AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.178
Data decisione, Autorità:
04.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00178
Lugano
4 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n.
0A.94.00207 della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 3 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un
debito di fr. 68’995.--;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 maggio 1995 ha
respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 24
maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la
petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 7 luglio 1995
postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Con contratto di appalto del 27 marzo 1990 (doc. B) la
convenuta ha incaricato l’attrice dell’esecuzione degli impianti di
riscaldamento e sanitari per 4 ville di cui ai fondi n. __________ e __________
di __________ contro il pagamento di una mercede forfetaria di fr. 227’000.--.
Il
2 dicembre 1991 è stata allestita una liquidazione riguardante dette opere,
secondo la quale l’attrice sarebbe debitrice di una mercede residua di fr.
68’995.-- (doc. H).
B. In base a detto documento la convenuta ha ottenuto con
sentenza 20 gennaio 1993 della Camera di esecuzione e fallimenti di questo
Tribunale il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 68’995.--
oltre interessi.
C. Con la petizione che ci occupa l’attrice ha chiesto
l’accertamento dell’inesistenza di tale debito.
A
fronte di una mercede forfetaria di fr. 227’000.--, l’attrice avrebbe già
pagato acconti per fr. 280’000.--, ovvero più di quanto pattuito, così che
nulla sarebbe dovuto.
La
convenuta avrebbe inoltre fornito, oltretutto in ritardo, un’opera difettosa, e
in ogni caso già il 22 luglio 1991 (doc. G) sarebbe stato pattuito che il saldo
della mercede della convenuta sarebbe divenuto esigibile solo dopo la vendita
della seconda casa, circostanza che non si sarebbe verificata.
D. Nella risposta del 31 marzo 1993 la convenuta si è
opposta alla petizione.
I
pretesi difetti, non ascrivibili alla convenuta, sarebbero stati eliminati.
L’ammontare
della mercede, riassunto secondo la vera volontà delle parti dalla liquidazione
doc. H, sarebbe giustificato dall’esecuzione di opere supplementari, mentre il
preteso accordo sull’inesigibilità della mercede sarebbe stato superato proprio
dalla liquidazione finale doc. H, così che nulla osterebbe al richiesto
pagamento.
E. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi
e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, accertato in
fr. 68’995.-- il credito per mercedi della convenuta, ha stabilito che con la
sottoscrizione della liquidazione finale le parti avrebbero inteso superare
quanto previsto dalla dichiarazione del 22 luglio 1991, con il che il predetto
credito darebbe divenuto esigibile.
Non
potendosi ammettere pretese compensatorie dell’attrice per i pretesi difetti
dell’opera o per il ritardo nella sua consegna, ne conseguirebbe la reiezione
della petizione.
G. Con tempestivo gravame datato 24 maggio 1995 l’attrice
ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione.
Essa
ha riproposto la propria tesi secondo cui l’importo in questione non sarebbe
esigibile in conseguenza dell’accordo del 22 luglio 1991, che non sarebbe
affatto stato superato dalla liquidazione finale del 2 dicembre 1991, come
invece erroneamente ritenuto dal Pretore.
Al
pagamento della mercede osterebbero inoltre i difetti dell’opera e il ritardo
nella sua consegna, così come già sostenuto nel processo di prima sede.
H. Delle osservazioni 7 luglio 1995 della convenuta,
nelle quali essa chiede reiezione del gravame protestando spese e ripetibili,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Come riconosce la stessa parte attrice (appello, punto
8, pag. 5), la liquidazione allestita il 2 dicembre 1991 permette di
quantificare in fr. 68’995.-- la mercede residua della convenuta per le opere
di cui al contratto di appalto in esame.
In
questa sede occorre ancora verificare se l’obbligo dell’attrice al pagamento di
detto importo possa essere inibito o addirittura soppresso in conseguenza:
-
di
eventuali ritardi nell’esecuzione dell’opera;
-
di
eventuali difetti dell’opera;
-
di
un accordo tendente a differire o condizionare l’esigibilità della mercede.
