AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.228
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00228
Lugano
21 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 4349
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 13/20
ottobre 1980 da
ora
rappr.
dall’ __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
cui la parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
Fr. 98’289.45, somma aumentata a Fr. 100’180.62 in sede conclusionale, con
relativi interessi, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla controparte che, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale
la condanna dell’attrice al pagamento di Fr. 31’887,55.- oltre interessi;
nella
quale il Pretore, con sentenza 26 giugno 1995, ha accolto integralmente la
petizione respingendo per contro la domanda riconvenzionale.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 1 settembre 1995, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di
accogliere la sua domanda riconvenzionale, il tutto con carico di spese e
ripetibili alla controparte;
mentre
l’attrice, con osservazioni 9 ottobre 1995, chiede la reiezione del gravame con
protesta spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. La __________, della
quale il signor __________ era azionista principale accanto agli azionisti
minori signora __________ ed , è stata fin dall’inizio degli anni
settanta - ed anche in precedenza sotto altre ragioni sociali - rivenditrice
esclusiva, in Ticino e nella Mesolcina, per i prodotti ( e
__________) commerciati dalla __________ di __________, di proprietà della
stessa signora __________.
In data 3 agosto 1977 la
signora __________ ha ceduto le proprie azioni della __________ alla società
__________ (doc. 2); ha tuttavia continuato a lavorare nella ditta in qualità
di direttrice fino alla fine del 1978.
B. Durante una riunione
del consiglio d’amministrazione della __________ - tenutasi il 10 agosto 1977
e presenti, tra gli altri, gli amministratori __________, __________ e
__________ della __________ - si é discusso delle difficoltà economiche e
dell’insoddisfacente cifra d’affari raggiunta in quei periodi dalla società
(doc. 3). Gli amministratori hanno convenuto, in quell’occasione che la
__________ diventasse depositaria della merce con fatturazione ai clienti fatta
direttamente dalla __________ e che per poter continuare la ditta avrebbe avuto
bisogno di un apporto esterno annuo di almeno 140’000.- franchi. Questo importo
avrebbe dovuto essere garantito dalla __________ con un versamento di 103’000.-
franchi (pari a Fr. 8’583.- mensili), di cui Fr. 73’000.- quale indennità fissa
per il servizio di deposito e consegna ai clienti e Fr. 30’000.- quale minimo
garantito per commissioni del 7% fino a Fr. 450’000.- e del 3% oltre.. La
__________, altra fornitrice e partecipe nella __________, avrebbe invece a sua
volta versato Fr. 24’000.- annui, la rimanenza dovendo essere ottenuta
attraverso la pubblicità della birra (punti III e IV del doc. 3).
La signora __________
avrebbe ancora dovuto ottenere l’accordo dei suoi nuovi partners (punto V, doc.
3).
C. Con lettera 29 settembre
1977 (doc. B) la __________, rifacendosi ai colloqui del 10 agosto precedente,
si è detta disponibile per la seguente soluzione: __________ avrebbe lavorato
quale rappresentante indipendente ed unico depositario della birra __________ e
dell’amaro __________ e per questa attività (vendita, deposito, consegna,
controllo dell’inventario in deposito, spese generali come telefono ed affitti)
avrebbe ricevuto un’indennità mensile del 10% per partecipazione ai costi e del
6% per provvigione fino a Fr. 500’000.- di cifra d’affari e altre diverse
percentuali per importi superiori della cifra d’affari. L’accordo sarebbe
dovuto durare per due anni dal 1 luglio 1977. Un importo mensile di Fr. 8’580.-
sarebbe stato versato quale acconto ritenuto che se la cifra d’affari minima
non fosse stata raggiunta la __________ si riservava di disdire l’accordo con
un preavviso di quattro mesi e di adeguare i pagamenti in acconto all’effettiva
cifra d’affari. La __________ ha precisato inoltre che questa soluzione era
destinata a sanare la difficile situazione finanziaria della __________ e che
il calcolo della provvigione scalare avrebbe dato la possibilità alla stessa di
raggiungere un ricavo superiore all’allora necessario importo di copertura di
Fr. 103’000.-. Si é pure fatto cenno al debito verso la __________ per le forniture
fino al giugno 1977 che sarebbe stato da pagarsi in due anni senza interessi.
