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Numero d'incarto:
12.1995.164
Data decisione, Autorità:
29.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00164
Lugano
29 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. no. 12280 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 17 dicembre 1991 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26’670.- e
accessori, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta a un
precetto esecutivo;
pretesa alla quale la convenuta si è opposta chiedendo in via riconvenzionale
la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 100’238.- oltre accessori;
richieste decise dal pretore con sentenza 24 aprile 1995 che accoglie
la petizione in misura di fr. 23’660.25, mentre respinge integralmente la
domanda riconvenzionale;
appellante __________ che chiede la riforma della decisione pretorile
nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14’882.- e accessori,
nonché la riconvenzionale per fr. 109’100.-;
ritenuto di non dover intimare l’allegato d’appello, potendosi decidere
in virtù dell’art. 313 bis CPC
considera
in fatto e in diritto
- La vertenza sorta tra le parti trova la sua origine
nell’esecuzione di un contratto di locazione, avente per oggetto un locale di
vendita al pianterreno di un immobile di proprietà dell’attrice, che stava per
essere costruito a __________.
La
costruzione sarebbe stata pronta presumibilmente nell’autunno del 1987 e il
primo periodo di locazione è stato fissato in cinque anni.
A
dipendenza di un mutamento di destinazione dei locali locati (in sede di
pattuizione era prevista una farmacia e drogheria, mentre fu realizzata una
drogheria con mescita dietetica, per altro con l’esplicito accordo della
__________ ) l’attrice chiede alla conduttrice la rifusione di spese
impreviste, dovute a tale mutamento e chieste alla __________ dall’appaltatrice
generale, __________ per prestazioni edilizie impreviste.
La
somma oggetto della riconvenzionale, invece, rappresenta il danno vantato dalla
locatrice per aver potuto occupare i locali con ritardo, sopportando
inconvenienti e subendo pregiudizi per il presumibile mancato guadagno.
- E’ vero che entrambe le pretese non costituiscono
crediti caratteristici di un rapporto di locazione; tuttavia entrambi trovano
la loro causa in quella pattuizione particolare, atta a rendere possibile
l’occupazione dei vani a titolo di locazione. Comunque, è il diritto della
locazione che impone al locatore di mettere a disposizione del conduttore la
cosa locata nel momento pattuito e in stato idoneo all’uso cui è destinata ( art.
256 cpv. 1 CO ), rispettivamente che dispone la possibilità di procedere a
modifiche della cosa locata con l’accordo delle parti (art. 260 CO), laddove
l’onere relativo a tali interventi sarà regolato nell'ambito della concreta
pattuizione, a dipendenza dell’impostazione data dalle parti ai loro rapporti
della locazione corrente o futura.
Se
ne può tranquillamente concludere che tutto il contenzioso in esame appartiene
al campo della locazione.
- A queste condizioni, anche i crediti vantati dalle
parti si fondano su norme della locazione; pertanto la lite dev’essere
qualificata come una “ contestazione riguardante contratti di locazione di
locali d’abitazione e commerciali “ ai sensi della decisione federale DTF
118 II 307.
In
virtù di questa decisione, sorge l’obbligo per le parti di sottoporre il
contenzioso al competente Ufficio di conciliazione prima di poter adire il
giudice civile. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, il pretore d’ufficio deve
avvertire la carenza procedurale e decidere l’irricevibilità dell’azione poiché
prematura.
Nel
caso concreto, il pretore - in sede di decisione - si è posto il problema, ma
limitatamente a una parte della riconvenzionale, ritenendo che, in tanto in
quanto potesse essere considerata oggetto di compensazione, non dovesse sottostare
alla procedura di conciliazione: corretta o no che fosse questa considerazione,
sta il fatto che - né per riguardo alla petizione, né per la riconvenzionale -
il giudice o le parti hanno avvertito l’irregolarità della situazione al più
tardi al momento in cui la petizione è stata presentata, ancorché ciò sia
avvenuto il 17 dicembre 1991, ovvero quando dal 1 luglio 1990 già vigevano le
nuove norme sulla locazione.
