AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.106
Data decisione, Autorità:
29.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.106
Lugano,
29 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__. (protezione della personalità:
diritto di
risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del
18 luglio 2003 dall'
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 18 agosto 2003 presentato da __________
__________ e __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 agosto 2003
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sul
periodico bimestrale __________, edito dalla __________ __________ e di cui è
redattore __________ __________a, è apparso nel numero di luglio 2003, a firma
di __________ __________i, un articolo nel quale figurava – tra l'altro – quanto
segue:
Illusione
Doveva essere
la classica gallina dalle uova d'oro. Invece il casinò di __________, oltre a
sfruttare e sottopagare i suoi dipendenti, si rivela un affare solo per i suoi
pochi dirigenti privilegiati e strapagati. A farne le spese è la collettività.
Con la sua
inaugurazione i soldi dovevano piovere come una manna dal cielo. Ma finora la
realtà si è rivelata ben diversa. Invece di essere messi al beneficio della
comunità, gran parte dell'utile del casinò di __________ è stato redistribuito
tra pochi illustri alla faccia di dipendenti sfruttati e sottopagati. (...)
Il piano
finanziario del casinò di __________ prevedeva esplicitamente che le mance non
andavano redistribuite tra gli impiegati, ma incassate direttamente dal
Consiglio d'amministrazione (Cda) del casinò. Solo dopo le proteste dei
dipendenti le cose sono cambiate. (...)
Dopo
l'allontanamento del precedente direttore del casinò __________ __________,
avvenuto in circostanze poco chiare alla fine dello scorso anno, la direzione è
stata assunta ad interim dal presidente del Cda __________ __________ e
dal suo vice __________ . Secondo fonti autorevoli dell',
per la durata di due anni e mezzo (gennaio, febbraio e metà marzo), per questa
funzione __________ e __________ hanno percepito uno stipendio di quasi 150
mila franchi a testa.
“Non è vero
niente” replica __________ __________ interpellato dall'____________________.
“Lo stipendio da noi percepito in questo periodo era molto ma molto inferiore.
Per quanto riguarda gli altri punti che ci vengono contestati non mi pronuncio
visto che per la fine di giugno sono pianificate sia l'assemblea degli
azionisti del casinò che l'udienza coi sindacati”.
Sulla stessa
lunghezza d'onda la presa di posizione di __________ che recentemente ha
definito “l'ingordigia della città nei confronti del casinò” come “insostenibile”.
(…)
B. Il
1° luglio 2003 __________. __________ __________ ha invitato __________ a
pubblicare la risposta in appresso:
Nell'articolo
“__________ __________ ” apparso sull'__________ del mese di luglio 2003, si
afferma che “secondo fonti autorevoli dell', per la durata di due
mesi e mezzo...” per la funzione di dirigere ad interim “ e
__________ hanno percepito uno stipendio di quasi 250 000.– franchi a testa”
(__________, luglio 2003, pag. 17).
Prima
dell'apparizione dell'articolo, contattato dal redattore dello stesso,
__________. __________ ebbe a confermare che l'informazione era totalmente
falsa e l'importo non corrispondeva affatto a quanto percepito, poiché quanto
ricevuto per questa funzione era di minima entità per rapporto a quello
ventilato.
__________.
__________ ha infatti percepito per funzione di direzione ad interim fr.
3000.– al mese per un'attività di circa 3 mezze giornate alla settimane e
__________. __________ fr. 10 000.– al mese per un'attività che ricoprì circa
per 8 ore al giorno in media, sabati e domeniche comprese.
La falsità di
quanto affermato nell'articolo è quindi palese e grave, considerato che il
signor __________ l'ha formulata espressamente, sapendo di affermare il falso.
Nello stesso
articolo si afferma inoltre che “il piano finanziario del casinò di __________
prevedeva esplicitamente che le mance (...) andavano incassate direttamente dal
Consiglio d'amministrazione (Cda) del casinò”.
Anche questa
affermazione è falsa e volta a screditare il Consiglio di amministrazione.