Non c’è mai stata risposta
scritta della __________ ma i rapporti tra le parti sono continuati nel tempo
con fatturazione diretta della __________ che ha pure provveduto a versare
mensilmente alla __________ l’importo di Fr. 8’580.-.
D. Solo all’inizio del 1979
la __________ ha iniziato a far valere proprie pretese sulla base dei contenuti
della lettera del settembre 1977 premurandosi di confermare che in un incontro
del dicembre 1978 __________ avrebbe dato atto di aver accettato le condizioni
di quella proposta e avrebbe chiesto di prolungare l’accordo sino alla fine del
1979 (doc. C e doc. 5).
E. La collaborazione tra
le due società è terminata alla fine del dicembre 1979 dopo che la __________
aveva assunto un nuovo agente per l’anno successivo.
F. Con la petizione che
ci occupa la parte attrice ha chiesto il pagamento di Fr. 98’289.45, poi
ritoccati in Fr. 100’180.62 in sede di conclusioni, che, oltre alla differenza
di Fr. 51’331.02 tra gli acconti versati per gli anni 1978 e 1979 e le
provvigioni dovute in base all’accordo del 29 settembre 1977, comprendevano Fr.
30’000.- per il rimborso di un prestito incassato dalla __________ a nome e per
conto della __________, Fr. 16’796.55 per gli ultimi incassi effettuati dalla
__________ a favore della __________ e Fr. 2’053.05 per successivi incassi
della __________ nel mese di gennaio 1980.
La __________ ha sostenuto
che le parti avevano stipulato oralmente un contratto d’agenzia a tempo
determinato, poi prorogato fino al 31 dicembre 1979, i cui termini, in
particolare la retribuzione scalare basata sul fatturato raggiunto, erano stati
riassunti nello scritto 29 settembre 1977.
La convenuta ha affermato
che i rapporti tra le parti erano regolati da un contratto a tempo
indeterminato risalente a ben prima del 1977 e che prevedeva una remunerazione
fissa a favore della stessa. Ha contestato l’esistenza di un accordo pattuito
durante la riunione del 10 agosto 1977 o derivante dallo scritto del 29
settembre 1977, in sostituzione del contratto precedente. In ogni caso si è
opposta alle cifre indicate dalla controparte con riferimento al volume della
cifra d’affari ritenendole non comprovate.
In via riconvenzionale ha
fatto valere proprie pretese per un ammontare complessivo di Fr. 78’684,.10
(comprendente Fr. 25’740.- pari a tre mensilità dovute a seguito della mancata
disdetta del contratto d’agenzia, Fr. 30’000.- per indennità di clientela, Fr.
10’000.- per torto morale oltre a Fr. 12’944.10 per fatture varie) chiedendo il
pagamento di soli Fr. 31’887.55 poiché ha provveduto a compensare la rimanenza
con l’importo di Fr. 46’796,55.- che ha riconosciuto di dovere alla
controparte.
G. Nel corso
dell’istruttoria la __________ ha notificato il proprio subingresso in causa,
in sostituzione della __________, a dipendenza di una cessione dei diritti e
dei doveri di quest’ultima nel rapporto giuridico con la __________. Il Pretore
ha respinto, con decisione 10 settembre 1992, l’opposizione della __________ al
subingresso per il fatto che la parte convenuta aveva manifestato tacitamente,
più volte, con il suo atteggiamento in corso di causa di consentire con tale
sostituzione della parte attrice. Questa stessa Camera ha dichiarato
irricevibile un appello della convenuta contro questa decisione trattandosi di
un provvedimento del giudice adottato nelle forme dell’ordinanza inappellabile.
H. Il Pretore, con la
decisione qui impugnata, ha accolto la petizione e ha integralmente respinto la
domanda riconvenzionale. Egli ha considerato lo scritto datato 29 settembre
1977 una lettera di conferma restata incontestata e che nei rapporti
commerciali, in base al principio dell’affidamento, assume carattere
costitutivo. Ha invece giudicato infondate le pretese avanzate in via
riconvenzionale sia quelle per mancata disdetta del rapporto contrattuale
poiché tra le parti vigeva un contratto a tempo determinato, sia quelle di
indennità per clientela e per torto morale come pure, poiché prive di supporto
probatorio, le pretese restanti.
