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Numero d'incarto:
12.1995.193
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00193
Lugano
15 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 540
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 23
giugno 1988 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto che vengano accertati in relazione ad un infortunio
della circolazione stradale la responsabilità solidale della convenuta con
l’attrice ed il diritto di regresso nei confronti della convenuta nella misura
del 50 % per le prestazioni che essa è chiamata ad effettuare.
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 19 maggio 1995 ha integralmente respinto.
Appellante
l'attrice, la quale con atto di appello 12 giugno 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la sua domanda.
Mentre
la controparte, con osservazioni e appello adesivo 13 luglio 1995 chiede la
reiezione del gravame e l’accoglimento del proprio appello con il quale postula
la riforma del giudizio pretorile nel senso di riconoscerle fr. 15’800.- di
ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. In
data __________, verso le 19.00, il cittadino francese __________, mentre
viaggiava al volante della propria automobile in direzione sud sulla strada
cantonale risalente il __________, si é fermato sulla corsia d’emergenza con il
motore fumante e leggermente in fiamme.
__________,
che viaggiava con il proprio autoveicolo pochi metri davanti a __________,
accortosi dei problemi di quest’ultimo, si è fermato a sua volta aiutando i
passeggeri, tra cui sua figlia, a uscire dall’auto in panne. Dopo aver messo in
salvo i bagagli e allontanato ulteriormente la propria vettura da quella di
__________ per il timore di un’esplosione di quest’ultima, __________ ha
cercato di soffocare le fiamme usando una coperta.
Una
piccola esplosione del motore ha fatto istintivamente indietreggiare __________
di alcuni passi fino alla corsia di sorpasso della carreggiata nord-sud della
strada del __________. Qui é stato investito da __________ che stava
sopraggiungendo ad una velocità dichiarata di 70 Km/h.
ha riportato lo spostamento di due vertebre lombari, la frattura del femore e
del ginocchio destro, di entrambi i polsi e di una costola destra e ferite
lacero contuse al capo.
B. __________
ha promosso, con petizione 11 marzo 1987 alla Pretura di Lugano, una causa
contro la __________, assicuratrice dell’autoveicolo di __________, chiedendone
la condanna al pagamento di fr. 397’428,90 .- oltre interessi del 5 % dalla
data dell’incidente per i danni subiti (cfr. inc. n. 297 della Pretura di
Lugano, sez. 2).
La
__________, convenuta in quella causa, ha domandato l’integrale reiezione delle
domande di petizione e, il 23 giugno 1988, dopo chiuso lo scambio degli
allegati scritti, ha denunciato la lite alla __________ che, nella circostanza,
rappresenta la compagnia d’assicurazioni __________ di __________,
assicuratrice del veicolo di proprietà di __________.
C. La
__________, contemporaneamente alla denuncia di lite, ha promosso contro la
stessa __________ la causa che ci occupa, chiedendo l’accertamento - sulla base
del disposto di cui all’art. 58 cpv. 3 LCS che prevede la responsabilità del
detentore di un veicolo anche per i danni conseguenti all’assistenza prestata
per infortuni in cui il veicolo é stato coinvolto - della di lei responsabilità
solidale nell’incidente che aveva coinvolto il __________ e di un diritto di
regresso nei di lei confronti pari al
50
% degli importi che sarebbero stati dovuti, in funzione dell’esito della causa
promossa da __________, a quest’ultimo.
D. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto le pretese di accertamento
della __________ osservando che la situazione di panne in cui si era venuto a
trovare il veicolo di __________ non poteva essere assimilata ad infortunio
così come voluto per fondare la responsabilità giusta l’art. 58 cpv. 3 LCS. Ha
posto a carico dell’attrice soccombente un’indennità di fr. 3’500.- per
ripetibili.
