AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.15
Data decisione, Autorità:
11.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00015
Lugano
11 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 30 novembre 1994 da
rappr.
Dallo studio legale __________
Contro
il
lodo del 2 novembre 1994 pronunciato dall'arbitro unico avv. __________, nella
procedura arbitrale promossa dai ricorrenti con petizione 26 marzo 1984 nei
confronti di
__________ rappr. Dall'avv. __________ o
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento in solido della somma di fr. 6’206.-- oltre interessi a
titolo di mercede dell’architetto;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
l’integrale reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno
chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 20’000.-- per minor valore
dell’opera e all’assunzione delle spese di riparazione dei difetti per altri
fr. 20’000.--, domanda aumentata a complessivi fr. 163’000.-- oltre interessi
in sede di conclusioni;
L’arbitro con il lodo impugnato ha parzialmente
accolto sia la petizione che la riconvenzionale, condannando gli attori in
solido a versare ai convenuti fr. 59’794.-- oltre interessi;
Ricorrente la parte attrice, che con ricorso del 30
novembre 1994 postula l’annullamento del querelato lodo;
Mentre i convenuti con osservazioni del 25 gennaio 1995
chiedono la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili.
Richiamato il decreto 6 dicembre 1994 del Presidente
della Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto il ricorso per nullità
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con contratto del 12 agosto 1978 i convenuti hanno
incaricato gli attori delle prestazioni di architetto ed ingegnere necessarie
alla costruzione di una casa di abitazione sul loro fondo n. __________di
__________.
Oggetto
della petizione 26 marzo 1984 è il saldo di fr. 6’206.-- oltre
interessi della loro mercede, rimasto impagato.
B. I convenuti nella risposta e riconvenzionale dell’8
maggio 1984 si sono opposti alla petizione.
Gli
attori avrebbero svolto il loro mandato in maniera assai lacunosa. Da una parte
vi sarebbe stato un sorpasso del 22,3% del preventivo dei costi di costruzione,
allestito in maniera negligente, ed inoltre la casa sarebbe difettosa in
conseguenza di carenze a livello progettuale e nella direzione dei lavori.
Ne
conseguirebbe la responsabilità degli attori ai sensi della norma SIA 102, così
che essi dovrebbero rifondere ai convenuti il pregiudizio da loro subito,
provvisoriamente cifrato in fr. 20’000.-- di minor valore dell’opera e di fr.
20’000.-- per le spese di riparazione dei difetti.
C. Gli attori, in risposta alla riconvenzionale, hanno
giustificato l’aumento dei costi con la richiesta di modifiche dei progetti
originari da parte dei convenuti, o con il fatto che questi non hanno
direttamente eseguito parte dei lavori, così come invece era stato stabilito.
Essi
non sarebbero nemmeno responsabili di eventuali difetti della casa, ascrivibili
unicamente a colpa degli artigiani intervenuti sul cantiere
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, eccezion fatta -per
quanto qui di rilevanza- per l’aumento a fr. 137’000.-- formulato in sede di
conclusioni della pretesa riconvenzionale per le spese di riparazione dei
difetti.
D. L’arbitro nel lodo del 2 novembre 1994, ritenuta
l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, non ha addebitato a
colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del preventivo.
Sarebbe
per contro data la loro responsabilità i difetti della facciata, mitigata dal
fatto che i convenuti hanno insistito per la massima riduzione possibile dei
costi di costruzione, ma comunque tale da giustificare di mettere a loro carico
la metà dei costi di rifacimento, ovvero, ritenuta la quantificazione di cui
alla perizia __________ per il rifacimento totale del muro di rivestimento e
della tinteggiatura plastica, fr. 66’000.--.
Deducendo
da tale importo il saldo della mercede degli attori, rimarrebbe perciò un
credito dei convenuti di fr. 59’794.-- oltre interessi, importo oggetto del
giudizio condannatorio.
E. Con il presente ricorso per nullità gli attori
chiedono l’annullamento del lodo invocando l’art. 36 lit. c), e) ed f) CIA.
Il
motivo di nullità di cui all’art. 36 lit. c) CIA risiederebbe nel fatto che
l’arbitro non si è pronunciato sulla richiesta di interessi sulla propria
mercede formulata dagli attori.
La
violazione dell’art. 36 lit. e) CIA consisterebbe invece nell’aggiudicazione ai
convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio 1984 sull’importo a loro attribuito
benché gli stessi non fossero stati richiesti.
Il lodo
sarebbe inoltre arbitrario ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA in quanto fondato
su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e contenenti
manifeste violazioni del diritto.
In
primo luogo sarebbe stata omessa l’applicazione dell’art. 6 cpv. 6 della norma
SIA 102 (edizione 1969), secondo la quale, accertato che non vi era responsabilità
esclusiva degli attori, l’arbitro avrebbe dovuto commisurarne la responsabilità
all’entità del danno e degli onorari, ed escluderla per quanto imputabile a
ingegneri, impresari, assuntori o terzi.
