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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.94
Data decisione, Autorità:
14.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00094
Lugano
8 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
Composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa, Zali
Segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 67/90 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione17 agosto 1990 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 24’295.-- oltre accessori a titolo di minor
valore dell’oggetto venduto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che ha denunciato la lite alla ____________________
che vi è intervenuta a titolo accessorio postulando anch’essa la reiezione
della petizione;
Il Pretore con sentenza 10 febbraio 1995 ha accolto la
petizione per fr. 21’345.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 3
marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 26 aprile 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L’attore,
nell’agosto 1989 e nel gennaio 1990, ha ordinato alla convenuta complessivi 41
biglietti per assistere alla finale dei campionati mondiali di calcio del 1990,
pagando anticipatamente la somma di fr. 25’770.--.
Avendo
l’attore inteso con ciò acquistare i biglietti per i posti migliori, ed
essendogli per contro stati assegnati biglietti per i posti peggiori, con la
petizione che ci occupa egli ha chiesto la condanna della convenuta alla
rifusione del minor valore della sua prestazione, da lui quantificato in fr.
24’295.-- oltre interessi, pari alla differenza tra la somma pagata e il valore
dei biglietti ricevuti di lire 30’800 cadauno.
B. Nel proprio allegato di risposta la convenuta si è
opposta alla petizione, affermando in sostanza di aver promesso di fornire, e
avere effettivamente fornito, “posti numerati in tribuna” e non, contrariamente
a quanto ritenuto dall’attore, in “tribuna centrale”, prestazione che l’attore
con il proprio pagamento avrebbe accettato per atti concludenti.
C. La convenuta ha denunciato la lite alla __________
fornitrice dei biglietti in questione, la quale vi è intervenuta a titolo
accessorio sostenendo l’esattezza della propria prestazione, e di conseguenza
la mancanza di fondamento della pretesa dell’attore.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta
l’applicazione alla specie delle norme sul contratto di mandato, ha ritenuto
che la prestazione richiesta alla convenuta riguardasse dei biglietti di
tribuna, il che doveva essere inteso dalla convenuta come la richiesta di posti
privilegiati.
Tale
mandato sarebbe stato eseguito solo parzialmente, dato che i biglietti ottenuti
non corrispondevano alle attese del mandante, dal che deriverebbe l’obbligo
della convenuta di risarcire il danno patito, pari alla differenza tra
l’importo pagato e il triplo del valore nominale dei biglietti forniti.
E. Con tempestivo gravame datato 3 marzo 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in sostanza ammesso a torto il negligente adempimento del
mandato da parte della convenuta, come pure l’esistenza di un danno per
l’attore.
F. Nelle osservazioni del 26 aprile 1995 l’attore ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Il Pretore ha sottoposto la presente fattispecie alle
norme che regolano il contratto di mandato, impostazione giuridica che
l’appellante riconosce espressamente come corretta (appello, punto 2, pag. 2).
In
base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (per tante: II CCA 2 febbraio 1995 in re B./R.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste
un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il
pregiudizio subito dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in
base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna
colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
- Per potersi determinare sull’esistenza di un’eventuale
violazione dei doveri della mandataria, occorre preliminarmente definire con
precisione quello che era il contenuto del mandato conferitole.
In
questa sede la convenuta sembra finalmente essere d’accordo con l’attore sul
fatto che oggetto del mandato era il reperimento di biglietti che consentissero
di assistere alla finale dei campionati del mondo di calcio dalla migliore
posizione possibile, tant’è vero che questa è la precisa richiesta che la
mandataria medesima ha trasmesso alla __________ per mezzo della quale essa
intendeva entrare in possesso dei biglietti richiesti (appello, punto 9, pag.
4).
Ciò
premesso, è addirittura pacifico che, contrariamente a quanto ritiene la
convenuta, la consegna di biglietti della categoria peggiore in luogo di quelli
della categoria migliore costituisce un’impropria esecuzione del mandato, la
quale è suscettibile di innescare l’obbligo di risarcimento del danno nella
misura in cui essa è riconducibile ad una violazione dell’obbligo di diligenza
da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 328-330 ad art.
398 CO).
- Tale
violazione è in concreto di meridiana evidenza.
A
torto, infatti, la convenuta si dilunga sull’obbligo di verifica dei biglietti
ricevuti che a suo dire avrebbe avuto l’attore (appello, punti 11-13),
dimenticando evidentemente che tale verifica incombeva innanzitutto a lei
stessa, che a titolo professionale e a caro prezzo si era impegnata a procurare
quanto richiestole.
In
effetti, la negligenza della convenuta si esplicita in concreto proprio nella
mancata verifica di quanto ricevuto dal proprio fornitore, verifica che, come
essa stessa ammette, avrebbe facilmente permesso alla professionista del
settore di acclarare la natura dei biglietti ricevuti (cfr. del resto i
biglietti doc. G, H, Q, sui quali sono obliterate le caselle relative alle
categorie 1, 2 e 3, così da evidenziare la categoria 4, che a prima vista
difficilmente può essere la migliore).
