AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.236
Data decisione, Autorità:
05.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.95.00236
Lugano
5 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
vicepresidente
Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. 12'079
della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 dicembre
1992 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
tutti
rappr. dall’avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti, in via principale in solido
e in via subordinata in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di fr. 197’083.82
oltre interessi (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 luglio 1995 ha accolto limitatamente a fr. 179’436.82
più interessi, somma da rifondersi con il vincolo della solidarietà;
appellanti
i convenuti con atto di appello 11 settembre 1995 con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta,
protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre
l’attore con osservazioni 23 settembre 1997 ha postulato la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1988
__________, __________ e , comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno
dei due stabili denominati “ ” di cui alla part. n. __________ RFD di
__________, incaricarono l’arch. __________ di fornire tutte le prestazioni di
sua competenza per la riattazione degli immobili in questione.
Nel contratto per le
prestazioni dell’architetto, sottoscritto dalle parti (doc. A), è stato tra
l’altro previsto che l’onorario definitivo a favore del professionista -da
ripartirsi, a dipendenza delle prestazioni svolte, tra l’architetto medesimo
(per il 69%) ed il tecnico edile __________, quale suo collaboratore esterno
(per il 31%)- andava calcolato in base al costo di cui alla liquidazione
finale, secondo la categoria di opere IV, con un supplemento per trasformazioni
del 30% e con uno sconto del 5%, ritenuto inoltre che per quanto non previsto
nel contratto faceva senz’altro stato il regolamento SIA 102; a quel momento
l’onorario è stato stimato, tenendo conto di un costo determinante dell’opera
di circa fr. 1’500’000.-, in circa fr. 263’000.-, con la precisazione che la
modifica dei costi avrebbe comportato un adattamento delle percentuali di
calcolo.
B. L’architetto si diede
ben presto da fare: dopo aver ottenuto la sostanziale approvazione di un
progetto preliminare per la riattazione (doc. C), il 15 dicembre 1988 provvide
ad allestire una prima domanda di costruzione (doc. 12), seguita il 3 aprile
1989 da una variante, progetti che, a seguito delle critiche mosse dal
Municipio e dai vicini, vennero tuttavia ritirati (doc. 17); il 20 luglio 1989,
modificati i piani, egli inoltrò una nuova domanda di costruzione - variante
(doc. UU), che il 18 dicembre 1989 (doc. 24) rispettivamente il 9 gennaio 1990
(doc. 25) ottenne il relativo benestare cantonale e comunale; il 22 agosto
1990, a seguito di un ricorso, la licenza edilizia comunale venne tuttavia
annullata dal Consiglio di Stato (doc. O); con sentenza 7 novembre 1990 il
Tribunale cantonale amministrativo (in seguito detto : TRAM) ha a sua volta
annullato la decisione del Consiglio di Stato, confermando la validità della
licenza edilizia, che veniva però condizionata a determinate modifiche del
progetto, soggette a semplice notifica (doc. Q). Nel frattempo l’architetto
provvide pure ad allestire la documentazione necessaria per l’ottenimento del
finanziamento bancario, comprensiva della stima aggiornata dei costi di
costruzione (doc. T-BB).
Il rifiuto da parte dei
committenti di retribuire le prestazioni sino a quel momento svolte
dall’architetto ha indotto quest’ultimo a inoltrare la causa che qui ci occupa.
C. Con petizione 9
dicembre 1992 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________,
__________ e __________ al pagamento di fr. 197’083.82 oltre interessi, in via
principale in solido e in via subordinata in ragione di 1/3 ciascuno.
L’attore chiede in
sostanza che gli vengano retribuite le prestazioni da lui effettuate sino ad
allora ed in particolare: fr. 181’061.- per le prestazioni di base (pari al 47%
dell’importo fatturabile, calcolato su un valore dell’opera di fr. 2’716’000.-
e tenendo conto di un tasso percentuale medio p = 11.485% nonché dell’aumento
per trasformazione e dello sconto), fr. 8’475.- per l’interruzione del mandato
(10% sul 22% di prestazioni non eseguite), fr. 5’690.- per le prestazioni supplementari,
dovute secondo la tariffa a tempo, nonché fr. 1’857.82 per prestazioni dei
terzi e per le spese vive.
D. I convenuti ritengono
per contro di non dover nulla all’attore.
