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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.278
Data decisione, Autorità:
03.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00278
Lugano
3 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A. 94.370 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 19 agosto 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 450’000.--
oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda
ridotta a fr. 403’508.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato l’accoglimento della petizione
limitatamente a fr. 89’772.60 oltre interessi e che il Pretore con sentenza 14
settembre 1995 ha accolto per fr. 360’788.30 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente alla
misura da lei riconosciuta;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 3 novembre 1995 chiede la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui postula
la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr.
403’508.60 oltre interessi.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
all’inizio di febbraio del 1991 ha incaricato la convenuta di trasportare a
__________ una partita di telefoni e segreterie telefoniche provenienti dalla
__________.
Nell’ambito
dell’esecuzione di questo compito le merci in questione sono state depositate
per un certo tempo in un magazzino di __________, dal quale parte di esse è
stata rubata nella notte tra il 15 e il 16 marzo 1991.
B. Ritenendo
di aver subito un danno di lire 299’719’592 per il costo della merce sottratta,
e di un ulteriore 25% di tale somma per spese generali e mancato guadagno,
l’attrice, richiamate le norme di diritto italiano sul contratto di deposito,
con la petizione che ci occupa ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr. 450’000.-- oltre interessi.
C. Nella
risposta del 9 dicembre 1992 la convenuta ha chiesto che la petizione fosse
accolta limitatamente a fr. 89’772.60 oltre interessi.
Essa
ha ammesso la propria responsabilità per il danno, ma ne ha contestato
l’ammontare.
La
merce rubata avrebbe avuto un valore di fr. 319’453.85, mentre le pretese per
spese generali e mancato guadagno sarebbero del tutto infondate.
Non
si sarebbe però in presenza di un contratto di deposito, ma alla specie sarebbe
invece applicabile la Convenzione concernente il contratto di trasporto
internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 (in seguito: CMR), secondo
la quale all’attore sarebbe dovuto un indennizzo da calcolarsi sul peso della
merce rubata, indennizzo che ammonterebbe a fr. 89’772.60, importo per il quale
la convenuta ha proposto l’accoglimento della petizione.
D. L’attrice
in corso di causa ha ridotto la propria domanda a fr. 403’508.60 oltre
interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso l’esistenza tra le parti di un
successivo contratto di deposito, il che escluderebbe l’applicabilità della
CMR, che sarebbe invece per principio stata applicabile al contratto di
trasporto perfezionatosi in precedenza, se lo stesso non fosse stato interrotto
da quello di deposito.
Ne
deriverebbe, ai sensi dell’art. 117 cpv. 2 LDIP, l’applicabilità del diritto
svizzero quale conseguenza del fatto che la prestazione tipica del contratto
doveva essere eseguita dalla convenuta.
Ciò
premesso, l’attrice avrebbe diritto al risarcimento del danno subito in base
agli art. 97 e segg. CO, danno che ammonterebbe a U$ 189’868 per il prezzo di
acquisto della merce rubata e a lire 63’321’834 per spese vive sostenute, il
che corrisponderebbe a fr. 360’788.30, ai quali si aggiungerebbero interessi al
5% dal 28 maggio 1991.
F. Con
tempestivo gravame datato 9 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a
fr. 89’772.60 oltre interessi, riproponendo in sostanza la tesi dell’insesistenza
tra le parti di un contratto di deposito e dell’applicabilità della CMR.
G. Nelle
osservazioni del 3 novembre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato essa ha a sua volta chiesto in via adesiva la riforma del
giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 403’508.60 oltre
interessi, sostenendo di avere provato nel limite del possibile anche un danno
per perdita di guadagno pari al 15% del valore della merce sottratta.
H. Delle
osservazioni 28 novembre 1995 della convenuta all’appello adesivo, nelle quali
essa ne postula la reiezione, si dirà, se del caso, più avanti.
Considerato
in diritto:
- Come
rettamente asseriscono le parti, la questione decisiva in questa causa è quella
a sapere se al contratto di trasporto soggetto alla CMR originariamente
concluso dalle parti si sia o meno sostituito in un secondo tempo un contratto
di deposito retto dalle norme del CO.
Stante
la responsabilità della ditta convenuta -di per sé incontestata-, nella prima
ipotesi il computo del danno da risarcire si effettuerebbe in base alle norme
del CO, mentre se dovesse essere ammessa la persistenza del precedente
contratto di trasporto il danno andrebbe conseguentemente quantificato secondo
le norme della CMR stessa (art. 23 cpv. 3 CMR; Aisslinger, Die Haftung des
Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftpflichtversicherung, Zurigo,
1975, pag. 91 e 92).