I. Con tempestivo
appello datato 1 settembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la
sua domanda riconvenzionale.
L’appellante rileva
innanzitutto ed ancora la mancanza del presupposto processuale dell’espresso
consenso da parte sua al subingresso in causa della __________.
Nel merito la stessa
sostiene che lo scritto 29 settembre 1977 costituisce una proposta contrattuale
e non una lettera di conferma con carattere costitutivo e ribadisce che
l’indennità mensile versata alla __________ non era un acconto bensì un importo
fisso. L’appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato le
testimonianze agli atti e, quando ha dichiarato che incombeva alla __________
dimostrare il buon fondamento delle proprie contestazioni sull’entità delle
pretese, di aver trascurato che la stessa ha ripetutamente chiesto di poter
controllare i conteggi.
A sostegno della domanda
riconvenzionale evidenzia che sarebbe stato necessario concludere le relazioni
commerciale tra le parti con una disdetta, che la __________ ha creato dal
nulla in Ticino e in Mesolcina il mercato della birra __________ e del liquore
__________ e che essa è stato screditata e ridicolizzata dinanzi a quella che
era la sua clientela dal modo d’agire della __________.
Delle osservazioni 9
ottobre 1995 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del
giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Indipendentemente a
sapere se l’esito di un’ordinanza inappellabile (art. 95 CPC) del Pretore possa
essere rimesso in discussione con l’appello contro la sentenza di merito, non
si può che consentire con l’accertamento dell’esistenza di un tacito consenso
della parte convenuta, ai sensi dell’art. 110 cpv. 2 CPC, al subingresso in
lite della __________ in sostituzione della __________; il tutto come, del
resto, già espresso nell’ultimo considerando della decisione 20 aprile 1993 di
questa Camera che qui si dà per interamente riprodotto.
-
Punto nevralgico
della presente lite è la determinazione della base contrattuale vigente nei
rapporti tra le parti successivamente al luglio 1977, a dipendenza dell’esito
della riunione del 10 agosto 1977 e dello scritto dell’attrice del 29 settembre
1977, dopo che in precedenza la __________ A fungeva da rivenditore esclusivo
(cfr. interrogatorio formale __________: “la __________ acquistava la birra
dalla __________ e la rivendeva ai clienti”, “fino ad un certo momento la
__________ acquistava e vendeva”; doc. 42).
Le intese concordate in
data 10 agosto 1977 esigevano ratifica da parte del consiglio d’amministrazione
della __________. Bisogna perciò valutarne la loro portata con riferimento allo
scritto 29 settembre 1977 della stessa ditta attrice e stabilire se il suo
contenuto rappresenti una lettera di conferma atta a costituire la nuova base
contrattuale così come preteso in causa.
- Uno scritto che
riassume accordi presi oralmente in precedenza e che resta incontestato
rappresenta una lettera di conferma. Questa può avere funzione di conferma
integrale dell’intesa raggiunta o mirare a completarla o a cambiarla. Mentre
nel primo caso la lettera di conferma ha solo carattere dichiarativo poiché il
contratto è già stato stipulato validamente in forma orale, nel secondo caso lo
scritto divergente assume carattere costitutivo quando rappresenta un’offerta
ed il silenzio della controparte può venire interpretato come un’accettazione.
Nel caso di una lettera di conferma il Tribunale federale (DTF 114 II
- applica l’art. 6 CO in via analogica (così pure la dottrina dominante:
cfr. per tanti H. Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. ed.,
1992, N. 228; a favore invece di un’applicazione diretta della norma E.
Kramer, Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben und
rechtsgeschäftlicher Vertrauensgrundsatz, in recht 1990, p. 104) e
decide la questione della validità di un’accettazione tacita sulla scorta del
principio dell’affidamento). Kramer (op. cit., p.105) ritiene in proposito che
una lettera di conferma abbia carattere costitutivo solo se l’offerta, che da
essa può venir dedotta, rappresenta un vantaggio a favore del destinatario o se
è una ragionevole ed equilibrata concretizzazione di punti secondari di un
accordo precedente (dello stesso parere A. Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, AT, 2. Vol., 1996, N. 1674).