A loro dire, l’architetto
si sarebbe reso responsabile di tutta una serie di gravi violazioni
contrattuali che escludevano una sua eventuale retribuzione: egli avrebbe
innanzitutto provocato un esorbitante aumento dei costi da fr. 1’800’000.- a
fr. 4’112’000.-; avrebbe insistito nell’elaborare un progetto in palese contrasto
con le norme edilizie, il che ha causato numerose e fondate opposizioni contro
le varie domande di costruzione ed ha comportato la necessità -anche dopo la
sentenza del TRAM- di rielaborare il progetto, con importanti costi e ritardi
nella ristrutturazione; controparte non avrebbe inoltre assolutamente provato
di aver svolto le prestazioni ed i supplementi che ha fatturato e ancora che la
fattura esposta corrispondesse a quanto eseguito. In definitiva, viste le
prestazioni realmente effettuate, che al massimo corrispondevano al 23% del
totale, l’importo eventualmente dovuto all’attore, da calcolarsi comunque in
base al costo inizialmente previsto, ammonterebbe tutt’al più a fr. 60’490.-,
somma tuttavia che si riduceva a zero, tenendo conto delle spese per
l’allestimento del nuovo progetto (fr. 43’367.-) e delle gravi negligenze a lui
imputabili; contestata era infine l’esistenza di una responsabilità solidale a
carico dei convenuti.
E. Con sentenza 3 luglio
1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i
convenuti in solido al pagamento di fr. 179’436.82 oltre interessi, caricando
loro la tassa di giustizia e le spese in ragione di 9/10 nonché l’indennità per
ripetibili di fr. 12’600.-.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che all’attore potesse essere rimproverata una
qualsiasi negligenza nell’esecuzione delle sue prestazioni. Preso atto che
l’architetto aveva effettivamente svolto il 47% delle prestazioni di cui al
contratto, che il supplemento del 30% per trasformazioni e quello del 10% per
interruzione dell’incarico -ma anche lo sconto del 5%- erano effettivamente
dovuti, che tuttavia il costo determinante per la calcolazione dell’onorario,
il quale in base all’art. 8.5 del regolamento SIA 102 corrispondeva all’ultima
stima dei costi presentata dall’architetto, non poteva comprendere gli
eventuali imprevisti per cui andava ridotto a fr. 2’516’000.-, ha in definitiva
quantificato in fr. 167’728.- la retribuzione a favore dell’attore per le
prestazioni di base e in fr. 7’851.- il supplemento per l’interruzione del
contratto; quanto all’onorario per le prestazioni supplementari, egli ha
riconosciuto unicamente la somma di fr. 2’000.-, rilevando come l’attore non
avesse provato, se non parzialmente, in che cosa consistessero i suoi
interventi; le spese e le fatturazioni dei terzi in complessivi fr. 1’857.82,
ritenute verosimili, sono per contro state integralmente ammesse. Il giudice di
prime cure ha infine accertato la responsabilità solidale dei convenuti,
ritenendo che essi nella circostanza avessero costituito una società semplice.
F. Con appello 11
settembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso che la petizione fosse integralmente respinta, protestando spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.
Gli appellanti
ripropongono innanzitutto la tesi secondo cui controparte si sarebbe resa
responsabile di tutta una serie di gravi violazioni contrattuali, tali da
escludere la sua retribuzione. Se ciò non bastasse, essi osservano inoltre come
l’attore, rinunciando all’allestimento della prova peritale, non abbia
assolutamente provato di aver realmente effettuato le prestazioni per cui
pretende di essere remunerato, né d’altra parte che le stesse fossero conformi
alle regole dell’arte o ancora che la fattura presentata corrispondesse
effettivamente a tali prestazioni. Esclusa era infine -sempre a loro dire- una
loro responsabilità solidale.
G. Delle osservazioni 23
settembre 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio
giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle
prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann,
Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann, Rechtsprechung
zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier,
op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N.
49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre
prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione
dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N.
53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op.
cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede
per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la
direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un
cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale
considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57
e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N.
182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il
committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare
nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier,
op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA
10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre
1996 in re C./M.P. SA).