E. Con
tempestivo appello del 12 giugno 1995 la ricorrente postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Non insiste più per
l’applicabilità della norma dell’art. 58 cpv. 3 LCS. Ritiene che la
responsabilità solidale della convenuta possa e debba essere fondata sul cpv. 1
dello stesso articolo di legge dal momento che l’incidente é stato cagionato
dall’autoveicolo __________ mediante l’esercizio dello stesso, essendo
acquisito che incendi ed esplosioni determinati dall’uso su strada di un
veicolo a motore sono da riferire al suo esercizio.
Con
le proprie osservazioni, con il quale reitera la domanda per l’assunzione di
una nuova perizia già rifiutata dal Pretore, la parte appellata chiede la
reiezione dell’appello.
Essa
chiede inoltre in via adesiva la riforma del giudizio pretorile per quanto
riguarda le spese nel senso di riconoscerle fr. 15’800.- di ripetibili a
dipendenza del valore di causa pari alla metà almeno delle pretese d’indennizzo
fatte valere da __________ nei confronti della __________.
Considerato
in diritto:
- L’azione
promossa dalla __________ nei confronti della __________ é una pura azione di
accertamento la cui ammissibilità deve essere esaminata d’ufficio dal giudice
giusta l’art. 97 cifra 5 CPC ( cfr. M. Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. ed., pag. 211; Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 59 n. 11
).
Secondo
dottrina e giurisprudenza l’azione di accertamento di cui all’art. 71 CPC é
retta esclusivamente dal diritto federale quando, come appare nella fattispecie
sottoposta a giudizio, riguarda un rapporto giuridico di diritto privato
regolato dalla Confederazione (DTF 110 II 350). Essa presuppone , oltre
ad un’incertezza di natura giuridica che l’accertamento mira a sciogliere, la
non possibilità dell’azione condannatoria e l’interesse giuridico ed immediato
all’accertamento (Rep. 1990, 269).
- L’incertezza
a proposito dell’eventuale diritto di regresso e della sua misura è, nel caso
concreto, pacifica.
Anche
la seconda condizione relativa all’impossibilità di avviare un’azione
condannatoria sembrerebbe, in principio, soddisfatta. In effetti nel momento in
cui la __________ ha inoltrato petizione contro la __________ la procedura tra
__________ e la qui attrice era pendente e la __________ si opponeva, e si
oppone, al riconoscimento delle pretese della controparte negando ogni e
qualsiasi colpa del suo assicurato __________ di fronte a quella grave del
__________. La __________ a ben vedere non aveva perciò ancora subito alcun
pregiudizio, ciò che le impediva di promuovere l’azione condannatoria in
pagamento. La sentenza pubblicata in
DTF
114 II 253 non può avere qui un valore pregiudiziale: tale decisione ha infatti
dichiarato irricevibile un’azione di accertamento poiché vi era la possibilità
di promuovere un’azione condannatoria, in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e
46 cpv. 3 CO, nonostante che il danno per lesioni corporali subito non fosse
ancora quantificabile con precisione. Nella fattispecie manca, attualmente,
addirittura il pregiudizio poiché non é scontato che la __________ sia tenuta a
rispondere del danno subito da __________. Ma diversamente, ai fini della
possibilità di avviare o meno un’azione condannatoria, potrebbe essere
interpretato il fatto che la __________ ha già, nel frattempo, versato a
__________ oltre 200’000.- franchi (cfr. appello a pag. 21 punto 3.3.3.). La
questione può rimanere indecisa poiché, come si vedrà nel considerando che
segue, difetta un’altra essenziale condizione per l’ammissibilità di un’azione
di accertamento.
- La
condizione di un interesse giuridico ed immediato all’accertamento presuppone
una sua esplicita rilevanza e quindi l’esistenza di un pregiudizio attuale e
concreto, e non già solo potenziale, che l’attrice risentirebbe dall’incertezza
del proprio diritto (DTF 120 II 20 consid. 3a; O.Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 4. ed., pag. 183 n. 23 richiede esplicitamente che vi
sia: “Unzumutbarkeit der Fortdauer dieser Rechtsungewissheit”) . Questa é data
quando per esempio il perdurare dell’incertezza ostacola l’attrice nelle
proprie decisioni o le crei svantaggi di altro genere.
