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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.73
Data decisione, Autorità:
28.12.2007, ICCA
Titolo:
Interdizione: stralcio della causa per desistenza
Incarto n.
11.2007.73
Lugano
28 dicembre
2007/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 529.2006
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
26 ottobre 2006 dalla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
nei confronti di
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
premesso
che su richiesta della Commissione tutoria regionale 2
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 12 aprile 2007
l'interdizione di AP 1 (1910) sulla base dell'art. 369 CC, dichiarando la
decisione immediatamente esecutiva;
preso
atto che il 2 maggio 2007 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per
ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso – l'annullamento
della decisione citata, subordinatamente la riforma della medesima nel senso di
vedere sostituita la tutela con una curatela (art. 395 cpv. 1 CC);
ricordato
che con decreto del 14 maggio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta dell'appellante intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo all'appello;
considerato
che nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2007 la Commissione tutoria regionale
2 ha proposto di respingere l'appello;
accertato
che il 15 dicembre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;
stabilito
che il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite
e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rammentato
che – di regola – la desistenza implica l'addebito all'appellante della tassa
di giustizia e delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
riconosciuto
nondimeno che nel caso concreto le particolarità della fattispecie giustificano
di soprassedere, eccezionalmente, al prelievo di oneri;
rilevato
che non si giustifica di attribuire ripetibili, per principio, ad autorità
vincenti o a organismi con compiti di diritto pubblico;
appurato
che non v'è motivo nella fattispecie per scostarsi da tale principio;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
;
–.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici sul foglio seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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