AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.180
Data decisione, Autorità:
10.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00180
Lugano
10 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'959 della
Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 luglio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 17’484.45 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 maggio 1995 ha
accolto per fr. 16’684.45 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
23 maggio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
la petizione per fr. 11’231.10 oltre interessi;
Mentre la controparte con osservazioni del 12 luglio
1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto.
A. La convenuta nel 1992 ha appaltato all’attrice opere
da gessatore consistenti nella fornitura e posa di pareti interne di
separazione.
Della
mercede di fr. 25’484.45 pretesa dall’attrice (doc. C), la convenuta ha pagato
unicamente un acconto di fr. 8’000.--, mentre il saldo è oggetto della presente
causa.
B. Nella risposta dell’8 gennaio 1993 la convenuta si è
opposta alla petizione sostenendo che l’attrice avrebbe ingiustificatamente
sorpassato il preventivo di fr. 14’994.50 e che essa avrebbe inoltre fornito
un’opera difettosa, così come a suo tempo notificatole.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta
l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto, sulla scorta
delle risultanze peritali, che l’attrice non avrebbe ecceduto il preventivo in
maniera significativa, che il difetto consistente nella cattiva
insonorizzazione sarebbe da ascrivere alla stessa convenuta, che ha chiesto
l’opera dopo e non prima della posa del pavimento, e che i difetti
effettivamente gravanti l’opera giustificherebbero la trattenuta di soli fr.
800.-- sulla mercede residua dell’attrice.
Da
ciò l’accoglimento della petizione per fr. 16’684.45 oltre interessi.
D. Con tempestivo gravame datato 23 maggio 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere
la petizione per fr. 11’231.10 oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe omesso di considerare che il perito ha riscontrato errori nella
stesura della fattura dell’attrice per fr. 1’922.20, importo da dedurre perciò
dall’avere dell’attrice.
Inoltre
il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di un preventivo di fr. 15’000.--
riguardante l’intera opera, e non solo parte di essa, e pure a torto sarebbe
stata ammessa l’esistenza di opere supplementari per fr. 6’305.35.
Ne
conseguirebbe che la convenuta può essere tenuta solo al pagamento dei fr.
15’000.-- preventivati, di un aumento tollerabile del 10% (fr. 1’500.--) e,
come da dottrina e giurisprudenza, del 50% dell’ulteriore sorpasso del
preventivo, il tutto, dedotti l’acconto e il costo di eliminazione dei difetti,
per fr. 11’231.10 oltre interessi.
E. Nelle osservazioni del 12 luglio 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi
considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Va
preliminarmente osservato come la tematica costituita dai pretesi difetti
dell’opera non sia più tema di discussione a questo stadio della causa, avendo
le parti accettato il giudizio del Pretore nella misura in cui stabilisce il
diritto della convenuta di dedurre a tal titolo fr. 800.-- dal saldo della
mercede dell’attrice.
La
lite è perciò limitata al problema costituito dalla quantificazione della
mercede residua dell’attrice, avuto riguardo dell’esistenza e della portata del
preventivo da lei allestito.
- La prima obiezione della convenuta in proposito è
quella secondo cui il preventivo di fr. 14’994.-- (doc. F) sarebbe stato inteso
come comprensivo di ogni prestazione dell’attrice.
2.1 Tale tesi si rivela errata già al riguardo delle opere
previste dal preventivo stesso: dalla lettura della pagina 17 del preventivo è
infatti a prima vista chiaro che l’importo di fr. 14’994.-- viene raggiunto
sommando la mercede per le parti dell’opera descritte dalle pagine 2 a 12
dell’offerta.
Per
le prestazioni menzionate dalle pagine 13 a 16 vengono invece indicati
unicamente dei prezzi unitari per determinati elementi, ed è nel complesso
palese che l’appaltatrice ha inteso indicare che alla predetta mercede di fr.
14’994.-- avrebbe dovuto essere aggiunto, al prezzo unitario indicato, il costo
degli elementi di cui alle pagine 13 a 16 del preventivo.
Siffatto
procedere, di dubbia trasparenza ai fini della presentazione di un preventivo
complessivo, non è tuttavia illecito o anticontrattuale, e consentiva in ogni
caso alla convenuta di ritenere che l’opera sarebbe costata senz’altro più di
fr. 14’994.--.
Non
essendovi esplicita contestazione sul fatto che gli elementi indicati al prezzo
unitario sono stati forniti per complessivi fr. 4’880.-- (perizia, punto 3.6,
risposta alla domanda 6), ne deve conseguire la conferma in tale misura della
pretesa dell’attrice.
2.2 L’argomentazione è infondata anche per riguardo alle
opere supplementari eseguite dall’attrice.
La
convenuta sembra addirittura negarne l’esistenza in base all’apodittica
argomentazione secondo cui essa avrebbe dichiarato che non vi sarebbero state
modifiche dell’opera deliberata durante l’esecuzione dei lavori (appello, punto
2, pag. 4 e 5), ma siffatta linea di difesa non può evidentemente reggere di
fronte alle precise constatazioni del perito (perizia, punto 3.7.1, risposta
alla domanda 7).
Né
può essere ammessa la versione dei fatti secondo cui le opere supplementari non
sarebbero state richieste dalla committente: da una parte esse -si pensi in
particolare alla fornitura di vetrate- hanno comportato una manifesta
differenza estetica nell’opera finale rispetto a quella prevista nel
preventivo, differenza che non è mai stata oggetto di segnalazione da parte
della convenuta; d’altra parte la stessa convenuta in sede di conclusioni (pag.
2) ha dichiarato che i lavori intesi come supplementari sarebbero stati
compresi nel prezzo di delibera, visto che “queste prestazioni erano state
concordate al momento della conclusione del contratto e non c’è stata dunque
nessuna modifica di ordinazione”.
Acquisito
così il consenso della committente all’opera effettivamente eseguita, spettava
alla committente stessa l’onere di provare che i supplementi non avrebbero
comportato un aumento di prezzo, onere che essa ha disatteso, così che non vi è
motivo di non accordare all’appaltatrice la relativa mercede, così come essa è
stata quantificata dal Pretore.
- Non può essere accolta nemmeno la censura della
convenuta relativa a fr. 303.05 di maggiori costi dovuti a un diverso tipo di
esecuzione, dovendosi ammettere che tale maggior costo -effettivamente sopportato
dall’attrice- comporta un superamento dell’importo preventivato del tutto
ragionevole, così come del resto rettamente stabilito dal Pretore (consid. 5,
pag. 4).
Il
gravame si rivela per contro fondato limitatamente a fr. 1’922.20, importo che
il perito (punto 3.8.1, risposta a domanda 8) ha ritenuto fatturato per errore,
e che ciò nonostante il Pretore ha accordato all’attrice.
La
mercede residua dell’attrice va perciò determinata in fr. 14’762.20 (pari ai
fr. 16’684.45 riconosciuti dal Pretore meno fr. 1’922.20).
Ne
consegue in tale misura la riforma del giudizio impugnato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante
soccombenza della convenuta (art. 148 CPC), in misura diversa tra una sede e
l'altra, tenuto conto che in appello resta litigiosa solo la differenza fra il
credito riconosciuto dal pretore e fr. 11'231.10.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 maggio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 maggio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
-
In
parziale accoglimento della petizione __________, Bellinzona, è condannata a
pagare a __________ la somma di fr. 14’762.20 oltre interessi al 5% dal 15
maggio 1992.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di Bellinzona.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 4’900.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 3/20 e per 17/20 sono a carico
della convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 1’600.-- per
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 380.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a
carico dell’attrice.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 350.-- per ripetibili parziali d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster