Interdiction upheld despite requested curatorship

11.2007.118Autre juridiction8 août 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

AP 1 appealed an interdiction ordered by the supervisory tutelary authority after an expert report diagnosed bipolar affective disorder with manic and depressive phases and a risk of improvident financial conduct. He argued that a curatorship would be a more suitable and less severe measure. The appellate court held the appeal timely but unfounded: curatorship and inabilitation would not prevent harmful asset management during acute phases, and voluntary tutelage was excluded because he rejected any tutelary measure. The interdiction was therefore upheld. The court waived costs and awarded no party compensation because the appeal had not been served.

Regeste Omnilex

Art. 369 CC, in relation to Art. 392-395 and 372 CC; interdiction may be maintained where a mental disorder causes recurrent periods in which the person cannot adequately safeguard financial interests and lesser protective measures would remain ineffective. Curatorship or inabilitation are insufficient if they leave the administration of assets or income substantially with the person concerned and thus cannot timely prevent prodigality during acute phases (consid. 3). Voluntary tutelage is excluded where the person refuses it. The proportionality and subsidiarity principles do not preclude interdiction when only a durable and sufficiently incisive measure can secure protection.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.118

Data decisione, Autorità: 08.08.2007, ICCA

Titolo: Interdizione per infermità di mente

Incarto n. 11.2007.118

Lugano, 8 agosto 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 5.2007 (interdizione) della Divisione degli interni, Se­zione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 gennaio 2007 da

nei confronti di

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 12 luglio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 10 gennaio 2007 CO 2 ha chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele di pronunciare l'interdizione di suo fratello, il cittadino italiano AP 1 (1968), siccome affetto da de­pressione bipolare ciclica che gli impedisce di provvedere adeguatamente ai propri interessi e che lo induce ad atti di prodigalità. Beneficiario di una rendita d'in­validità al 100%, il tutelando è stato privato provvisoriamente il 9 maggio 2007 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla Commissione tutoria regionale 1, che gli ha nominato __________ in qualità di rappresentante.

B. L'Autorità di vigilanza ha incaricato il 24 aprile 2007 il dott. __________ di __________, psicologo e psicoterapeuta, di redigere una perizia sulla persona di AP 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Nel suo referto del 28 maggio 2007 lo specialista ha accertato che il paziente soffre di una “sindrome affettiva bipolare, episodio misto disforico-ipomaniacale (ICD 10-F31.6)”. Per quanto riguarda la progno­si, egli ha spiegato di non attendersi modificazioni particolari della patologia, la quale consiste in un alternarsi di fasi d'eccitamento e di depressione. Proprio durante l'attivarsi della malattia (“fase dell'eccitazione maniacale”) le alterazioni non consentono all'interessato “di provvedere in maniera completamente adeguata ai propri interessi dal punto di vista della gestione delle sue finanze”. Ciò richiede, secondo il perito, una misura di protezione.

C. AP 1 è stato sentito personalmente il 22 giugno 2007 dall'Autorità di vigilanza, davanti alla quale ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione, ma di osteggiarla perché inutile. Egli ha precisato inoltre che qualora gli fosse nominato un tutore, egli preferirebbe __________ di __________ alla figura di __________. Statuendo il 12 luglio 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

D. Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 19 luglio 2007 nel quale chiede che l'interdizione sia sostituita da una curatela e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato alla posta il 19 lu­glio 2007, l'appello in esame è tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere.

