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Numero d'incarto:
12.1995.139
Data decisione, Autorità:
15.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00139
Lugano
15 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 11'618 della Pretura Bellinzona promossa con petizione 4
marzo 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
intesa ad ottenere la condanna della convenuta a
pagare il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione anticipata della
locazione;
petizione che il pretore ha accolto limitatamente a
fr. 101'124.90 oltre interessi con sentenza 7 marzo 1995;
appellante la convenuta con allegato 28 marzo 1995 col
quale chiede l'annullamento della sentenza pretorile e subordinatamente la sua
riforma;
lette le osservazioni all'appello di __________
considera
in fatto e in diritto
- __________ era proprietaria di uno stabile industriale a __________
dove aveva ceduto in locazione un certo numero di locali ad uso ufficio,
laboratorio, deposito e officina alla __________. Nell’ambito della
compravendita dell’immobile allo __________, il rapporto locativo fu
interrotto prematuramente, così che la conduttrice vanta nei confronti della
locatrice un credito corrispondente ai danni che gliene sono derivati, per un
importo complessivo di fr. 147’325.80.
La
convenuta, in via principale, si è opposta a questa domanda, mentre,
subordinatamente, ha proposto il riconoscimento limitato della domanda.
In sede
conclusionale la petizione è stata ridotta a fr. 106’165.- oltre interessi al
9% a partire dal 18 settembre 1990.
- Esaminate le diverse poste della petizione, il pretore
l’ha accolta parzialmente, condannando __________ a versare all’attrice la
somma di fr. 101’124.90 oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1990.
Mentre
con l’appello __________ contesta partitamente le diverse poste del credito in
discussione, __________, in ordine, solleva eccezione d’intempestività
dell’appello.
- La causa concerne indubitabilmente un rapporto
creditore sorto nell’ambito di un contratto di locazione: infatti, il credito
vantato dalla conduttrice si fonda su una norma specifica del diritto della
locazione. Pertanto la lite dev’essere qualificata come una “contestazione
riguardante contratti di locazione di locali d’abitazione e commerciali “ ai
sensi della decisione federale DTF 118 II 307.
In
virtù di questa decisione, sorge l’obbligo per le parti ( e in particolare per
la parte procedente ) di sottoporre il contenzioso al competente Ufficio di
conciliazione prima di poter adire il giudice civile.
Nel
caso in cui ciò non sia avvenuto, il pretore d’ufficio deve avvertire la
carenza procedurale e decidere l’irricevibilità dell’azione poiché prematura.
Nel
caso concreto, né il giudice, né le parti hanno avvertito l’irregolarità della
situazione al momento in cui la petizione è stata presentata, ancorché ciò sia
avvenuto il 4 marzo 1991, ovvero quando dal 1 luglio 1990 già vigevano le nuove
norme sulla locazione.
A
prescindere quindi da eventuali implicazioni di diritto intertemporale per
quanto concerne il diritto sostanziale applicabile, è fuori di dubbio - e già
deciso ripetutamente da questa autorità - che le norme procedurali contenute
nel nuovo capitolo del CO hanno trovato immediata applicazione, in particolare
quindi per i processi iniziati dopo l’entrata in vigore della normativa (Guldener
M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 49; Satta S.,
Diritto processuale civile, Padova 1987, N. 147; RJN 1992, 86 segg.).
- A istruttoria praticamente ormai terminata, prima
comunque della discussione finale, il pretore, su istanza della parte attrice,
ha ordinato la sospensione del processo affinché fosse fatto fronte all’onere
dell’esperimento di conciliazione davanti all’analogo Ufficio. Ciò è avvenuto
in data 21 novembre 1994 davanti all’Ufficio di conciliazione di Giubiasco che
ha constatato - né diverso avrebbe potuto essere quell’esito con riferimento ai
tentativi di composizione bonale della vertenza precedenti la causa giudiziaria
- la mancanza di un accordo fra le parti e il fallimento del tentativo di
conciliazione. Il processo ha così potuto essere riattivato con la citazione
delle parti al dibattimento finale.
- La presente fattispecie non appare nuova: infatti,
questa Camera ha dovuto intervenire ripetute volte, d’ufficio, decretando
l’inammissibilità di petizioni proposte al pretore - in materia di locazione -
senza che fosse stata tentata la conciliazione davanti ai competenti Uffici.
Nuovo è
invece il quesito a sapere se un esperimento di conciliazione svoltosi davanti
all’autorità specificamente competente, ma nel corso del processo di merito (
in virtù o meno di una sospensione del medesimo ) possa sanare una situazione
di carenza, oggettivamente esistente al momento dell’introduzione della
petizione.
Questa
Camera non può avallare un simile modo di agire.
Le
competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono
avere attività arbitrale ( art. 274a cpv. 1 lett. e CO ), svolgono attività
decisionale ( art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO ) e attività
conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure
generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II
307).
Ciò
comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda
le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio
interviene come autorità conciliativa (cfr. RFJ 1994, p. 303 segg).
Questo
giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere
perentorio del termine di 30 giorni per adire il giudice ( Cocchi / Trezzini,
CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al
di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione
(su questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p.
232). In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla
volontà del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di
procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la
locazione, ma estranee al suo scopo sociale ( come la richiesta di risarcimento
danni oggetto della presente lite ), il suo mancato rispetto non comporta la
perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione
giudiziaria ( RFJ cit., p. 305 ).
Ne
consegue che un processo avviato in mancanza del presupposto della tentata conciliazione
davanti all’Ufficio di conciliazione è nullo a dipendenza dell’irricevibilità
della petizione. Si tratta infatti di nullità assoluta che non può essere
sanata né in virtù del principio dell’economia processuale, palesemente
inefficace a fronte di una sanzione prevista dal diritto federale ( cfr. II
CCA 23.3.1995 in re R. c/ F. e giurisprudenza ivi cit.), né dall’accordo
delle parti di procedere ad una conciliazione posticipata rispetto all’inizio
del processo.
Questa
conclusione si giustifica, d’altra parte, anche perché sussiste la presunzione
- a prescindere dalle contingenze di ogni singolo caso che possono invero far
apparire opinabile l’obbligo di questo atto preliminare - che il tentativo di
conciliazione debba avere un significato voluto dal legislatore: esso viene
sicuramente meno se la comparsa davanti all’autorità di conciliazione, invece
di avvenire prima dell’inizio della vertenza giudiziaria, si attua quando la
stessa è praticamente alla fine -ovvero quando la lite è formalizzata e sta per
essere decisa- per il solo implicito scopo di colmare una carenza processuale.
- A dipendenza dell’esito descritto, diventa privo
d’oggetto l’appello onde le censure riferite alla sentenza pretorile - nulla -
non hanno motivo di essere esaminate.
Data la
particolarità della fattispecie, non si prelevano spese, né tassa di giustizia,
mentre si giustifica di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
La
sentenza 7 marzo 1995 nella causa inc. no. 11’618 della Pretura del distretto
di Bellinzona è dichiarata nulla, e così tutti gli atti di procedura, compresa
la petizione del 4 marzo 1991.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio per entrambe le sedi giudiziarie,
compensate le ripetibili.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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