Nel caso di specie,
risulta chiaramente dal contratto (doc. A) che l’attività dell’architetto non
era limitata all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto
definitivo, ma aveva per oggetto tutte le prestazioni fatturabili (100%): il
fatto che l’attore in pratica si dovesse occupare unicamente della prima parte
(69%), mentre della rimanenza (31%) si sarebbe occupato il tecnico edile
__________ “sotto sua responsabilità”, non toglie che partner contrattuale dei
convenuti fosse sempre e comunque il solo attore, tanto è vero che nel
contratto il tecnico edile veniva semplicemente indicato come semplice
“collaboratore esterno” dell’architetto e quindi quale suo ausiliario (art. 101
CO); ne discende che la ripartizione dei lavori tra l’architetto ed il tecnico
non crea in concreto due contratti separati con i convenuti, ma ha unicamente
valenza nei rapporti interni tra i due specialisti.
In tali circostanze è
evidente che alla fattispecie risultano applicabili le norme relative al contratto
di mandato (art. 394 e segg. CO), tanto più che era stato previsto che
l’attività dell’attore si sarebbe estesa in buona parte anche nella fase
esecutiva (con la sola esclusione della direzione lavori e della fase finale,
ovvero l’allestimento della liquidazione, della documentazione finale nonché la
direzione dei lavori di garanzia).
- Gli appellanti
ritengono innanzitutto che il mancato allestimento di una perizia giudiziaria
debba già implicare la reiezione della petizione, in quanto controparte non
avrebbe con ciò provato di aver adempiuto correttamente il contratto, né di
aver svolto le prestazioni fatturate, né infine che la fatturazione delle
stesse fosse corretta.
La censura è infondata.
2.1 È
indiscutibile che l’attore che pretende di essere retribuito debba provare in
causa di aver effettivamente e correttamente svolto le prestazioni da lui
fatturate (art. 8 CC).
Evidentemente,
nell’ambito del processo tale prova può essere fornita facendo capo a tutti i
mezzi di prova previsti dal codice di rito e le prove offerte vengono poi
valutate dal giudice ai sensi dell’art. 90 CPC. Trattandosi di questione con
aspetti tecnici legati alle regole di una determinata arte, vi è in pratica la
comprensibile propensione a privilegiare la perizia quale mezzo di prova
decisivo, ed in effetti in parecchie occasioni una parte è risultata
soccombente in conseguenza del mancato allestimento di un referto peritale. Non
si deve però fraintendere la portata di tale constatazione: in quei casi la
soccombenza della parte gravata dall’onere della prova non è stata determinata
dalla sola mancanza di una perizia, ma dal fatto che a tale mancanza non ha
supplito nessun altro elemento probatorio, così che le affermazioni della parte
sono in definitiva rimaste allo stadio di puro parlato.
Non vi è tuttavia per
legge alcuna presunzione della preminenza della perizia rispetto agli altri
mezzi di prova ammessi dalla procedura (Cocchi, Appunti sul tema della
perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994, pag. 161). E’
infatti pensabile, anche in una materia tecnica, che nonostante l’assenza di
una perizia giudiziaria il giudice riesca comunque a fondare il proprio
convincimento su prove documentali, su deposizioni testimoniali, oppure ancora
su ammissioni delle parti o sul loro comportamento preprocessuale e processuale
valutato secondo i canoni della buona fede (IICCA 26 aprile 1996 in re P.S.
e Co./H.).
2.2 Nel caso in esame,
senza che si possa comunque pienamente condividere la valutazione delle prove
effettuata dal giudice di prime cure -circostanza di cui verrà data ragione nei
successivi considerandi- ben si può ritenere che, tutto sommato, l’allestimento
di una perizia giudiziaria non fosse indispensabile: le questioni litigiose
hanno potuto in effetti essere risolte in base alle risultanze delle altre
prove assunte.
- Nel merito gli
appellanti rimproverano alla controparte tutta una serie di negligenze
nell’adempimento del contratto, il che a loro dire escluderebbe qualsiasi
retribuzione del professionista.
Il rilievo è infondato.
3.1 Con sentenza 7
novembre 1990 (doc. Q), regolarmente cresciuta in giudicato, il TRAM ha
ritenuto che il progetto allestito dall’attore fosse sostanzialmente rispettoso
della legislazione edilizia ed ha di conseguenza confermato la validità della
licenza comunale; dagli atti di causa è inoltre risultato che le due condizioni
inserite a quel momento dal TRAM -l’eliminazione di un lucernario nella casa
“B” e l’eliminazione del corpo scale esterno nella casa “A” (quest’ultima
relativamente importante, tanto è vero che comportava una compressione generale
delle superfici, la parziale riorganizzazione degli spazi interni, la riduzione
ad 1.5 locali degli appartamenti di 2.5 locali al II ed al III piano, come pure
l’eliminazione dell’impianto lift, cfr. doc. S)- sono state regolarmente
ossequiate, con l’allestimento da parte dell’attore dei relativi piani (cfr.
interrogatorio formale dell’attore ad 13 e teste __________), con il che il progetto
era senz’altro pronto per la fase esecutiva vera e propria. Se ciò non
bastasse, la sostanziale bontà del progetto è stata inoltre riconosciuta dai
membri della Commissione comunale del Centro storico (teste __________).
Ne discende che non si può
oggettivamente muovere alcun appunto al progetto allestito.
3.2 Quanto al rimprovero
mosso all’attore di aver presentato un progetto al limite della legalità, il
che avrebbe provocato numerose opposizioni e un iter di approvazione alquanto
travagliato, va rilevato che gli appellanti erano stati informati, ed erano
d’accordo, che l’architetto avesse ad elaborare un progetto tendente al maggior
sfruttamento delle possibilità edificatorie (interrogatorio formale dell’attore
ad 6, teste __________); essi d’altro canto erano perfettamente consci del
fatto che gli interventi di ristrutturazione avrebbero potuto essere
problematici (interrogatorio formale dell’attore ad 6, teste __________), lo
specialista dovendosi muovere all’interno della zona di conservazione C del
nucleo storico di Locarno, per la quale erano state allestite norme pianificatorie
tutt’altro che chiare ed univoche (testi __________ e __________): l’architetto
-e di ciò i convenuti gli davano per altro atto, seppur in altra sede (doc. P p.
7 e 8)- si era comunque premurato di allestire e di far approvare dal Municipio
una domanda di costruzione preliminare (doc. C), aveva costantemente tenuto
contatti con l’esecutivo comunale e con la Commissione per il Centro storico e,
nel limite del possibile, aveva fatto in modo di evitare qualsiasi contrasto
con i vicini, tanto è vero che proprio per questo motivo venne deciso il ritiro
del primo progetto e della relativa variante (teste __________).
Nulla può pertanto essere
rimproverato all’architetto per le difficoltà avute nel far approvare il
progetto.
3.3 In merito ai ritardi
conseguenti al menzionato iter d’approvazione ed agli aumenti di costo che si
sono man mano prodotti, si osserva quanto segue.
3.3.1 La questione circa
l’esistenza di eventuali ritardi è stata abbandonata dai convenuti in sede
conclusionale, di modo che la stessa, riproposta con l’appello, è irricevibile.
Viste la complessità del
progetto (sottolineata tra l’altro dal teste __________), le varie possibilità
d’interpretazione delle norme pianificatorie (testi __________ e __________),
nonché la pertinacia di alcuni opponenti, i tempi per la sua approvazione sono
in ogni caso risultati relativamente contenuti e comunque si situano nella
media per casi analoghi: non trattandosi tuttavia di circostanze imputabili
all’attore, non vi può essere alcuna responsabilità a carico di quest’ultimo.
3.3.2 Quanto al lievitamento
dei costi, si osserva che il contratto, pur indicando che la retribuzione
dell’architetto (fr. 263’000.-) a quel momento -quando cioè non vi era nemmeno
un progetto di massima (cfr. interrogatorio formale dell’attore, ad 1)- veniva
stimata in base ad un costo totale di ca. fr. 1’800’000.-, di cui solo ca. fr.
1’500’000.- determinanti per la fissazione dell’onorario, precisava
espressamente che la stessa era solo approssimativa e che gli eventuali aumenti
di costo avrebbero comportato una modifica delle percentuali applicabili per il
calcolo: era perciò chiaro per le parti che sarebbero stati possibili degli aumenti
di costo.
Gli appellanti erano
comunque ben coscienti che i costi sarebbero stati più alti, circostanza di cui
essi sono stati costantemente informati: in effetti nel dicembre 1988 essi
hanno sottoscritto una prima domanda di costruzione indicante un costo
complessivo di fr. 2’130’000.- (doc. 12), nel luglio 1989 un’altra domanda di
costruzione - variante con un costo di fr. 2’123’800.- (doc. UU); verso metà
ottobre 1989 è stato comunicato loro che la stima di massima dei costi (esclusi
gli onorari) -ritenuto in particolare l’aumento “come stabilito” del costo al
mq da fr. 450.- a fr. 600.-- ammontava a fr. 2’560’000.- (doc. 22), per poi
passare, alla fine di quel mese, a fr. 2’400’000.- (esclusi gli onorari ed i
costi secondari, doc. V); nel gennaio 1990 i costi primari sono ulteriormente
lievitati a fr. 2’421’000.- (doc. AA) e infine, su esplicita richiesta del
convenuto __________ (cfr. interrogatorio formale dell’attore, ad 1), a fr.
2’878’000.- (doc. BB). Ebbene, nonostante questi continui aumenti, agli atti
non vi è un documento attestante che i convenuti abbiano avuto qualcosa da
obiettare; anzi, nemmeno nello scritto con cui nel giugno 1991 hanno contestato
la nota d’onorario (doc. HH) si evince che essi abbiano avuto qualcosa da
ridire in proposito: ciò posto, non è arbitrario ritenere che essi fossero
perfettamente d’accordo con gli importi esposti, di modo che la contestazione
della circostanza in questa sede appare francamente fuori luogo.
- Ritenuto, come si è
detto, che a carico dell’attore non può essere imputata alcuna negligenza, si
tratta ora di stabilire se egli abbia effettivamente effettuato le prestazioni
che ha fatturato, rispettivamente se la fatturazione è avvenuta correttamente.
4.1 Il giudice di prime
cure ha ritenuto che l’attore avesse sufficientemente provato di aver eseguito
il 47% delle prestazioni fatturabili: egli, dopo aver preso atto che i
convenuti avevano ammesso di dover quanto meno corrispondere all’architetto le
percentuali fino alla fase della licenza di costruzione (23%), ha in effetti
appurato che i piani esecutivi provvisori erano stati allestiti, giungendo così
alla conclusione che tutte le prestazioni previste di regola fino a quel
momento -per l’appunto il 47%- erano pure state eseguite.
Il giudizio di prime cure
non può essere seguito: il fatto che l’architetto abbia effettuato una
prestazione successiva non comporta automaticamente che egli abbia eseguito
anche quella prevista ad un punto precedente, l’ordine in cui le stesse vengono
illustrate nella norma SIA 102 non essendo imperativo, né obbligatorio, ma
corrispondendo unicamente all’iter cronologico che viene di regola seguito (art.
3.1), fermo restando la possibilità per le parti di anticipare determinate
prestazioni e/o di ritardarne altre.
4.1.1 È incontestabile che le
prestazioni fino alla fase della licenza di costruzione (segnatamente, nella
fase del progetto di massima: l’analisi del problema (1%), lo studio delle
soluzioni possibili (4.5%), il progetto di massima e la stima sommaria dei
costi (3.5%); mentre nella fase del progetto definitivo: l’allestimento per
l’appunto del progetto definitivo con la stima dei costi (12.5%) e la procedura
per la licenza di costruzione (1.5%)) e con esse la percentuale di retribuzione
complessivamente del 23% debbano essere riconosciute all’attore:
l’effettuazione di queste prestazioni è stata in effetti pacificamente ammessa
dai convenuti -e a torto gli appellanti censurano in questa sede tale assunto-
sia in fase preprocessuale (doc. HH), sia nel corso di causa (risposta p. 18,
22 e 25); l’istruttoria ha in ogni caso ampiamente provato l’esecuzione delle
prestazioni in discussione, compreso, in particolare, lo studio storico (cfr.
interrogatorio formale dell’attore ad 2, mentre il teste __________ non ha
escluso la circostanza, limitandosi per contro a riferire che “a mia
conoscenza, non venne fatta un’analisi storica”).
4.1.2 Per la posizione “studi
di dettaglio” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione
pari al 5% del totale fatturabile: la prestazione di base per tale posizione
comprende la determinazione del livello qualitativo dell’esecuzione in accordo
con il committente, l’allestimento degli studi di dettaglio della soluzione
tecnica e architettonica con scelta dei materiali e del loro uso,
l’integrazione delle proposte degli specialisti, consulenti ed imprenditori,
tenendo conto delle esigenze di qualità e di economicità dei mezzi impiegati,
nonché l’allestimento degli schizzi in scala appropriata quali base per il computo
metrico e per la stima dei prezzi unitari (art. 4.2.4. SIA 102).
Nel caso di specie, a
parte l’allestimento di un piano di dettaglio relativo alle canalizzazioni ed
un altro avente per oggetto il locale cisterna (cfr. doc. UU), agli atti non vi
è nulla: nessun riferimento ai materiali usati, alle scelte dei committenti;
nulla in merito ad eventuali contatti con altri specialisti, fornitori,
imprenditori o ad eventuali loro proposte; nulla infine per quanto riguardava
gli schizzi che dovrebbero stare alla base del computo metrico e della stima
dei prezzi.
In tali circostanze, per
le prestazioni effettuate in questa fase, appare a questa Camera equo
riconoscere una percentuale pari allo 0.5%.
4.1.3 Per la posizione
“preventivo” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione
pari al 7% del totale fatturabile: la prestazione di base per tale posizione
comprende l’elaborazione del preventivo dei costi con descrizione dettagliata
dei lavori e delle forniture previsti, con la precisazione dei materiali
scelti, con le quantità e i prezzi stimati, l’integrazione dei preventivi
allestiti dagli specialisti, la consultazione degli imprenditori e dei
fornitori, l’aggiornamento del piano generale delle scadenze di costruzione
dell’opera (art. 4.2.5 SIA 102).
L’attore ha allegato agli
atti un calcolo datato 17 gennaio 1990, denominato “stima di massima dei costi
di ristrutturazione (preventivo reale dei costi di costruzione)” (doc. Z e AA):
lo stesso non risulta invero particolarmente dettagliato, limitandosi ad
esporre il costo per categoria d’intervento (ad es. demolizioni, capomastro,
elettricista,....), senza per altro indicare alcun margine d’approssimazione;
dallo stesso non risultano invero i materiali scelti, le quantità ed i prezzi
stimati; non vi è alcun riferimento ad eventuali preventivi allestititi da
altri specialisti, a consultazioni con imprenditori o fornitori.
Ciò premesso, atteso
inoltre che l’allestimento degli studi di dettaglio, qui eseguiti solo in
parte, costituisce un elemento di base per un valido preventivo e che in ogni
caso il documento presentato ai committenti, pur consentendo loro di
eventualmente farsi un’idea del costo effettivo dell’opera e di chiedere
l’ottenimento dei crediti di costruzione, non è sicuramente tale da costituire
-come invece dovrebbe- la base per il controllo finanziario durante
l’esecuzione dell’opera, è chiaro che la prestazione “preventivo” risulta in
realtà adempiuta in modo estremamente ridotto: questa Camera ritiene pertanto
di poter riconoscere a questo titolo unicamente una percentuale dell’1%.
4.1.4 Per la posizione “piani
esecutivi provvisori” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una
retribuzione pari al 12% del totale fatturabile: la prestazione di base per
tale posizione comprende la verifica delle scelte, con le relative modifiche,
dei materiali e dei sistemi costruttivi con specialisti, imprenditori e
fornitori, l’integrazione delle proposte degli specialisti, l’elaborazione di
una descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi,
l’elaborazione in scala appropriata di piani esecutivi e dei dettagli, la
direzione del coordinamento dei piani degli impianti (art. 4.3.1 SIA 102).
L’interrogatorio formale
dell’attore (ad 13) ha permesso di accertare che quest’ultimo ha allestito i
piani esecutivi provvisori; le rimanenti prestazioni appena elencate non
risultano per contro effettuate. In tali circostanze, atteso inoltre che la
posizione “piani esecutivi provvisori” implicava di poter disporre
preventivamente degli studi di dettaglio e del preventivo dei costi -dei quali
è stata provata solo in parte l’effettuazione- la stessa risulta anche in
questo caso adempiuta solo in misura limitata: a giudizio di questa Camera, in
tali circostanze si giustifica di riconoscere all’architetto una percentuale
retributiva pari al 3%.
Ne discende che,
complessivamente, all’attore può essere riconosciuta una retribuzione pari al
27.5%.
