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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.47
Data decisione, Autorità: 06.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00047
Lugano 6 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 2840 della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione 31 marzo 1994 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
con la quale si chiedeva la condanna di entrambe le parti convenute al versamento all’attrice dell’importo di Fr. 51’082.80 oltre interessi al 7% dal 31 marzo 1993 e che il Segretario assessore della Pretura, con decisione 20 dicembre 1994, ha parzialmente accolto condannando la sola __________ al pagamento dell’importo dedotto in giudizio.
Appellante la parte attrice la quale, con atto d’appello 23 gennaio 1995, chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di condannare, come già richiesto la petizione, sia __________ che la __________al pagamento dell’importo riconosciuto.
Mentre le controparti, già precluse in prima sede, non hanno presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in fatto ed in diritto
I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
Con la decisione impugnata il Segretario assessore ha ritenuto che dalle prove documentali agli atti si poteva arguire che la sola __________ era l’unica e reale controparte dell’attrice e, mancando qualsiasi vincolo di solidarietà con l’altro convenuto, ha condannato solo l’anonima al pagamento dell’importo reclamato.
Con l’appello l’attrice riconferma di ritenere che la sua sola controparte contrattuale sia il signor __________ personalmente e ripropone la stessa domanda di giudizio di cui alla petizione, ossia la condanna sia della società anonima che dell __________ al pagamento dell’importo di cui é creditrice.
Il fatto che l’attrice sostenga di essere creditrice nei confronti del signor __________ avrebbe dovuto indurla, per l’incertezza da lei stata paventata attorno alla posizione della __________ a chiedere, in via principale, la condanna della persona fisica e, in via subordinata, quella della società anonima. L’aver chiesto invece la condanna di entrambi senza invocare un vincolo di solidarietà - del resto escluso dalla stessa impostazione fattuale e giuridica della petizione - può porre alcuni problemi sia procedurali che sostanziali.
Infatti ci si potrebbe chiedere se il primo giudice, condannando la __________. a pagare il tutto, non abbia giudicato ultra petita. La domanda di petizione, senza accenno ad una situazione di solidarietà, fa riferimento a due debitori congiunti di un’obbligazione divisibile con la conseguenza che ognuno dei debitori é tenuto solo per la sua parte che, senza indicazione contraria, si presume per testa (per metà essendo in due) (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 556).
Ed ancora, essendo riproposta a giudizio dell’autorità d’appello la stessa domanda nei confronti di due debitori congiunti in contrapposizione al diverso dispositivo del primo giudizio, ci si potrebbe chiedere - oltre se, accertata la qualità di debitore dell’uno piuttosto che dell’altro, condannare questi a pagare la sola metà della somma richiesta - se l’appello non sia nullo o quantomeno irricevibile per l’esistenza di una contraddizione tra quanto si afferma nelle motivazioni e quanto si chiede con la domanda.
La questione di diritto materiale non é stata sollevata da chi ne aveva eventualmente interesse e di conseguenza, evidentemente, non é possibile discuterne in questa sede. Quella relativa alla ricevibilità dell’appello può rimanere aperta poiché il gravame dell’attrice dev’essere comunque respinto.
Il Segretario assessore, proprio sulla base dei fatti e delle incertezze evidenziate dall’attrice nel suo allegato di petizione e degli accertamenti istruttori possibili (limitati alla documentazione prodotta dalla stessa attrice), ha compiuto questo esame giungendo alla conclusione che la controparte contrattuale della . fosse la sola . ad esclusione del signor __________ In particolare ha ritenuto che di fronte a delle fatture intestate a “ (doc. A / doc. F), al pagamento di un acconto effettuato da “ ” (doc. L) e ad un riconoscimento di debito sottoscritto da “__________ ” (doc. H) fosse individuata, probatoriamente, l’anonima quale debitrice dell’attrice e non il signor __________ personalmente.
Unicamente sulla base di questo materiale probatorio può indagare e decidere questa autorità di seconda istanza, non potendo essere presi in considerazione quei nuovi fatti e quelle nuove prove documentali che l’appellante adduce solo con l’appello (art. 321 CPC).
Va subito detto che l’attrice - alla quale incombeva l’onere anche in presenza della preclusione della parte convenuta (Rep. 1989, 147) - non ha portato alcuna prova chiara ed inconfutabile a sostegno della tesi che il destinatario della merce fornita fosse il signor __________ e non la __________ La palesata incertezza avrebbe dovuta indurla a chiarire, in presenza di indizi divergenti come potevano essere l’intestazione delle fatture e quella della ricevuta e del riconoscimento di debito, con chi effettivamente il rapporto contrattuale era venuto in essere. Infatti le risultanze della documentazione prodotta rappresentano semplici indizi la cui valenza é riservata a casi di natura eccezionale quando una prova completa non sia possibile ed inoltre quando gli indizi si elidono a vicenda va pronunciato a danno della parte alla quale incombeva l’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 90 n. 7). Nel caso concreto una prova completa non é stata nemmeno tentata e gli indizi, già indicati, derivanti dalla sola documentazione prodotta sembrano contraddirsi e non possono essere tenuti in conto. La valutazione del primo giudice che correttamente ha dato più rilevanza ad una dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta dalla __________ (doc. G) che a contrarie non provate semplici affermazioni di parte non può essere rimessa in discussione.
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 23 gennaio 1995 di __________ é respinto.
Gli oneri processuali comprendenti
a)tassa di giustizia Fr. 280.-
b)spese di cancelleria Fr. 20.-
totale Fr. 300.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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