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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.305
Data decisione, Autorità:
16.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00305
Lugano
16 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA 95.98 (1901) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con
petizione 11 luglio 1991 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
in
materia di compravendita mobiliare che il Pretore, con sentenza 20 ottobre
1995, ha accolto condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di
Fr. 33’983.05 oltre interessi al 7% dal 7 gennaio 1991;
Appellante
il convenuto il quale, con atto d’appello 14 novembre 1995, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
il Pretore ha condannato il convenuto a versare all’attrice il controvalore in
franchi di due forniture di sollevatori idraulici per autoveicoli come alle
fatture 6 marzo e 17 aprile 1990 (doc. A e doc. B) rimaste impagate;
che,
con riferimento all’unica eccezione sollevata dal convenuto nel senso di non aver
mai ordinato nulla all’attrice, il Pretore ha fatto proprie le risultanze delle
audizioni testimoniali secondo le quali l’attrice ____________________ venne
incaricata dalla __________, alla quale le ordinazioni erano giunte e che al
quel momento aveva un’ insufficiente capienza di castelletto per anticipi
all’esportazione, di fornire al convenuto le apparecchiature idrauliche così
che l’attrice acquistò tali apparecchiature e le spedì in __________,
consenziente con tale modo di procedere lo stesso convenuto (testi __________ e
__________);
che,
con l’appello che ci occupa, il convenuto ripropone la sua argomentazione
osservando che i testimoni sulle cui deposizioni il Pretore ha fatto capo per
condannarlo al pagamento delle fatture sono soci dell’attrice rispettivamente
della __________ e quindi non sono attendibili;
che,
inoltre, non ha mai consentito con la pretesa e presunta surrogazione
contrattuale e che i carrelli elevatori idraulici forniti non hanno mai
funzionato regolarmente;
che
quest’ultimo argomento é stato avanzato per la prima volta in appello non
apparendo per nulla negli allegati di risposta e di duplica presentati in prima
sede e di conseguenza, siccome in contrasto con la norma dell’art. 321 litt. b)
CPC che vieta alle parti di addurre nuovi fatti, prove od eccezioni in appello,
non può essere considerato;
che
anche quando l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un
profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una
delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata
unicamente se é accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale al cospetto degli elementi di fatto contrari deducibili da altre
prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 90 CPC, n. 19);
che
l’appellante non indica quali altre prove sconfesserebbero le criticate
deposizioni testimoniali limitandosi ad affermare che “fatta astrazione delle
testimonianze di __________ e di __________....non vi é nessun concreto supporto
probatorio che legittimi le conclusioni di parte attrice e della sentenza qui
impugnata”;
che
anche non volendo considerare le dichiarazioni testimoniali - delle quali in
ogni caso il Pretore ha tenuto conto in modo corretto - sta il fatto che le
fatture delle apparecchiature idrauliche, regolarmente consegnate, provenivano
dalla __________ senza che il convenuto, nemmeno di fronte ai solleciti di
pagamento notificatigli da avvocati italiani e svizzeri per conto dell’attrice
(doc. C e doc. D), abbia mai, se non solo in causa, sollevato alcuna eccezione;
che
di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a una
fattura o a un estratto conto non significa ancora accettazione giusta l’art. 6
CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981 p. 41; Rep. 1988 p.
273) ma é però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di
una fattura erronea o eccessiva non è tenuto a reclamare immediatamente trova i
propri limiti nei canoni della buona fede (Rep. 1988 p. 273);
che,
in concreto, l’appellante si trova in palese mala fede poiché, oltre a non
reclamare di fronte all’intestazione delle fatture ed ai richiami di pagamento
per conto della ditta attrice, ha persino promesso il pagamento di una delle
due fatture mostrando un ordine di bonifico che avrebbe consegnato in giornata
alla sua banca con indicazione, quale beneficiario del versamento, della
__________ (doc. ...);
che
ne segue che se anche ha ordinato le apparecchiature alla __________ é stato
d’accordo che le stesse venissero invece fornite e fatturate dalla qui attrice
e appellata riconoscendola così quale sua controparte contrattuale nell’ambito
delle compravendite litigiose ;
che
l’appello, infondato in ogni suo punto e chiaramente defatigatorio, può essere
respinto già all’occasione dell’esame preliminare come concede l’art. 313bis
CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte;
Per
i quali motivi
visti,
per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello 14 novembre 1995 __________ é respinto.
-
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giudizio Fr. 500.-
b) spese Fr.
20.-
totale Fr.
520.-
sono
a carico dell’appellante.
- Intimazione a: - __________ Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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