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Numero d'incarto:
12.1995.326
Data decisione, Autorità:
18.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00326
Lugano
18 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.705 (2026) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 16 dicembre 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 8’390.--oltre
accessori e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 785.-- oltre
interessi a titolo di ripetizione dell’indebito;
Domanda avversata
dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione del convenuto di incompetenza territoriale, eccezione che il
Pretore con decreto 24 novembre 1995 ha accolto;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 15 dicembre 1995 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 18 gennaio 1996 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto e in
diritto
-
che
con decisioni 9 settembre 1994 (doc. A e B) il Pretore del distretto di Lugano,
sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai
convenuti ai precetti esecutivi spiccati nei loro confronti dal convenuto per
l’incasso di fr. 8’390.-- oltre accessori a titolo di canoni di locazione
dell’appartamento ai tempi condotto a __________
-
che
con riguardo a tale pretesa gli attori il 29 settembre 1994 si sono rivolti
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (doc. C);
-
che
il tentativo di conciliazione, infruttuoso, ha avuto luogo il 18 novembre 1994
(doc. D);
-
che
con allegato datato 16 dicembre 1994, denominato “petizione”, gli attori hanno
chiesto al Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, il disconoscimento del
debito in questione, nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr.
785.-- oltre accessori a titolo di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), in
relazione ad una precedente pretesa del convenuto per canone di locazione
arretrato, pagata per evitare la prosecuzione della procedura esecutiva (doc.
E, F, G, H);
-
che
con la risposta di causa del 26 gennaio 1995 il convenuto ha tra l’altro
eccepito la competenza territoriale del giudice adito;
-
che
con la replica gli attori hanno contestato l’eccezione e che con la duplica il
convenuto l’ha mantenuta;
-
che
con sentenza 24 novembre 1995, intimata alle parti il medesimo giorno, il
Pretore ha accolto l’eccezione e respinto la petizione;
-
che
contro siffatto giudizio gli attori si sono aggravati in data 15 dicembre 1995;
-
che
indipendentemente dal fatto che in prima sede si sia seguita la procedura
ordinaria -per il che le parti non hanno subito pregiudizio alcuno- la causa
che ci occupa è una vertenza in materia di locazione di locali d’abitazioni,
alla quale sono applicabili gli art. 404 e segg. CPC;
-
che
l’irregolarità della procedura applicata in prima sede non comporta il
protrarsi di tale irregolarità avanti alla Camera civile di appello (I CCA
27 novembre 1995 in re D. e llcc./Z., consid. 2);
-
che
secondo l’art. 411 cpv. 1 CPC l’appello contro una decisione del Pretore in
procedura di locazione è da proporre entro il termine di 10 giorni;
-
che
di conseguenza l’appello degli attori è irricevibile in quanto tardivo
(analogo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 308, n. 4);
-
che
gli attori potranno comunque riproporre l’azione di disconoscimento in
applicazione dell’art. 139 CO, entro un termine che sarà però di soli 10 giorni
(DTF 109 III 49; II CCA 3 aprile 1995 in re A. snc/I. SA, 16
dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA);
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 dicembre 1995 __________ è irricevibile per tardività.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
Gli
attori rifonderanno al convenuto fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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