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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.100
Data decisione, Autorità:
17.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00100
Lugano
17 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA 96.174
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 22
settembre 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con
la quale l’attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell’importo
di Fr. 23’940.- oltre interessi e spese quale indennità ai sensi dell’art. 337c
cpv. 3 CO.
Ed
ora sull’appello 23 aprile 1996 dell’attrice nei confronti della decisione del
Pretore, in calce al verbale dell’udienza preliminare del 27 marzo 1996, con la
quale è stato ammesso il richiamo presso la Cassa disoccupazione __________ di
__________ dell’incarto riguardante l’attrice __________;
preso
atto delle osservazioni 10 giugno 1996 della parte appellata;
avendo
il Pretore concesso effetto sospensivo all’appello,
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante
giustifica innanzitutto la proponibilità del proprio appello ritenendo che la
decisione del Pretore di richiamare atti e documenti da una Cassa
disoccupazione rappresenti un decreto, da emanarsi ai sensi dell’art. 213bis
CPC, poiché la Cassa disoccupazione non può essere considerata una pubblica autorità
ai sensi dell’art. 215 CPC;
che in effetti il richiamo
di documenti da pubbliche autorità o da pubblici uffici rientra nelle più ampie
facoltà del giudice, contrariamente all’edizione di documenti dalle parti o da
terzi, da realizzarsi attraverso una pronuncia che riveste la forma
dell’ordinanza (Rep. 1991, 482; Picard, Studi sulla riforma del
processo civile ticinese, pag. 277), provvedimento nei confronti del quale non
è possibile l’appello (art. 95 cpv. 1 CPC);
che la Cassa di
disoccupazione di un’organizzazione sindacale (art. 78 LADI), come quella qui
richiesta del richiamo documenti, svolge, per espresso mandato di legge (art.
76 LADI), le stesse funzioni di diritto pubblico (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 79/80 n. 15 in fine) demandate
alla Cassa di disoccupazione pubblica della quale deve disporre il Cantone
(art. 77 LADI);
che la Cassa di
disoccupazione del Cantone è, per definizione, un ufficio pubblico ed
evidentemente allo stesso modo devono essere considerate le Casse delle
organizzazioni percui, nell’ambito di un richiamo di loro documenti in una
procedura giudiziaria, non possono essere trattate come terzi qualsiasi ai
sensi dell’art. 211 CPC ma invece sottostanno alle disposizioni dell’art. 215 CPC;
che la pronuncia del
Pretore, indirizzandosi ad un ufficio pubblico, è così rappresentativa di
un’ordinanza inappellabile e di conseguenza l’appello presentato dalla parte
attrice risulta irricevibile;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 23 aprile
1996 di __________ è irricevibile.
-
Le spese di Fr. 50.-
con una tassa di giustizia di Fr. 200.- (totale Fr. 250.-), già anticipate
dalla parte appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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