Sin
dall'inizio era stato deciso, e così è previsto nei contratti di lavoro, che il
dipendente ha diritto ad una mensilità aggiuntiva se sono stati raggiunti gli
obiettivi in punto all'entità delle mance che spettano comunque alla casa da
gioco e non al Cda, come falsamente affermato! Al dipendente veniva quindi, sin
dall'inizio, riconosciuto il suo diritto su parte delle mance se l'obiettivo veniva
raggiunto.
Circa
l'entità degli stipendi va osservato che i dipendenti, se raggiungono tutti gli
obiettivi fissati dalla direzione, possono ottenere uno stipendio annuo di 16
mensilità.
Il
redattore __________ non ha accettato di riprodurre il testo così com'era
formulato.
C. .
__________ __________ ha introdotto il 18 luglio 2003 un'istanza davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché la ditta __________
__________ e __________ __________ fossero condannati a pubblicare sul numero
successivo dell' lo scritto appena citato. All'udienza del 7 agosto
2003 i convenuti non si sono opposti alla pubblicazione in sé, ma hanno preteso
che dal testo fossero stralciati il quarto paragrafo (“La falsità di quanto
affermato nell'articolo è quindi palese e grave, considerato che il signor
__________ l'ha formulata espressamente, sapendo di affermare il falso”) e il secondo
passaggio del sesto paragrafo (“e volta a screditare il Consiglio di
amministrazione”). Al dibattimento finale, che ha avuto luogo seduta stante, le
parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo con sentenza
dell'11 agosto 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso
che ha ordinato la pubblicazione della risposta, compreso l'inizio del quarto
paragrafo (“La falsità di quanto affermato nell'articolo è quindi palese”), ma
non il seguito di tale paragrafo né il secondo passaggio del sesto paragrafo.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili sono insorti la ditta
__________ __________ e __________ __________ con un appello del 18 agosto 2003
nel quale chiedono che gli oneri processuali di fr. 200.– siano posti a carico
dell'istante e che sia assegnata loro un'indennità per ripetibili “da stabilire
dal tribunale”, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. L'appello non
è stato intimato all'__________. __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Gli
appellanti definiscono scorretto addebitare loro la metà degli oneri
processuali pur obbligandoli a pubblicare una risposta difforme da quella
proposta dall'istante. A loro parere o ci si diparte dal testo ch'essi hanno
“accettato nella presa di posizione presentata in Pretura” (e in tal caso
andrebbero ritenuti vincenti) o ci si diparte dal testo ch'essi hanno “accettato
in sede di trattativa extragiudiziale” (e in tal caso andrebbero giudicati
ugualmente vittoriosi, poiché il secondo e l'ottavo paragrafo del testo,
ch'essi contestavano, non erano conformi al diritto di risposta). Nelle circostanze
descritte la tassa di giustizia e le spese andrebbero poste a carico dell'istante
e andrebbe loro riconosciuta un'adeguata indennità per ripetibili, tanto più
che le trattative si erano interrotte a suo tempo perché l'istante aveva
rifiutato un accordo stragiudiziale.
- Chi
è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera
di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la
radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la propria esposizione
dei fatti (art. 28g cpv. 1 CC). L'interessato deve far recapitare il
testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione nel
termine previsto dall'art. 28i cpv. 1 CC. Per “impresa responsabile del
mezzo di comunicazione” va inteso non il redattore o il redattore capo, né lo
stampatore o l'autore dell'articolo, bensì chi pubblica il periodico, cioè
l'editore (Schwaibold, in Basler
Kommentar, ZGB, 2ª edizione, n. 7 ad art. 28i CC). Qualora l'impresa
impedisca l'esercizio del diritto di risposta, rifiuti la risposta o non la
diffonda correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice
(art. 28l
cpv. 1 CC). L'azione va diretta contro l'impresa stessa (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 253 n. 707 in fine). Il giudice può
accogliere l'istanza anche solo in parte, nel senso che può modificare il testo
da pubblicare, purché si limiti a radiare o a condensare determinati passi,
eventualmente ad apportare completazioni minori, senza però alterare né
riformulare il contenuto della risposta (Schwaibold,
op. cit., n. 9 ad art. 28l CC con richiami di dottrina e giurisprudenza).
