AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.168
Data decisione, Autorità:
03.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00168
Lugano
3 dicembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile appellabile OA.95.648 (inc. no. 1117) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 6 giugno
1991 da
(studio legale
__________)
contro
(avv.
__________)
con cui
l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 35'000.--
oltre interessi a titolo di atto illecito e/o indebito arricchimento;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 17 luglio 1996 ha respinto;
Appellante
l'attore, che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 6 novembre 1996 postulano la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
1.- se deve essere
accolto l'appello
2.- tassa di
giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'attore
nel gennaio del 1991 ha versato ai convenuti fr. 35'000.-- a valere su un
prezzo complessivo di fr. 55'000.-- per acquisire una quota di partecipazione
del pacchetto azionario della __________, proprietaria del __________.
Ritenendo
l'avvenuta pattuizione di un prezzo eccessivo, l'attore, invocando le norme
sull'indebito arricchimento e sull'atto illecito, chiede la restituzione dei
fr. 35'000.-- oltre interessi da lui pagati.
B. Nella
risposta del 9 settembre 1991 i convenuti si sono opposti alla petizione
sostenendo che l'attore avrebbe pagato parte del prezzo pattuito in piena
consapevolezza del valore delle azioni. Non vi sarebbe perciò stata alcuna
scorrettezza da parte dei convenuti, che pertanto nulla dovrebbero all'attore.
Sarebbe
piuttosto l'attore ad essere debitore del saldo di fr. 20'000.-- oltre
interessi, somma da loro richiesta in via riconvenzionale.
C. L'attore
si è opposto alla riconvenzionale, sostenendo di aver inteso acquistare
congiuntamente agli attori il __________, e non una singola quota di
partecipazione di una società anonima.
La
domanda riconvenzionale è stata stralciata dai ruoli con decreto 29 novembre
1991 a seguito del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che l'attore non sarebbe riuscito a
provare la propria tesi dell'esistenza di un accordo in virtù del quale egli
avrebbe dovuto pagare unicamente fr. 35'000.--, e neppure quella secondo cui
egli sarebbe stato indotto alla conclusione del contratto da affermazioni false
o inesatte dei convenuti.
E. Con
l'appello l'attore chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
ammettere la petizione.
Il
contratto con cui l'attore ha acquistato le azioni sarebbe inefficace in
difetto della forma scritta, pattuita dalle parti.
Il
contratto sarebbe inoltre viziato da lesione, errore essenziale e dolo.
L'attore,
del resto, non sarebbe mai stato considerato azionista della società dai
venditori, e questo a riprova dell'inesistenza del contratto di compravendita
delle azioni.
F. Nelle
osservazioni del 6 novembre 1996 i convenuti postulano la reiezione del gravame
sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L'attore
ribadisce la tesi, addotta per la prima volta con la replica (punto 2, pag. 2),
secondo cui l'asserito contratto di compravendita sarebbe inefficace in difetto
della forma scritta, che le parti avrebbero stabilito di utilizzare.
1.1 L'art.
16 cpv. 1 CO prevede che le parti possono decidere di sottomettere i loro
accordi contrattuali a dei precetti di forma anche se questi non sono imposti
dalla legge per quel tipo di contratto.
Se
ciò avviene, la validità del contratto dipende dal rispetto delle formalità
pattuite, dovendosi ritenere che in caso contrario le parti non hanno inteso
obbligarsi.
L'esistenza
di una siffatta pattuizione non è da presumere, e non va confusa con il caso,
in pratica assai più frequente, in cui le parti si servono di una determinata
forma (di regola la forma scritta semplice) al solo scopo di assicurarsi un
mezzo di prova del contenuto di pattuizioni oramai acquisite (DTF 112 II 326),
senza che però dal rispetto della forma debba dipendere l'esistenza del
contratto.
L'onere
della prova per l'esistenza di una valida riserva in favore di una particolare
forma contrattuale incombe alla parte che invoca il vizio di forma (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
edizione, n. 12 ad art. 16 CO).
In
linea generale si ritiene tuttavia che la semplice aspettativa di un futuro
contratto scritto non equivalga ancora alla stipula della forma contrattuale ex
art. 16 cpv. 1 CO (DTF 112 II 326), mentre dall'allestimento di un contratto in
due esemplari da firmare in originale si deduce di regola una valida riserva in
favore della forma scritta (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 5 ad art. 16 CO).
1.2 Nel
caso di specie, l'esistenza di un accordo per il quale le parti avrebbero
inteso vincolarsi solo in caso di rispetto della forma scritta è rimasta allo
stadio di mera allegazione della parte attrice, essendo in proposito del tutto
silenti gli interrogatori formali dei convenuti.
Tale
pattuizione non può per il resto venire dedotta, come ritiene a torto l'attore,
dalla sola esistenza di un progetto di convenzione (doc. F), il cui testo non
contiene peraltro alcuna indicazione in tal senso.
Vero
è semmai che proprio dall'atteggiamento dell'attore si deve dedurre la
soluzione contraria alla sua tesi: se le parti avessero realmente pattuito il
rigoroso rispetto della forma scritta per i loro accordi contrattuali, non
avrebbe avuto luogo alcuna prestazione da parte sua prima della loro
formalizzazione.
In
realtà, in assenza di qualsivoglia indicazione in senso contrario, non si può
che ritenere che l'accordo contrattuale si sia perfezionato nel senso di un
reciproco consenso circa la vendita al prezzo di fr. 55'000.-- di una quota di
partecipazione al pacchetto azionario di __________, e che tale accordo abbia
trovato parziale adempimento da parte dell'attore prima (e senza necessità) di
essere formalizzato.
