AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.93
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00093
Lugano
11 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
appellabile -inc. no. 154/1993
(OA.94.00292) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 17 dicembre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________ o
contro
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 2’940’768.- oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1990, a dipendenza di un
credito documentario irrevocabile emesso a beneficio dell’attrice;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e sulla quale il Pretore con sentenza 7 febbraio 1995
si è così pronunciato:
-
La
petizione è accolta. Di conseguenza la __________ è condannata a pagare a
__________ l’importo di fr. 2’940’768.- oltre interessi al 5% su fr.
2’846’164.- dal 21 luglio 1990 e su fr. 94’604.- dal 14 agosto 1990.
-
La
tassa di giustizia di fr. 12’000.- e le spese sono poste a carico della
convenuta con l’onere di rifondere all’attrice l’importo di fr. 33’000.- a
titolo di ripetibili.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 28
febbraio 1995 con cui in riforma del querelato giudizio chiede l’integrale
reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili di primo e di secondo
grado;
mentre l’attrice con osservazioni 30 marzo 1995
postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito di un rapporto contrattuale tra le società
__________, e __________ il 25 aprile 1989 la ____________________, su ordine
della società elvetica, emetteva a favore della società spagnola il credito
documentario irrevocabile no. __________, credito in seguito confermato dal
__________ (doc. A, B). Con l’accreditivo, che tra l’altro si fondava sulle
__________ della Camera di Commercio Internazionale sui crediti documentari
nella sua edizione del 1983 (in seguito: NUU 1983, doc. C), la __________ si
impegnava segnatamente al versamento di un importo globale di fr. 26’478’870.-
relativi alla fornitura di “sistemi e macchine di confezionamento, complete di
opzionali e pezzi di ricambio”, suddivisibile in consegne parziali e pagabili a
60 giorni dalla data FCR, secondo le istruzioni della banca confermante e
contro presentazione, entro il 30 gennaio 1990 -data di validità del credito
documentario- dei documenti in esso elencati ed alle condizioni enunciate.
La
linea di credito in esame venne successivamente a più riprese modificata in
relazione all’importo, alla scadenza ed al termine di consegna della merce
(doc. 4-6): l’ultima modifica risale al 15 giugno 1990 con l’aumento del
credito di fr. 94’604.-, per un ammontare ora di fr. 29’237’560.-, la
fissazione della nuova scadenza al 20 giugno 1990 e dell’ultimo termine di
consegna al 16 giugno 1990 (doc. D, E).
B. Il 1° giugno 1990 __________ inviava alla __________
25 plichi di documenti necessari alla riscossione del credito di fr.
14’303’868.- che giunsero a quest’ultima il 7 giugno alle ore 8:48. Il 20
giugno la __________ comunicava per telex alla banca confermante di aver
rilevato nella documentazione prodotta “diverse discrepanze”, di cui
l’ordinante era già stata informata, e dichiarava altresì che la documentazione
era tenuta a disposizione della banca (doc. G, 9).
Il
27 giugno 1990 l’istituto di credito spagnolo inviava alla __________, che la
riceveva in data 2 luglio, la documentazione relativa al credito di fr.
94’604.-, anch’essa rifiutata il 16 luglio 1990 con le medesime motivazioni (doc.
J, 12).
C. A seguito delle trattative intercorse tra __________ e
__________ la __________ ha successivamente provveduto, su indicazione di
quest’ultima società, al pagamento di due importi di fr. 8’066’074.- in data 30
luglio 1990 e di fr. 3’391’630.- in data 1° marzo 1991. Il rimanente importo di
fr. 2’940’768.-, tuttora insoluto, è per contro oggetto della presente
vertenza.
D. Con petizione 17 dicembre 1993 __________ ha chiesto
la condanna della __________ al pagamento di fr. 2’940’768.- oltre interessi al
5% dal 7 giugno 1990.
L’attrice
sostiene che la banca emittente non avrebbe rispettato gli obblighi previsti dall’art.