- Nella fattispecie lo
scritto 29 settembre 1977 non corrisponde all’accordo del 10 agosto dello
stesso anno. In un momento di difficoltà economica della __________ una
retribuzione scalare come prevista da tale scritto, è certamente svantaggiosa
rispetto ad una retribuzione con un minimo fisso garantito. La __________ non
poteva perciò oggettivamente considerare, secondo il principio
dell’affidamento, la mancata contestazione scritta quale accettazione tacita
giusta l’art. 6 CO.
Si osserva inoltre, come
appare dalla deposizione testimoniale della signora __________, che il signor
__________ si è sempre opposto verbalmente al contenuto di tale lettera e che
in ogni caso lo stesso atteggiamento della signora __________, che ha
ripetutamente spiegato al signor __________ che lo scritto in questione aveva
semplice funzione stimolante e che era soltanto un incentivo affinché egli
migliorasse la propria cifra d’affari, giustificherebbe il tacere del signor
__________. In effetti il signor __________ non ha mai sentito la necessità di
una opposizione scritta alla lettera vista l’interpretazione fornita da una dei
responsabili della stessa __________. Inoltre l’atteggiamento della signora __________
e la fiducia riposta dal signor __________ nella stessa, dopo più di vent’anni
di leali rapporti d’affari, sono rilevanti per l’interpretazione soggettiva
dello scritto da parte del destinatario. Secondo il principio dell’affidamento
la __________ poteva interpretare quello scritto così come spiegatole dalla
signora __________, che rappresentava in definitiva l’attrice, e quindi non
ritenere la lettera come un’offerta così che la stessa, anche se non contestata
per iscritto, non costituisce una nuova base contrattuale.
Certo però che, per
l’esistenza stessa di questo scritto il cui contenuto é difforme dalle intese
raggiunte nell’agosto 1977 con la signora __________, quando questa più non era
proprietaria dell’anonima omonima, si può ritenere che, dal punto di vista
degli amministratori della ditta attrice, gli accordi in vigore fossero quelli
di cui alla lettera doc. B, ossia come da loro proposti e da __________, per
quanto a loro conoscenza se il flusso di informazioni con l’ex-azionista fosse
stato carente come si può presumere, non contestati.
Ed allora, poiché tra le
stesse esisteva un dissenso latente (ognuna credendo di essere d’accordo senza
che però le singole volontà fossero concordanti), il contratto non si é mai
concluso (OR-Bucher, art. 1 N. 39 e seg., N. 44) dal momento che il
dissenso riguardava un punto principale ed indispensabile dell’accordo, ossia
la remunerazione e le sue modalità di determinazione.
-
La mancanza di un vincolo
contrattuale porta alla restituzione delle prestazioni già effettuate secondo
le regole dell’arricchimento indebito (OR-Bucher, art. 1 N. 45).
All’obbligo di restituzione delle indennità mensili ricevute la __________ può
tuttavia opporre di non più essere arricchita (art. 64 CO) per aver dedicato
quegli importi all’attività prestata per la __________, rispettivamente può
opporre in compensazione il controvalore di quella sua attività, esercitata in
buona fede, che va quantificata negli importi effettivamente versati. Lo si
deduce dal dettaglio delle spese mensili indicate dalla convenuta alla
__________ al punto 3 della lettera 30 maggio 1979 (doc. 9) e mai contestate.
Ne consegue che l’attrice non può vedersi riconoscere la pretesa riferita alle
differenze tra indennità versate e risultato della percentuale sulla cifra
d’affari.
-
Non possono cambiare
questa conclusione le corrispondenze intercorse tra le parti nel primo semestre
del 1979 (doc. 5, 6, 7, 8, 9). Dalle stesse si può arguire che, terminata la
presenza in ditta della signora __________, i responsabili della __________
abbiano voluto recuperare a posteriori dei consensi che si erano accorti non
esistere come ai loro desideri non mancando di dimostrare estrema confusione rispetto
a cosa fosse mai stato pattuito: nella lettera del 31 gennaio 1979 (doc. 5) si
parla di accettazione dei contenuti della lettera-offerta del 29 settembre 1977
mentre in quella del 9 maggio 1979 (doc. 8) si fa riferimento alla cifra
d’affari minima concordata in occasione della riunione del 10 agosto 1977.
La conclusione di cui al
considerando precedente é così corroborata anche dal successivo atteggiamento
delle parti che discutono di una situazione di rapporti tra di loro partendo
ognuno da premesse diverse.