- L'attore
sembra altresì sostenere che non esisterebbe contratto, con la conseguenza che
la parte di prezzo pagata gli dovrebbe essere restituita, per il fatto che le
azioni acquistate non gli sarebbero mai state consegnate, e lui non sarebbe mai
stato considerato azionista dai venditori.
La
tesi è manifestamente destituita da fondamento alcuno: in assenza usi o accordi
contrari -nemmeno addotti dall'attore-, la consegna delle azioni doveva
avvenire contemporaneamente all'integrale pagamento del prezzo pattuito (art.
184 cpv. 2 CO). In difetto di ciò -lo stesso attore ammette che il prezzo
pattuito era di complessivi fr. 55'000.-- (appello, punto 3, pag. 3)- i
convenuti potevano validamente rifiutare la consegna delle azioni all'attore
(cfr. anche l'art. 82 CO), che di conseguenza non ha potuto divenire azionista
della __________.
- L'attore
incentra per il resto il proprio gravame (punti 11-15) sulle eccezioni di
errore essenziale (art. 23 CO), lesione (art. 21 CO) e dolo contrattuale (art.
28 CO).
3.1 Il
processo civile ticinese è di regola retto dal principio attitatorio, che trova
la sua concretizzazione nell'art. 78, secondo il quale i fatti, le domande, le
eccezioni e le motivazioni di diritto devono essere proposti esaustivamente già
nell'ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2, 4, 7, 8).
Da
ciò segue che, a maggior ragione, le argomentazioni che non sono proponibili
nella seconda fase del processo di prime cure non possono trovare udienza
neppure in sede di appello (Cocchi/Trezzini,
ad art. 78, n. 13; ad art. 321, n. 5, 7, 10, 18).
3.2 Nella
petizione l'attore ha sostenuto la propria pretesa invocando la culpa in
contraendo dei convenuti, e sostenendo di essere stato "tratto in inganno
fraudolentemente" (punto 10, pag. 3), il che può essere inteso nel senso
di un'eccezione di dolo ex art. 28 CO.
Nella
replica, assai scarna, queste argomentazioni non sono state sviluppate, né
l'attore ha proposto altre eccezioni, riservandosi, secondo una consueta ma
irrituale formula di stile, "ogni più ampio sviluppo in fatto ed in
diritto in sede di istruttoria" (pag. 4).
Con
le conclusioni l'attore ha riproposto l'eccezione di dolo (punto 10.4), e ha
sollevato per la prima volta quelle di errore essenziale (esplicito: punto 12,
pag. 6) e ha implicitamente addotto anche quella di lesione ("sfruttamento
nei confronti di una persona semplice e commercialmente ingenua", punto
10, pag. 6).
3.3 Da
tale comportamento processuale si deve necessariamente ritenere l’irritualità a
questo stadio della causa delle eccezioni di lesione ed errore essenziale, di
modo che la sola eccezione di dolo può venire esaminata.
- Essa
si rivela tuttavia del tutto infondata.
E’
infatti evidente che l’attore identifica l’aspetto a mente sua illecito del
contratto in questione (e in ciò individua anche il preteso errore essenziale e
la supposta manifesta sproporzione delle rispettive prestazioni), unicamente
nel fatto che i convenuti avrebbero pagato per acquistare il grotto in
questione un prezzo nettamente inferiore di quello praticato nei suoi confronti
al momento della rivendita delle azioni (esplicito: petizione, punti 6 e 7,
pag. 3), e avrebbero inoltre fruito di importanti finanziamenti da parte di
ditte fornitrici.
A
prescindere dal fatto che il solo intento di voler trarre un utile, anche
consistente, da un contratto non è di per sé assimilabile ad una fattispecie di
dolo, l’attore incorre nell’errore di calcolare il valore delle azioni a lui
vendute in base al prezzo d’acquisto del grotto. Tale paragone, per quanto
rilevante, sarebbe in effetti teoricamente proponibile solo nel caso in cui il
denaro pagato dall’attore non fosse stato investito nella società e fosse
confluito nel patrimonio personale dei convenuti.
Essi
hanno invece impiegato i soldi dell’attore in favore della società, finanziando
con essi i lavori di ristrutturazione (cfr. deposizione __________, che ne
stima il costo in fr. 30’000.--) o parte di tali lavori (IF __________,
risposte 3 e 6, che ne stima il costo in fr. 72’500.--), il che ha di riflesso
accresciuto il valore delle azioni che l’attore si era impegnato ad acquistare,
circostanza che non depone in favore dell’esistenza di una volontà truffaldina
dei qui convenuti.
A
ciò si aggiunga che l’attore non ha in alcun modo saputo suffragare con elementi
oggettivi la pretesa discrepanza in suo sfavore tra il prezzo pattuito e il
controvalore che ne avrebbe ricevuto, né si può in definitiva ritenere provato
che la sua decisione di acquistare sia stata influenzata dall’evocazione da
parte dei convenuti di circostanze inveritiere, o dal loro consapevole silenzio
su circostanze di cui erano in buona fede tenuti a rendere partecipi l’attore
(DTF 116 II 434; Honsell/Vogt /Wiegand,
opera citata, n. 3 e segg. ad art. 28 CO), circostanze che del resto l’attore
nemmeno tenta di indicare (cfr. appello, punto 13, pag. 7) .
Non
può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L'appello
20 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 750.--
già
anticipati dall'attore, restano a suo carico.
L'attore
rifonderà ai convenuti complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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