Dagli
atti -questioni queste omesse dall’arbitro nel proprio giudizio-risulterebbe
comunque che gli attori sarebbero privi di responsabilità, avendo essi scelto
un idoneo principio costruttivo per il muro esterno, essendo puntualmente
intervenuti presso le ditte esecutrici dell’intonaco e del plastico, ed avendo
convocato una riunione di cantiere nel corso della quale -nonostante il
contrario consiglio degli attori che premevano per il rifacimento dei lavori- i
convenuti avrebbero scelto di essere tacitati dagli artigiani responsabili
mediante la riduzione del 40% della mercede per i lavori male eseguiti.
Tale
scelta dei convenuti libererebbe anche gli attori da ogni eventuale
responsabilità, in particolare quella per l’insufficiente spessore del muro
esterno, dato che l’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate avrebbe
risolto ogni problema.
In ogni
caso, la soluzione adottata dall’arbitro arricchirebbe indebitamente i
convenuti, che già avrebbero beneficiato della riduzione del 40% dell’importo
della fattura __________.
Vi
sarebbe infine ulteriore arbitrio per il fatto che l’arbitro ha determinato il
risarcimento in base alla più costosa delle tre soluzioni proposte dal perito,
e ha inoltre trascurato la perizia presentata dagli attori e allestita dalla
ditta __________.
F. Delle osservazioni 25 gennaio 1995 dei convenuti,
nelle quali essi chiedono la reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse,
pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I
CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc.).
-
L’art. 36 lit. e) CIA prevede la possibilità di
interporre ricorso per nullità del lodo allorché il tribunale arbitrale ha
aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato, oppure un’altra
cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta.
2.1 I ricorrenti ravvedono la violazione della norma in
questione nell’aggiudicazione ai convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio
1984 su fr. 59’794.--.
La
censura è provvista di buon diritto.
E’ in
effetti indiscutibile che i convenuti né con la domanda riconvenzionale dell’8
maggio 1984, né con le conclusioni dell’11 luglio 1984 hanno postulato la
corresponsione di interessi sulla somma richiesta per la riparazione
dell’opera.
Aggiudicando
in tali circostanze degli interessi sull’ammontare riconosciuto per la
riparazione dell’opera, l’arbitro ha prolato un giudizio che va manifestamente
oltre le richieste della parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 17;
Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 54, n. 7 in fine).
A
titolo abbondanziale si può inoltre rilevare che l’aggiudicazione di interessi
dal 1984 sull’importo in questione appare discutibile anche nel merito,
trattandosi di una quantificazione di costi di riparazione effettuata alla fine
del 1993, comprensiva perciò fino a quella data della rivalutazione dei costi
dell’eliminazione di difetti appalesatisi molti anni prima.
- Giusta l’art. 36 lit. c) CIA la nullità può essere
invocata quando l’arbitro ha omesso di pronunciarsi su un punto della domanda
che fa parte integrante della questione sottoposta a giudizio.
Il caso
preso in esame da questo disposto è quello di una sentenza incompleta, il che
presuppone che le parti sono giunte a delle conclusioni precise -o perlomeno a
determinare con esattezza le questioni poste a giudizio- e che il tribunale
arbitrale non ha integralmente deciso sulle stesse nel suo dispositivo.
Come
precisato da dottrina e giurisprudenza, ciò non è il caso quando il tribunale
arbitrale ha rigettato qualsiasi altra o più ampia conclusione delle parti,
dato che in tal caso l’omissione dell’arbitro è da valutare ai sensi dell’art.
36 lit. f) CIA (DTF 102 Ia 493 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat
suisse sur l’arbitrage, n. 63 ad art. 36).
3.1 Nel caso di specie la violazione della cennata norma
risiederebbe, a mente dei ricorrenti, nel mancato esame della richiesta di
interessi di mora al 5% dal 30 novembre 1980 sull’importo di fr. 6’206.-- da
loro dedotto in causa
Anche
questa censura è fondata.
Non
potendosi affermare l’avvenuta compensazione degli interessi della pretesa attorea
con gli interessi di una corrispondente parte della pretesa dei convenuti -vi
sarebbe comunque una discrepanza tra le date di decorrenza-, dal momento che i
convenuti, come si è detto, non hanno richiesto interessi di sorta, si deve
necessariamente concludere per una lacuna del giudizio impugnato.
- L’accoglimento delle due prime censure dei ricorrenti
comporta l’annullamento del lodo e il suo rinvio all’arbitro, senza che occorra
più chinarsi sulle altre censure di arbitrio sollevate.
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, da commisurarsi tenendo conto del fatto che
non è stato necessario esaminare le altre più complesse censure di arbitrio
sollevate dagli attori, seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e
segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 30 novembre 1994 di __________ e __________ è accolto e di
conseguenza il lodo 2 novembre 1994 dell’arbitro avv. __________ è annullato.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a) la
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 400.--
già
anticipati dai ricorrenti, sono a carico dei convenuti.
I
convenuti in solido rifonderanno agli attori fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’arbitro avv. __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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