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Numero d'incarto:
12.1996.119
Data decisione, Autorità:
17.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00119
Lugano
17 luglio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.158
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 3
febbraio 1995 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
e
entrambi
rappr. dall’ avv. __________
che
il Pretore, con decisione 9 maggio 1996, ha respinto per incompetenza
territoriale del giudice adito, caricando alla parte attrice l’importo di Fr.
800.- per tassa di giustizia e pari importo per indennità ripetibile.
Appellante
l’attrice la quale, con appello 30 maggio 1996, chiede la riforma del
dispositivo sulle spese nel senso che la tassa di giudizio sia ridotta a Fr.
200.- e le ripetibili da versarsi alle controparti siano ridotte a Fr. 300.- .
Mentre
i convenuti, con osservazioni 28 giugno 1996, chiedono la reiezione
dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
che il Pretore, dopo aver
accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti nei
confronti della petizione della ditta attrice che ne chiedeva la condanna al
pagamento dell’importo di Fr. 14’700.-, ha caricato all’attrice la tassa di
giustizia nella misura di Fr. 800.- e l’ha condannata a versare alle
controparti, a titolo di ripetibili, l’importo di Fr. 800.- ;
che con l’appello gli
attori ritengono esorbitanti tali importi rispetto al valore della causa ed
agli atti compiuti per arrivare alla decisione di incompetenza e ne chiedono la
riduzione così come indicato in ingresso;
che giusta l’art. 17 della
Legge sulla tariffa giudiziaria per cause ordinarie aventi un valore litigioso
di Fr. 14.700.– la tassa di giustizia varia da Fr. 450.– a Fr. 1’200.–. e che l’art.
19 prevede che per i decreti, come è il caso in concreto trattandosi di
decisione attorno ad un’eccezione processuale (art. 100 CPC), la tassa va da
Fr. 30.– a Fr. 10’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art.
17 della medesima legge;
che nella fissazione della
tassa di giustizia la legge concede quindi al giudice un ampio potere di
apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di
abuso (dev’essere precisata in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 15 art.
148 come alla recente ICCA 6 novembre 1995 B. c. C. e llcc);
che in concreto la tassa
di giustizia di Fr. 800.-- appare senza dubbio elevata, sicuramente oltre
limite superiore di quanto si possa ragionevolmente ammettere, anche perché non
tiene conto del limitato dispendio di tempo richiesto al tribunale (art. 3 cpv.
1 e 2 LTG) per risolvere, senza particolari problemi di fatto e di diritto,
l’eccezione;
che
meglio e più equamente si giustifica determinarla in Fr. 300.-;
che per l’art. 150 seconda
frase CPC l’indennità per ripetibili è fissata entro i limiti della tariffa
dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite
e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore;
che la tariffa citata,
meramente indicativa per il giudice (Rep. 1985, 86), prevede per una
causa avente un valore litigioso di Fr. 14’700.– un onorario normale compreso
tra l’8 e il 15% del valore stesso (art. 9 cpv. 1 TOA) e che. nella sua
applicazione la tariffa riserva quindi, come le legge sulla tariffa
giudiziaria, un considerevole margine di apprezzamento;
che trattandosi poi di una
causa non completa (nel caso in esame di una procedura limitata
all’accertamento di un’eccezione processuale), l’onorario dev’essere ridotto,
tenendo conto in ogni modo del tempo profuso da un avvocato diligente nella
trattazione di una pratica analoga (art. 11 cpv. 1 TOA), ciò che comporta la
necessità di far capo a un ulteriore parametro di apprezzamento;
che nella fattispecie
l’onorario di patrocinio secondo il valore (art. 9 cpv. 1 TOA) sarebbe
verosimilmente ammontato a circa Fr. 1’600.–, il grado di difficoltà della
causa apparendo - nel quadro di una valutazione complessiva - nell’ambito della
media (11%);
che per quanto riguarda
l’onorario a tempo, l’accertamento dell’eccezione processuale ha richiesto al
patrocinatore della parte convenuta, oltre alla stesura delle sintetiche
motivazioni in merito negli allegati di risposta e di duplica (non potendosi
considerare il tempo impiegato per le allegazioni di merito poiché l’eccezione
di incompetenza territoriale poteva essere sollevata con atto processuale e
preliminare alla risposta: Rep. 1976, 59) la sola partecipazione
all’udienza preliminare del 15 novembre 1995;
che, valutato con
generosità un presumibile dispendio di tempo - per tener conto che la stessa
fattispecie giuridica veniva dibattuta nel congiunto inc. no. OA.95.142 tra le
stesse parti - di una ora, l’onorario a tempo sarebbe ammontato a Fr. 220.–
(retribuzione senz’altro consona alla particolarità del caso);
che i due fattori (valore
e tempo) avrebbero poi dovuti essere mediati secondo la formula in uso presso
l’autorità di moderazione. (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 150 CPC);
che ne sarebbe risultato
un onorario di circa Fr. 390.–, con il che si può ritenere che anche per quel
che è delle ripetibili il primo giudice ha ecceduto nel suo potere
d’apprezzamento;
che le particolarità del
caso impongono di attribuire alle parti, nella misura di metà ciascuna, le spese
della procedura d’appello compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 9 maggio 1996 del
Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformato:
“La tassa di giustizia di Fr. 300.- e le spese, da
anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 390.- a titolo di ripetibili.”
-
Le spese della
procedura d’appello di complessivi Fr. 70.- (tassa di giustizia Fr. 50.- e
spese di cancelleria Fr. 20.-), anticipate dall’appellante sono a carico delle
parti per metà, compensate le ripetibili.
-
Intimazione a:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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