- Dovendosi ammettere la violazione, in concreto
grossolana, del proprio dovere di diligenza da parte della convenuta, a nulla
giova richiamarsi ad analoga negligenza da parte dell’attore.
A
prescindere dal fatto che egli, dopo aver anticipatamente pagato la non
indifferente somma di fr. 25’700.--, poteva lecitamente confidare, senza
particolari obblighi di verifica, nel fatto che quanto ricevuto corrispondesse
ai suoi desideri, l’eventuale scoperta della natura dei biglietti prima della
partita non avrebbe avuto influenza alcuna sull’inadempienza della convenuta,
la quale non afferma, né ha mai affermato, che se avesse scoperto
tempestivamente la discrepanza avrebbe potuto rimediarvi in tempo, procurando
quanto richiesto dal mandante.
Al
contrario, la stessa convenuta sottolinea appunto la difficoltà di reperire
quanto richiestole, difficoltà crescente con l’avvicinarsi della data
dell’evento, così che è in ogni caso da ammettere che l’immediata verifica dei
biglietti ricevuti dall’attore solo pochi giorni prima della partita non
avrebbe in alcun modo influito sull’inadempienza della convenuta, che sarebbe
perciò rimasta tale.
- La
convenuta contesta anche l’entità del danno patito dall’attore, sostenendo che
quanto da lui pagato corrisponderebbe al reale ed effettivo valore di mercato
dei biglietti a lui consegnati.
Si
tratta di una tesi priva di qualsivoglia elemento concreto a suo sostegno.
Pur
riconoscendo che di principio era l’attore a dover dimostrare l’entità del
pregiudizio subito, gli unici punti fermi per la sua valutazione sono le
considerazioni secondo cui il danno può essere ritenuto pari alla differenza di
valore tra i migliori e i peggiori biglietti di entrata, e secondo cui le parti
stabilivano in fr. 25’770.-- il valore di 41 dei migliori biglietti.
Non
è invece dato di sapere quale fosse il reale valore dei biglietti di 4.
categoria, del costo nominale di lire 30’800.
Come
rettamente osservava la convenuta negli allegati introduttivi, il valore di
mercato di tali biglietti, come del resto di quelli migliori, era legato a
numerose incognite, legate alla possibilità di reperirli, ma anche e
specialmente all’ipotesi che la nazionale di casa accedesse alla finale del
torneo, ipotesi che avrebbe evidentemente aumentato a dismisura il valore di
qualsiasi biglietto.
Non
essendosi verificata tale eventualità, l’affermazione dell’appellante secondo
cui i biglietti di 4. categoria valevano esattamente quanto pagato dall’attore
regge quanto l’opposta ipotesi secondo cui essi dopo l’eliminazione dell’Italia
avrebbero potuto essere reperiti al valore nominale o ad un prezzo di poco
superiore.
Anche
volendo ammettere, per mantenere il parallelo con il momento della
determinazione del valore dei biglietti migliori e nella per la convenuta
migliore delle ipotesi, che il danno debba essere stimato nel momento in cui
l’attore ha ordinato i biglietti (cfr. invece: Brehm, Berner Kommentar,
n. 7 e 8 ad art. 42 CO), non può in definitiva in una simile situazione essere
rimproverato il Pretore per aver quantificato il danno facendo capo ad un
calcolo empirico, in implicita applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Dovendosi
secondo l’ordinario andamento delle cose ammettere una differenza di prezzo tra
i migliori e i peggiori biglietti anche sul mercato cosiddetto “libero”,
determinato cioè dalle leggi della domanda e dell’offerta e non dai prezzi di
listino, non pare in effetti destituito di fondamento il parallelo fatto dal
Pretore tra l’aumento del costo dei migliori biglietti e l’ipotesi di un in
proporzione analogo aumento del prezzo dei biglietti di quarta categoria, né la
convenuta sa criticare adeguatamente tale conclusione se non con l’apodittica
affermazione dell’equivalenza tra quanto pagato e quanto fornito.
Non
può del resto essere disatteso che la stessa convenuta era conscia della
differenza di valore che oggi nega, allorché essa in relazione alla fornitura
di biglietti di quarta invece che di prima categoria si è rivolta alla
__________ per “chiedere un giusto risarcimento, tenendo in considerazione la
sproporzionata differenza tra il prezzo ufficiale e quello fatturatoci” (doc.
I), prezzo che era oltretutto comunque inferiore a quello richiesto dalla
convenuta all’attore.
- A titolo abbondanziale può infine essere rilevato che
il risultato non si modificherebbe nemmeno applicando alla fattispecie, come
auspicato dall’attore, le norme relative alla compravendita, dovendosi anche in
tal caso ammettere l’inadempienza della convenuta, come pure il calcolo del
danno subito dall’attore in base ai medesimi criteri attinenti al minor valore
della prestazione fornita dalla convenuta.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
3 marzo 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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