16 NUU 1983: da un lato infatti quest’ultima si sarebbe limitata ad indicare
genericamente l’esistenza di discrepanze nella documentazione prodotta, senza
far concretamente riferimento alle presunte irregolarità (art. 16 lett. d), e
dall’altro non ne avrebbe comunicato l’esistenza alla banca confermante o alla
beneficiaria entro il termine previsto dall’art. 16 lett. c. Tali violazioni
contrattuali priverebbero la banca emittente del diritto di prevalersi della
non conformità dei documenti alle condizioni del credito, ciò che comportava
l’accoglimento della petizione.
E. Con risposta 21 marzo 1994 la convenuta si è integralmente
opposta alla petizione, negando di aver violato l’art. 16 NUU 1983: a suo dire,
mentre una notifica particolareggiata delle discrepanze alla banca confermante
non si imponeva in quanto quest’ultima era senz’altro a conoscenza delle
irregolarità, la comunicazione delle carenze nella documentazione presentata è
stata senz’altro tempestiva, essendo avvenuta entro un termine usuale nella
prassi bancaria, ammesso per altro dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
F. Nei successivi allegati ed in sede conclusionale le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed
impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con sentenza 7 febbraio 1995 il Pretore, in
accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr.
2’940’768.- oltre interessi, alla rifusione della tassa di giustizia di fr.
12’000.- e delle spese, nonché al versamento alla controparte di un’indennità
per ripetibili di fr. 33’000.-.
Il
giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente preso atto che nella
fattispecie era incontestata la competenza territoriale del giudice adito e
l’applicazione del diritto svizzero, ha esaminato se la banca convenuta avesse
o meno violato le norme NUU 1983, pure applicabili al caso di specie in quanto
__________. Egli ha quindi concluso che nel caso concreto la convenuta aveva
sicuramente violato l’art. 16 lett. c NUU 1983, norma che impone alla banca
emittente di esaminare in un tempo ragionevole i documenti ricevuti, per
decidere se accettarli o meno: atteso che per l’effettuazione dell’esame della
documentazione di regola si ritenevano “ragionevoli” termini dell’ordine da 1 a
3 giorni lavorativi, a meno che si trattasse di una situazione eccezionale, e
visto che la modifica delle NUU avvenuta nel 1993 aveva fissato un termine
massimo di 7 giorni lavorativi, era chiaro che nella fattispecie i giorni
lavorativi impiegati dalla convenuta -8 per il credito di fr. 14’303’868.- e 9
per quello di fr. 94’604.-- erano indubbiamente eccessivi. D’altro canto, la
convenuta si era pure resa responsabile dalla violazione dell’art. 16 lett. d
NUU 1983, norma che impone alla banca emittente, una volta accertata la non
conformità della documentazione, di notificare il proprio rifiuto indicando
alla banca confermante o al beneficiario le irregolarità in base alle quali
ella ha rifiutato i documenti: la convenuta si era infatti limitata a far
notare l’esistenza di “various discrepancies” senza per altro minimamente
accennare, nemmeno a grandi linee, quali fossero le carenze riscontrate.
Ritenuta
la violazione da parte della convenuta delle norme uniformi sulla tempestività
della notifica e sul suo contenuto, il rifiuto dell’accettazione dei documenti
da parte sua non ha posto termine alla validità del credito documentario (art.
16 lett. e NUU 1983): atteso che i documenti erano stati presentati nel termine
di validità dello stesso e la richiesta di pagamento del saldo è avvenuta entro
il termine di prescrizione decennale, è a suo giudizio chiaro che la banca era
tenuta al pagamento del credito documentario, oltre agli interessi.
Le
spese e le ripetibili, caricate alle parti in base alla loro soccombenza, sono
state fissate tenuto conto del fatto che non è stata necessaria alcuna
istruttoria.
H. Con appello 28 febbraio 1995 la convenuta ha chiesto
la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
contesta innanzitutto di non aver ossequiato il termine ragionevole per la comunicazione
dell’accettazione o meno dei documenti, previsto dall’art. 16 lett. c NUU 1983.
