AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.49
Data decisione, Autorità: 05.12.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00049
Lugano 5 dicembre 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no 583 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 5 ottobre 1988 da
__________ (rappresentats dall’ avv. __________)
contro
e ora gli eredi __________, __________ e __________ 2. __________ a, (tutti rappr. dall’ avv. __________)
in materia di contratto d’appalto che il Pretore, con sentenze 2 dicembre 1994 e 13 aprile 1995, ha respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale dei convenuti per Fr. 18’965.90 oltre interessi e spese.
Appellante la parte attrice la quale, con due atti d’appello 11 gennaio 1995 e 15 maggio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione, condannando i convenuti a versarle Fr. 19’134.10 oltre interessi e spese, e di respingere la domanda riconvenzionale.
Mentre i convenuti ed appellati, con osservazioni 21 febbraio 1995 e 31 maggio 1995, chiedono la reiezione degli appelli sia in ordine che nel merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Terminati i lavori l’impresa attrice ha presentato, il 15 luglio 1987, la liquidazione delle sue prestazioni per complessivi Fr. 79’134.10 (fattura doc. B). Tenuto conto del versamento di acconti per Fr. 60’000.- la mercede residua dovuta era di Fr. 19’134.10.
Con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al versamento del saldo scoperto. I convenuti, vantando pretese per minor valore dell’immobile di Fr. 36’390.-, chiedono invece la reiezione della petizione per compensazione e la condanna, in via riconvenzionale, della controparte al pagamento della differenza di Fr. 17’255.90. Con le conclusioni di causa il minor valore é stato aumentato a Fr. 48’528.- con la conseguenza che la domanda riconvenzionale é stata adeguata, in forza della già applicata compensazione con la domanda dell’azione principale, a Fr. 29’393.90.
Con sentenza 2 dicembre 1994 il Pretore, dopo aver riconosciuto l’esistenza di diversi difetti nelle opere eseguite dalla ditta attrice, li ha quantificati in Fr. 37’100.- e di conseguenza ha respinto la domanda di petizione per compensazione ed ha accolto quella riconvenzionale per la differenza di Fr. 18’965.90.
Con appello 11 gennaio 1995 la ditta attrice si aggrava contro i soli dispositivi riguardanti l’azione principale chiedendo l’acco-glimento della petizione e riservandosi l’appello contro l’esito giudiziale della domanda riconvenzionale dopo evasione di una sua istanza, di stessa data, intesa alla correzione di un errore di calcolo contenuto nella sentenza che, corretto, dovrebbe stabilire la differenza a suo carico in Fr. 17’965.90 e non in Fr. 18’965.90.
Il Pretore, con decisione 13 aprile 1995 adottata in applicazione dell’art. 339 cpv. 1 CPC, ha riconosciuto un errore di calcolo - non però quello evidenziato dall’attrice - nella somma delle singole poste del minor valore che doveva ammontare a Fr. 38’100.- (e non a Fr. 37’100.-). Di conseguenza ha provveduto ad intimare alle parti una nuova copia corretta - non nel dispositivo che rimaneva evidentemente invariato - della sentenza 2 dicembre 1994, ridatandola 13 aprile 1995.
Contro questa sentenza nuovamente intimata la parte attrice ha interposto appello, il 15 maggio 1995, impugnando tutti i suoi dispositivi e in subordine quelli solo relativi all’azione riconvenzionale dal momento che per l’esito della domanda di petizione era già stato introdotto ricorso tramite la prima ricordata appellazione del gennaio 1995.
La parte appellata ha presentato, a due riprese e nei termini assegnatile, le osservazioni agli appelli concludendo per la loro reiezione in ordine, per la seconda, e nel merito per entrambe.
Delle motivazioni delle parti si dirà per quanto necessario nel seguito dei considerandi di diritto.