-
In
concreto l'istante ha promosso causa contro il redattore responsabile e
l'editore del periodico (impressum: doc. C). Visto quanto precede, v'è da domandarsi
se il primo avesse effettivamente la legittimazione passiva. La questione può
rimanere irrisolta, essendo stata convenuta nella fattispecie anche la società
editrice. È vero che quest'ultima si è costituita in giudizio per mezzo del
redattore responsabile, il quale non è avvocato professionista (art. 64 CPC) né
rappresentante processuale abilitato a norma dell'art. 64a CPC. È
altrettanto vero però che __________ __________ risulta essere gerente con
firma individuale e socio largamente maggioritario della ditta editrice. Si
può dunque supporre che, diversamente da quanto prevede l'art. 811 cpv. 1 CO
(secondo cui – salvo contraria disposizione dello statuto – tutti i soci hanno
diritto alla gestione e alla rappresentanza in comune della società a responsabilità
limitata), egli sia un organo della società a garanzia limitata autorizzato ad
agire individualmente in nome della ditta (art. 54 e 55 CC). Ciò premesso,
nulla osta all'esame dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza n.
..__________ del 19 giugno 2002 in re L.).
-
Nel
caso in esame rimanevano litigiosi, davanti al Pretore, due passi dello scritto
che l'istante aveva sottoposto il 1° luglio 2003 alla redazione della rivista:
il quarto paragrafo (“La falsità di quanto affermato nell'articolo è quindi
palese e grave, considerato che il signor __________ l'ha formulata
espressamente, sapendo di affermare il falso”) e il finale del sesto paragrafo
(“Anche questa affermazione è falsa e volta a screditare il Consiglio di amministrazione”).
Il Pretore ha stralciato il finale del quarto paragrafo (“… e grave,
considerato che il signor __________ l'ha formulata espressamente, sapendo di
affermare il falso”) e il finale del sesto (“… e volta a screditare il Consiglio
di amministrazione”). Nella misura in cui pretendono di avere ottenuto piena
vittoria davanti al Pretore, i convenuti disconoscono pertanto che il Pretore
non ha eliminato l'intero quarto paragrafo, come essi chiedevano (riassunto
scritto allegato al verbale del 7 agosto 2003, ultimo foglio, confermato al
dibattimento finale), ma solo un pezzo di esso. La questione è di sapere se ciò
giustificasse un riparto a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili.
-
La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nella fissazione degli oneri
processuali il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e
i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili, come pure
l'eventuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in
caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”) può quindi essere
censurata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. Ora, il
giudice chiamato a statuire sulle spese e le ripetibili nel quadro dell'art. 28l
CC deve tenere conto non solo della misura in cui il testo litigioso sia stato
– per finire – approvato o respinto (valutando il grado di soccombenza delle parti),
ma anche del comportamento tenuto dall'“impresa responsabile del mezzo di comunicazione”
prima della causa. L'istante che veda approvare la sua risposta nella misura
in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione già era disposta a
pubblicarla, per esempio, va considerato soccombente (Schwaibold, op. cit., n. 15 in fine ad art. 28l CC con
citazioni). In tali casi, di conseguenza, l'editore va esente da spese.
-
Davanti
al Pretore, come si è visto, i convenuti hanno ottenuto causa parzialmente
vinta per quanto riguardava il quarto paragrafo del testo e causa interamente
vinta per quel che era del sesto paragrafo. Sotto questo profilo il riparto
delle spese a metà deciso dal Pretore potrebbe anche sembrare favorevole all'istante.
In realtà si è appena spiegato che il giudizio sulle spese e le ripetibili non
dipende solo dall'esito del processo, ma anche dal comportamento tenuto
dall'impresa responsabile del mezzo di comunicazione prima della causa. Nella
fattispecie i convenuti medesimi – tra cui la società editrice – ricordavano
nel riassunto scritto prodotto all'udienza del 7 agosto 2003 che, al momento
in cui le trattative con l'istante si erano interrotte, essi si opponevano
alla pubblicazione del quarto, della seconda parte del sesto e dell'ottavo
paragrafo della risposta, mentre erano “disposti a discutere” sul secondo paragrafo
(allegato al menzionato verbale del 7 agosto 2003, secondo foglio in alto).