Ella osserva che il concetto di “termine ragionevole” è indeterminato e il suo
ossequio va stabilito di caso in caso; la difficoltà nel definire i giorni che
si impongono per l’esame della documentazione era già stata per altro
riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Camera di Commercio
Internazionale. Con la revisione del 1993 è stato stabilito che i giorni per
l’esame erano 7: tale dato, anche se non è applicabile alla presente
fattispecie, risulta tuttavia estremamente significativo in quanto rappresenta
il risultato di un compromesso fra le varie tendenze originate della prassi
internazionale con termini oscillanti da 5 a 10 giorni. Ne discende, a suo dire,
che prima dell’introduzione delle nuove norme vi era una situazione tutt’altro
che chiara, nell’ambito della quale venivano considerati ragionevoli dei
termini brevi, fino a 5 giorni e lunghi, fino a 10 giorni: ora, vista la
giurisprudenza allora in vigore, stante la difficoltà di esaminare ben 927 atti
e l’esigenza pratica di sottoporre all’ordinante i documenti affinché questi si
esprimesse circa un’eventuale loro accettazione pur in presenza di carenze
formali, i giorni concretamente impiegati dall’appellante non potevano essere
considerati eccessivi.
Sempre
a suo dire, ella non avrebbe violato neppure l’art. 16 lett. d NUU 1983, atteso
che aveva chiaramente indicato l’esistenza di molteplici discrepanze:
un’indicazione più dettagliata si sarebbe inoltre rivelata assolutamente
inutile, in quanto il __________ era già pienamente al corrente delle mancanze
della documentazione presentata.
In
ogni caso il fatto che l’attrice a suo tempo non aveva sollevato alcuna
eccezione circa eventuali errori commessi dalla banca emittente e che solo a
due anni e mezzo di distanza dalla scadenza del credito documentario ha
ritenuto di eccepirle, sta chiaramente a dimostrare la sua malafede.
I. Delle osservazioni 30 marzo 1995 dell’attrice con cui
si chiede la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile con
protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
-
Nel caso di specie, come correttamente stabilito dal
Pretore, sono pacifiche la competenza territoriale del giudice adito e
l’applicazione del diritto svizzero, come pure delle norme NUU 1983 che le
parti hanno sottoscritto come lex contractus (cfr. Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 12 p. 2277
con rif.).
-
Con il gravame che ci occupa, l’appellante ha
contestato il giudizio di prime cure, asserendo in sostanza di non aver
minimamente violato gli art. 16 lett. c e d NUU 1983.
Come
vedremo di seguito, tali censure sono del tutto infondate.
- In base all’art. 16 lett. b NUU 1983 se al ricevimento
dei documenti la banca emittente rileva che nella forma essi non appaiono
conformi ai termini ed alle condizioni del credito, deve decidere
esclusivamente sulla base dei documenti se ritirarli o rifiutarli opponendo che
gli stessi nella forma non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del
credito. A sua volta, la lettera c della medesima norma prescrive che la banca
emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per
decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.
Le
norme NUU 1983, contrariamente alle norme NUU 1993 -di cui si dirà più oltre-
non hanno precisato quale sia il termine entro cui la banca è tenuta ad operare
il controllo dei documenti, limitandosi a prevedere che la stessa disponesse al
proposito di un “termine ragionevole”.
Secondo
il Tribunale federale e la dottrina, la questione circa l’esistenza o meno di
un “termine ragionevole” deve essere valutata di volta in volta a dipendenza
delle circostanze particolari del singolo credito documentario. In Svizzera è
di regola considerato “ragionevole” ai sensi dell’art. 16 lett. c NUU 1983 un
termine che va da 1 a 3 giorni lavorativi (sentenza non pubblicata della I Corte
Civile del Tribunale federale del 31 ottobre 1991 in re B./ C.L. con rif. (=
doc. R); Tevini Du Pasquier, Le crédit documentaire en droit suisse,
Ginevra 1990, p. 137 nota 47; ZR 1985 N. 104 p. 259; Thévenoz, Journée
1994 du droit bancaire et financier, Berna 1994, N. 50 p. 32 e seg.; Bartodziej,
Die Rechtsverhältnisse bei verspäteter Zurückweisung nichtkonformer Dokumente beim
unwiderruflichen, bestätigten Dokumentenakkreditiv, in: Schweizerische Aktiengesellschaft
59/1987, p. 2); termini più lunghi potrebbero essere ammessi in presenza di
situazioni particolari, ad esempio nel caso in cui i documenti sono stati
redatti in una lingua non usuale nell’ambito bancario, oppure ancora se la
banca è confrontata con l’esame di centinaia di documenti (sentenza non
pubblicata del Tribunale federale citata (= doc. R); Dohm, Crédit documentaire
I, in: FJS 314 p. 15 con rif.).