5.1. La domanda di correzione di semplici errori di calcolo contenuti in una sentenza di cui all’art. 339 CPC non é, anche se sistematicamente si ritrova nella parte del codice che riguarda i mezzi di impugnazione, un ricorso contro la sentenza tanto é vero che é senz’altro possibile farvi capo anche per una sentenza oramai cresciuta in giudicato (Rep. 1932, 557), che può venire proposta concordemente da entrambe le parti e che l’eventuale disaccordo non realizza un contenzioso sul merito del litigio già risolto dalla sentenza. Ne consegue che la parte soccombente che non accetta l’esito del giudizio - per questioni di fondo e non per il solo errore di calcolo - deve impugnare, nei termini, la sentenza e far valere, oltre alle ragioni di sostanza, anche gli errori correggibili. Non é quindi pensabile che, per l’esistenza di un semplice errore di calcolo, una parte che ne chiede la correzione ai sensi dell’art. 339 CPC possa poi essere riammessa nei termini di impugnazione a far tempo dall’intimazione della sentenza corretta; eventualmente tale possibilità potrebbe riguardare unicamente la problematica dell’irregolarità del calcolo. Nulla muta il fatto che il cpv. 2 dell’art. 339 CPC preveda che in caso di disaccordo tra le parti la domanda debba essere proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze. Tale rinvio deve necessariamente riferirsi alla sola procedura che regola l’incidente (introduzione della domanda e contraddittorio) ma non riguardare il termine per proporlo (art. 334 CPC: entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza) - dal momento che, come visto, é esperibile anche per sentenze definitive - né le conseguenze relative al decorso dei termini per appellare (art. 335 CPC).
5.2. Ne consegue che l’appellante avrebbe dovuto impugnare, con il tempestivo appello dell’11 gennaio 1995, anche i dispositivi riguardanti la domanda riconvenzionale. Non averlo fatto, avendolo del resto esplicitamente escluso, conduce alla conclusione che i dispositivi 3 e 4 della sentenza 2 dicembre 1994, siccome inimpugnati, sono cresciuti in giudicato e non possono più essere rivisti in sede di appello.
L’appello del 15 maggio 1995 che fa seguito alla nuova intimazione della sentenza corretta non ha nessuna rilevanza poiché la decisione corretta - anche se per errore il Pretore le ha assegnato una nuova data - non sostituisce l’altra ma corregge quell’atto che rimane la sola pronuncia che regola giudizialmente il rapporto litigioso tra le parti. In ogni caso questo successivo appello potrebbe unicamente riguardare la problematica di merito coinvolta dalla correzione (differenza di 1’000.- franchi) nei confronti della quale non sono però sollevate censure specifiche.
5.3. L’appello di __________ del 15 maggio 1995 deve così essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
6.1. La residua mercede d’appalto pretesa dalla ditta attrice é riconosciuta, sia nella sentenza di prima istanza che per esplicita ammissione dei convenuti, per cui torna conto esaminare unicamente se, per i difetti lamentati, questi ultimi possono e, se sì, in quale misura opporre in compensazione un loro credito per minor valore dell’opera; con la precisazione che possono essere considerati ed esaminati solo quei difetti per i quali l’appellante ha espresso censure con l’appello ricevibile (punto 4 dell’appello 11 gennaio 1995 con riferimento alla questione del tetto ed a quella degli intonaci e delle pareti interne) non potendo valere la riserva, per ulteriori censure riguardo ad altri difetti riconosciuti dal Pretore, al successivo appello che, come indicato, é irricevibile.
6.2. I diritti del committente, nel caso di difetti dell’opera, di ricusare l’opera stessa, di chiederne il minor valore o la riparazione così come previsti all’art. 368 CO sono potestativi e pertanto irrevocabili una volta dichiarata la scelta di uno di essi. In concreto appare che i convenuti hanno sempre, seppur confusamente, chiesto di essere risarciti per la spesa delle opere di ripristino dei difetti che, salvo prova contraria, si può presumere corrispondere al minor valore dell’opera (DTF 116 II 313/314).
Avantutto va accertato se i difetti sono stati regolarmente e tempestivamente notificati (art. 367 cpv. 1 CO) così da permettere l’eventuale riconoscimento del minor valore (art. 368 cpv. 2 CO) oppure se invece l’opera deve essere considerata accettata (art. 370 cpv. 2 CO). La considerazione del Pretore nel senso che la tempestiva e regolare notifica dei difetti deve essere ammessa perché non espressamente contestata dall’impresa é contraria alla giurisprudenza federale: infatti l’onere della prova attorno alla tempestiva notifica dei difetti spetta al committente il quale deve dimostrare quando il difetto gli é divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se é assodata processualmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza anche se l’appaltatore non allega tale fatto (I CCTF 6 luglio 1990 in re __________ / __________, consid. 3; Gautschi, Berner Kommentar, ad art. 371 CO n. 1; Gauch, der Werkvertrag, 3a ediz., pag. 409 n. 1566 e la sua annotazione in Baurecht 1982, pag. 17 n. 13; Tercier in Baurecht, 1981, pag. 31 n. 1).
