AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.132
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00132
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella
causa inc. no 4755 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione
25 novembre 1994 da
____________________rappr. __________
contro
rappr. dall’ avv.
in materia di contratto d’appalto.
Ed ora sull’appello 20 marzo 1985 degli attori nei
confronti del dispositivo sulle spese del decreto di stralcio 24 febbraio 1995
della domanda di cauzione processuale della convenuta con il quale il Pretore
non ha percepito né tasse né spese di giudizio e non ha assegnato ripetibili.
Lette le osservazioni all’appello del 27 aprile 1995
della parte convenuta ed appellata.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
l’appellante si duole perché il Pretore, stralciando la domanda di cauzione
processuale formulata dalla convenuta a seguito di rinuncia di quest’ultima,
non ha stabilito la tassa di giustizia a carico della parte soccombente e non
le ha assegnato l’indennità per ripetibili;
che
per quanto concerne la tassa e le spese di giudizio che il Pretore non ha
ritenuto di dover percepire l’appellante, al quale da ciò non deriva alcun
pregiudizio, non é legittimato a ricorrere (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 307 n. 6);
che,
con riferimento alla mancata attribuzione delle spese ripetibili, l’appellante
non indica, nel suo petitum d’appello, quanto vuol vedersi riconoscere;
che
ciò, avendo il Pretore completamente dimenticato di attribuirne, non é motivo
di nullità dell’appello per insufficienza delle domande (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309, nota alla massima n. 1);
che
la compensazione delle ripetibili, ancorché non motivata dal Pretore, appare,
alla luce delle risultanze degli atti di causa, quale provvedimento congruo e
giustificato;
che
infatti, leggendo le motivazioni dell’istanza di cauzione della parte
convenuta, appare che la stessa, in funzione della monca documentazione
prodotta dagli attori (contratto di cessione doc. H), poteva essere
legittimamente presentata e solo la successiva precisazione delle controparti
in punto alla reale portata della cessione di credito (doc. L) la rendeva
impraticabile;
che
erano così dati giusti motivi - in particolare il comportamento degli attori
che non palesando, senza alcuna giustificazione, l’estensione della cessione
del credito hanno contribuito a mettere la convenuta nella condizione di
promuovere l’istanza di cauzione e successivamente spiegando la loro posizione
a far sì che la stessa venisse ritirata - per compensare le ripetibili;
che
l’appello va di conseguenza respinto con il carico di spese e ripetibili agli
appellanti;
Per i
quali motivi
visto l’art.
148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello 20 marzo 1995 di __________ e __________ é
respinto.
-
Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr.
120.- (tassa di giustizia Fr. 100.- ed emolumenti di cancelleria Fr. 20.-) sono
a carico degli appellanti che verseranno inoltre alla controparte Fr. 200.- per
ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster