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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.15
Data decisione, Autorità:
22.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00015
Lugano
22 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.109 (inc. 1669) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con con petizione 4 maggio 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
Contro
__________ rappr. dall'avv. __________
e
__________ rappr. dall'Studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto:
“1. La
petizione è accolta.
Conseguentemente
viene disconosciuto il debito della __________ nei confronti della __________
per fr. 32’720.-- oltre accessori, spese e interessi, e l’opposizione al PE
mantenuta.
Subordinatamente
La
__________, è condannata a versare alla __________ l’importo di fr. 32’720.--
oltre interessi al 7% dal 15.12.1992.
- Protestate spese e ripetibili.”
Domanda
contestata con risposta 4 giugno 1993 dalla convenuta __________, che
all’udienza preliminare del 10 novembre 1994 è stata dimessa dalla lite;
E
sulla quale la convenuta __________, preclusa, non si è invece pronunciata, e
che il Pretore con sentenza 21 dicembre 1995 ha respinto nei suoi confronti;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di condannare __________ al pagamento di fr.
32’720.-- oltre interessi;
La
quale con osservazioni del 4 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto e in diritto
-
che
__________ nel 1988 ha locato a __________ alcuni locali al 5° piano dello
stabile sito al n. __________di __________ a __________;
-
che
__________ ha sublocato gli spazi in questione a ____________________
-
che
__________ ha omesso il pagamento del canone di sublocazione a __________ nel
periodo ottobre 1992/marzo 1993, accumulando così uno scoperto di complessivi
fr. 32’720.--;
-
che
__________ ha escusso __________ per l’importo in questione, ottenendo il 14
aprile 1993 dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo a
suo tempo intimatole (inc. 371/93 RO);
-
che
con petizione del 4 maggio 1993 __________, ritenendo dato un litisconsorzio
facoltativo tra le parti convenute, ha chiesto nei confronti di __________ il
disconoscimento del debito in questione e, subordinatamente, la condanna di
__________ al pagamento di fr. 32’720.-- oltre interessi, fondando entrambe le
pretese sul fatto che essa avrebbe eseguito a proprie spese importanti lavori
di ripristino dell’ente da lei locato, con il che si dovrebbe da una parte
ritenere estinto il suo debito per canoni di sublocazione nei confronti di
__________, e d’altra parte applicare gli art. 671 e 672 CCS nei confronti di
__________;
-
che
nella risposta del 4 giugno 1993 __________ si è opposta alla petizione;
-
che
__________ non ha invece presentato il proprio allegato responsivo, ed è perciò
stata preclusa ai sensi dell’art. 169 CPC;
-
che
all’udienza preliminare del 10 novembre 1994 l’attrice ha dichiarato di
dimettere __________ dalla lite, e di mantenere solo la domanda formulata in
via subordinata nei confronti dell’altra convenuta;
-
che
non vi è necessità di riassumere le argomentazioni con cui il Pretore ha
respinto tale domanda, o quelle dell’appellante e dell’appellata, dovendosi
decidere la lite in base ad altre considerazioni di natura procedurale;
-
che
in particolare l’appellante individua nella posizione delle due convenute un
litisconsorzio facoltativo ex art. 42 CPC;
-
che
se anche ciò fosse il caso, ma non tiene conto qui approfondire la questione,
questo istituto conduce, quando passivo, alla condanna di tutte le parti
convenute, e non permette invece la condanna alternativa o subordinata di un liteconsorte
nel caso l’azione promossa contro l’altro venga respinta;
-
che
in altri termini la nostra procedura non conosce la possibilità di proporre
cause contro più convenuti di modo che l’uno venga condannato solo nel caso in
cui non lo sia l’altro, rispettivamente l’uno venga condannato a titolo di
regresso in funzione della condanna dell’altro (II CCA 31 marzo 1993 in
re B./T. Ltd e L.C.);
-
che
questo è invece proprio quello che vorrebbe ottenere l’attrice con il suo
procedere, quando postula subordinatamente la condanna di __________ qualora la
sua domanda di disconoscimento del debito nei confronti dell’altra convenuta
venisse respinta;
-
che
questo modo procedurale di agire non è altro che la cosiddetta chiamata in
garanzia, prevista ad esempio dal codice di procedura civile italiano, ma non
adottata dalle leggi processuali cantonali svizzere e nemmeno dal nostro codice
di rito (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, pag. 105);
-
che
l’azione contro __________, proposta contemporaneamente dinanzi allo stesso
giudice investito della questione principale del disconoscimento, era così
prematura, poiché volta a risarcire una soccombenza non ancora verificata (Ottaviani,
ibidem);
-
che
difatti l’attrice non ha mai affermato di poter vantare l’importo di fr.
32’720.-- nei confronti di entrambe le convenute, prova ne è il suo
comportamento processuale di desistenza nei confronti di __________;
-
che
le preoccupazioni e le esigenze dell’attrice con riferimento alla sua posizione
verso __________ potevano e dovevano essere invece risolte con l’istituto della
denuncia di lite, che esplicitamente prevede che la parte che in caso di
soccombenza crede di avere diritto a garanzia, regresso o indennità verso un
terzo può, in ogni stadio di causa, denunciargli la lite (art. 56 cpv. 1 CPC);
-
che
la denuncia di lite può essere effettuata anche dall’attore (Ottaviani,
opera citata, pag. 107);
-
che
essa, comunque, anche in caso di intervento del terzo, non crea un processo fra
questo e il denunciante, onde il giudice non può statuire sull’esistenza o meno
del diritto di regresso, che dovrà aversi in un processo successivo (Rep.
1957, pag. 426);
-
che
il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio della causa l’ammissibilità di ogni
singolo atto processuale (art. 97 cpv. 5 CPC) e se tale presupposto manca
respinge la petizione senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC);
-
che
inoltre la domanda principale di disconoscimento di un debito per canoni di
sublocazione non era ricevibile in conseguenza del mancato svolgimento della
procedura avanti all’Ufficio di conciliazione (II CCA 11 gennaio 1995 in
re E. SA/P., 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA);
-
che
ci si potrebbe chiedere se questo non costituisca motivo di nullità anche della
domanda formulata nei confronti di __________;
-
che
ci si dovrebbe inoltre chiedere se l’ambiguo e processualmente irrituale
comportamento dell’attrice non abbia determinato nella prima parte del processo
la passività di __________, vistasi convenire a titolo meramente sussidiario,
così da dover comunque ammettere una violazione del di lei diritto di essere
sentita;
-
che
l’inammissibilità della petizione così incoata nei confronti di __________ ,
come ai considerandi precedenti, determina la reiezione in ordine del presente
gravame;
-
che
l’attrice potrà, se del caso, ripresentare in forma appropriata la pretesa in
questione, non potendone sancire questo giudizio l’inesistenza materiale;
-
che
l’attrice è comunque soccombente in questa sede, e deve perciò farsi carico di
spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 gennaio 1996 __________ è evaso ai sensi dei considerandi e il dispositivo
-
della sentenza 21 dicembre 1995 è così modificato:
-
La
petizione è respinta in ordine siccome inamissibile
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà a __________ fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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