Appeal dismissed in summary eviction proceeding

12.1995.220Autre juridiction21 août 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided a summary eviction appeal concerning a four-room apartment in Lugano. The tenants argued that the first-instance court had ignored a request to postpone the contradictory hearing and therefore violated their right to be heard. The appellate court held that the summons had been duly issued, that two postponement requests had already been rejected for insufficient reasons, and that no further request was proven in the file. In any event, a request made the day before the hearing would have been untimely. The appeal was dismissed and the appellants were ordered to pay CHF 100 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 506 ss., 507, 136, 142 cpv. 1 lett. b, 313 bis, 321 CPC; appello in procedura sommaria di sfratto: il rinvio dell’udienza di contraddittorio deve essere chiesto tempestivamente e può essere accordato solo per motivi gravi; la decisione sul rinvio è ordinanza e non è, di regola, impugnabile autonomamente. Non vi è lesione del diritto di essere sentito quando il giudice di primo grado abbia regolarmente citato le parti e respinto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, domande di rinvio insufficientemente motivate. In sede di appello non è proponibile una nuova istanza volta unicamente a modificare i fatti allegati in primo grado, segnatamente se il materiale processuale resta sostanzialmente immutato e l’assenza delle parti dipende dalla loro colpa.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.220

Data decisione, Autorità: 21.08.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00220

Lugano 21 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente a giudicare nella procedura sommaria di sfratto dei conduttori (inc no. SF 95.00156 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) dipendente di istanza 13 luglio 1995 di


rappr. dall'avv. __________

contro


e __________

concernente un appartamento di quattro locali, al pian terreno della __________ a __________;

che il pretore ha accolto con sentenza 9 agosto 1995, ordinando ai convenuti di mettere l’ente locato a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni dalla decisione;

decisione contro la quale insorgono i convenuti con scritto 12/14 agosto 1995 lamentando un’ irregolarità processuale, per non avere il pretore preso in considerazione una loro istanza di rinvio del contraddittorio, e chiedendo la fissazione un’udienza allo scopo di poter esporre le loro ragioni;

ritenuto di poter procedere in virtù dell’art. 313 bis CPC, ossia senza intimare il gravame alla controparte;

considera

in fatto e in diritto

  1. Anche la procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC) prevede, in ossequio al diritto fondamentale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), la loro citazione per un’udienza di contraddittorio (art. 507 CPC).

Per quanto riguarda la possibilità di rinvio dell’udienza valgono le regole generali dell’art. 136 CPC: il rinvio dev’essere chiesto tempestivamente e può essere concesso solo in presenza di motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti a un altro tribunale.

  1. Nel processo in esame, citate le parti per martedì 8 agosto, il pretore ha respinto una prima istanza di rinvio dei signori __________, di data 26 luglio, poiché ingiustificata: gli istanti infatti, si erano limitati ad affermare che la data non era "confacente ai loro impegni già predisposti". Una seconda istanza di rinvio, di data 4 agosto, a causa di impegni verosimilmente di lavoro e a impegni familiari, ha pure dovuto essere respinta: pertanto all’udienza dell’8 agosto è comparso unicamente il patrocinatore dell’istante.

Agli atti della pretura non esiste un’ulteriore istanza di rinvio, segnatamente di data 7 agosto, come affermano gli appellanti.

Non esiste quindi nemmeno un’ulteriore decisione su questa richiesta: la decisione sul rinvio è comunque un’ ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC) e pertanto non potrebbe in sé essere oggetto d’appello (art. 95 CPC).

In sostanza, se fosse stato leso il diritto di essere sentiti degli appellanti, questo giudice dovrebbe constatare la nullità della sentenza pretorile in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC. Sennonché è pacifico che il pretore, dapprima, ha regolarmente indetto il contraddittorio e, poi, nell’ambito del suo potere decisionale, ha respinto due successive istanze di rinvio della stessa udienza. Non v’è pertanto nessuna lesione della norma fondamentale in questione.

Riguardo alla pretesa ultima istanza di rinvio va osservato quanto segue:

a. non v’è prova della sua esistenza. Comunque l’udienza è stata confermata con le due precedenti decisioni negative sulle istanze di rinvio;

b. qualora l’istanza fosse stata effettivamente presentata, sarebbe stata respinta in ogni modo: infatti, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva in tanto in quanto presentata ( o solo spedita ) il 7 agosto relativamente all’ udienza del il giorno successivo (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 136, n. 2).

  1. La richiesta di contraddittorio in questa sede non è proponibile; non solo a dipendenza del carattere riformatore riservato all’appello, ma anche perché il materiale processuale raccolto dal primo giudice resta fondamentalmente il medesimo anche in seconda sede

(art. 321 CPC). La domanda in esame tende per contro, esclusivamente, a modificare i fatti noti al pretore, sulla base delle allegazioni dell’istante, e rimasti incontestati per l’ inazione dei convenuti, assenti dal processo per loro stessa colpa.

Per tutti questi motivi,

Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 12 agosto 1995 di __________ e __________ è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

evictionright to be heardpostponement of hearingsummary proceedingsappellate reviewprocedural timelinesscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the tenants' right to be heard was violated by refusal of postponement requests.

Solution extraite

No violation was found: the hearing had been duly convened and two postponement requests had been rejected within the court's discretion.

Motifs extraits

A postponement must be requested timely and only for serious reasons. The first-instance judge properly summoned the parties and refused two inadequate requests; therefore there was no denial of the right to be heard and no nullity of the judgment.

Question juridique clé

Whether the alleged third postponement request could justify appellate relief.

Solution extraite

No. There was no proof that such a request existed; in any event, a request made or sent on 7 August for an 8 August hearing would have been untimely and rejected.

Motifs extraits

The case file contained no such request, and even if it had existed it would have been late under the rules on postponement.

Question juridique clé

Whether a renewed request for a contradictory hearing could be entertained on appeal.

Solution extraite

No. The appeal is reformative and the appellate record remains essentially the same; the request would only change uncontested facts due to the appellants' failure to participate.

Motifs extraits

A contradictory hearing request could not be made at appellate stage to alter the factual record before the first judge.

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