- Non essendo nato
rapporto contrattuale tra le parti non si pone più il problema di una durata
determinata dello stesso o dell’esigenza di una sua disdetta così come sono da
respingere, già in principio, le pretese riconvenzionali che si rifanno ad un
contratto di agenzia mai concluso (tre mesi di indennità e contributo per la
creazione del valore economico della clientela).
Anche le altre
pretese fatte valere in via riconvenzionale, ed opposte in compensazione al
riconosciuto importo di complessivi Fr. 48’849.60 per restituzione mutuo
__________ ed incassi effettuati per conto della __________ sino a gennaio
1980, non possono essere protette.
7.1. Condizione principale per il
pagamento di una somma a titolo di torto morale giusta l’art. 49 CO, che trova
applicazione anche in caso di offese subite da persone giuridiche (DTF
95 II 502), è una grave lesione della personalità.
Il fatto che la __________
non abbia avuto possibilità di informare personalmente i propri clienti che non
avrebbe più commerciato la birra __________ ed il liquore __________ non
significa già di per sé una lesione oggettivamente grave della stima e
considerazione professionale che godeva verso terzi. Nulla impediva ai
responsabili della ditta di prendere successivamente contatto con la propria
clientela per accomiatarsi personalmente dandole eventuali spiegazioni. Inoltre
le stesse comunicazioni effettuate dalla __________ (doc. 39) appaiono oggettive
e rispettose della personalità della __________.
La pretesa di Fr. 10’000.-
a titolo di torto morale avanzata dall’appellante è perciò da respingere.
7.2. Pure infondate, in
mancanza di sufficiente conforto probatorio, sono le pretese per rimborsi di
forniture quantificate dalla __________ in Fr. 10’013,65.- e 2’850.-.
7.3. A proposito del credito di
Fr. 10’000.- della signora __________ nei confronti della __________ preteso
ceduto alla __________ si osserva che l’appellante, pur discutendolo nelle
motivazioni dei suoi allegati scritti, non ne ha tratto mai formale conseguenza
omettendo di avanzare tale pretesa nel petitum sia della domanda
riconvenzionale che delle conclusioni che dell’atto d’appello (si confronti il
calcolo riassuntivo al punto 9. delle conclusioni e quello al punto 13.
dell’appello nel quale non appare mai questa pretesa). Di conseguenza, non
trattandosi di una svista, poiché ripetuta anche nella procedura di seconda istanza,
non è compito di questa Camera occuparsi della questione. Abbondanzialmente si
osserva che la violazione della forma scritta (art. 11 CO) della cessione (art.
165 cpv. 1 CO) per la mancanza della firma al doc. 22 (art. 12 CO) e
l’impossibilità di determinare dallo scritto l’identità della debitrice
sarebbero comunque motivi di invalidità della stessa cessione.
- Ne consegue l’accoglimento
parziale dell’appello con la modifica dell’esito dell’azione principale nel senso
di condannare la convenuta al pagamento di Fr. 48’849.60 oltre interessi a
favore della controparte; confermata invece la decisione riguardante l’azione
riconvenzionale.
La ripartizione della
tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili di primo grado relative
all’azione principale va pure modificata seguendo la pari reciproca soccombenza
delle parti. Quelle d’appello che vedono l’appellante maggiormente soccombente
in funzione della reiezione del ricorso relativo alla riconvenzionale vanno invece
ripartite nella misura di 5/8 a carico dell’appellante e nella rimanenza di 3/8
a carico dell’appellata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 1 settembre 1995 della __________ è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza 26
giugno 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è riformata ai
dispositivi 1 e 3 (invariati gli altri) nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza la __________, è condannata a
pagare alla __________, l’importo di Fr. 48’849.60 oltre interessi al 6% dal
-
gennaio 1980.
-
La
tassa di giustizia dell’azione principale di Fr. 4’000.- e le spese sono poste
a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo, compensate le
ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in Fr. 2’450.-
per tassa di giustizia e in Fr. 50.- per spese (totale Fr. 2’500.-), già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico per 5/8 ed a carico della
parte appellata per 3/8. L’appellante rifonderà inoltre alla controparte Fr.
2’000.- per parziali ripetibili di appello.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura del
distretto di Lugano, sez. 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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