stato esaminato
da questa Camera, tant'è che gli atti sono stati rinviati al primo giudice
proprio perché esaminasse i requisiti dell'azione possessoria. Su questo punto
l'appello si rivela pertanto privo di fondamento.
c) Per
quel che attiene al confronto tra la situazione odierna e quella sino alla fine
del 1995, quando sulla piazza vi erano i due parcheggi, l'appellante disconosce
che non incombeva al Comune rendere verosimile la situazione precedente, ma a
lui stesso rendere verosimile che l'agire del Comune raffigura un atto di
illecita violenza. Indagare se i due posteggi fossero legittimi (doc. F, pag. 4
nel mezzo) è poi una questione di diritto, che esula dalla natura di un'azione
possessoria (cfr. Stark, op.
cit., n. 2 ad art. 928 CC). Comunque sia, quand'anche si reputasse che i due
posteggi fossero abusivi, l'interessato non pretende che le panchine e l'albero
posati dal Comune costituiscano già di per sé una turbativa giusta l'art. 928
CC. Il confronto fra vecchio e nuovo non è perciò di giovamento.
d) L'appellante
sottolinea infine che, come ha riconosciuto anche il primo giudice, le panchine
e l'acero rendono difficile il transito con il trattore sotto il portone,
specie in retromarcia. Ciò non basta tuttavia per configurare un atto di
illecita violenza. Un semplice disturbo non basta per giustificare misure a
tutela del possesso: a tal fine è necessario che l'atto ecceda i limiti della
comune tolleranza (Stark, op.
cit., n. 19 e 22 ad art. 928 CC). Il Segretario assessore ha rilevato che l'intervento
del Comune non impedisce all'istante di accedere con il trattore al fondo n.
83, ma impone “una o due manovre aggiuntive” (sentenza, pag. 4 in alto).
L'appellante non contesta ciò e nemmeno spiega perché, nel quadro di una rivalorizzazione
urbanistica della piazza, la necessità di compiere una o due manovre aggiuntive
per varcare sporadicamente il noto androne trascenda i limiti dell'ordinaria
tolleranza. Anche al riguardo la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica
di attribuire ripetibili al Comune, che non ha formulato osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
Municipio di __________ __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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