Quest'ultima riserva e la contestazione dell'ottavo paragrafo sono state lasciate
cadere dinanzi al Pretore. Per vincere la resistenza dell'impresa su tali
punti, in altri termini, l'istante ha dovuto far capo al giudice. Se si tiene
conto anche di ciò, a un giudizio d'insieme il riparto a metà delle spese
deciso dal Pretore non denota quindi alcun eccesso né, tanto meno, il benché
minimo abuso del potere d'apprezzamento.
-
Gli
appellanti affermano di avere lasciato cadere le contestazioni legate al
secondo e all'ottavo paragrafo della risposta, davanti al Pretore, solo a patto
che tale desistenza non incidesse sulla tassa di giustizia e le ripetibili
(memoriale scritto allegato al verbale del 7 agosto 2003, terzo foglio verso il
basso). Essi non pretendono tuttavia che la condizione da loro posta sia stata
accettata dal Pretore (ammesso e non concesso che ciò fosse possibile) o
dall'istante. Anzi, nell'appello essi tornano a ridiscutere il secondo e
l'ottavo paragrafo del testo, su cui il Pretore non ha giudicato. Il che è
inammissibile. Avessero inteso sostenere che il Pretore è incorso in un diniego
di giustizia trascurando di esaminare la liceità del secondo e dell'ottavo paragrafo,
essi avrebbero dovuto appellare il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata e
chiedere che dalla risposta fossero stralciati anche i due passi controversi. I
convenuti si sono limitati invece ad appellare il dispositivo n. 2 sulle spese
e le ripetibili, dimenticando che tali questioni dipendono dal grado di
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC; v. anche la sentenza del Tribunale federale
./__________del 1° settembre 1998 pubblicata in: Medialex
1998 pag. 220). E il grado di soccombenza si valuta in base all'esito del
litigio, ovvero – nella fattispecie – in base al risultato del dispositivo n.
-
Assumono
gli appellanti che, seppure il riparto a metà della tassa di giustizia e delle
spese resistesse alla critica, essi avrebbero diritto ugualmente a un'indennità
per ripetibili, poiché l'istante ha rifiutato un'intesa stragiudiziale.
L'argomento appare già di primo d'acchito irricevibile. La giurisprudenza ha
già avuto modo di rammentare, in effetti, che dandosi contestazioni pecuniarie
un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le
sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente,
sul piano federale: Poudret, op.
cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). L'indennità per
ripetibili non sfugge a tale regola (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
10 ad art. 309). Anche ove un Pretore compensi le ripetibili, l'appellante che
contesta la compensazione deve indicare qual è l'indennità da lui rivendicata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad
art. 309 CPC). Rimettersi al giudizio del Tribunale di appello non basta. Del
tutto carente, su questo punto l'appello in esame si rivela chiaramente
improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
-
Si
aggiunga ad ogni modo, sempre sotto il profilo delle ripetibili, che in
concreto l'istante non risulta avere rifiutato precipitosamente un'intesa
amichevole. Al redattore del periodico egli si è rivolto – come detto – il 1°
luglio 2003, vedendosi respingere con lettera dell'8 luglio successivo il testo
così com'era formulato (doc. A). Un ulteriore scambio di corrispondenza è
rimasto infruttuoso (doc. E, corrispondente al doc. 1). Certo, l'istante
avrebbe dovuto interpellare l'editore, non il redattore, ma ciò non gli nuoce (Schwaibold, op. cit., n. 7 in fine ad
art. 28i CC con particolare riferimento a Tercier, Le nouveau droit suisse de la personnalité, Zurigo
1984, pag. 200 n. 1499 in fine). Quanto al fatto di non avere continuato le
discussioni, altri negoziati non avrebbero avuto alcun senso, ove appena si
consideri che le parti non sono riuscite ad accordarsi nemmeno davanti al
Pretore.
-
Se ne
conclude, in ultima analisi, che nella misura in cui è ricevibile l'appello si
rivela manifestamente destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali,
commisurati all'impegno richiesto dalla trattazione dell'appello, seguono il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di
attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha
cagionato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________
__________, __________, per sé
e
in rappresentanza di __________ __________;
– __________.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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