  1. L'Autorità di vigilanza ha rilevato che, secondo gli accertamenti del perito, attorno ai vent'anni l'interdicendo ha cominciato a manifestare disturbi psichici dovuti a una patologia dello spettro bipolare con crisi depressive recidivanti alternate a episodi maniacali. Da allora egli è stato curato a livello ambulatoriale da vari medici con terapie psicofarmacologiche (neurolettici, antidepressivi), salvo nel 2003 o nel 2004, quando è stato ricoverato per un certo periodo alla Clinica __________ di __________. Tenuto conto delle “oscillazioni della timia nell'ambito della sindrome affettiva bipolare”, a mente del perito le conseguenti alterazioni della con­dotta durante le fasi di attivazione della malattia psichica (eccitazione maniacale) non consentono all'interessato “di provvedere in maniera completamente adeguata ai propri interessi dal punto di vista della gestione delle sue finanze”. Onde la necessità di una misura di protezione. Considerato ciò e valutate le dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso dell'audizione personale del 22 giugno 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 per infermità di mente.

  2. L'appellante non si confronta con la motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza. Afferma che il provvedimento non è consono alla sua persona, poiché gli sottrae ogni responsabilità, contrariamente a quanto è nel suo interesse e a quanto desiderano

realmente i suoi familiari. A suo parere meglio si addice al caso precipuo una curatela, che gli permetterebbe di assumere adeguati impegni. Ora, la tesi potrà anche apparire comprensibile, ma è giuridicamente infondata. Sia essa di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria (art. 394 CC), una curatela garantisce solo un'assistenza limitata e, di regola, temporanea. Il curatelato conserva intatto l'esercizio dei diritti civili, compresa la facoltà di eseguire atti di disposizione. Si istituisse una semplice curatela, nella fattispecie l'appellante continuerebbe quindi ad am­ministrare i propri beni. Il rischio di prodigalità durante le fasi di “eccitazione maniacale” non potrebbe dunque essere contrastato (o sarebbe contrastato troppo tardi), per tacere del fatto che la curatela è destinata all'assistenza in affari determinati e non alla gestione di redditi o di interi patrimoni personali (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 411 n. 1098a). La malattia psichica dell'appellante comportando alterazioni che a periodi non consentono una sufficiente gestione dal profilo economico, una misura di portata o di durata limitata non è sufficiente. Occorre una misura durevole che non sia solo destinata all'assistenza in singoli affari.

Un provvedimento più incisivo della curatela, ma meno gravoso dell'interdizione, potrebbe essere invero l'inabilitazione secondo l'art. 395 CC. Sta di fatto che per le ragioni appena enunciate anche tale misura si rivelerebbe infruttuosa nel caso specifico.

L'inabilitato, in effetti, conserva a sua volta l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag. 255). Durante le fasi di “eccitazione maniacale” i redditi e la sostanza dell'appellante rimarrebbero pertanto a rischio. Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 869), basti ricordare che l'appellante medesimo rifiuta ogni forma di tutela. Ne segue, in ultima analisi, che nella fattispecie l'interdizione non risulta contrastare con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Privo di consistenza, l'appello è destinato così all'insuccesso.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo privo di formazione giuridica e potendo essere stato indotto a ricorrere in buona fede. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione:

– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

interdictioncuratorshipmental illnessproportionalitysubsidiarityfinancial protectioncapacitytutelage

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the interdiction decision was timely and admissible

Solution extraite

The appeal was filed within the statutory time limit and the appellant was entitled to challenge the decision.

Motifs extraits

The appeal was lodged within twenty days and the appellant was directly affected by the order.

Question juridique clé

Whether curatorship rather than interdiction was sufficient protection

Solution extraite

A mere curatorship would not adequately protect AP 1’s financial interests during manic phases; interdiction was proportionate and subsidiary measures would be ineffective.

Motifs extraits

Under the court’s assessment, curatorship and inabilitation leave the person’s assets or income largely under personal administration, so they would not prevent risky dispositions during periods of illness. A voluntary tutelage was also excluded because AP 1 rejected any form of tutelage.

Question juridique clé

Who should bear the costs and whether party costs were due

Solution extraite

No court fees or party compensation were imposed.

Motifs extraits

Although costs would normally follow the losing party, the court considered it equitable to waive fees because the appellant lacked legal training and may have acted in good faith; no compensation was due because the appeal was not served.

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