3.1. La
__________, alla quale incombe l’onere di provare un tale specifico interesse
all’accertamento (Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für
den Kanton Bern, 4.ed., ad art. 174 n. 3a, pag. 366/367 ), non fornisce
argomenti e prove che facciano apparire utile e degno di tutela il chiesto
accertamento.
La
__________ attraverso la causa di accertamento vuole conoscere la soluzione di
una questione giuridica in previsione di una situazione futura ed ipotetica ma
ciò non basta. Essa può attendere le risultanze del primo processo e quindi
promuovere azione condannatoria contro la __________ in un secondo momento
senza che ciò le crei degli svantaggi. Giusta l’art. 83 cpv. 3 LCS il diritto
di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato
da veicoli a motore si prescrive in due anni dal giorno in cui la prestazione
fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto (Schaffhauser/Zellweger,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 1508). Dal profilo
della prescrizione non vi è dunque un interesse attuale rilevante della qui
attrice all’accertamento delle responsabilità nell’ambito di un’azione di
regresso; per quanto necessario la denuncia di lite nella causa promossa da
__________ contro la __________ rappresenta già atto interruttivo della
prescrizione.
- L’interesse
dell’attrice non è perciò degno di protezione giuridica e la sua petizione di
accertamento avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile con la conseguenza
che l’appello nei confronti della sentenza pretorile che, in ogni modo tale
azione respinge, non può essere accolto.
La
domanda contenuta nelle osservazioni della parte appellata ed intesa
all’assunzione di una nuova perizia perde ogni utilità a dipendenza dell’esito
del procedimento così come qui giudicato.
- Con
l’appello adesivo la __________ critica la misura dell’indennità per ripetibili
riconosciutale dal Pretore che non ritiene adeguata al valore di causa.
Il
valore di una causa di accertamento è rappresentato da quello del diritto che
si vuol far stabilire (O.Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. ed.,
pag. 125 n. 95; J.-F. Poudret, COJ, n. 9.1. ad art. 36). Nel caso
concreto il valore del preteso diritto di regresso della __________ nei
confronti della __________ é pari alla metà dell’importo complessivo che,
eventualmente, la prima assicurazione sarà obbligata a versare a __________
direttamente o ad assicurazioni sociali che hanno eseguito prestazioni a
quest’ultimo e che vantano pure dei diritti di rivalsa. Se é nota la pretesa di
__________ (circa Fr. 400’000.-) non é però conosciuto, essendo sub judice,
l’ammontare a carico della __________ che potrebbe essere liberata da ogni
obbligo di prestazione oppure gravata dell’intera pretesa. Nell’incertezza,
tenuto conto che nel frattempo la __________ ha pur tuttavia già versato oltre
200’000.- franchi, si può ritenere che il valore del preteso diritto di
regresso sia di almeno Fr. 100’000.-.
Le
ripetibili andranno allora calcolate sulla base di tale importo tenuto conto
del minimo previsto dalla TOA (6% come all’art. 9) anche se la procedura si é complicata
perché ci si é addentrati nel merito quando invece avrebbe dovuto trovare più
tempestiva soluzione procedurale. Ne segue che l’appello adesivo trova parziale
accoglimento.
per i quali motivi
visto l’art. 71 CPC e, per le spese,
l’art. 148 CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
del 12 giugno 1995 della __________ é respinto.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
esborsi di cancelleria fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 1’800.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello
adesivo 13 luglio 1995 della __________ è parzialmente accolto e di conseguenza
il dispositivo 2. della sentenza 19 maggio 1995 viene così riformato:
- La
tassa di giustizia, fissata in Fr. 1’600.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono a carico dell’attrice, la quale é tenuta a versare alla convenuta
Fr. 6’000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
esborsi di cancelleria fr. 50.-
Totale fr. 600.-
già
anticipati dall’appellante adesiva sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
V. Intimazione
a : - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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