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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.197
Data decisione, Autorità:
30.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00197
Lugano
30 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.109 (inc. n. 4833) della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
16 maggio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
la restituzione di un aeroplano del tipo __________, come pure di tutti gli
incarti, oggetti e documenti consegnati alla convenuta nell’ambito di un
contratto di appalto;
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale
ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 41’077.35 oltre
interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
E ora sull’eccezione
dell’attore di incompetenza territoriale per l’azione riconvenzionale,
eccezione che il Pretore con decreto 23 settembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che
con atto di appello del 15 ottobre 1996 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre la convenuta con
osservazioni del 26 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 16
maggio 1995 __________ ha chiesto che la convenuta venga condannata alla
restituzione di un aeroplano del tipo __________, nonché di tutti gli incarti,
oggetti e altri documenti consegnati alla convenuta nell’ambito del contratto
di appalto con essa concluso e vertente sull’effettuazione della manutenzione
necessaria all’apparecchio.
La convenuta, oltre ad
opporsi alle domande dell’attore, ha chiesto in via riconvenzionale la sua
condanna al pagamento di fr. 41’077.35 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice per le prestazioni da lei effettuate.
B. L’attore nella
risposta alla riconvenzionale del 23 gennaio 1996 ha tra l’altro eccepito la
competenza territoriale del giudice adito (pag. 6-14).
La convenuta avrebbe
commesso abuso di diritto, considerando debitore della mercede d’appaltatrice
la ditta ____________________ oppure il convenuto, a seconda delle convenienze
e al solo scopo di rifiutare ad entrambi la restituzione dell’aereo.
Nei confronti dell’attore
essa non avrebbe tuttavia mai fatto valere un diritto di ritenzione, il che
renderebbe impossibile la presentazione di una riconvenzionale nei di lui
confronti. Tale diritto potrebbe in ogni caso essere esercitato solo nei
confronti del proprietario dell’aereo, e perciò non dell’attore, che
chiaramente non sarebbe il proprietario dell’aereo.
C. Nel decreto impugnato
il Pretore ha respinto l’eccezione rilevando l’incongruenza delle
argomentazioni dell’eccipiente, e l’esistenza della necessaria connessione
della riconvenzionale con l’azione principale ai sensi dell’art. 172 CPC.
D. Con l’appello
l’attore postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la
sua eccezione, ritenendo che il Pretore non avrebbe considerato le sue
argomentazioni, che sono perciò state riproposte ed ampliate nel gravame.
E. Delle osservazioni
della convenuta, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Secondo l’art. 172
CPC la domanda riconvenzionale è proponibile -ovviamente al foro della domanda
principale- se vi è connessione con l’oggetto della domanda principale o per il
titolo o per il fatto da cui dipende (lit. a), oppure se, pur dipendendo da
titolo o oggetto diverso, l’azione principale e la riconvenzionale si
riferiscono a pretese compensabili (lit b).
-
Nel caso di specie
le domande delle parti non riguardano pretese compensabili (restituzione di un
aereo e altri oggetti da una parte, richiesta del pagamento di una somma di
denaro dall’altra), così che la competenza del giudice della riconvenzionale
non può che fondarsi, se del caso, sull’eventuale connessione tra le due domande.
-
Come lo stesso
appellante pacificamente ammette (appello, pag. 9 e riferimenti) l’esistenza
della necessaria connessione tra le due domande di causa deve essere ammessa
quando esse derivano da un medesimo contratto.
A mente dell’appellante
questa circostanza non si verificherebbe in concreto, dato che la convenuta
procederebbe in base ad un contratto di appalto, mentre la domanda di lui di
restituzione dell’aereo farebbe riferimento “al rapporto di proprietà fra le
parti” (appello, pag. 10).
Se non che, l’attore nella
petizione aveva affermato l’esatto contrario, ovvero di non essere proprietario
dell’aereo (punto 8c, pag. 7), e di procedere perciò sulla base del contratto
di appalto esistente tra le parti (punto 7, pag. 6), dal quale discenderebbe
l’obbligo dell’appaltatrice alla restituzione dell’oggetto ricevuto (ibidem;
cfr. anche la replica, pag. 6).
Stante l’irricevibilità
della nuova versione dei fatti prospettata dall’attore (art. 78 CPC), non può
che essere confermato il giudizio del Pretore circa l’esistenza della
necessaria connessione tra la domanda principale e la riconvenzionale, così da
fondare la sua competenza anche alla decisione su quest’ultima.
- L’attore adduce
altri motivi per i quali, nonostante l’esistenza della predetta connessione tra
le domande, dovrebbe essere negata la competenza del Pretore a decidere sulla riconvenzionale.
4.1 In primo luogo egli
ravvisa abuso di diritto nel comportamento della convenuta che, a seconda delle
esigenze contingenti, avrebbe ritenuto suo debitore sia l’attore che la
__________. L’argomentazione è manifestamente inconsistente.
Nella presente causa,
infatti, la convenuta ha ritenuto debitore unicamente il qui attore, e a
ragione dal momento che egli ha in un primo tempo riconosciuto sia l’esistenza
del contratto di appalto con la convenuta (cfr. consid. 3), che addirittura il
vantato credito, seppure limitatamente a fr. 15’500.-- (cfr. risposta riconvenzionale,
pag. 2).
Ne segue che un eventuale
comportamento incongruente della convenuta su questo tema non può avere
arrecato pregiudizio all’attore, ma semmai alla __________.
Inoltre la medesima
incongruenza potrebbe essere rimproverata all’attore medesimo, che a seconda
delle circostanze ha affermato o negato di essere proprietario dell’aereo in
questione, di modo che l’accusa di malafede all’indirizzo della parte
avversaria non può convincere nemmeno dal profilo della coerenza.
4.2 Del pari inconsistente
ai fini del giudizio sulla competenza per territorio è il rilievo secondo cui
la convenuta non avrebbe il diritto di trattenere l’aereo, con il che sarebbe
stato creato a torto il foro ticinese per l’azione principale.
La questione attiene
infatti al merito della vertenza, e non va confusa con quella del foro: se
dovesse risultare che la convenuta trattiene a torto l’aereo la petizione sarà
accolta, nondimeno essa andava presentata al domicilio della convenuta e non
altrove, con l’ovvia conseguenza che la convenuta aveva il diritto di
introdurre, come ha fatto, una domanda riconvenzionale entro i limiti dell’art.
172 CPC.
Del resto, a dispetto dei
contorti ragionamenti dell’appellante, non vi può essere dubbio sul fatto che
anche alla parte che ha torto deve essere riconosciuto il diritto al foro
naturale di cui all’art. 59 Cost., e che perciò la causa, come lo stesso attore
riconosce (appello, pag. 11), stante la sua natura contrattuale non poteva che
essere proposta a __________.
La presunta “imposizione”
di questo foro, è perciò in ultima analisi solo l’espressione della norma
costituzionale, e non il frutto del comportamento della convenuta.
Non può che seguirne la
reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15
ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla
convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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