3.1 L’appellante, facendo innanzitutto rilevare che il
testo delle NUU 1993 prevede ora un termine massimo di 7 giorni per operare
l’esame dei documenti e che i 7 giorni rappresentavano un compromesso fra le
varie tendenze originate della prassi internazionale allora in vigore, con
termini oscillanti da 5 a 10 giorni (doc. 19), ritiene che il tempo da lei
impiegato nella fattispecie per l’esame della documentazione e per comunicare
alla banca confermante il rifiuto della stessa era ancora da ritenersi
ragionevole.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante l’introduzione di un termine massimo di 7
giorni lavorativi nel testo delle NUU non ha tuttavia lo scopo e in ogni caso
non dovrebbe modificare la giurisprudenza sviluppata in materia di tempestività
dell’esame del documenti (Dohm, op. cit., in FJS 314 p. 16): in effetti
anche l’art. 13 lett. b NUU 1993 continua ad esigere, in primo luogo, che la
banca agisca entro un “termine ragionevole”; il termine dipende tuttavia ancora
dalla situazione concreta: in ogni caso, a seconda delle circostanze, si potrà
pretendere che l’esame stesso sia portato a termine entro poche ore, mentre in
altre occasioni potranno essere necessari tutti e 7 i giorni a disposizione (Dohm,
op. cit., ibidem; Lombardini, Droit et pratique du crédit documentaire,
Zurigo 1994, p. 152).
Ad
ogni buon conto, l’appellante non è stata in grado di provare che la prassi
internazionale vigente in ambito di NUU 1983 fosse quella di ritenere
ragionevoli dei termini d’esame di 5-7 giorni, non essendo evidentemente
sufficiente al proposito la circostanza per cui la decisione di prevedere un
termine di 7 giorni fosse un compromesso tra diverse opinioni (doc. 19).
3.2 Pure a torto, l’appellante ritiene che le particolari
circostanze del caso, e segnatamente la difficoltà di esaminare 927 atti e
l’esigenza pratica di sottoporre all’ordinante i documenti affinché questi si
esprimesse circa un’eventuale loro accettazione pur in presenza di carenze
formali, potessero far ritenere ragionevoli i termini da lei concretamente
impiegati di 8 rispettivamente 9 giorni lavorativi (esclusi in entrambi i casi
il giorno di ricezione della documentazione).
Il
fatto che la documentazione fosse comprensiva di 927 atti, se da una parte in
base alla giurisprudenza menzionata più sopra (cfr. cons. 3) può teoricamente
permettere di derogare al principio di ossequiare dei termini da 1 a 3 giorni,
d’altra parte non può in ogni caso giustificare un superamento del limite
massimo di 7 giorni, introdotto con la revisione del 1993 (cfr. la sentenza B.T.
Co v/. S.B.I., citata da __________op. cit., p. 152 nota 369, ove è stato
deciso che un termine di 8 giorni lavorativi per l’esame di documenti
comportanti 967 pagine, quindi superiori a quelle del caso che ci occupa, era
da ritenersi eccessivo).
L’esistenza
di una prassi da parte delle banche di sottoporre i documenti al cliente in
modo che questi abbia modo di pronunciarsi circa un’eventuale loro accettazione
nonostante l’esistenza di alcune discrepanze, se anche può apparire
giustificata (tanto è vero che la stessa è senz’altro lecita: cfr. Tevini Du
Pasquier, op. cit., p. 143 e seg.), non comporta tuttavia automaticamente
un aumento del termine di cui all’art. 16 lett. c NUU 1983 (ZR 1985 N.
104 p. 259): tale principio è stato ora codificato nell’art. 14 lett. c NUU
1993 (cfr. pure Lombardini, op. cit., p. 153).
L’appellante
non ha per il resto allegato o provato altre circostanze particolari che
potessero giustificare un maggior impiego di tempo per l’esame della
documentazione, quali ad esempio l’uso di una lingua non conosciuta dalla banca
emittente o non comune nella pratica bancaria.