- I rimproveri dell’attrice alla convenuta di aver
ritardato il normale svolgimento dei lavori sul cantiere sono in pratica
rimasti allo stadio di puro parlato. Infatti, mai l’attrice ha voluto o saputo
quantificare detto ritardo, oppure il pregiudizio economico subito in
conseguenza dello stesso.
Essa
stessa, del resto, in sede di replica (punto 5c, pag. 3) ha esplicitamente
ammesso di aver rinunciato a far valere le pene convenzionali alle quali
riteneva di avere diritto in conseguenza della sottoscrizione dell’accordo del
22 luglio 1991, così che le sue obiezioni, oltre che non quantificate e non
provate, devono in definitiva essere ritenute superate dai successivi accordi
intervenuti tra le parti.
Non
può perciò che essere confermato il giudizio del Pretore sull’irrilevanza dei
ritardi nell’esecuzione o nella consegna dell’opera della convenuta ai fini
della presente causa.
- Ugualmente inconsistenti sono le resistenze
dell’attrice basate sugli asseriti difetti dell’opera.
L’istruzione
probatoria sull’argomento non è stata sufficientemente approfondita per poter
ammettere non già il diritto della committente alla riduzione della mercede -è
pacifico che essa per i difetti lamentati ha optato ai sensi dell’art. 368 CO
per la riparazione gratuita e non per la riduzione della mercede (cfr. doc. N;
deposizione __________)- quanto piuttosto il suo diritto ex art. 82 CO a
trattenere il pagamento, almeno parzialmente, in conseguenza del cattivo
adempimento dell’appaltatrice (sul tema: II CCA 3 maggio 1994 in re
G./C. e riferimenti).
In
effetti, se da una parte è stata resa verosimile l’esistenza di difetti
relativi alle vasche di idromassaggio, è d’altro canto stata resa verosimile
anche l’effettuazione di interventi correttivi (cfr. doc. P, 4) ai quali non
risulta essere più seguita alcuna notifica di difetti, così che in assenza di
più precise constatazioni non è dato di sapere con certezza se, ed
eventualmente in quale misura, l’opera fornita dalla convenuta sia tuttora
gravata da difetti a lei ascrivibili.
-
Rimane da esaminare l’eccezione di inesigibilità del
credito alla luce degli accordi conclusi dalle parti successivamente alla
stipulazione del contratto di appalto.
-
E’ pacifico che l’accordo del 22 luglio 1991 (doc. G)
riporta la volontà delle parti di differire il momento del pagamento del saldo
della mercede della convenuta, in quel momento non ancora determinato, fino al
momento della vendita de “la seconda casa”.
Le
parti in quel momento hanno in altre parole inteso differire l’esigibilità
della mercede residua della convenuta, in quel momento di entità sconosciuta ma
comunque determinabile, fino al verificarsi dell’avvenimento futuro ed incerto
costituito dalla vendita della seconda casa.
Per
il caso in cui tale vendita fosse avvenuta solo dopo il 31 dicembre 1991, dal
che si evince che le parti prendevano in considerazione l’ipotesi che l’evento
futuro non fosse imminente, la committente si impegnava a remunerare la mercede
residua con interessi al tasso bancario.
Non
essendosi verificata nessuna di queste eventualità, non occorre indagare sulla
questione a sapere se la formulazione “la seconda casa” fosse riferita alla
casa n. 2, alla seconda casa con entrata in via __________ (cioè la n. 4
secondo il piano doc. F), o in genere -ed è l’ipotesi più verosimile alla luce
dello scopo della pattuizione- al momento in cui sarebbe stata venduta una
seconda casa, permettendo così all’attrice di ottenere la necessaria liquidità.
- Diviene perciò di centrale importanza la questione a
sapere se l’allestimento della liquidazione doc. H avvenuto il 2 dicembre 1991
abbia o meno modificato il precedente accordo sull’esigibilità del credito.
La
risposta deve essere negativa.