4.2 Gli appellanti, pur
contestando che controparte abbia provato di aver fatturato le proprie
prestazioni in modo corretto, non hanno speso una parola in merito al
coefficiente p, che il primo giudice ha confermato nella misura indicata
dall’attore (11.485%), né sulla circostanza -pure appurata dal Pretore- secondo
cui le percentuali di cui sopra dovessero essere calcolate in funzione
dell’ultima stima dei costi approntata dall’architetto e non piuttosto, come
invece previsto nel contratto, sull’importo della liquidazione finale: già per
questo motivo, l’assunto pretorile merita di essere confermato, conferma che in
ogni caso va ribadita anche nel merito, atteso con particolare riferimento a
quest’ultima problematica che l’art. 8.5 SIA 102 -come correttamente
puntualizzato dal giudice di prime cure- prevede espressamente nel caso in cui
il progetto non viene realizzato che l’onorario per le prestazioni assolte sia
effettivamente calcolato in base all’ultima stima dei costi; quanto stabilito
nel contratto, cioè che l’onorario doveva essere calcolato in funzione del
costo di cui alla liquidazione finale valeva evidentemente solo nel caso in cui
l’opera fosse stata effettivamente realizzata.
Non avendo gli appellanti
per il resto contestato l’importo determinante per la fissazione dell’onorario,
che il Pretore, correggendo parzialmente l’ultima stima dei costi (doc. AA), ha
indicato in fr. 2’516’000.-, quest’ultimo importo può senz’altro essere
confermato.
4.3 Gli appellanti
contestano anche in questa sede di dover alla controparte il supplemento del
30% previsto a contratto per il fatto che la trasformazione avveniva nella zona
di risanamento conservativo C del nucleo storico, il che -a loro dire- avrebbe
di conseguenza imposto una maggior cura e una maggior mole di lavoro da parte
dell’architetto: essi ritengono che in realtà non vi sia stato alcun maggior
impegno.
La censura è
manifestamente infondata, l’istruttoria avendo chiaramente provato che l’attore
si è impegnato in misura ben superiore rispetto a quanto una normale riattazione
avrebbe necessitato: ne sono la prova l’allestimento di una domanda di
costruzione preliminare, i continui contatti con il Municipio e con la
Commissione del Centro storico, al fine di poter allestire una progetto
ossequioso delle normative vigenti, e ancora con i vicini, conclusi per altro
con l’esito sostanzialmente favorevole di cui si è detto più sopra; le
difficoltà in cui l’attore si è mosso sono state altresì provate dal fatto che
le norme vigenti erano talora vaghe e lasciavano perciò adito a diverse
interpretazioni (testi __________ e __________), ciò che -combinato con
l’insistenza di alcuni opponenti- ha in ultima analisi provocato il complicato
iter di approvazione del progetto.
4.4 A giudizio degli
appellanti, nemmeno il supplemento del 10% per la revoca del contratto a tempo
indebito meritava di essere riconosciuto e ciò per le gravi negligenze
imputabili all’attore.
Non potendosi -per i
motivi ampiamente illustrati in precedenza- tuttavia rimproverare alcunché allo
specialista, ne discende la reiezione della censura inerente l’aumento del 10%
per la revoca del mandato, la parte appellante non avendo per il resto
contestato la legittimità della richiesta e del suo ammontare, stabilito dal
Pretore in fr. 7’851.-.
4.5 Dovendosi perciò
ammettere che il costo determinante per la calcolazione dell’onorario
dell’attore è quello accertato dal Pretore in fr. 2’516’000.- (cons. 4.2), che
il coefficiente p vale 11.485% (cons. 4.2), che allo specialista possono essere
retribuite le prestazioni di base in misura del 27.5% (cons. 4.1), che in ogni
caso sono dovuti sia l’aumento del 30% per la trasformazione (cons. 4.3) sia lo
sconto del 5% (pacificamente riconosciuto), l’onorario per le prestazioni di
base a favore dell’attore si fissa complessivamente in fr. 98’138.90 (=
2’516’000 x 11.485 : 100 x 27.5 : 100 x 130 : 100 x 95 : 100).
Per la revoca del mandato,
come accertato dal Pretore, è inoltre dovuta la somma di fr. 7’851.- (cons.
4.4).
- Gli appellanti
censurano inoltre il giudizio di prime cure in merito alla retribuzione per le
prestazioni supplementari e per le spese sostenute dall’architetto.
5.1 Per le prestazioni
supplementari il Pretore ha riconosciuto all’attore unicamente un importo
ridotto: egli ha osservato che la parte attrice non aveva esibito il dettaglio
o comunque le pezze giustificative necessarie affinché il giudice potesse
pronunciarsi in proposito, per cui, preso atto che nemmeno risultava per quali
prestazioni l’architetto intendesse farsi retribuire, se si escludono le
osservazioni redatte a dipendenza dei ricorsi inoltrati, gli ha riconosciuto
solo la somma di fr. 2’000.- a fronte di una richiesta di fr. 5’690.- (doc.