6.3. Si deve ammettere che la consegna dell’opera, eseguita la quale il committente deve tempestivamente segnalare all’appaltatore i difetti (art. 367 cpv. 1 CO), può essere individuata, al più tardi e nel modo più favorevole ai convenuti, al momento dell’allestimento della fattura finale il 15 luglio 1987 (doc. B) spedita il 24 luglio 1987 (doc. 3 nell’inc. 325/G) anche perché gli stessi convenuti, in sede di discussione sull’istanza di iscrizione di ipoteca legale, hanno testualmente affermato che “in data 1.6.1987 i sigg. e prendevano possesso dell’abitazione riattata” (cfr. verbale 23 novembre 1987 nell’inc. 325/G).
Un primo documento agli atti di causa in cui si accenna, seppur genericamente, a difetti nella costruzione é rappresentato dalla lettera 27 agosto 1987 (doc. 3) indirizzata all’impresa dove si parla di costi e danni da addebitare “per eventualmente correggere errori nella costruzione come sarà opportunamente stimato da un perito da noi convocato”. Anche se si volesse ritenere tale comunicazione come tempestiva la stessa non può però essere considerata valida notifica poiché i difetti non sono indicati in modo esatto e specifico così da consentire all’appaltatore la loro conoscenza (DTF 107 II 175; Gauch, op. cit., n. 1531 e seg.). Anche la lettera del 16 settembre 1987 (doc. 4) indica solamente “lavori.... fatti male” e quindi, proprio perché generica, non può valere valida notifica. La perizia __________ del 26 ottobre 1987 (doc. 8), ricevuta dall’attrice tra questa data ed il 5 novembre successivo quando vi prende posizione (allegato al doc. 5), é la prima notifica di difetti che adempie i requisiti di chiarezza voluti dalla legge.
Bisogna allora esaminare se é stata anche tempestiva. La risposta é negativa poiché il committente non può differire la notifica dei difetti fino al momento in cui riceve un rapporto peritale ma deve esaminare l’opera con l’attenzione che ci si può attendere da lui (DTF 107 II 172) appena lo consenta l’ordinario corso degli affari. Difetti come quelli evidenziati in causa dai convenuti dovevano essere individuati entro breve tempo dalla consegna dell’opera e immediatamente notificati. Il fatto di aver atteso oltre tre mesi per poi rifarsi ad un accertamento di un tecnico non é certamente rappresentativo di una verifica tempestiva anche se nei confronti di committente non del ramo non si può esigere la stessa prontezza di un addetto ai lavori (Gauch, op. cit., n. 1523).
Del resto già due mesi prima della verifica tecnica i committenti parlavano genericamente di difetti per cui si deve presumere che una verifica era stata compiuta e che la stessa era nelle loro ordinarie possibilità di effettuazione.
Ne deriva che se la verifica é stata compiuta solo attraverso l’accertamento __________ la stessa non é avvenuta tempestivamente e che si giunge ad uguale conclusione, con riferimento al presupposto dell’immediata notifica dei difetti scoperti avvenuta con la spedizione all’attrice di questo rapporto tecnico, se si ammette che la verifica é stata eseguita già quando si accennava vagamente, a fine agosto e in settembre, a difetti senza però indicarli partitamente.
L’attribuzione delle spese e delle ripetibili di prima istanza va pure riconsiderata in funzione della totale soccombenza dei convenuti. Quella delle spese d’appello considererà che l’appellante é vincente per l’appellazione 11 gennaio 1995 e totalmente soccombente invece per quella 15 maggio 1995.
Per i quali motivi
visti ,per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 gennaio 1995 di __________ é accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 2 dicembre 1994 del Pretore di Lugano, sez. 2 sono così riformati:
La petizione é accolta e di conseguenza i convenuti __________, __________ __________ e __________ sono condannati a versare all’attrice __________. l’importo di Fr. 19’134.10 oltre interessi al 5% dal 15 agosto 1987.
La tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi Fr. 1’200.- e le spese, da anticipare come di rito, così come la tassa e le spese dell’istanza di prova a futura memoria (inc. 353/g di questa Pretura) sono a carico dei convenuti in solido i quali rifonderanno, sempre in solido, all’attrice Fr. 2’400.- a titolo di ripetibili.
invariati i dispositivi 3 e 4 della stessa sentenza poiché già cresciuti in giudicato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 400.-
b) spese Fr. 20.-
Totale Fr. 420.-
già anticipate dall’appellante, sono a carico delle controparti in solido le quali rifonderanno, pure in solido, alla __________ Fr. 400.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello 15 maggio 1995 della __________ é respinto.
IV. Le spese relative a questa procedura:
a) tassa di giustizia Fr. 160.-
b) spese Fr. 20.-
Totale Fr. 180.-
già anticipati dalla parte appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.- per ripetibili.
V. Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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