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Numero d'incarto:
12.1995.128
Data decisione, Autorità:
03.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00128
Lugano
3 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretaria:
Petrini
sedente per giudicare nelle congiunte cause inc. n. 9/1992 e
16/1992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promosse con petizione
16 gennaio e 3 febbraio 1992 da
__________ già rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr.
95’638.08 (inc. 9/1992) e di un debito di fr. 161’700.-- (inc. 16/1992);
Domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione delle petizioni e che
in via riconvenzionale (inc.9/1992) ha chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 13’620.-- e di fr. 1’250.-- oltre interessi, e di interessi al
2% su vari importi in capitale;
Il
Pretore con sentenza 5 settembre 1994 ha respinto le petizioni e parzialmente
accolto la riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento di interessi al
2%
-
su fr. 112’000.-- dal 31.08.1990 al
24.12.1991;
-
su fr. 67’500.-- dal 15.11.1990 al
24.12.1991;
-
su fr. 90’000.-- dal 15.03.1991;
-su fr. 157’000.-- dal 18.10.1991.
Appellanti entrambe le parti:
-
l’attrice
con atto di appello del 26 settembre 1994 chiede la riforma del querelato
giudizio in ordine nel senso di congiungere le azioni con la causa proposta
direttamente in appello inc. n. 2637 di questa Camera, e nel merito nel senso
di accogliere le petizioni;
-
la
convenuta con gravame datato 23 settembre 1994 chiede invece la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere la riconvenzionale anche in ordine a
fr. 18’420.-- in capitale oltre a interessi al 7% dal 1° novembre 1991;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello di ____________________
-
- se deve essere accolto
l’appello di Immobiliare __________ 3. - tassa di giustizia e
ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che
le parti il 27 febbraio 1989 hanno sottoscritto un documento denominato
“convenzione” (doc. F in entrambi gli incarti) in virtù del quale la convenuta
a partire dal 10 marzo 1989 concedeva in locazione all’attrice l’albergo
__________ a __________ alle condizioni di cui ad un precedente contratto di
locazione;
-
che
oggetto delle azioni di disconoscimento è il preteso credito del locatore di
fr. 90’000.-- oltre interessi per i canoni di locazione del periodo novembre
1990-febbraio 1991 (inc. 9/1992) e di fr. 157’000.-- oltre interessi per i
canoni del periodo aprile 1991-ottobre 1991 (inc. 16/1992);
-
che
oggetto della domanda riconvenzionale sono determinate prestazioni
supplementari previste dal contratto di locazione precedente e richiamato dalla
convenzione, la differenza del 2% tra il tasso di interesse accordato in sede
di rigetto provvisorio dell’opposizione e quello del 7% pagato dalla convenuta
alla sua banca, e le spese e ripetibili della procedura sommaria;
-
che
la causa riguarda perciò un rapporto di locazione di locali commerciali;
-
che
il litigio è nato in un momento (nel corso del 1992) in cui le norme introdotte
dalla LF del 15 gennaio 1989, in vigore dal 1° luglio 1990, erano applicabili;
-
che
la giurisprudenza relativa agli art. 274 e segg. CO ha oramai accertato
l’obbligatorietà della procedura avanti all’ufficio di conciliazione per ogni
controversia in materia di conciliazione, ivi compresi i casi per i quali detta
competenza non è espressamente prevista dalla legge (DTF 118 II 307; II
CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M.; 3 maggio 1994 in re G. SA/R.; 17
maggio 1994 in re P./M. e llcc.);
-
che
l’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di
azione di disconoscimento del debito conseguenti alla procedura di rigetto
provvisorio dell’opposizione (II CCA 11 gennaio 1995 in re E. SA/P., 16
dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA; Jdt. 1994, III, pag. 24 e nota a pag.
27; Droit du bail, 1993, 31 n. 8; Roberti, Rechtsöffnungsverfahren-Mietrechtliches
Schlichtungsverfahren in: mp 1994, pag. 115);
-
che
tale obbligo concerne parimenti le pretese fatte valere in via riconvenzionale
(II CCA 13 ottobre 1994 in re A./G.);
-
che
nel caso che ci occupa è pacifico che attrice e convenuta hanno omesso di far
precedere le rispettive domande dalla procedura avanti all’ufficio di
conciliazione;
-
che
detta omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità di un
atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC);
-
che
la nullità della petizione che ne consegue (art. 142 lit. a CPC) comporta la
nullità di tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv. 1 CPC),
tra cui necessariamente quella del giudizio qui impugnato;
-
che
il fatto che la parte convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il Pretore
non l’abbia avvertita e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza
sino alla decisione di merito del primo giudice non impedisce a questa Camera
di rilevare d’ufficio l’irregolarità e di sanzionarla;
-
che
la nullità della pregressa procedura non comporta tuttavia la decadenza del
diritto dell’attrice di iniziare l’azione di inesistenza del debito dal momento
che, secondo giurisprudenza (DTF 109 III 49; II CCA 16
dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA), il termine supplementare dell’art. 139 CO -che
è però in questo caso di 10 giorni- si applica anche al debitore quando, come
nella specie, l’azione di inesistenza del debito è stata male introdotta;
-
che
per quanto riguarda le spese, concorrono giusti motivi per esentare le parti
dal sopportare tasse di giustizia e per compensare le ripetibili di ogni grado
di giurisdizione;
Per i quali motivi
pronuncia
-
La
sentenza 5 settembre 1994 nelle congiunte cause inc. n. 9/1992 e 16/1992 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è dichiarata nulla, e così tutti
gli atti di procedura, comprese le petizioni 16 gennaio 1992 e 3 febbraio 1992.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio per entrambe le sedi giudiziarie,
compensate le ripetibili.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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