MM).
È a torto che gli
appellanti ritengono che in mancanza delle necessarie prove all’attore non
potrebbe essere riconosciuta alcuna retribuzione per le opere supplementari:
ora, il primo giudice ha accertato, a ragione, che l’attore aveva allestito le
osservazioni ai ricorsi presentati dagli opponenti (doc. H e M); l’istruttoria
ha altresì provato che l’architetto ha svolto anche altre prestazioni supplementari:
ha in particolare allestito il calcolo della redditività degli immobili (doc.
CC), preparato la documentazione necessaria per l’ottenimento dei crediti
bancari (doc. T-BB) e coadiuvato il legale dei convenuti ad allestire il
riscorso al TRAM (circostanza ammessa dagli stessi convenuti a p. 14 della
risposta). Alla luce di quanto precede, la retribuzione di fr. 2’000.- appare
ampiamente giustificata e può senz’altro essere confermata.
5.2 Il Pretore ha
riconosciuto all’attore la rifusione delle spese di fr. 1’857.82, osservando
come le stesse apparissero del tutto verosimili, non da ultimo in quanto
fondate in larga misura (80% circa) su fatture emesse da terzi.
La censura degli
appellanti, che ritengono non sufficientemente provate le varie posizioni
esposte, merita in questo caso parziale accoglimento.
Nulla osta innanzitutto al
riconoscimento delle spese per fotocopie ed eliografie complessivamente di fr.
353.32, fatturate per altro secondo contratto: lo stato dei lavori di
progettazione rende infatti del tutto verosimili i quantitativi esposti, dei
quali nemmeno si poteva ragionevolmente pretendere una prova troppo rigorosa.
Quanto alle fatture dei terzi, può essere riconosciuta unicamente quella di fr.
183.50 allestita dalla ditta __________, per la quale agli atti vi è il
relativo documento giustificativo (doc. PP); in assenza degli altri
giustificativi, le rimanenti fatture, quella di fr. 609.65 (doc. NN) e quella
di fr. 711.35 (doc. OO), di cui neppure è dato a sapere a cosa si riferiscano,
non possono per contro essere ammesse.
All’attore spetta quindi,
a titolo di spese, la somma di fr. 536.82.
-
In conclusione, il
credito a favore dell’attore ammonta a fr. 108’526.72 (fr. 98’138.90
prestazioni di base, fr. 7’851.- aumento per revoca del mandato, fr. 2’000.-
prestazioni supplementari e fr. 536.82 spese).
-
Rimane infine da
accertare se, come ritenuto dal giudice di prime cure, i convenuti debbano
rispondere in solido e non invece in misura di 1/3 ciascuno.
Atteso che alla fattispecie
si applicano, come accennato, le norme relative al contratto di mandato, i
convenuti rispondono per legge in solido (art. 403 cpv. 1 CO). Appare in ogni
caso corretto l’assunto pretorile secondo cui i convenuti avrebbero
nell’occasione dato vita a una società semplice (il che è la regola nel caso in
cui più committenti incaricano un architetto, cfr. Gauch/Tercier, op.
cit., N. 719), finalizzata all’effettuazione dei lavori di ristrutturazione
negli immobili di cui essi sono comproprietari, ciò che pure porta ad ammettere
l’esistenza di una responsabilità solidale (art. 544 cpv. 3 CO): è al proposito
significativo che nei confronti della banca finanziatrice essi si sono per
l’appunto impegnati con questo particolare vincolo (teste __________ e interrogatorio
formale del convenuto __________, ad 5).
- Ne discende il
parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11
settembre 1995 di __________, __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
3 luglio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza i signori __________ e __________ in __________ e __________ in
__________ sono condannati in solido a versare all’arch. __________ in
__________ l’importo complessivo di fr. 108’526.72 oltre interesse legale del
5% dal 1° dicembre 1991.
- La tassa di
giustizia di fr. 2’200.- e le spese di fr. 300.- con saldo da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 4/9 e sono poste per 5/9 a carico dei convenuti
in solido, con l’obbligo, pure solidale, di rifondere all’attore la somma di
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
2’450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2’500.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico per 3/5 e per 2/5 sono poste a
carico dell’appellato, al quale gli appellanti rifonderanno pure solidalmente
fr. 800.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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