7.1 Non può infatti essere disatteso che la liquidazione
doc. H costituisce unicamente l’esatta quantificazione del credito della
convenuta in relazione alla nota opera, ed è per il resto del tutto silente sia
sull’esigibilità e sulle modalità di pagamento dell’importo indicato, come pure
sulla relazione tra detta liquidazione e i precedenti accordi di luglio.
Simile
silenzio, contrariamente a quanto assume il Pretore, non può essere
semplicemente interpretato quale soppressione del precedente accordo.
Ad
una simile soluzione si oppone in primo luogo il principio secondo cui “pacta
sunt servanda”, ed in secondo luogo non va disatteso che lo stesso accordo di
luglio preannunciava esplicitamente una successiva discussione tra le parti
avente il limitato scopo di quantificare con esattezza il credito
dell’appaltatrice, così che la liquidazione di dicembre, invece di modificare
gli accordi presi a luglio, ne ha in realtà rappresentato il perfezionamento e
l’esecuzione.
Né
può essere ammesso un diverso risultato per il fatto che si è trattato di una
liquidazione “finale”, essendo tale aggettivo -in assenza di altri e diversi
elementi- riferibile alla sola questione esplicitamente trattata in quella
sede, e cioè quella della quantificazione della mercede, mentre costituirebbe
senza dubbio una forzatura del testo intravvedervi -anche se con il supporto di
considerazioni di equità- la volontà di porre termine anche ai precedenti
accordi.
7.2 Come rettamente osserva il Pretore, le deposizioni in
atti non consentono di ricostruire i concordi intenti delle parti al momento
dell’approvazione della liquidazione finale, così che non si può nemmeno
ammettere che sia stata dimostrata l’esistenza di una volontà non espressa
della liquidazione doc. H ma nondimeno vertente sulla soppressione degli
accordi di luglio in merito all’esigibilità del credito.
7.3 Non si può infine nemmeno ritenere che la condizione
posta debba ritenersi inefficace, e perciò il credito esigibile, in conseguenza
del relativamente lungo lasso di tempo trascorso.
Non
si può in effetti ritenere urtante dal profilo della buona fede, specie alla
luce dell’attuale situazione congiunturale, che occorrano più anni per vendere
dei fondi di elevato livello (cfr. doc. C, D, E) come quelli in esame, né può
essere ammesso -nemmeno la convenuta lo sostiene- che l’attrice abbia
colpevolmente impedito il realizzarsi della condizione, evento al quale avrebbe
del resto avuto ogni interesse.
Al
contrario, come già detto, l’inserimento nell’accordo doc. G di una clausola
secondo cui il credito della convenuta dopo il 31 dicembre 1991 doveva essere
remunerato con interessi al tasso bancario sottintende la consapevolezza delle
parti circa l’eventualità per cui i tentativi di vendita avrebbero potuto
protrarsi nel tempo anche dopo tale data, e sembra quasi indicare, dal profilo
economico, una modifica dei rapporti tra le parti nel senso di un finanziamento
della convenuta in favore dell’attrice in misura pari alla mercede da incassare
e di durata pari al tempo necessario a perfezionare la vendita di almeno una
delle case restanti.
- Se
ne deve concludere, in riforma del primo giudizio, per l’accertamento
dell’inesigibilità (ma non dell’inesistenza) del credito di fr. 68’995.--,
mentre nulla osta a che l’esecuzione continui per gli interessi all’8,5% su
tale somma a partire dal 1° gennaio 1992, ritenuto che la stessa attrice né in
sede di petizione, né in sede di appello, ha esplicitamente incluso gli
interessi nella propria domanda.
Avendo
l’attrice chiesto anche l’accertamento dell’inesistenza del debito, oltre che
della sua inesigibilità, vi è motivo per ritenere le parti soccombenti in parti
uguali, e di ripartire di conseguenza le spese di giustizia, compensando le
ripetibili.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i
quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
24 maggio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è accertata l’inesigibilità del credito di __________ limitatamente
al capitale di fr. 68’995.--.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’400.-- e le spese sono a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l e fr.
1’600.--
già
anticipati dall’attrice, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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