A
prescindere quindi da eventuali implicazioni di diritto intertemporale per
quanto concerne il diritto sostanziale applicabile, è fuori di dubbio - e già
deciso ripetutamente da questa autorità - che le norme procedurali contenute
nel nuovo capitolo del CO hanno trovato immediata applicazione, in particolare
quindi per i processi iniziati dopo l’entrata in vigore della normativa (Guldener
M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 49; Satta S.,
Diritto processuale civile, Padova 1987, N. 147; RJN 1992, 86 segg.).
-
Solo a istruttoria terminata, la vertenza è stata
sottoposta a tentativo di conciliazione, avvenuto il 22 febbraio 1995 davanti
all’Ufficio di conciliazione di Lugano, ciò che ha portato alla constatazione dell’
impossibilità di un accordo bonale. In seguito a questo atto procedurale
l’attrice ha poi chiesto al pretore di voler riattivare la causa di merito (
cfr. lettera 22 febbraio 1995 dello Studio legale patrocinatore dell’attrice).
-
Questa Camera ha già dovuto risolvere situazioni
simili, ovvero il quesito a sapere se un esperimento di conciliazione svoltosi
davanti all’autorità specificatamente competente, ma nel corso del processo di
merito possa sanare una situazione di carenza, oggettivamente esistente al
momento dell’introduzione della petizione.
Simile
modo di agire non può essere condiviso.
Le
competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono
avere attività arbitrale ( art. 274a cpv. 1 lett. e CO ), svolgono attività
decisionale ( art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO ) e attività
conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure
generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II
307).
Ciò
comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda
le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio
interviene come autorità conciliativa (cfr. RFJ 1994, p. 303 segg).
Questo
giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere
perentorio del termine di 30 giorni per adire il giudice ( Cocchi / Trezzini,
CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al
di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione
(su questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p.
232). In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla
volontà del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di
procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la
locazione, ma estranee al suo scopo sociale ( come la richiesta di risarcimento
danni oggetto della presente lite ), il suo mancato rispetto non comporta la
perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione
giudiziaria ( RFJ cit., p. 305 ).
Ne
consegue che un processo avviato in mancanza del presupposto della tentata
conciliazione davanti all’Ufficio di conciliazione è nullo a dipendenza dell’irricevibilità
della petizione. Si tratta infatti di nullità assoluta che non può essere
sanata né in virtù del principio dell’economia processuale, palesemente
inefficace a fronte di una sanzione prevista dal diritto federale ( cfr. II
CCA 23.3.1995 in re R. c/ F. e giurisprudenza ivi cit.), né dall’accordo
delle parti di procedere ad una conciliazione posticipata rispetto all’inizio
del processo.
Questa
conclusione si giustifica, d’altra parte, anche perché sussiste la presunzione
- a prescindere dalle contingenze di ogni singolo caso che possono invero far
apparire opinabile l’obbligo di questo atto preliminare - che il tentativo di
conciliazione debba avere un significato voluto dal legislatore: esso viene
sicuramente meno se la comparsa davanti all’autorità di conciliazione, invece
di avvenire prima dell’inizio della vertenza giudiziaria, si attua quando la
stessa è praticamente alla fine -ovvero quando la lite è formalizzata e sta per
essere decisa- per il solo implicito scopo di colmare una carenza processuale.
- A dipendenza dell’esito descritto, diventa privo
d’oggetto l’appello onde le censure riferite alla sentenza pretorile - nulla -
non hanno motivo di essere esaminate.
Data
la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese, né tassa di
giustizia, mentre si giustifica di compensare le ripetibili.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
La
sentenza 24 aprile 1995 nella causa inc. no. 12180 della Pretura di Mendrisio-Nord
è dichiarata nulla, e così tutti gli atti di procedura, compresa la petizione e
la domanda riconvenzionale.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio per entrambe le sedi giudiziarie,
compensate le ripetibili.
3
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord, Mendrisio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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