3.3 Va infine sottolineato che la circostanza per cui la
stessa convenuta a più riprese abbia affermato di aver scoperto già ad una
prima disamina (risposta p. 6, duplica p. 4, appello p. 3) l’esistenza delle
discrepanze nella documentazione, tant’è che il medesimo giorno della ricezione
dei documenti -il 7 giugno 1990- provvide a inviarli al suo cliente per una sua
presa di posizione in merito (doc. 8), sta chiaramente ad indicare che già a
quel momento ella sarebbe stata in grado di comunicare alla banca confermante le
discrepanze riscontrate, senza che vi fosse da parte sua la necessità di
disporre di un termine più lungo (sentenza non pubblicata del Tribunale
federale citata (= doc. R)): già per questo motivo il termine impiegato
concretamente dalla convenuta -che come appena visto è sicuramente eccessivo-
non può neppure essere considerato “ragionevole” ai sensi dell’articolo 16
lett. c delle NUU 1983.
Il
ritardo è a maggior ragione foriero di conseguenze per la banca emittente, in
quanto la comunicazione è avvenuta il giorno stesso della scadenza del credito
documentario, ciò che ha di fatto impedito alla banca confermante ed al
beneficiario di poter eventualmente porre rimedio alle carenze riscontrate
(cfr. IICCA 22 marzo 1990 in re C.L./Banca X; Dohm, op. cit., in
FJS 314 p. 16).
- Giusta l’art. 16 lett. d NUU 1983 se la banca
emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a
mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido
alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al
beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest’ultimo. Tale
comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca
emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono
tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o
beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca
emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione
di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.
4.1 L’appellante ritiene che l’indicazione nei telex del
20 giugno (doc. G, 9) e 16 luglio 1990 (doc. J, 12) dell’esistenza di “various discrepancies”
ossequiasse ai disposti della norma citata, atteso che un’indicazione più
dettagliata si sarebbe rivelata assolutamente inutile, in quanto il __________
era già pienamente al corrente delle mancanze della documentazione presentata.
La
censura è al limite del temerario: è infatti evidente che la formulazione
utilizzata dalla convenuta nei telex non poteva adempiere alle esigenze poste
dalle NUU, in particolare non consentendo al beneficiario o alla banca
confermante di conoscere i motivi per cui il pagamento veniva rifiutato, ciò
che impediva loro di eventualmente porvi rimedio entro il termine di validità
del credito documentario (cfr. sentenza IICCA citata). La stessa
appellante ha del resto affermato (duplica p. 8, appello p. 7) che per
ossequiare alla norma era necessaria l’indicazione a titolo orientativo di
almeno alcune irregolarità, ciò che però non era evidentemente il caso con la
formulazione usata.
Dagli
atti di causa non si evince infine in alcun modo, né in ogni caso è stato
minimamente dimostrato, che la banca confermante fosse a conoscenza delle
carenze nella documentazione; non è parimenti stato provato che la gravità
delle mancanze stesse, se fossero state riconosciute, potesse aver indotto
quest’ultima ad allestire una riserva tacita -istituto per altro neppure
previsto dalle NUU- non potendo evidentemente essere sufficiente per il
convincimento di questa Camera che tale circostanza fosse soggettivamente ovvia
o logica per l’appellante stessa.
4.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il
semplice fatto che l’attrice a suo tempo non avesse sollevato alcuna eccezione
circa eventuali errori commessi dalla banca emittente e che solo a due anni e
mezzo di distanza dalla scadenza del credito documentario abbia ritenuto di
eccepirle, non è di per sé contrario al principio della buona fede: nulla
impedisce infatti ad una parte di aspettare a far valere i suoi diritti nel
termine di prescrizione (Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987, p. 91), tanto più se ciò è avvenuto
dopo che i tentativi di risolvere bonalmente la vertenza non hanno dato l’esito
sperato.
- Se, come appurato nel caso di specie, la banca
emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi c. e d. dell’art.
16 NUU 1983 e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore
degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la
non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito (art. 16
lett. e NUU 1983).
Ne
discende, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, che la
petizione meritava integrale accoglimento.
- L’appello, infondato in ogni suo punto, deve pertanto
essere respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC), atteso che per la fissazione di queste ultime si è tenuto conto della
relativa stringatezza delle osservazioni al gravame.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 28 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 14’950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 15’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 10’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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