- L’avvenuto
deposito della merce nel magazzino di __________, teatro del furto, non è di
per sé contestato, mentre è dibattuto il significato giuridico di tale
permanenza della merce da trasportare, visto che secondo la convenuta (p. es.
appello, pag. 9), tale deposito intermedio sarebbe parte integrante del
contratto di trasporto, nel senso che si sarebbe trattato di un’indispensabile
modalità di esecuzione dello stesso.
2.1 Risulta
in primo luogo dagli atti che il deposito della merce, che già solo a livello
concettuale non può ragionevolmente essere ritenuto una modalità di trasporto,
non è avvenuto in conseguenza di necessità burocratiche esterne alla volontà
delle parti, o per altre contingenze legate alle modalità di trasporto, ma su
precisa richiesta della convenuta (deposizione __________, citata dalla stessa
appellante a pag. 9 del gravame), dettata da motivi legati al mercato del
prodotto in questione (deposizione __________.
Non
si può perciò ritenere, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, che
sia stato inevitabile procedere al deposito della merce, ma invece che lo
stesso sia intervenuto per libera decisione delle parti.
2.2 Ciò
nondimeno, pur ammettendo l’avvenuto deposito, la convenuta sostiene che esso
non avrebbe interrotto il contratto di trasporto, ma l’avrebbe invece
completato o ne farebbe comunque parte, trattandosi di deposito intermedio di
corta durata.
Anche
questa tesi è infondata.
La
CMR non prevede infatti la nozione di “deposito intermedio di corta durata”
così come intesa dalla convenuta quale parte costitutiva del contratto di
trasporto soggetto alla CMR stessa così che, contrariamente a quanto da lei
sostenuto (appello, punto 14.4, pag. 10), spettava semmai alla convenuta
dimostrare che la CMR prevede siffatta circostanza e che la stessa si è in
concreto verificata.
A
mente di questa Camera, come già detto, non si è comunque verificato alcun
“deposito intermedio di corta durata” legato alle contingenze del trasporto,
quanto piuttosto la vera e propria sospensione del trasporto ai sensi dell’art.
12 cpv. 1 CMR per volontà del mittente.
A
seguito della sospensione del trasporto la merce è stata affidata alla stessa
ditta convenuta, che si è dichiarata disponibile alla sua custodia, con il che
si deve ammettere il perfezionamento tra le parti di un contratto di deposito
ex art. 472 e segg. CO stipulato per tempo indeterminato, e questo
indipendentemente dalla pattuizione di una mercede o della durata del deposito,
non essendo questi punti essenziali del contratto (art. 472 cpv. 2 e 475 cpv. 1
CO).
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo
punto.
- La
ditta attrice, a torto, si aggrava a sua volta nei confronti della sentenza
pretorile, ritenendo in sostanza di aver fornito prova sufficiente della posta
di danno, negatale dal Pretore, costituita dal mancato guadagno sulla rivendita
delle merci rubate, pari a suo dire al 15% del prezzo di costo.
In
effetti, contrariamente a quanto essa ritiene, le testimonianze da lei addotte
(__________, __________ e __________) sono realmente non idonee a sostanziare
il preteso pregiudizio.
Da
una parte va rilevato che il solo teste __________ parla della percentuale del
15 % quale margine di guadagno per l’attrice, e si esprime in tal senso non per
esperienza diretta, ma per avere appreso tale dato dallo stesso titolare della
ditta attrice, così che la sua deposizione è in definitiva priva di
qualsivoglia forza probatoria (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C.; 27
aprile 1995 in re H./G.; 5 gennaio 1995 in re R./R.).
D’altro
canto, questa Camera ha ripetutamente stabilito che l’indicazione globale di un
certo margine di guadagno non è sufficiente a sostanziare una pretesa per perdita
di guadagno, potendosi al contrario pretendere dalla parte che chiede il
risarcimento la precisa indicazione dei termini del contratto venuto meno (II
CCA 9 novembre 1995 in re G.B. SA/N.; 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA).
Ne
consegue perciò anche la reiezione del gravame adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, sia dell’appello principale che di quello
adesivo, seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’800.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 6’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 3 novembre 1995 __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’000.--
già
anticipati dall’appellante in ragione di fr. 500.-- restano a suo carico.L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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